9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 3331 /85 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
occorre precisare nel regolamento (CEE) n . 950/68 (2) i
dazi convenzionali che saranno applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 1986 ;
considerando che nel regolamento (CEE) n . 349/84 (J),
modificato dal regolamento (CEE) n . 483/ 85 (4), e nel
regolamento (CEE) n . 3068/85 ( 5) sono stati fissati
alcuni dazi autonomi speciali da applicare nei confronti
degli Stati Uniti ; che essi sono calcolati applicando un
dazio addizionale ai dazi convenzionali applicabili ; che è
dunque opportuno tenere conto delle riduzioni precitate
per determinare l' importo dei dazi autonomi speciali da
applicare a decorrere dal 1° gennaio 1986 ;
considerando che alcuni regolamenti relativi alle orga
nizzazioni comuni dei mercati agricoli prevedono che la
nomenclatura tariffaria risultante dalla loro applicazione
figuri nella tariffa doganale comune e/o modificano
taluni dazi doganali : che , di conseguenza, è opportuno
recepire nel presente regolamente tutte le modifiche ri
sultanti dai regolamenti adottati nell'ambito della politica
agricola comune :
considerando che in virtù dell'articolo 32 , paragrafo 2,
dell' atto di adesione della Grecia è necessario aggiungere
la menzione «Grecia» alle sottovoci 27.02 A e 27.02 B
accompagnata con l' indicazione di un dazio nazionale
del 5 °/o ;
considerando che la persistenza delle condizioni di pro
duzione delle pellicole piane presentate sotto forma di
disco giustifica il mantenimento, ancora per un anno,
dello schema introdotto nel 1983 per la sottovoce
37.01 A;
considerando che in virtù dell'articolo 26 e dell'allegato I
dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo è
necessario far apparire nuove sottovoci tariffarie relative
ad alcuni pesci di mare ;
considerando che al fine di migliorare la formulazione
della tariffa doganale comune è necessario introdurre un
certo numero di modifiche redazionali ;
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 28 e 113 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l' articolo 38 dell'atto d'adesione della
Spagna e del Portogallo stabilisce che i dazi convenzio
nali della tariffa doganale comune CEE e della tariffa
unificata CECA sono i dazi convenzionali della CEE e
della CECA nella composizione attuale , salvo le modifi
che che saranno apportate per tener conto del fatto che i
dazi in vigore in applicazione delle tariffe spagnola e
portoghese sono, nel complesso , superiori ai dazi in
vigore nelle tariffe della CEE e della CECA nella compo
sizione attuale ;
considerando che queste modifiche dei dazi convenzio
nali sono state adottate dal Consiglio in virtù del regola
mento (CEE) n . 3330/ 85 ( x); che esse formeranno og
getto di negoziato nel quadro dell' accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio (GATT); che in attesa
che si concludano detti negoziati i dazi convenzionali
previsti nel regolamento (CEE) n . 3330/85 devono essere
sospesi per un periodo di due anni ;
considerando che, nell' ambito degli accordi firmati con
paesi terzi , in particolare in virtù del protocollo di Gine
vra ( 1979) e del protocollo aggiuntivo al protocollo di
Ginevra ( 1979) allegati all' accordo generale sulle tariffe
doganali e il commercio , nonché nell' ambito dell' accordo
relativo al commercio degli aeromobili civili , firmati al
termine della conferenza sui negoziati commerciali multi
laterali del 1973-1979 , la Comunità si è impegnata a pro
cedere a riduzioni scaglionate di dazi doganali ;
considerando che il Consiglio, su proposta della Com
missione, ha deciso di anticipare di un anno, vale a dire
all'inizio del 1986, l'applicazione delle riduzioni tariffarie
previste per il 1987 dai negoziati commerciali multi
laterali ;
considerando che , di conseguenza, al fine di assicurare
un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune,
O GU n. L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag. 1 .
(3) GU n. L 40 dell' I 1 . 2 . 1984 , pag. 1 .
(4) GU n. L 59 del 27 . 2 . 1985 , pag. 14 .
O GU n . L 292 del 2 . 11 . 1985 , pag. 1 .( l ) GU n . L 330 del 9 . 12 . 1985 , pag . 1 .
N.L 331 /2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12.85
considerando che è opportuno, ai fini di chiarezza, ag
giornare la tariffa doganale comune nel suo complesso ;
che, a tal uopo, occorre riunire in un testo unico non
soltanto le parti che vengono modificate con decorrenza
dal 1° gennaio 1986, ma anche quelle che sono già state
modificate nonché quelle che rimangono invariate ;
considerando che, benché le modifiche tariffarie tempo
ranee ed i regimi preferenziali risultanti dai diversi atti
della Comunità facciano parte integrante della tariffa
doganale comune, risulta opportuno non recepirli nel
presente regolamento ;
considerando che il presente regolamento non si applica
ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, benché la
nomenclatura ed i dazi convenzionali di tali prodotti
figurino, a titolo indicativo, nella tabella dei dazi , al fine
di rendere quest'ultima più comprensibile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . I dazi convenzionali figuranti nell'allegato intitolato
«Tariffa doganale comune» del regolamento (CEE)
n . 950/68 , quale è modificato dal regolamento (CEE)
n . 3330/85 , sono sospesi par un periodo di due anni in
attesa della conclusione dei negoziati nell'ambito del
GATT.
2 . In questo periodo, il suddetto allegato è sostituito
dall'allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1986 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 5 dicembre 1985 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-Cl . JUNCKER
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /3
ALLEGATO
TARIFFA DOGANALE COMUNE
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /5
INDICE SISTEMATICO
Capitoli Pagine
13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali 68
14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine
vegetale, non nominati né compresi altrove .... 70
Pagine
PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Titolo I — Regole generali
A. Regole generali per l' interpretazione della nomen
clatura della tariffa doganale comune 11
B. Regole generali relative ai dazi 11
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi 12
Sezione III
Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione ;
grassi alimentari lavorati ; cere di origine animale o vegetale
15 Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della
loro scissione ; grassi alimentari lavorati ; cere di
origine animale o vegetale 71Titolo II — Disposizioni speciali
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle
piattaforme di perforazione o di sfruttamento ... 13
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili
civili 14
C. Tassazione forfettaria 14
D. Imballaggi importati pieni 15
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari ; bevande, liquidi alcolici
ed aceti ; tabacchi
16 Preparazioni di carni , di pesci , di crostacei e di
molluschi 76
17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 79
18 Cacao e sue preparazioni 83
19 Preparazioni a base di cereali , di farine , di amidi
o di fecole ; prodotti della pasticceria 86
20 Preparazioni di ortaggi , di piante mangerecce, di
frutta e di altre piante o parti di piante 92
21 Preparazioni alimentari diverse 101
22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 109
23 Residui e cascami delle industrie alimentari ; ali
menti preparati per gli animali 116
24 Tabacchi 119
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI
Capitoli
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
1 Animali vivi 19
2 Carni e frattaglie commestibili , . . 21
3 Pesci , crostacei e molluschi 31
4 Latte e derivati del latte ; uova di volatili ; miele
naturale ; prodotti commestibili di origine ani
male, non nominati né compresi altrove 37
5 Altri prodotti di origine animale , non nominati né
compresi altrove 41
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
6 Piante vive e prodotti della floricoltura 43
7 Legumi , ortaggi, piante , radici e tuberi , mange
recci 45
8 Frutta commestibili ; scorze di agrumi e di meloni 49
9 Caffè, tè , mate e spezie . 54
10 Cereali 57
11 Prodotti della macinazione ; malto ; amidi e
fecole ; glutine ; inulina 60
Sezione V
Prodotti minerali
25 Sale ; zolfo ; terre e pietre ; gessi, calci e cementi . . 120
26 Minerali metallurgici , scorie e ceneri 125
27 Combustibili minerali , oli minerali e prodotti della
loro distillazione ; sostanze bituminose ; cere mine
rali 127
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse
28 Prodotti chimici inorganici ; composti inorganici o
organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli iso
topi 134
12 Semi e frutti oleosi ; semi, sementi e frutti diversi ;
piante industriali e medicinali ; paglie e foraggi . . 65
N.L 331 /6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Capitoli Pagine
Sezione X
Materie occorrenti per la fabbricazione della carta ; carta e
sue applicazioni
47 Materie occorrenti per la fabbricazione della
carta 207
48 Carta e cartoni ; lavori di pasta di cellulosa, di
carta e di cartone 208
49 Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche ... 212
Capitoli Pagine
29 Prodotti chimici organici 146
30 Prodotti farmaceutici 163
31 Concimi 165
32 Estratti per concia e per tinta ; tannini e loro deri
vati ; sostanze coloranti , colori , pitture, vernici e
tinture ; mastici ; inchiostri 168
33 Oli essenziali e resinoidi ; prodotti per profumeria
o per toletta preparati e cosmetici preparati .... 171
34 Saponi, prodotti organici tensioattivi , preparazio
ni per liscivie , preparazioni lubrificanti , cere arti
ficiali , cere preparate, prodotti per pulire e luci
dare, candele e prodotti simili , paste per modelli
e «cere per l'odontoiatria» 173
35 Sostanze albuminoidi ; colle ; enzimi 175
36 Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammife
ri ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili . ... 177
37 Prodotti per la fotografia e per la cinematografia 178
38 Prodotti vari delle industrie chimiche . 180
Sezione VII
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa,
resine artificiali e lavori di tali sostanze ; gomma naturale o
sintetica, fatturato (factis ) e lavori di gomma
39 Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della
cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze 185
40 Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e
loro lavori 190
Sezione XI
Materie tessili e loro manufatti
50 Seta e cascami di seta 217
51 Materie tessili sintetiche ed artificiali continue . . 219
52 Filati metallici 221
53 Lana, peli e crini 222
54 Lino e ramiè . . 224
55 Cotone 225
56 Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco . . 226
57 Altre fibre tessili vegetali ; filati di carta e tessuti di
filati di carta 228
58 Tappeti ed arazzi ; velluti , felpe, tessuti ricci e tes
suti di ciniglia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti
a maglie annodate (reti); pizzi e guipures ; ricami 229
59 Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tes
suti speciali, tessuti impregnati o spalmati ; manu
fatti tecnici di materie tessili 232
60 Maglierie 236
6 1 Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di
vestiario, di tessuto 243
62 Altri manufatti confezionati di tessuti 250
63 Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 253
Sezione XII
Calzature ; cappelli, copricapi ed altre acconciature ; ombrelli
(da pioggia e da sole); piume preparate e oggetti di piume ;
fiori artificiali ; lavori di capelli
64 Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti . . . 254
65 Cappelli , copricapi ed altre acconciature ; loro
Sezione Vili
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie ;
oggetti da correggiato e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse
da donna e simili contenitori ; lavori di budella
41 Pelli e cuoio 195
42 Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e
da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e
simili contenitori ; lavori di budella 197
43 Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali 199
256
Sezione IX
Legno, carbone di legna e lavori di legno ; sughero e lavori di
sughero ; lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio
44 Legno, carbone di legna e lavori di legno 201
45 Sughero e suoi lavori 205
46 Lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio . . 206
parti
66 Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
frustini e loro parti 258
67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o
di calugine ; fiori artificiali ; lavori di capelli .... 259
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /7
Capitoli Pagine
87 Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
veicoli terrestri 345
88 Navigazione aerea 349
89 Navigazione marittima e fluviale 351
Capitoli Pagine
Sezione XIII
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie
simili ; prodotti della ceramica ; vetro e suoi lavori
68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e
materie simili 261
69 Prodotti ceramici 265
70 Vetro e lavori di vetro 269
Sezione XIV
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini),
e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli
preziosi e lavori di queste materie ; minuterie di fantasia ;
Sezione XVIII
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinema
tografia, di misura, di verifica, di precisione ; strumenti e
apparecchi medico-chirurgici ; orologeria ; strumenti musica
li ; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono ;
apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini
e del suono in televisione
90 Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e
per cinematografia, di misura, di verifica, di pre
cisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici 352
91 Orologeria ; 359
92 Strumenti musicali ; apparecchi di registrazione o
di riproduzione del suono ; apparecchi di registra
zione o di riproduzione delle immagini e del
suono in televisione ; parti e accessori di questi
strumenti e apparecchi 361
Sezione XIX
Armi e munizioni
93 Armi e munizioni 364
monete
71 Perle fini , pietre preziose (gemme), pietre semi
preziose (fini), e simili , metalli preziosi , metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di
queste materie ; minuterie di fantasia 273
72 Monete 278
Sezione XV
Metalli comuni e loro lavori
73 Ghisa, ferro e acciaio 280
74 Rame 294
75 Nichel 297
76 Alluminio 299
77 Magnesio, berillio (glucinio) 302
78 Piombo 303
79 Zinco 305
80 Stagno 307
81 Altri metalli comuni 309
82 Utensileria ; oggetti di coltelleria e posateria da
- tavola, di metalli comuni 312
83 Lavori diversi di metalli comuni 315
Sezione XVI
Macchine ed apparecchi ; materiale elettrico
84 Caldaie, macchine, apparecchi e congegni mecca
nici 318
85 Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali desti
nati ad usi elettrotecnici 334
Sezione XX
Merci e prodotti diversi, non nominati né compresi altrove
94 Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti lette
recci e simili 366
95 Materie da intagliare e da modellare allo stato
lavorato (compresi i lavori) 368
96 Spazzole, spazzolini , pennelli e simili , scope, piu
mini da cipria e stacci 370
97 Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e
sport 371
98 Lavori diversi 373
Sezione XXI
Oggetti d'arte, da collezione e di antichità
99 Oggetti d'arte, da collezione e di antichità .... 376
ALLEGATO
Voci o sottovoci di cui solo una parte è stata oggetto
di concessione al GATT o all' interno delle quali sono
state accordate concessioni differenti 379
Sezione XVII
Materiale da trasporto
86 Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi
di segnalazione non elettrici per vie di comunica
zione 343
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /9
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 11
TITOLO I
REGOLE GENERALI
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune
L'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune è disciplinata
dalle seguenti regole generali ;
1 . I titoli delle sezioni , dei capitoli o dei sottocapitoli debbono essere considerati
come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata
legalmente dal testo delle voci , da quello delle note premesse alle sezioni o ai
capitoli e , occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino
col testo di dette voci o note.
