29 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 311 /5
REGOLAMENTO (CEE) N. 3327/84 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1984
che (issa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 2504/84 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni , di cui la Commissione ha conoscenza,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso ('), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1025/84 (2), in particolare l'articolo
11 , paragrafo 2,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 2504/84 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3246/84 (4) ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (*), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (6),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all' importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b), del regola
mento (CEE) n . 1418/76 sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 29 novembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
(2) GU n. L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 13 .
(J) GU n . L 234 dell' i . 9. 1984, pag. 5 .
0 GU n . L 303 del 22. 11 . 1984, pag. 5 .
0 GU n. L 106 del 12. 5 . 1971 , pag. 1 .
(*) GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
N. L 311 /6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 . 11 . 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili al riso e alle rotture di riso
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Paesi terzi (3)
ACP o
PTOM (') OO
ex 10.06 Riso :
B. altro :
I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
b) Riso semigreggio :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
II . Riso semilavorato o riso lavorato :
a) Riso semilavorato :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
b) Riso lavorato :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
III . Rotture
157,99
195,16
197,49
243,95
230,23
451,79
245,20
484,32
43,25
75,39
93,98
95,14
118,37
103,19
214,01
110,25
229,81
18,62
(') Fatta salva 1 applicazione delle disposizioni dell articolo 10 del regolamento (CEE) n . 435/80 .
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli
ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare .
(3) Il prelievo all' importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'arti
colo 11 bis del regolamento (CEE) n . 1418/76 .
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