N. L 349/ 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23 . 12. 80
REGOLAMENTO (CEE) N. 3331/80 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1980
che modifica gli importi compensativi monetari per quanto riguarda la
sottovoce tariffaria 18.06 D II b) 2
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 974/71 del Consiglio ,
del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di poli
tica congiunturale da adottare nel settore agricolo in
seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di
fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri ( 1 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE ) n . 1523 /
80 (2 ), in particolare l'articolo 6 ,
considerando che gli importi compensativi monetari
istituiti dal regolamento (CEE) n . 974/71 sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n . 2140/79 della
Commissione, del 28 settembre 1979 (3 ), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3307/80 (4 ) ;
considerando che la tariffa doganale comune è stata
modificata , con effetto dal 1° gennaio 1981 , per
quanto riguarda la sottovoce tariffaria 18.06 D II b) 2 ;
che tale modifica non dovrebbe tuttavia dare luogo a
nessun mutamento per quanto riguarda il calcolo
dell' importo compensativo monetario attualmente in
vigore per le preparazioni dette « chocolate milk
crumb » della suddetta sottovoce tariffaria ; che è
pertanto opportuno modificare la presentazione della
parte 8 dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 2140/
79 ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi ai pareri dei comitati di
gestione interessati ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n . 2140/79 è modificato .
Nella parte 8 a dell'allegato I :
a) le sottovoci tariffarie 18.06 D II b) 2 aa) e 18.06 D
II b) 2 bb) sono sostituite dalle seguenti linee :
— 18.06 D II b) 2 H,
— 18.06 D II b ) 2 (n );
b) sono aggiunte le seguenti note ( 10) e (u ) :
« ( 10 ) Preparazioni per la fabbricazione della ciocco
lata e di prodotti di cioccolata, dette „choco
late milk crumb", aventi tenore , in peso, di
materie grasse provenienti dal latte superiore
a 6,5 % ed inferiore ad 11 % , aventi tenore,
in peso , di cacao superiore a 6,5 % ed infe
riore a 15 % ed aventi tenore , in peso, di
saccarosio (ivi compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) superiore a 50 % e
inferiore a 60 % , presentate in pezzi irrego
lari .
( n ) Prodotti diversi da quelli di cui alla
nota ( 10 ) ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1981 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 19 dicembre 1980 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
(') GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 152 del 20 . 6 . 1980, pag. 1 .
(3 ) GU n . L 247 dell' i . 10 . 1979, pag. 1 .
h ) GU n . L 348 del 22 . 12 . 1980 , pag. 1 .
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