2 . a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della
tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché pre
senti , nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto com
pleto o finito . Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito,
o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è
presentato smontato o non montato .
b) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della
tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche
associata ad altre materie . Così pure qualsiasi menzione di lavori di una deter
minata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente di que
sta materia . La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettua
ta seguendo i principi enunciati nella regola 3 .
3 . Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia
ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere
effettuata in base ai seguenti principi :
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale .
b) I prodotti misti , i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'
unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui
classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), devo
no essere classificati , quando è possibile operare questa determinazione, secon
do la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale .
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettano di effettuare la classifica
zione, la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numera
zione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in
considerazione .
4 . Le merci che non siano classificabili in nessuna delle voci della tariffa debbono
essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore ana
logia .
5 . Le regole di cui sopra sono valide «mutatis mutandis», anche per determinare, all'in
terno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.
B. Regole generali relative ai dazi
1 . I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti
contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i
quali la Comunità economica europea ha concluso accordi comprendenti la clau
sola della nazione più favorita in materia tariffaria, sono i dazi convenzionali
menzionati nella colonna 4 della tabella dei dazi .
N. L 331 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Salvo disposizioni contrarie , questi dazi convenzionali si applicano ugualmente
alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo .
I dazi doganali autonomi menzionati nella colonna 3 si applicano :
— quando essi sono inferiori ai dazi convenzionali,
ovvero
— quando non esiste alcun dazio convenzionale , nel quale caso nella colonna 4
figura un trattino .
2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doga
nali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi , o quando si applica
no, in virtù di accordi , dazi doganali preferenziali .
3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali
diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò
sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario .
4 . Quando, nelle colonne 3 e 4 , i dazi sono espressi in percentuale , si tratta di dazi
doganali ad valorem.
5 . La lettera (P) che figura nella colonna 3 in corrispondenza di talune voci o sotto
voci va intesa nel senso che i prodotti relativi sono sottoposti a un regime di pre
lievi . L' indicazione di un dazio doganale seguito dal segno « + » e dalla lettera (P)
[per esempio : 16 + (P)] significa che le merci in questione sono sottoposte al
dazio doganale ed al prelievo .
L' indicazione del dazio doganale seguito dalla lettera (P) senza altra indicazione
[per esempio : 20 (P)] significa che il dazio doganale non è più applicabile dopo
l' instaurazione del regime dei prelievi .
0 . Le lettere «em» che figurano nelle colonne 3 e 4 significano che i prodotti corri
spondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento mobile fissato nell'ambito
della disciplina degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei pro
dotti agricoli .
7 . Il simbolo «daz» o «daf» che figura nella colonna 4 dei capitoli 17 , 18 e 19 , indica
che l' aliquota massima del dazio consiste in un dazio ad valorem a cui viene
aggiunto , per talune forme di zucchero o per la farina, un dazio addizionale fissa
to conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli
trasformati .
8 . Il simbolo «daz» che figura nella colonna 4 del capitolo 20 indica che la Comunità
si è riservata il diritto di riscuotere , oltre al dazio consolidato, un dazio addizio
nale sullo zucchero, corrispondente all'onere sopportato all'importazione di
zucchero e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi contenuto in tale prodot
to la cui percentuale , in peso, ecceda quella indicata nelle note complementari 3 e
5 del capitolo 20 , o , per quanto riguarda i prodotti compresi nelle voci nn . 20.03 ,
20.04 e 20.05 , con tenore, in peso, superiore a 13 % .
9 . Il simbolo «2 daz» che figura nella colonna 4 della voce n . 20.06 indica che il tasso
applicabile del dazio addizionale sullo zucchero è fissato in modo forfettario nella
misura di 2 % sul valore in dogana della merce .
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi
1 . Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si
applicano al fine di determinare , oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem,
anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci .
2 . Per peso imponibile , per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato
come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende :
a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i
suoi imballaggi ;
b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni , il peso proprio
della merce priva di tutti i suoi imballaggi .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 13
Per l'applicazione delle precedenti lettere a) e b), con il termine «imballaggi» si
intendono tutti i recipienti esterni ed interni , condizionamenti, involucri e sup
porti , ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili
(containers) — nonché dei copertoni , degli attrezzi e del materiale accessorio
occorrente per il trasporto stesso .
3 . In applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE)
n . 2779/78 ('), modificato dal regolamento (CEE) n . 289/ 84 ( 2), il controvalore in
monete nazionali dell'ECU, alla quale si fa riferimento per taluni dazi doganali
specifici oppure come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci , è il
seguente :
1 ECU =
44,8967 franchi belgi/franchi lussemburghesi,
2,21310 marchi tedeschi ,
2,49387 fiorini olandesi,
0,588624 sterline inglesi ,
8,05101 corone danesi,
6,75259 franchi francesi ,
1 495,66 lire italiane,
0,715722 sterline irlandesi,
108,744 dracme greche,
135,300 pesete spagnole,
139,766 scudi portoghesi .
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIALI
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di
sfruttamento
1 . La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati
ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro
costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti
destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi .
N. della
tariffa Designazione delle merci
89.01 Navi non comprese nelle voci dal n. 89.02 al n. 89.05 :
A. Navi da guerra
B. altre :
I. Navi per la navigazione marittima
89.02 Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spin
gere altre navi :
A. per rimorchiare (rimorchiatori)
B. per spingere :
I. per la navigazione marittima
ex 89.03 Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti
la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione princi
pale ; bacini galleggianti :
A. per la navigazione marittima
O GU n . L 333 del 30.11.1978 , pag. 5 .
(2) GU n. L 33 del 4 . 2 . 1984 , pag. 2 .
N. L 331 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
2 . La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne :
a) i prodotti destinati a essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di
sfruttamento :
1 ) fisse, della sottovoce ex 84.23 A II a), installate nel mare territoriale degli
Stati membri ;
2) galleggianti o sommergibili , della sottovoce ex 89.03 A,
ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o
equipaggiamento .
Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piatta
forme di perforazione o di sfruttamento, i prodotti quali i carburanti, i lubrifi
canti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non
sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costi
tuiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime
per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipag
giamento ;
b) I tubi , le tubazioni , i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di
perforazione o di sfruttamento al continente .
3 . Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno determi
nate dalle autorità competenti ai fini del controllo doganale della destinazione di
tali prodotti .
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili
1 . L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio :
— degli aeromobili civili ;
— di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati
nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di
trasformazione ;
— delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi
staccati .
Detti prodotti sono ripresi in sottovoci (') affiancate da un rinvio a piè pagina, così
redatto :
«Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabi
lire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .»
2 . Per l'applicazione del paragrafo 1 , si considerano come «aeromobili civili» gli
aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili
e che comportano un numero di matricola militare o assimilati .
3 . Per l'applicazione del paragrafo 1 , secondo trattino, l'espressione «destinati ad
aeromobili civili» di cui alle sottovoci tariffarie in causa (*) comprende anche i
prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili .
C. Tassazione forfettaria
1 . Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci :
— oggetto di piccole spedizioni destinate a privati
o
— contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,
a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che
il valore globale delle merci non ecceda, per spedizione o per viaggiatore,
115 ECU.
Sono escluse dall'applicazione di tale dazio forfettario le merci che rientrano nel
capitolo 24 .
( l) Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti voci :
39.07 , 40.09 , 40.11 , 40.14 , 40.16 , 62.05 , 68.13 , 68.14 , 70.08 , 73.18 , 73.25 , 73.38 , 76.06, 81.04,
83.02 , 83.07 , 83.08 , 84.06 , 84.07 , 84.08 , 84.10, 84.11 , 84.12, 84.15 , 84.17, 84.18 , 84.21 , 84.22 ,
84.53 , 84.59, 84.63 , 84.64, 85.01 , 85.04, 85.08 , 85.12 , 85.14, 85.15 , 85.17, 85.20, 85.22, 85.23 ,
88.01 , 88.02 , 88.03 , 88.05 , 90.01 , 90.02 , 90.14, 90.18 , 90.23 , 90.24, 90.27 , 90.28 , 90.29, 91.03 ,
91.08 , 94.01 e 94.03 .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 15
2 . Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che, con
temporaneamente :
— presentano carattere occasionale ;
— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei
beneficiari o, trattandosi di viaggiatori, importate da questi ultimi per essere
offerte in dono ; tali merci non debbono far sorgere, per la loro natura o quan
tità, alcun pregiudizio d'ordine commerciale .
3 . La tassazione forfettaria è applicata indipendentemente dalla franchigia accordata
alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori conformemente agli arti
coli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n . 918 / 83 (').
4 . 11 dazio doganale forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni
di cui sopra qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio
forfettario, l' interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i
loro dazi doganali . In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono
assoggettate ai dazi loro propri, senza pregiudizio delle franchigie previste agli
articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n . 918 /83 .
Ai fini dell' applicazione del primo comma, per dazi all'importazione si intendono
tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e
altre imposizioni all' importazione previsti nell'ambito della politica agraria comune
o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli .
5 . Gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conver
sione dell'importo di 1 1 5 ECU in moneta nazionale.
6 . Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta
nazionale dell'importo di 115 ECU qualora, all' atto dell'adattamento annuale pre
visto all'articolo 2 , paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78 ,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 289/ 84, la conversione di tale
importo determini, prima dell' arrotondamento previsto dal paragrafo 5 , una modi
fica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % .
D. Imballaggi importati pieni
1 . Gli imballaggi, definiti al titolo I, C, 2 , importati pieni ed immessi in libera pratica
contemporaneamente alle merci imballate, sono :
a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata :
— quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,
— oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce
imballata ;
b) ammessi in esenzione da dazio doganale :
— quando la merce imballata è esente da dazio doganale ,
— oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del
peso o del valore ,
— oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso
imponibile della merce imballata ;
O GU n. L 105 del 23 . 4 . 1983 , pag. 1 .
