28 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 310/ 17
REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/84 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1984
che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli
animali
relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli
e a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli , originari degli Stati delfAfrica, dei
Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltrema
re (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
279/80 (6) ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 Q, modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (8),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete di un determi
nato periodo in rapporto alle monete della Comu
nità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2727/75 la nomenclatura
prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa
doganale comune,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
visto il parere del comitato monetario ,
considerando che le norme da applicare per il calcolo
dell'elemento mobile del prelievo all'importazione
degli alimenti composti sono contenute nell'articolo
14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n . 2727/75 ;
che l'incidenza sul costo di produzione di detti
alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base
è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento
(CEE) n . 2743/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975,
relativo al regime applicabile agli alimenti composti a
base di cereali per gli animali (3), modificato dal regola
mento (CEE) n . 2560/77 (4), in funzione della media
dei prelievi applicabili , nei primi 25 giorni del mese
precedente quello dell'importazione, alle quantità di
prodotti di base che si considerano utilizzate nella
fabbricazione di tali alimenti composti , la media
essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in
vigore nel mese dell' importazione per i prodotti di
base in causa ;
considerando che il prelievo così determinato, dopo
aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese ; che
l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'arti
colo 6 del regolamento (CEE) n . 2743 /75 ;
considerando che, al fine di tener conto degli interessi
degli Stati africani, dei Caraibi , del Pacifico nonché dei
paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro
riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'ele
mento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di
cereali , nonché d'una parte dell'elemento mobile per
alcuni di essi ; che tale diminuzione deve essere effet
tuata conformemente all'articolo 12 del regolamento
(CEE) n . 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti
composti contemplati dal regolamento (CEE) n .
2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n . 2743/75,
sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984 .
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 60 .
4 GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977, pag. 1 .
0 GU n . L 85 del 31 . 3 . 1976, pag. 2 .
(
0 GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
(8) GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
N. L 310/ 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 11 . 84
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1984 , che fissa i prelievi applicabili
all'importazione degli alimenti composti per gli animali
(ECU/t)
Numero
della tariffa doganale
comune
Nomenclatura a testo semplificato
Prelievi
Paesi terzi
(esclusi ACP
o PTOM)
ACP o
PTOM
Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regola
mento (CEE) n. 968/68 , contenenti , isolatamente o assieme, anche
mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di
glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II , e prodotti lattiero-caseari
(delle voci o delle sottovoci 04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04, 17.02 A o 21.07 F
I ) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :
non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie
inferiore od uguale a 10 % : I
23.07 B I a) 1 — non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di
prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % 22,34 11,46
23.07 B I a) 2 — il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore
al 10 % ed inferiore al 50 %
il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o
uguale al 30 % e :
557,97 547,09
23.07 B I b) 1 — non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore , in peso, di
prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % 46,70 35,82
23.07 B I b) 2 — il cui tenore , in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore
al 10 % ed inferiore al 50 %
il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e :
582,33 571,45
23.07 B I c) 1 ' — non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di
prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % 82,52 71,64
23.07 B I c) 2 — il cui tenore , in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore
al 10 % ed inferiore al 50 % 618,15 607,27
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