N. L 331 / 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità -europee 9 . 12 . 85
c) soggetti ai loro dazi doganali propri, in deroga alle precedenti lettere a) e b):
— quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un
valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro
funzione d'imballaggio,
— oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in
base alla rispettiva voce di tariffa.
2 . Qualora gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo
1 contengano merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le
merci imballate , proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine
di determinare il loro peso od il loro valore imponibile .
Nota :
Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa
che detta voce è stata soppressa (esempi : voce n. [05.06], [29.18], [95.01 ]).
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 17
PARTE SECONDA
TABELLA DEI DAZI
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 19
SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
CAPITOLO 1
ANIMALI VIVI
Nota
Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi , eccetto :
a) i pesci , i crostacei ed i molluschi , compresi i testacei delle voci nn . 03.01 e 03.03 ;
b) le colture di microrganismi e di altri prodotti della voce n . 30.02 ;
c) gli animali della voce n . 97.08 .
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
01.01 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi :
01.02
A. Cavalli :
I. riproduttori di razza pura (a)
II . destinati alla macellazione ( a)
III . altri . .
B. Asini
C. Muli e bardotti
Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :
esenzione
11
23
12
17
esenzione
4
18
A. delle specie domestiche :
I. riproduttori di razza pura (a)
II . altri
esenzione
16
+ P (b) (*)
esenzione
(c) (d)
B. altri esenzione —
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) In talune condizioni previste dall' articolo 13 del regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 , il prelievo eventualmente applicabile ai giovani
bovini maschi destinati all' ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, può essere totalmente o parzialmente sospeso.
(e ) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti per 20 000 capi di giovenche e vacche, escluse quelle da macello,
delle seguenti razze di montagna : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau . Inoltre, sono ammessi al beneficio di
tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione .
(d ) Dazio de) 4 °/o nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti per 5 000 capi di tori , vacche e giovenche, esclusi quelli da macello,
della razza chiazzata del Simmental , della razza di Schwyz e della razza di Friburgo . Per essere ammessi al beneficio di tale contingente, gli animali delle razze sopra
indicate devono essere scortati dai seguenti certificati :
— i tori , dal certificato di ascendenza ;
— le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico (Herdbook) attestante la purezza della razza .
(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo .
N.L 331 /20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa ' Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
( P)
convenzionali
%
1 2 3 4
01.03 Animali vivi della specie suina :
A. delle specie domestiche :
I. riproduttori di razza pura (a)
II . altri :
a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una
volta
b) non nominati
B. altri
esenzione
16 (P)
16 (P)
esenzione
esenzione
01.04 Animali vivi delle specie ovina e caprina :
A. riproduttori di razza pura (a) :
I. Ovini
II . Caprini
B. altri :
I. Ovini
II . Caprini
esenzione
5
15 (P)
5 (P)
esenzione
01.05 Volatili vivi da cortile :
A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»:
I. di tacchini o di oche
II . altri :
B. altri :
I. Galli , galline e polli
II . Anatre
III . Oche
IV. Tacchini
V. Faraone
12 (P)
12 (P)
12 (P)
12 (P)
12 (P)
12 (P)
12 (P)
—
01.06 Altri animali vivi :
A. Conigli domestici
B. Piccioni
C. altri
10
12
esenzione
6
10
(b)
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Vedi allegato .
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /21
CAPITOLO 2
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
Nota
Sono esclusi da questo capitolo :
a) per quanto concerne le voci dal n . 02.01 al n . 02.04 e la voce n . 02.06, i prodotti non atti all'alimentazione
umana ;
b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (n . 05.04), nonché il sangue di animali (n . 05.15);
c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n . 02.05 (capitolo 15).
Note complementari
1. A. Sono considerati come :
a) «carcassa della specie bovina», ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il corpo intero dell'animale macellato, dopo
le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le
zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.
\ te cw / tiwjtr siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza
dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere
sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come
«carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più
di dieci paia di costole;
b) «mezzena della specie bovina» ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il prodotto ottenuto dalla separazione della
carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale,
lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la
parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci
costole;
c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 1 e A II b) 1, l'insieme costituito :
— dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai
quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
— oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque
costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori compren
denti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contem
poraneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello
dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a
condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d) «busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e A II b) 2, la parte anteriore della carcassa comprendente
tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci
paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e A II b) 2, la parte anteriore della mezzeria,
comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di
dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la
pancia;
f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e A II b) 3, la parte posteriore della carcassa comprendente
tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le
tibie e con o senza la pancia;
N.L 331 /22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e A II b) 3, la parte posteriore della mezzeria
comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o
senza la tibia e con o senza la pancia;
h) 11 . « tagli di quarti anteriori detti "crop " e "chuck and biade "», ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb)
22, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto
anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto
secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso
del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola,
22. « tagli di punta di petto detti "brisket "», ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22, la parte inferiore
del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del
petto.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione
soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
2. A. Sono considerati :
a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi della sottovoce 02.01 A III a) 1, i suini macellati sotto forma di carcasse
di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le
mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra
cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o
mezzene possona essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma.
Le mezzene possono essere presentate con o senza il midóllo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e
mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 2, 02.06 B I a) 3 e 02.06 B I b) 1, la parte posteriore
(caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 3, 02.06 B I a) 4 e 02.06 B I b) 2, la parte anteriore
(craniale) della mezzena senza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il
lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra
dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è
considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte ante
riore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 3, 02.06 B I a) 4 e 02.06 B I b) 2, la parte inferiore della parte
anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa,
la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce se è presentata sola;
e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 4, 02.06 Bla) 5 e 02.06 B I b) 3, la parte superiore della
mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza ilfiletto,
la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto
della colonna vertebrale;
f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 5, 02.06 B I a) 6 e 02.06 B I b) 4, la parte inferiore della
mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02.06 Bla) 1, la mezzena di suino presentata senza testa, guance,
gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h) « 3A anteriori», ai sensi della sottovoce 02.06 Bla) 1, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non
disossata;
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /23
i) « 3A posteriori», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 2, la mezzeria bacon senza la parte anteriore, anche non
disossata;
k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02.06 B la) 2, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte
anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancet
ta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2. A, lettere b), c), d) e e), rientrano nelle stesse sottovoci solo se
contengono il tessuto muscolare e le ossa in proporzione naturale delle parti intere.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02.06 B I a) 3 e B I a) 4 nonché 02.06 B I b) 1 e B I b) 2 vengono
ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe
seguire le stesse linee definite sub 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di
parti devono contenere delle ossa.
C. Sono considerate «teste», ai sensi delle sottovoci 02.01 B II c) 1 e 02.06 B II a), le teste o mezzene di teste di
suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua.
La testa è separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio. 'K
Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente dlla testa e, in partico
lare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata «guancia bassa». Tuttavia, la carne senza osso
appartenente alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci
02.01 A Illa) 6 aa), 02.06 B I a) 7 aa) o 02.06 B I b) 5 aa).
D. È considerato «lardo» ai sensi della sottovoce 02.05 A, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa
in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
La sottovoce include ugualmente il lardo senza la cotenna.
E. Sono considerati «secchi o affumicati»,ai sensi della sottovoce 02.06 B I b), i prodotti in cui il rapporto acqua/
proteine (tenore in azoto x 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determina
to secondo il metodo ISO 937-1978.».
3 . A. Sono considerati come :
a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 1 e b) 1, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le
operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le
zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ulti
ma deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano
presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o
tarso metatarsiche;
b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 1 e b) 1, il prodotto ottenuto dalla separazione della
carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale,
lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 2 e b) 2, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto,
comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla
colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o
tagliate;
d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 2 e b) 2, la parte anteriore della mezzeria, con o senza
petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla
colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
N. L 331 /24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 3 e b) 3, la parte restante della carcassa dopo l'ablazio
ne della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo
di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole intere
o tagliate;
f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 3 e b) 3, la parte restante della carcassa
dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla
mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza
sella, deve comprendere un minimo di 5 costole intere o tagliate;
g) «coscia intera», ai sensi delle sottovóci 02.01 A IV a) 4 e b) 4, la parte posteriore della carcassa, comprendente
tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra
lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anterior
mente alla sinfisi ischio-pubica;
h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 4 e b) 4, la parte posteriore della mezzena, comprenden
te tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra
lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anterior
mente alla sinfisi ischio-pubica.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione
soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerate come parti dette «paltò d'oca o d'anatra», ai sensi della sottovoce 02.02 B IIf), i prodotti costituiti
da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe, nonché delle ossa
della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e
degli omeri.
5. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente
capitolo è calcolato nel modo seguente :
a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è
quella del dazio applicabile a tale componente;
b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6. a) Le «carni insaporite» di pollame, nonché delle specie suina e bovina, esclusi i prodotti di cui al punto c), figurano
rispettivamente alle sottovoci 16.02 B I, 16.02 B III a) e 16.02 B III b) 1 aa). Sono considerate come «carni
insaporite», le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie
del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b) Le carni fresche, refrigerate o congelate della specie ovina o caprina della sottovoce 02.01 A IV comprendono in
particolore le carni il cui insaporimento non è effettuato in profondità né sulla totalità della superficie del prodot
to, o non è percettibile ad occhio nudo né nettamente percettibile al gusto, o il cui condimento può essere tolto.
c) Tuttavia, i prodotti delle sottovoci 02.06 B I, 02.06 C I a) e 02.06 C II a) cui sono aggiunti, durante la loro
fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati alle suddette sottovoci, purché ciò non
cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 02.06.
7. a) Si considerano come «parti di volatili, non disossate» ai sensi delle sottovoci 02.02 B II a), B II b), B II c),
B II d) e B II e), le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
b) Le parti di volatili di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nella sottovoce 02.02
Bllg).
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /25
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
02.01 Canti e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al
n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :
A. Carni :
I. delle specie equina, asinina e mulesca
II . della specie bovina :
a) fresche o refrigerate :
16 8
1 . in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 20
+ (P) (*)
(a)
2 . Quarti anteriori e busti 20
+ (P) (*)
(a)
3 . Quarti posteriori e selle 20
+ (P) (*)
(a)
\ 4 . altre :
aa) Pezzi non disossati 20
+ (P) (*)
(a)
bb) Pezzi disossati 20
+ (P) (*)
(a)
b) congelate : \
1 . in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 20
+ (P) (*)
(a) (b)
2 . Quarti anteriori e busti 20
+ (P) (c) (*)
(a) (b)
3 . Quarti posteriori e selle 20
+ (P) (*)
(a) (b)
4 . altre :
aa) Pezzi non disossati 20
+ (P) (*)
(a) (b)
bb) Pezzi disossati : 1l
1 1 . Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque
pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico bloc
co di congelazione ; quarti detti compensati , presentati in
due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno , il quarto
anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e ,
l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico
pezzo 20
+ (P) (c) (*)
(a) (b)
22 . Tagli di quarti anterióri e di punta di petto detti «crop»,
«chuck and biade» e «brisket» (d) 20
+ (P) (c) (*)
(a) (b)
33 . altri 20
+ (P) (c) (*)
(a) (b) (e)
(a) Dazio del 20 % per le carni dette di « alta qualità», con o senza ossa, classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di
29 800 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l' ammissione al beneficio di tale contingente è subordi
nata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b ) Dazio del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate (senza ossa) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all' applica
zione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio .
(c) In talune condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 , il prelievo applicabile alle carni congelate destinate
alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso .
(d ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti .
(e) Dazio del 20 °/o per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate (senza ossa), senza pregiudizio per il contingente tariffario
previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo .
N. L 331 /26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. delia tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
02.01
(segue)
20
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
7
A. III . della specie suina :
a) domestica :
1 . Carcasse intere o mezzene
2 . Prosciutti , anche in pezzi
3 . Parti anteriori o spalle, anche in pezzi
4 . Lombate, anche in pezzi
5 . Pancette, anche in pezzi
6 . altre :
aa) disossate
bb) non nominate
b) altra
IV. delle specie ovina e caprina :
a) fresche o refrigerate :
1 . Carcasse o mezzene
2 . Busto o mezzo busto
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
4 . Coscia intera o mezza coscia
5 . altre :
aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
b) congelate :
1 . Carcasse o mezzene
2 . Busto o mezzo busto
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
4 . Coscia intera o mezza coscia
5 . altre :
aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
B. Frattaglie :
I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a) .
II . altre :
a) delle specie equina, asinina e mulesca . . .
b) della specie bovina :
1 . Fegati
2 . altre
3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
esenzione esenzione
16 10
7
4
20
20
(a) L ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /27
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o .
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
02.01
(segue) 20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
20 (P)
B. II . c) della specie suina domestica :
1 . Teste, anche in pezzi
2 . Zampe o code
3 . Rognoni
4 . Fegati
5 . Cuori , lingue o polmoni
6 . Fegati , cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto
assieme . . .
7 . altre
d) non nominate
4
4
4
7
4
4
4
3
20 (P)
20 (P)
12
02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi,
refrigerati o congelati :
A. Volatili , interi :
I. Galli , galline e polli :
a) presentati spennati , senza intestini , con la testa e le zampe, detti
«polli 83 % »
b) presentati spennati , svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il
cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 % »
c) presentati spennati , svuotati , senza la testa e le zampe, senza il cuore,
il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %»
II . Anatre :
a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini , con
la testa e le zampe, dette «anatre 85 % »
b) presentate spennate, svuotate , senza la testa e le zampe, con il cuore,
il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 % »
c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il
cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 % »
III . Oche :
a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zam
pe, dette «oche 82 % »
b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza
il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 % »
IV. Tacchini :
a) presentati spennati, svuotati , senza la testa e le zampe ma con il col
lo , il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «tacchini 80 % » . . .
b) presentati spennati , svuotati , senza la testa, il collo e le zampe e sen
za il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «tacchini 73 %» . . .
V. Faraone
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
N.L 331 /28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
Vo
1 2 3 4
02.02
(segue)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :
I. disossate :
a) di oche .
b) di tacchini
c) di altri volatili
II. non disossate :
a) Metà o quarti :
1 . di galli , galline e polli ,
2 . di anatre
3 . di oche
4 . di tacchini
5 . di faraone . . .
b) Ali intere, anche senza la punta
c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali ...
d) Petti e pezzi di petti :
1 . di oche .
2 . di tacchini
3 . di altri volatili
e) Cosce e pezzi di cosce :
1 . di oche
2 . di tacchini :
aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi
bb) altri
3 . di altri volatili
f) Parti dette «paltò d'oca o d'anatra»
g) altre
C. Frattaglie
Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :
A. Fegati grassi di oca o di anatra
B. altri
Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate :
A. di piccioni domestici e di conigli domestici
B. di selvaggina
C. altre :
I. Carni di balena e di foca ; cosce di rane
II . non nominate
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
02.03
5(P)
16 (P)
3
10
02.04
13
7
19
19
10
3
10
14
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /29
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 ^ 2 3 4
02.05 Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e
grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati,
congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :
A. Lardo :
I
I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia 22 (P) —
li II . secco o affumicato 22 (P) —
li B. Grasso di maiale 22 (P) —
C. Grasso di volatili 22 (P) —
02.06 Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), sala
te o in salamoia, secche o affumicate :
A. Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche 16 10
B. della specie suina domestica :
I. Carni :
li a) salate o in salamoia : \
1 . Mezzene bacon o 3A anteriori 25 (P) —
2 . 3/t posteriori o parti centrali 25 (P) —
3 . Prosciutti, anche in pezzi 25 (P) —
4 . Parti anteriori o spalle, anche in pezzi 25 (P) —
5 . Lombate, anche in pezzi 25 (P) —
6. Pancette, anche in pezzi 25 (P) —
7 . altre :
aa) disossate 25 (P) —
bb) non nominate 25 (P) —
b) secche o affumicate :
\\ 1 . Prosciutti , anche in pezzi 25 (P) —
2 . Parti anteriori o spalle , anche in pezzi 25 (P) —
Il 3 . Lombate , anche in pezzi 25 (P) —
4 . Pancette, anche in pezzi 25 (P) —
5 . altre :
aa) disossate 25 (P) —
bb) non nominate 25 (P) —
II . Frattaglie :
a) Teste, anche in pezzi 25 (P) —
b) Zampe o code 25 (P) —
c) Rognoni 25 (P) —
d) Fegati 25 (P) —
Il e) Cuori , lingue o polmoni 25 (P) —
f) Fegati , cuori , lingue e polmoni con trachee ed esofagi, il tutto
assieme 25 (P)
g) altre 25 (P) —
N.L 331 /30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
li Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
02.06
(segue)
C. altre :
I. della specie bovina :
a) Carni :
1 . non disossate
2 . disossate
b) Frattaglie
II . delle specie ovina e caprina :
a) Carni :
1 . non disossate
2 . disossate
b) Frattaglie '
III . non nominate
24
+ (P) (*)
24
+ (P) (*)
24
24 (P)
24 (P)
24
24
20
(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /31
CAPITOLO 3
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
Nota
Questo capitolo non comprende :
a) i mammiferi marini (n . 01.06) e le loro carni (nn . 02.04 o 02.06);
b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti
all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5) ;
c) il caviale ed i succedanei del caviale (n . 16.04).
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
03.01 Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :
A. d'acqua dolce :
I. Trote ed altri salmonidi :
a) Trote
b) Salmoni
c) Coregoni
d) altri
II . Anguille (Anguilla spp.)
III . Carpe
IV. altri
B. di mare :
I. interi , decapitati o in pezzi :
a) Aringhe :
1 . dal 15 febbraio al 15 giugno :
aa) fresche o refrigerate
bb) congelate
2 . dal 16 giugno al 14 febbraio :
aa) fresche o refrigerate
bb) congelate
b) Spratti :
1 . dal 15 febbraio al 15 giugno
2 . dal 16 giugno al 14 febbraio
16
16
esenzione
esenzione
10
10
esenzione
esenzione
esenzione
20 (b)
20 (b)
esenzione
20
12
2
8
10
3
8
(a)
esenzione
esenzione
15 (b) (c)
15 (b) (c)
esenzione
13
(a) Vedi allegato .
(b) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.
(c) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia
rispettato .
N. L 331 /32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
03.01 B. I. c) Tonni (Thunnus spp. e Euthynnus spp.):
(segue) 1 . destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce II
II 16.04 (a): IlIl
aa) interi :
|| 11 . Tonno albacora o yellow fin (Thunnus albacares): I
aaa) pesanti , per pezzo, 10 kg o meno 25 (b) (c) 22 (c) (d)
bbb) altri 25 (b) (c) 22 (c) (d)
Il 22 . Alalonga (Thunnus alalunga) 25 (b) (c) 22 (c) (d)
li 33 . altri 25 (b) (c) 22 (c) (d)
bb) senza visceri né branchie :
|| 11 . Tonno albacora o yellow fin (Thunnus albacares): II
II aaa) pesanti , per pezzo, 10 kg o meno 25 (b) (c) 22 (c) (d)
II bbb) altri 25 (b) (c) 22 (c) (d)
|| 22 . Alalonga (Thunnus alalunga) 25 (b) (c) 22 (c) (d)
33 . non nominati 25 (b) (c) 22 (c) (d)
|| cc) altri (per esempio decapitati) :
|| 11 . Tonno albacora o yellow fin (Thunnus albacares):
|| aaa) pesanti , per pezzo, 10 kg o meno 25 (b) (c) 22 (c) (d)
II bbb) altri 25 (b) (c) 22 (c) (d)
|| 22 . Alalonga (Thunnus alalunga) 25 (b) (c) 22 (c) (d)
33 . altri 25 (b) (c) 22 (c) (d)
2 . altri 25 (c) 22 (c) (d)
d) Sardine (Sardina pilchardus) :
II 1 . fresche o refrigerate 25 23
|| 2 . congelate 25 23
e) Squali :
|| 1 . Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.) :
aa) freschi o refrigerati 15 8 (e)
II bb) congelati 15 8 (e)
2 . altri 15 8
(a) Sono ammessi m questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata .
(c) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione .
(d ) Esenzione per i tonni destinati all' industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a
condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . Inoltre sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità
competenti .
(e ) Dazio del 6 % per gli spinaroli imperiali (Squalus acanthias), nei limiti di un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /33
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
°/o .
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
03.01 B. I. f) Scorfani del Nord o Sebasti (Sebastes spp.):
(segue) 1 . freschi o refrigerati 15 8
2 . congelati 15 8
g) Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri :
II 1 . Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) : \I
aa) freschi o refrigerati 15 8
bb) congelati 15 8
\I 2 . Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) :
aa) freschi o refrigerati 15 8
bb) congelati 15 8
\\ h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) :
1 . freschi o refrigerati 15 . 12
2 . congelati . 15 12
\\ ij ) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) :
1 . freschi o refrigerati 15 15
ll 2 . congelati 15 15
\\ k) Eglefini (Melanogrammus aeglefinus): l
1 . freschi o refrigerati 15 15
2 . congelati 15 15
|| 1) Merlani (Merlangus merlangus):
1 . freschi o refrigerati 15 15
2 . congelati 15 15
m) Molve (Molva spp.) :
1 . fresche o refrigerate 15 15
2 . congelate 15 15
n) Merluzzo dell'Alaska (Theragra Chalcogramma) e merluzzo giallo
(Pollachius pollachius) : \
II 1 . freschi o refrigerati 15 15
li 2 . congelati 15 15
o) Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus e Orcynopsis unico
lor):
1 . dal 15 febbraio al 15 giugno :
aa) freschi o refrigerati esenzione esenzione
Il bb) congelati esenzione esenzione
2 . dal 16 giugno al 14 febbraio :
aa) freschi o refrigerati 20 20
li bb) congelati 20 20
p) Acciughe (Engraulis spp.) :
1 . fresche o refrigerate 15 15
2 . congelate 15 15
N. L 331 /34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
03.01 B. I. q) Passere di mare (Pleuronectes platessa):
(segue) 1 . fresche o refrigerate 15 15
2 . congelate 15 15
I r) Passere artiche (Platichthys flesus): I
1 . fresche o refrigerate 15 15
2 . congelate 15 15
s) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: \\
1 . fresche o refrigerate 15 15
2 . congelate 15 15
t) Naselli (Merluccius spp .): \
1 . freschi o refrigerati 15 15 (a)
l 2 . congelati 15 15 (a)
u) Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) : \
1 . freschi o refrigerati 15 15
2 . congelati 15 15
v) Pesci castagna (Brama spp.) : \I
1 . freschi o refrigerati 15 15
2 . congelati 15 15
w) Rane pescatrici (Lophius spp.) : l
1 . freschi o refrigerati 15 15
2 . congelati 15 15
x) Melù (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 15 15
y) altri 15 15
II . Filetti :
a) freschi o refrigerati 18 18
b) congelati :
1 . di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) . . . 18 15 (b)
2 . di merluzzi carbonari (Pollachius virens) 18 15
3 . di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 18 15
4 . di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp .) 18 12
5 . di merlani (Merlangus merlangus) 18 15
6 . di molve (Molva spp.) 18 15
7 . di tonni (Thunnus spp . e Euthynnus spp .) 18 18
8 . di sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus e Orcynopsis
unicolor) 18 15
9 . di naselli (Merluccius spp .) 18 15
10 . di squali (Squalus spp .) 18 15
l 11 . di passere di mare (Pleuronectes platessa) 18 15
I 12 . di passere artiche (Platichthys flesus) 18 15
13 . di aringhe 18 15
14 . di rombi gialli (Lepidorhombus spp .) 18 15
15 . di pesci castagna (Brama spp .) 18 15
I 16 . di rane pescatrici (Lophius spp.) 18 15
17 . altri 18 15
C. Fegati , uova e lattimi 14 10
(a.) Dazio dell' 8 °/o per il nasello atlantico (Merluccius bilinearis) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti ,
(b) Dazio dell' 8 % per i merluzzi della specie Gadus morhua nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /35
ll|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
03.02 Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante
l'affumicatura :
A. secchi , salati o in salamoia :
I. interi, decapitati o in pezzi :
ll a) Aringhe . . 12 12
ll b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) 13 13 (a)
ll c) Acciughe (Engraulis spp .) 15 10
Il d) Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 15 —
Il e) Salmoni, salati o in salamoia 15 11
Il f) altri 15 12
Il II . Filetti : \\
Il a) di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) .... 20 20
Il b) di salmoni, salati o in salamoia 18 15
II c) di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia 18 15
Il d) altri 18 16
II B. affumicati , anche cotti prima o durante l'affumicatura : \
Il I. Aringhe 16 10
ll II . Salmoni 16 13
ll III . Ippoglossi neri (Hippoglossus hippoglossoides) 16 15
Il IV. Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 16 16
II V. Sgombri (Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor) 16 14
Il VI. Trote 16 14
Il VII . Anguille (Anguilla spp.) 16 14
Il VIII . altri 16 14
II C. Fegati, uova e lattimi 15 11
I D. Farine di pesci 15 13
03.03 Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla
loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in
salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :
A. Crostacei :
Il I. Aragoste 25 (b)
ll II . Astici (Homarus spp .): IIII
II a) vivi 25 8
Il b) altri : IlII
Il 1 . interi 25 8
II 2 . non nominati : IIII
Il aa) congelati 25 16
II bb) altri 25 20
(a) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .
(b) Vedi allegato .
N. L 331 /36 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
03.03 A. III . Granchi e gamberi di acqua dolce :
(segue) a) Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e
Callinectes sapidus 18 8
b) Granciporri (Cancer pagurus) 18 15
c) altri 18 15
II IV. Gamberetti : I
a) Gamberetti della famiglia Pandalidae 18 12
b) Gamberetti grigi del genere Crangon : I\
1 . freschi , refrigerati o semplicemente cotti in acqua 18 18
Il 2 . altri 18 18
II c) altri 18 18
Il V. altri : II
Il a) Scampi (Nephrops norvegicus):
1 . congelati 14 12
II 2 . altri 14 12
II b) non nominati 14 12
|| B. Molluschi , compresi i testacei :
II I. Ostriche : \
II a) Ostriche piatte pesanti , per pezzo, 40 g o meno esenzione esenzione
II b) altre 18 18
II II . Mitili 10 10
III . Lumache, escluse quelle di mare 6 esenzione
II IV. altri : I
II a) congelati :
II 1 . Calamari :
ll aa) Loligo spp 8 6
\ bb) Totarades sagittatus 8 6
cc) Illex spp 8 8
II dd) altri 8 8
|| 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma, Sepiolarondeleti 8 8
II 3 . Polpi delle specie Octopus * 8
Il 4 . Conchiglie dei pellegrini («Coquilles Saint-Jacques») (Pectenmaximus) 8 8
\\ 5 . Veneri incrocicchiate o vongole e altre specie della famiglia Veneridae 8 8
II 6 . altri 8 8
II b) non nominati :
II 1 . Calamari :
II aa) Loligo spp 8 6
Il bb) Todarodes sagittatus 8 6
cc) Illex spp 8 8
Il dd) altri 8 8
2 . altri 8 8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /37
CAPITOLO 4
LATTE E DERIVATI DEL LATTE ; UOVA DI VOLATILI ; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI
ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1 . Sono da considerare come latte , il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte
cagliato, il kephir, lo iogurt e altri latti fermentati o acidificati .
2 . Il latte e la crema di latte , presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi , sono considerati conservati ai
sensi della voce n . 04.02 . Viceversa, il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati , pastorizzati o pepto
nizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della
suddetta voce n . 04.02 .
Note complementari
1 . Ai sensi della nota 2 di questo capitolo, sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di
contenuto netto di 5 kg o meno.
2. Ai sensi della sottovoce 04.02 Bla), per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», si intendono
i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità
di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coli/ormi per grammo.
3. Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle sottovoci 04.02 B I b) e B II b), il peso dello
zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
4. Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo capitolo :
il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo e composti da prodotti delle voci e sottovoci
04.01 B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato ,e
che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione
del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffa
ria dei medesimi.
|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :
A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :
I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e
altri tipi di latte fermentati o acidificati :
ll a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 16 (P) —
Il b) altri 16 (P) —
I.I II . altri : I
Il a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
II e aventi tenore, in peso, di materie grasse : IlIl
II 1 . inferiore o uguale a 4 % 16 (P) —
II 2 . superiore a 4 % 16 (P) —
b) non nominati , aventi tenore , in peso, di materie grasse : lI
II 1 . inferiore o uguale a 4 % 16 (P) —
2 . superiore a 4 % 16 (P) —
N. L 331 /38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
N. della tariffa Designazione delle merci
1 2
04.01
(segue)
04.02
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
3 4
16 (P)
16 (P) —
16 (P)
18 (P) —
18 (P)
'
18 (P) —
18 (P) —
18 (P) —
18 (P) —
18 (P) —
18 (P) —
18 (P)
18 (P)
18 (P) —
18 (P) —
18 (P)
23 (P) —
23 (P)
23 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
B. altri , aventi tenore , in peso, di materie grasse :
I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %
II . superiore a 21 °/o e inferiore o uguale a 45 %
III. superiore a 45 %
Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :
A. senza aggiunta di zuccheri :
I. Siero di latte
II . Latte e crema di latte, in polvere o granulati :
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 1,5 %
2 . superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
3 . superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .
4 . superiore a 29 %
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 1,5 %
2 . superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
3 . superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %
4 . superiore a 29 %
III . Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
11 °/o :
1 . aventi tenore , in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
8,9%
2 . altri
b) altri , aventi tenore , in peso, di materie grasse :
1 . inferiore o uguale a 45 %
2 . superiore a 45 %
B. con aggiunta di zuccheri :
I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :
a) Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in
recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno
ed avente tenore, in peso , di materie grasse superiore a 10 % e infe
riore o uguale a 27 % (a)
b) altri :
1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :
aa) inferiore o uguale a 1,5 %
bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
cc) superiore a 27 %
2 . non nominati , aventi tenore, in peso, di materie grasse :
aa) inferiore o uguale a 1,5 %
bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
cc) superiore a 27 %
(a) E ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12.. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /39
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
( P)
convenzionali
%
1 2 3 4
04.02 B. II . Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :
(segue) a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
2,5 kg e aventi tenore , in peso, di materie grasse inferiore o uguale a
9,5 %
b) altri , aventi tenore, in peso, di materie grasse :
23 (P) . —
II 1 . inferiore o uguale a 45 % 23 (P) —
2 . superiore a 45 % 23 (P) —
04.03 Burro : l
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % 24 (P) —
B. altro 24 (P) —
04.04 Formaggi e latticini : I
A. Emmental , Gruyère, Sbrinz, Bergkàse, Appenzell , Vacherin fribourgeois e
Tète de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere 23 (P) (a)
B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte screma
to e con aggiunta di erbe finemente tritate (b) 23 (P) (c) 12
I C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere 23 (P) —
D. Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere , aventi tenore, in
peso, di materie grasse :
I. inferiore o pari al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della
sostanza secca :
|-I a) inferiore o pari al 48 % 23 (P) —
II b) superiore al 48 % 23 (P) —
|| II . superiore al 36 % 23 (P) —
E. altri :
I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di mate
rie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua
nella materia non grassa :
\ a) inferiore o pari al 47 % 23 (P) —
I b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % : I
II 1 . Cheddar 23 (P) (d) (e)
2 . altri 23 (P) (e)
( a ) Vedi allegato .
(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti .
(c) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.
(d ) Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t che deve essere concesso dalle autorità competenti , è applicabile un'aliquota di 15 ECU per 100 kg di peso
netto al Cheddar in forme intere standard, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi .
Per forme intere standard si intendono :
1 . Le forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg inclusi ,
2 . le forme, i blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg .
Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti .
(e ) Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t che deve essere concesso dalle autorità competenti , è applicabile un'aliquota di 15 ECU per 100 kg di peso
netto al Cheddar della sottovoce 04.04 E I b ) 1 e agli altri formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 , destinati alla trasformazione .
Inoltre, l'ammissione al beneficio di detto contingente e i controlli dell'utilizzazione di questa particolare destinazione sono subordinati alle condizioni che devono
essere stabilite dalle autorità competenti .
N. L 331 /40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
ll\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
04.04
(segue)
E. I. c) superiore al 72 % :
1 . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o
pari a 500 g
2 . altri
II . altri :
a) grattugiati o in polvere .
b) altri
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
—
04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati,
zuccherati o non : \
A. Uova in guscio, fresche o conservate :
I. Uova di volatili da cortile :
a) Uova da cova (a) :
1 . di tacchini o di oche
2 . altre
b) altre
II . altre uova
12 (P)
12 (P)
12 (P)
12
—
B. Uova sgusciate e giallo d'uova :
I. atti a usi alimentari :
a) Uova sgusciate :
1 . essiccate
2 . altre
b) Giallo d'uova :
1 . liquido
2 . congelato
3 . essiccato
II. altri (b)
22 (P)
22 (P)
22 (P)
22 (P)
22 (P)
esenzione esenzione
04.06 Miele naturale 30 27
04.07 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove .... 12 —
(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti .
(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /41
CAPITOLO 5
ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i prodotti commestibili , eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella,
vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi ;
b) i cuoi, le pelli e le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti delle voci nn . 05.05 e 05.07 e dai ritagli e dagli
altri simili residui di pelli non conciate della voce n . 05.15 (capitoli 41 e 43);
c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (sezione XI) ;
d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (n . 96.01 ).
2 . I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso , sono da classificare come greggi (n . 05.01 ).
3 . In tutte le sezioni della tariffa, si considera come « avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante , di
mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte e di cinghiale , nonché i denti di tutti gli animali .
4 ." Ai sensi della tariffa, si considerano come «crini» i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini .
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
05.01 Capelli greggi, anche lavati e sgrassati ; cascami di capelli esenzione esenzione
05.02 Setole di maiale o di cinghiale ; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e
simili ; cascami di queste setole e di questi peli esenzione esenzione
05.03 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie :
Il A. non arricciati né fissati su supporto esenzione esenzione
B. altri 3 1
05.04 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci . . . esenzione esenzione
05.05 Avanzi di pesci esenzione esenzione
[05.06]
N. L 331 /42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
05.07 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e
penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disin
fettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione ; polveri e cascami di
piume e penne o delle loro parti :
A. Piume da letto e calugine :
I. gregge
II. altre
esenzione
4
esenzione
3,5
li B. altri 3 2
05.08 Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente pre
parate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate ; loro
polveri e cascami esenzione esenzione
05.09 Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente
preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le pol
veri ; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma
non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami esenzione (a)
[05.10]
[05.11 ]
05.12 Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati ; conchiglie
vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determi
nata ; polveri e cascami di conchiglie esenzione esenzione
05.13 Spugne naturali :
A. gregge esenzione —
\\ B. altre 8 —
05.14 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio ; cantaridi e bile, anche secche ; sostanze
animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate,
congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio esenzione esenzione
05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove ; animali morti dei
capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana :
A. Pesci , crostacei e molluschi esenzione (a)
B. altri esenzione esenzione
(a) Vedi allegato.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /43
SEZIONE II
PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
CAPITOLO 6
PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
Note
1 . Questo capitòlo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori
per la piantagione o l'ornamento . Sono, tuttavia, esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli
scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7 .
2 . I mazzi, cestini, corone e simili , anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il
fogliame delle voci nn . 06.03 o 06.04 .
llIl Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
06.01 Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in
vegetazione o fioriti :
A. allo stato di riposo vegetativo
B. in vegetazione o fioriti :
10 8
II I. Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani 18 15
II . altri 15 10
06.02 Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze :
A. Talee e marze :
I. di viti esenzione
Il II . altre 12 8
| B. Talee innestate e barbatelle, di viti 3 —
\ C. Barbatelle di ananassi esenzione esenzione
D. altre 15 13
06.03 Fiori e boccioli di fiorì, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati,
imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :
A. freschi :
\\ I. dal 1° giugno al 31 ottobre 24 24
li II . dal 1° novembre al 31 maggio 20 17
Il B. altri 20 —
N. L 331 /44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
06.04 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o
per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti prepa
rati, ad esclusione dei fiori è dei boccioli della voce n. 06.03 :
A. Licheni delle renne 10 esenzione
Il B. altri : I
ll I. freschi 12 10
II . semplicemente disseccati 10 4
III . non nominati 17
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /45
CAPITOLO 7
LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI
Nota
Per l'applicazione delle voci da n . 07.01 a n . 07.03 , la dizione «ortaggi e piante mangerecce» comprende anche
funghi commestibili , tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche,
zucchine, melanzane, peperoni, finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana coltivata
(«majorana hortensis» o «origanum majorana»), rafano ed agli .
La voce n . 07.04 comprende tutti gli ortaggi e le piante mangerecce delle specie classificate nelle voci da n . 07.01 a
n . 07.03 , disseccati, disidratati o evaporati , eccetto :
a) i legumi da granella, secchi, sgranati (n . 07.05);
b) peperoni , tritati o polverizzati (n . 09.04) ;
c) le farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 (n. 11.04);
d) le farine, semolini e fiocchi di patate (n . 11.05).
Nota complementare
Sono considerati come funghi coltivati, ai sensi della sottovoce 07.01 Q I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati
della specie Psalliota (Agaricus): Psalliota hortensis, Psalliota alba o bispora e Psalliota subedulis. Le altre specie, anche
se coltivate artificialmente come, ad esempio, Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster, sono da classificare nella
sottovoce 07.01 Q IV.
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
o/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :
A. Patate : IIII
I. Tuberi-seme di patate (a) 10 7
Il II . di primizia : IIII
Il a) dal 1° gennaio al 15 maggio 15 —
b) dal 16 maggio al 30 giugno 21 —
III . altre : \
a) destinate alla fabbricazione della fecola (a) 9 —
Il b) non nominate 18 —
Il B. Cavoli : \
Il I. Cavolfiori : l
Il a) dal 15 aprile al 30 novembre 17 —
I con riscoss .\
I I min. di Il
II I 2 ECU l
III per 100 kgI
peso nettoI
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
07.01 B. I. b) dal 1° dicembre al 14 aprile 12
(segue)
II . Cavoli bianchi e cavoli rossi
con riscoss .
min. di
1,40 ECU
per 100 kg
peso netto
15
con riscoss .
min . di
0,50 ECU
per 100 kg
peso netto
15
13
III. altri :
C. Spinaci ... .
D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie :
I. Lattughe a cappuccio :
a) dal 1° aprile al 30 novembre . . 15
con riscoss .
min. di
2,50 ECU
per 100 kg
peso lordo
b) dal 1° dicembre al 31 marzo 13
con riscoss .
min. di
1,60 ECU
per 100 kg
peso lordo
13
13
II . altre
E. Bietole da costa e cardi
F. Legumi da granella, sgranati o in baccello :
I. Piselli :
a) dal 1° settembre al 31 maggio . .
b) dal 1° giugno al 31 agosto . . . .
II . Fagioli :
a) dal 1° ottobre al 30 giugno . . . .
12
17
10
13
con riscoss .
min . di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
b) dal 1° luglio al 30 settembre 17
con riscoss .
min . di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
17 14III . altri
G. Carote, navoni , barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco,
sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :
I. Sedani-rape :
a) dal 1° maggio al 30 settembre
b) dal 1° ottobre al 30 aprile
13
17
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /47
N. della tariffa Designazione delle merci
1 2
07.01 G. II . Carote e navoni
(segue) III . Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia) . . .
IV. altri
H. Cipolle, scalogni e agli .
IJ. Porri e altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)
K. Asparagi
L. Carciofi
M. Pomodori :
I. dal 1° novembre al 14 maggio
II . dal 15 maggio al 31 ottobre
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
3 4
17
17 15
17 —
12 12
13 —
16 16
13 —
11
con riscoss .
min. di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
18
con riscoss .
min. di
3,50 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
7
7 (P) —
7 —
16 (a)
20 (a) 20
16 —
16 —
10 4
10 7
10 8
12 10
11 9
16 (a) —
16 (a) —
16
19 19
19 18
N. Olive :
I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (b)
II . altre
O. Capperi
P. Cetrioli e cetriolini :
I. Cetrioli :
a) dal 1° novembre al 15 maggio
b) dal 16 maggio al 31 ottobre
II . Cetriolini
Q. Funghi e tartufi :
I. Funghi coltivati
II . Funghi galletti o gallinacci
III . Funghi porcini
IV. altri
R. Finocchi
S. Peperoni
T. altri
I. Zucchine
II . Melanzane
III . altri
Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati :
A. Olive
B. altri
07.02
(a) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica una tassa di compensazione.
(b) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /48 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addi
zionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione,
ma non specialmente preparati per il consumo immediato :
A. Olive :
I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (a)
II . altre
B. Capperi
C. Cipolle
D. Cetrioli e cetriolini .
E. altri ortaggi e piante mangerecce
F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce
8
8 (P)
" 8
9
15
12
15
6
9
15
07.04 Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in
pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :
A. Cipolle
B. altri
20
16
16
16
07.05 Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :
A. destinati alla semina : .
I. Piselli , ceci e fagioli
II . Lenticchie
III . altri
B. altri :
I. Piselli , ceci e fagioli
II . Lenticchie
III . non nominati
io
7
7
10
7
7
3
2
5
3
2
5
07.06 Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili
radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in
pezzi ; midollo della palma a sago :
A. Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido, escluse le patate dolci :
I. anche secchi o tagliati in pezzi o a fette , ma non altrimenti trasformati .
II . altri , compresi gli agglomerati (pellets)
B. altri
6 (P)
6(P)
6 (c)
(b)
,(b)
6
( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) 6 % ad valorem a determinate condizioni .
( c) Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione) per una durata indeterminata .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /49
CAPITOLO 8
FRUTTA COMMESTIBILI ; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI
Note
1 . Sono escluse da questo capitolo le frutta non commestibili .
2 . Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche .
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
08.01 Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci
del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza
guscio :
II A. Datteri 12 —
Il B. Banane 20 (a) 20
ll C. Ananassi 9 9
\\ D. Avocadi 12 8
Il E. Noci di cocco 2 2
ll F. Noci di acagiù (o di anacardio) 5 esenzione
ll G. Noci del Brasile 5 esenzione
Il H. altri 12 6
08.02 Agrumi, freschi o secchi :
A. Arance :
I. Arance dolci , fresche :
ll a) dal 1° aprile al 30 aprile 15 (b) 13
II b) dal 1° maggio al 15 maggio 15 (b) 6
Il c) dal 16 maggio al 15 ottobre 15 (b) 4
li d) dal 16 ottobre al 31 marzo 20 (b) —
II IL altre : I
Il a) dal 1° aprile al 15 ottobre 15 15
b) dal 16 ottobre al 31 marzo 20 —
B. Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clemen
tine, wilkings , e altri simili ibridi di agrumi :
\\ I. Clementine 20 (b) —
ll II . altri 20 (b) —
Il C. Limoni 8 (b) (c) — '
li D. Pompelmi e pomeli 12 3
li E. altri 16 —
08.03 Fichi, freschi o secchi :
ll A. freschi 7 —
\\ B. secchi 10 —
(a) Esenzione nella Repubblica federale di Germania nei limiti di un contingente tariffario .
(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.
(c) Il dazio autonomo applicabile ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America è fissato a 20 % .
N.L 331 /50 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
08.04
\
Uve, fresche o secche :
A. fresche :
I. da tavola :
a) dal 1° novembre al 14 luglio :
1 . della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1° dicembre al
31 gennaio (a)
2 . altre
b) dal 15 luglio al 31 ottobre
II . altre :
a) dal 1° novembre al 14 luglio
b) dal 15 luglio al 31 ottobre
B. secche :
I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno :
a) uve secche di Corinto
b) altre
II . altre :
a) uve secche di Corinto
b) altre
18 (b)
18 (b)
22 (b)
18 (b)
22 (b)
9 (b)
9 (b)
9 (b)
9 (b)
10
3
3
3
3
08.05 Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01 ), fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate :
A. Mandorle :
I. amare
II . altre
B. Noci comuni
C. Castagne e marroni
D. Pistacchi
E. Noci di pecàn
F. Noci di aree (o di betel) e noci di cola
G. altre
esenzione
7
8(c)
7
2
4
3
4
esenzione
7
8(d)
3
1,5
08.06 Mele, pere e cotogne, fresche :
A. Mele :
I. Mele da sidro , presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
II . altre :
a) dal 1° agosto al 31 dicembre
b) dal 1° gennaio al 31 marzo
10
con riscoss .
min. di
0,50 ECU
per 100 kg
peso netto
14
con riscoss .
min. di
2,40 ECU
per 100 kg
peso netto
• (b)
10
con riscoss .
min. di
2,30 ECU
per 100 kg
peso netto
(b)
9
con riscoss .
min. di
0,45 ECU
per 100 kg
peso netto
14
con riscoss .
min. di
2,40 ECU
per 100 kg
peso netto
8
con riscoss .
min. di
2,30 ECU
per 100 kg
peso netto
( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b ) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione .
(c) Il dazio autonomo applicabile alle noci comuni in guscio originarie degli Stati Uniti d'America è fissato a 30 % .
(d ) Le noci comuni in guscio originarie degli Stati Uniti d'America non sono ammesse al beneficio del dazio convenzionale .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /51
N. della tariffa Designazione delle merci
21
08.06 A. IL c) dal 1° aprile al 31 luglio
(segue)
B. Pere :
I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre
II . altre :
a) dal 1° gennaio al 31 marzo
b) dal 1° aprile al 15 luglio
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
3 4
8
con riscoss .
min. di
1,40 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
6
con riscoss .
min. di
1,40 ECU
per 100 kg
peso netto
13
con riscoss .
min. di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
9
con riscoss .
min. di
0,45 ECU
per 100 kg
peso netto
10
con riscoss .
min. di
1,50 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
10
con riscoss .
min. di
1,50 ECU
per 100 kg
peso netto
10
con riscoss .
min. di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
5
con riscoss .
min. di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
10
con riscoss .
min. di
1,50 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
10
con riscoss .
min. di
1,50 ECU
per 100 kg
peso netto
13
con riscoss .
min. di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
13
con riscoss .
min. di
2 ECU
per 100 kg
peso netto
9 —
25
22 (a) —
15
con riscoss .
min. di
3 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
15 (a) 15
c) dal 16 luglio al 31 luglio
d) dal 1° agosto al 31 dicembre
08.07
C. Cotogne
Frutta a nocciolo, fresche :
A. Albicocche
B. Pesche, comprese le pesche noci
C. Ciliegie :
I. dal 1° maggio al 15 luglio .
II. dal 16 luglio al 30 aprile
(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l' applicazione di una tassa di compensazione .
N. L 331 /52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci convenzionali
%
autonomi
%
o prelievi
(P)
1 l 3 4
08.07
(segue) 15
con riscoss .
min . di
3 ECU
per 100 kg
peso netto
(a)
10 (a) 8
15
08.08
16
con nscoss .
min. di
3 ECU
per 100 kg
peso netto
14
esenzione
4
11
6
4
D. Prugne :
I. dal 1° luglio al 30 settembre
II . dal 1° ottobre al 30 giugno
E. altre
Bacche fresche :
A. Fragole :
I. dal 1° maggio al 31 luglio
II . dal 1° agosto al 30 aprile
B. Mirtilli rossi (frutti del Vaccinium vitis idaea)
C. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)
D. Lamponi, ribes neri (cassis) e rossi
E. Papaie
F. altre :
I. Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum . . . .
II . non nominati
Altre frutta fresche
Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :
A. Fragole, lamponi e ribes neri (cassis)
B. Ribes rossi, mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more
C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium . . . .
D. altre
Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu
rarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato
in cui sono presentate :
A. Albicocche
B. Arance
C. Papaie
D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)
E. altre
16
9
9
12
12 (b)
12
12
1108.09
08.10
20
20
20
20
18
15
4
18
08.11
16
16
11
11
11
5,5
8
(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione .
(b) Il dazio è ridotto a 3 % ( sospensione) per una durata indeterminata .
9 . 12 , 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /53
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
08.12 Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):
A. Albicocche
B. Pesche, comprese le pesche noci
C. Prugne
D. Mele e pere
E. Papaie
F. Macedonie :
I. non contenenti prugne
II . contenenti prugne
G. altre
9
9
18
10
3
9
12
8
7
7
12
8
4
8
12
6
08.13 Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporanea
mente la conservazione, oppure secche 2 —
N.L 331 /54 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 9
CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
Note
1 . I miscugli dei prodotti delle voci dal n . 09.04 al n . 09.10 sono da classificare come segue :
a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle
sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato ('), il quale è applicabile all'insieme
del miscuglio;
b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n . 09.10 .
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n . 09.04 al n . 09.10 [compresi i miscugli
previsti nei precedenti paragrafi a) e b)] non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i
prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale . Nel caso contrario, i prodotti , così addizionati, sono da
escludere da questo capitolo e rientrano nella voce n . 21.04, qualora costituiscano condimenti composti .
2 . Questo capitolo non comprende :
a) i peperoni, non tritati né polverizzati (capitolo 7) ;
b) il pepe , detto cubebe (Piper cubeba) e gli altri prodotti della voce n . 12.07 .
(') La determinazione del «dazio più elevato» si effettua prendendo in considerazione unicamente i dazi applicabili definiti nel
titolo I, regola generale B 1 delle «disposizioni preliminari».
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci
autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
09.01 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei
del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione :
A. Caffè :
I. non torrefatto :
Il a) non decaffeinizzato 12 5
Il b) decaffeinizzato 21 13
Il II . torrefatto : \
Il a) non decaffeinizzato 25 15
Il b) decaffeinizzato 30 18
ll B. Bucce e pellicole 21 13
I C. Succedanei contenenti caffè 30 18
09.02 Tè :
I A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg omeno 23 5
I B. altro 10,8 esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /55
N. della tariffa Designazione delle merci
1 2
09.03 Mate
09.04
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
3 4
25 esenzione
esenzione esenzione
10 10
esenzione esenzione
esenzione esenzione
20 10
25 12
25 12,5
11,5 11,5
25 10
20 8
15 15
esenzione esenzione
15 10
20 esenzione
25 12
25 8
25 esenzione
09.05
Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere
«Pimenta») :
A. non tritati né macinati :
I. Pepe :
a) destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
(a)
b) altro
II . Pimenti :
a) del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o
di tinture d'oleoresine di «Capsicum» (a)
b) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
(a) -
c) altri
B. tritati o macinati :
I. Pimenti del genere «Capsicum»
II . altri
Vaniglia
Cannella e fiori di cinnamomo :
A. macinati
B. altri
Garofani (antofìlli, chiodi e steli)
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi :
A. non tritati né macinati :
I. destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (a)
II . altri :
a) Noci moscate
b) non nominati
B. tritati o macinati :
I. Noci moscate
II . Macis
III . Amomi e cardamomi
09.06
09.07
09.08
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /56 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
l. Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
09.09
09.10
Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche
di ginepro :
A. non tritati né macinati :
I. d'anice
II . di badiana
III . di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro :
a) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
(a)
b) altri :
1 . di coriandolo
2 . non nominati
B. tritati o macinati :
I. di badiana
II . di coriandolo
III . altri
Timo, alloro, zafferano ; altre spezie :
A. Timo :
I. non tritato né macinato :
a) Serpillo (Thymus serpyllum)
b) altro
II . tritato o macinato
B. Foglie di alloro
C. Zafferano :
I. non tritato né macinato
II . tritato o macinato
D. Zenzero
E. Curcuma e semi di fieno greco
F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo :
I. non tritati né macinati
II . tritati o macinati :
a) Polvere e pasta di «curry»
b) altri
5
23
esenzione
5
5
26
10
10
esenzione
14
17
14
16
19
esenzione
esenzione
20
25
25
esenzione
esenzione
10
(b)
(b)
20
esenzione
25
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Vedi allegato .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /57
CAPITOLO 10
CEREALI
Nota
Questo capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati . Tuttavia, il riso semigreggio,
lavorato, lucidato , brillato, essiccato , convertito, o in rotture, resta compreso nella voce n . 10.06.
Note complementari
1 . Per frumento duro, ai sensi della sottovoce 10.01 B II, si intende il frumento della specie «triticum durum» e gli
ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «triticum durum» che presentino lo stesso numero di cromosomi di
quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla
frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.
2. Sono considerati :
a) come riso a grani tondi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B l a) 1, B I b) 1, B II a) 1 e B II b) 1 : il riso i cui grani
hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;
b) come riso a grani lunghi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) 2, B I b) 2, B II a) 2 e B II b) 2 : il riso i cui grani
hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri;
c) come risone, ai sensi della sottovoce 10.06 B I a): il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
d) come riso semigreggio, ai sensi della sottovoce 10.06 B I b): il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In
questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di *riz brun», « riz cargo»,
« riz loonzain» e « riso sbramato»;
e) come riso semilavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II a): il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte
del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
f) come riso lavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II b): il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli
strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una
parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo
del 10 % dei grani;
g) come rotture, ai sensi della sottovoce 10.06 B III: i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai
tre quarti della lunghezza media del grano intero.
3. Prelievo applicabile ai miscugli di cereali :
A. Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n. 10.01 al ». 10.05 e n. 10.07 è
quello applicabile :
a) alprincipale componente in peso, se questo costituisce almeno 90 °/o del peso del miscuglio;
b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno 90 °/o del
peso del miscuglio.
B. Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e se diversi
di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso
N. L 331 /58 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto
un cereale costituisce più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.
C. Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 che non rientrano nelle disposi
zioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali
cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.
D. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci dal n. 10.01 al
n. 10.05 e n. 10.07 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti della sottovoce 10.06 B è quello applicabile al
componente sottoposto alprelievo più elevato.
E. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso della sottovoce 10.06 B appartenente a più gruppi o fasi di
trasformazione diverse, ovvero a miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasforma
zione diverse e di rotture, è quello applicabile :
a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;
b) al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 °/o del peso
del miscuglio.
F. Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai
miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
10.01 Frumento e frumento segalato :
A. Spelta destinata alla semina (a)
B. altri :
I. Frumento tenero e frumento segalato
II . Frumento duro
20
20 (P)
20 (P)
10.02 Segala 16 (P) l
10.03 Orzo 13 (P) -I
10.04 Avena 13 (P) -I
10.05 Granturco :
A. ibrido , destinato alla semina (a):
I. ibrido doppio e ibrido top cross
II . ibrido a tre vie
III . ibrido semplice
IV. altro
esenzione
(b)
esenzione
(b)
esenzione
(b)
esenzione
/k\
4
4
4
4
B. altro 9 (P) -I
(a ) E ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Oltre al dazio doganale è prevista, in determinate condizioni , l'applicazione di una tassa di compensazione .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /59
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
10.06 Riso :
A. destinato alla semina (a) 12 —
|| B. altro : II
I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :
II 1 . a grani tondi 12 (P) —
2 . a grani lunghi 12 (P) —
II b) Riso semigreggio : Il
1 . a grani tondi 12 (P) —
2 . a grani lunghi 12 (P) —
II . Riso semilavorato o riso lavorato :
a) Riso semilavorato : 1
1 . a grani tondi 16 (P) —
2 . a grani lunghi 16 (P) —
Il b) Riso lavorato : \
1 . a grani tondi 16 (P) —
II 2 . a grani lunghi 16 (P) —
III . Rotture 16 (P) —
10.07 Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo ; altri cereali :
A. Grano saraceno 10 (P) —
|| B. Miglio 8 (P) —
|| C. Sorgo 8(P) —
D. altri cereali :
II I. Triticale 8(P) —
II . non nominati 8(P) —
(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N.L 331 /60 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 11
PRODOTTI DELLA MACINAZIONE ; MALTO ; AMIDI E FECOLE ; GLUTINE ; INULINA
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n . 09.01 o n . 21.02, secondo il
caso) ;
b) le farine e i semolini preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, della voce
n . 19.02 ;
c) i prodotti della voce n . 19.05 ;
d) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
e) gli amidi e le fecole , aventi i caratteri dei prodotti per profumeria o per toletta, preparati o per cosmetici
preparati, della voce n . 33.06 .
2 . A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo
se hanno contemporaneamente , in peso e sul prodotto secco :
a) un tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello
indicato nella colonna 2 ;
b) un tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore
a quello indicato nella colonna 3 .
I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n . 23.02 .
I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, sono comunque da classificare nella voce n. 11.02.
B. I prodotti della specie che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classi
ficare nella voce n . 11.01 (farine) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o
di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche con apertura di maglie corrispondente a quella indicata nelle
colonne 4 o 5 , secondo il caso, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato per i cereali .
In caso contrario , detti prodotti sono da classificare nella voce n . 11.02 .
Natura del cereale Tenore di amido Tenore di ceneri
Tasso di passaggio attraverso un setaccio
con apertura di maglie di
315 micrometri 500 micrometri
1 2 3 4 5
Frumento e segala 45 % 2,5 % 80 %
Orzo 45 % 3 % 80 % —
Avena 45 % 5 % 80 % —
Granturco e sorgo 45 % 2 % — 90 %
Riso 45 % 1,6 % 80 % —
Grano saraceno 45 % 4 % 80% —
altri cereali 45 % 2 % 50 % —
Note complementari
1 . Sono considerati come «semole e semolini», ai sensi della sottovoce 11.02 A, i prodotti ottenuti per riduzione in
frammenti dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni :
a) i prodotti della specie ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di
fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 °/o, in peso;
b) i prodotti della specie ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di
fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 1,25 mm in proporzione di almeno 95 °/o, in peso.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /61
2. Iprodotti della macinazione dei cereali di questo capitolo, presentati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc., (pellets),
agglomerati o per semplice pressione, oppure con l'aggiunta di un legante, in proporzione non superiore a 3 °/o in
peso, devono essere classificati nella sottovoce 11.02 F.
3. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente
capitolo è calcolato nel modo seguente :
a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è
quella del dazio applicabile a tale componente;
b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
11.01 Farine di cereali :
A. di frumento o di frumento segalato
B. di segala
C. di orzo
D. di avena
E. di granturco :
I. avente tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso . . .
II . altra
F. di riso
G. altre
30 (P) (a)
8(P)
8 (P)
8(P)
8 (P)
8(P)
14 (P)
8 (P)
11.02
30 (P)
30 (P)
25 (P)
23 (P)
23 (P)
Semole, semolini ; cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati o in nocchi, escluso
il rìso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o maci
nati :
A. Semole, semolini :
I. di frumento :
a) di frumento duro
b) di frumento tenero . .
II . di segala
III . di orzo
IV. di avena
V. di granturco :
a) aventi tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso :
1 . destinati all' industria della birra (b)
2 . altri ;
b) altri
VI . di riso
VII . altri
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
(a) Il dazio autonomo è del 13 % per la farina di frumento segalato .
(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /62 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
N. della tariffa Designazione delle merci
1 2
11.02
(segue)
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
3 4
23 (P)
23 (P)
23 (P)
—
23 (P)
23 (P)
—
30 (P)
25 (P)
23 (P)
23 (P)
—
30 (P) _
25 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
30 (P) —
25 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
23 (P) —
23 (P)
23 (P)
23 (P)
—
28 (P)
28 (P)
—
30 (P)
25 (P) —
B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :
I. di orzo o di avena :
a) mondati (decorticati o pilati) :
1 . di orzo
2 . di avena :
aa) Avena spuntata
bb) altra
b) mondati e tagliati o spezzati (detti «Grùtze» o «grutten») :
1 . di orzo
2 . di avena
II . di altri cereali :
a) di frumento
b) di segala
c) di granturco
d) altri
C. Cereali periati :
I. di frumento
II . di segala
III . di orzo
IV. di avena
V. di granturco
VI. altri
D. Cereali soltanto spezzati :
I. di frumento
II . di segala
III . di orzo
IV. di avena
V. di granturco
VI . altri
E. Cereali schiacciati ; fiocchi :
I. di orzo o di avena :
a) Cereali schiacciati :
1 . di orzo
2 . di avena
b) Fiocchi :
1 . di orzo
2 . di avena
II . di altri cereali :
a) di frumento
b) di segala
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /63
Aliquota dei dazi -
N. della tariffa Designazione delle merci
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
11.02 E. II . c) di granturco 23 (P)
(segue) d) altri : II
Il 1 . Fiocchi di riso 23 (P) — -
Il 2 . non nominati 23 (P) —
F. Agglomerati (pellets):
Il I. di frumento ' 30 (P) —
Il II . di segala 25 (P) —
III . di orzo 23 (P) —
Il IV. di avena 23 (P) —
II V. di granturco 23 (P) —
VI . di riso 23 (P) —
Il VII . altri 23 (P) —
li G. Germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati :
II I. di frumento 30 (P) —
II . altri 30 (P) —
[11.03]
11.04 Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta
comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi
nella voce n. 07.06 :
\\ A. Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 12 (a)
B. Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 :
Il I. di banane 17 17
II . altre ' 13 —
C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :
I. denaturati (b) 28 (P) —
II II . altri :
a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola (b) 28 (P) —
b) non nominati 28 (P) —
11.05 Farina, semolino e fiocchi di patate 19 —
[ 11.06]
11.07 Malto, anche torrefatto :
A. non torrefatto :
I. di frumento :
a) presentato sotto forma di farina 20 (P) —
b) altro 20 (P) —
( a) Vedi allegato .
(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /64 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
»/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
11.07
(segue)
A. II . altro :
a) presentato sotto forma di farina
b) non nominato
20 (P)
20 (P)
—
li B. torrefatto 20 (P) —
11.08 Amidi e fecole ; inulina :
A. Amidi e fecole :
I. Amido di granturco .... :
II . Amido di riso
III . Amido di frumento
IV. Fecola di patate
V. altri
27 (P)
25 (P)
28 (P)
25 (P)
28 (P)
—
|| B. Inulina 30 —
11.09 Glutine di frumento, anche allo stato secco 27 (P) —
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /65
CAPITOLO 12
SEMI E FRUTTI OLEOSI ; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI ;
PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI ; PAGLIE E FORAGGI
Note
1 . Le arachidi , le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi e la copra sono considerati semi oleosi
ai sensi della voce n . 12.01 . Ne sono invece esclusi le noci di cocco e gli altri prodotti della voce n. 08.01 e le
olive (capitoli 7 o 20).
2 . I semi di barbabietole , i semi da prato, i semi di fiori ornamentali , i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o
da bosco, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vida faba) e di lupini sono considerati semi da sementa
ai sensi della voce n . 12.03 .
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa :
a) i legumi da granella (capitolo 7);
b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9 ;
c) i cereali (capitolo 10);
d) i prodotti delle voci nn . 12.01 e 12.07 .
3 . La voce n . 12.07 comprende, tra l'altro , le piante e le loro parti delle seguenti specie : basilico, borragine,
issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi :
a) i semi e frutti oleosi (n . 12.01 );
b) i prodotti farmaceutici del capitolo 30 ;
c) gli articoli di profumeria e di toletta del capitolo 33 ;
d) i prodotti disinfettanti , insetticidi , fungicidi, diserbanti , e simili , della voce n . 38.11 .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
12.01
(b)
(b)
esenzione
esenzione
(c)
12.02
Semi e frutti oleosi, anche frantumati :
A. destinati alla semina (a)
B. altri
Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa :
A. di soia
B. altre
Semi, spore e frutti da sementa :
A. Semi di barbabietole
B. Semi da bosco
710 (c)
esenzione
(c)
12.03
15
10
13
esenzione
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b ) Vedi allegato .
(c) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.
N. L 331 /66 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
12.03
(segue)
C. Semi da foraggio :
I. Paleo (Festuca pratensis); vecce ; semi della specie : fienarola di palude
(Poa palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa
pratensis); loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multi
florum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca
rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)
II . Trifoglio (Trifolium spp.)
III . altri
10
10
10
4
4
5
D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongy
lodes) 10 6
E. altri 10 7
12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in pol
vere ; canne da zucchero :
A. Barbabietole da zucchero :
I. fresche
II . disseccate o in polvere
12 (P)
12 (P)
—
B. Canne da zucchero esenzione
(P)
—
[ 12.05]I I
12.06 Luppolo (coni e luppolina) 12 9
12.07 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in pro
fumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili,
freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati : I
\\ A. Piretro (fiori , foglie, steli , cortecce, radici) 3 3
|| B. Radici di liquirizia 2 —
ll C. Fave tonka 3 8
D. altri esenzione esenzione
12.08 Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte ; carrube
fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti
vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né com
presi altrove :
A. Radici di cicoria 2 2
ll B. Carrube 8 —
C. Semi di carrube :
I. non scortecciati, né frantumati, né macinati
II . altri
2
9
—
D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli 5 4
E. altri esenzione esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /67
lll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
12.09 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate esenzione esenzione
12.10 Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio ; fieno, erba medica,
lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da
foraggio :
ll A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio 9 —
I B. altri esenzione esenzione
N.L 331 /68 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 13
GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
Nota
L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo , l'estratto di aloe e l'oppio sono considerati succhi
ed estratti vegetali ai sensi della voce n . 13.03 .
Ne sono invece esclusi :
a) gli estratti di liquirizia contenenti , in peso, più del 10 % di saccarosio o che, qualunque sia il loro contenuto in
zuccheri, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n . 17.04);
b ) gli estratti di malto (n . 19.02);
c) gli estratti di caffè , di tè o di mate (n . 21.02);
d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche compo
ste di estratti vegetali (detti «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande (capitolo 22) ;
e) la canfora naturale , la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci nn . 29.13 e 29.41 ;
f) i medicamenti della voce n . 30.03 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.05);
g) gli estratti per concia o per tinta (nn . 32.01 o 32.04);
h) gli oli essenziali , liquidi o concreti, ed i resinoidi (n . 33.01 ), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni
acquose di oli essenziali (n . 33.06);
ij ) la gomma naturale , la balata, la guttaperca e gomme naturali simili (n . 40.01 ).
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
( P)
:onvenzionah
°/o
1 2 3 4
[13.01
13.02
0,52
esenzione esenzione
Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami
naturali :
A. Resine di conifere
B. altri
Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre
mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :
A. Succhi ed estratti vegetali :
I. Oppio
II . Aloe, manna
13.03
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /69
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
13.03 A. III . di quassia amara 3 1,5
(segue) IV. di liquirizia 10 5
V. di piretro e di radici delle piante da rotenone . 5 5
Il VI . di luppolo 6 5
VII . Miscugli di estratti vegetali , per la fabbricazione di bevande o di prepa
razioni alimentari » 10 5
VIII . altri : I
a) medicinali 6 2,5
b) non nominati esenzione esenzione
B. Sostanze pectiche , pectinati e pectati :
I. allo stato secco 24 (a)
Il II . altri 14 —
C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : \
I. Agar-agar 4 2,5
Il II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube 6 3
I III . altri esenzione esenzione
(a) Vedi allegato .
N. L 331 /70 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 14
MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE,
NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1 . Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie princi
palmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili , a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre mate
rie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come
materie tessili .
2 . Le stecche, strisce e lamelle di vimini , di canne, di bambù e simili , il midollo di canna d'India e le canne d'India
filate sono da comprendere nella voce n . 14.01 , mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno
(n . 44.09).
3 . Dalla voce n . 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n . 44.12).
4 . Dalla voce n . 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli , spazzole e simili (n . 96.01 ).
II Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
14.01 Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini,
canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o
tinta, cortecce di tiglio e simili) :
A. Vimini :
I. non pelati , né spaccati , né altrimenti preparati
II . altri
esenzione
3
esenzione
2
\\ B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta 2 1
C. altre esenzione (a)
14.02 Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine
marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie esenzione (a)
14.03 Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (sag
gina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci esenzione esenzione
[ 14.04]I
14.05 Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove esenzione (a)
( a) Vedi allegato .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /71
SEZIONE III
GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
CAPITOLO 15
GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE ;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) il lardo e il grasso di maiale e di volatili , della voce n . 02.05 ;
b) il burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (n . 18.04);
c) i ciccioli (n . 23.01 ) e i residui della voce n . 23.04 ;
d) gli acidi grassi isolati , le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici , pitture,
vernici, saponi , prodotti di profumeria o di toletta preparati e cosmetici preparati, gli oli solfonati e altri
prodotti appartenenti alla sezione VI ;
e) il fatturato (factis) (n . 40.02).
2 . Le paste di saponificazione (soap-stocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di
lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n . 15.17 .
Note complementari
1 . Per l'applicazione della sottovoce 15.07 D:
A. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi» quando abbiano subito
soltanto i trattamenti seguenti :
— decantazione entro i termini normali;
— centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente
alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtra
zione per adsorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
B. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi» quando non si distin
guono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà
speciali analitiche riconosciute;
C. sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato
del gossipolo.
2. A. E considerato olio d'oliva ai sensi della sottovoce 15.07 A solo l'olio proveniente esclusivamente dal trattamento
delle olive, escluso l'olio d'oliva riesterificato e qualsiasi miscela di olio d'oliva con oli di altra natura.
B. Sono considerati oli di oliva non trattati gli oli definiti qui di seguito ai punti I, II e III:
I. E considerato «olio di oliva vergine» ai sensi della sottovoce 15.07 A la) della tariffa doganale comune,
l'olio d'oliva naturale ottenuto unicamente mediante processi meccanici, ivi compresa la pressione, ad esclu
sione di qualsiasi miscela con olio d'oliva ottenuto in modo diverso, che presenti le seguenti caratteristiche :
a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 3,3 %;
b) un coefficiente di estinzione K270 [coefficiente di assorbimento sotto uno spessore di 1 cm di una soluzione
costituita da 1 g di olio in 100 mi di isottano (2,2,4-trimetilpentano) misurata alla lunghezza d'onda di
270 nm] non superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione d'olio su allumina attivata, non superiore
a 0,11;
c) una variazione del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, non superiore a 0,01 .
Tale variazione è definita dall'espressione seguente :
AK = Km — 0,5 (Km _ 4 + Km + 4)
nella quale :
Km designa il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di
assorbimento in prossimità di 270 nm,
Km _ 4 e Km + 4 designano i coefficienti di estinzione alle lunghezze d'onda rispettivamente inferiori o
superiori di 4 nm a quella di Km;
N.L331 /72 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
d) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;
e) esito negativo della ricerca dei saponi;
f) un gusto atto per il consumo nello stato in cui è presentato.
IL Viene considerato «olio d'oliva lampante», ai sensi della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comu
ne, indipendentemente dalla sua acidità, l'olio d'oliva che presenti :
— o le caratteristiche seguenti :
a) un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione su allumina atti
vata, non superiore a 0,11 .
Alcuni oli aventi un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore al 3,3 % dopo
passaggio su allumina attivata possono avere un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,11 . In tal
caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuata in laboratorio, essi debbono presentare le
caratteristiche seguenti :
— un coefficiente di estinzione K270 non superiore ad 1,10,
— una variazione del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, superiore a 0,01 e non
superiore a 0,16;
b) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;
c) esito negativo della ricerca dei saponi;
— o le caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e un gusto che lo rende non atto per il
consumo nello stato in cui è presentato.
III. Sono considerati come rientranti nella sottovoce 15.07 A le) gli oli, e particolarmente gli oli di sansa, che
presentano le caratteristiche seguenti :
a) tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore al 3 °/o;
b) esito positivo della reazione di Bellier e/o di Vizern modificata;
c) esito negativo della ricerca dei saponi.
C. È considerato come rientrante nella sottovoce 15.07 A II a) l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle
sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A I b), anche se tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteri
stiche :
a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 3 %;
b) esito positivo della ricerca dei saponi,
oppure :
— un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e non superiore ad 1,10 e, dopo trattamento del
campione d'olio su allumina attivata, superiore a 0,11
ed
— una variazione del coefficiente d'estinzione in prossimità dei 270 nm superiore a 0,01 e non superiore a
0,16.
Tale variazione è definita dall'espressione seguente :
Δ K = Km - 0,5(Km _ 4 + Km + 4)
nella quale :
Km designa il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di
assorbimento in prossimità di 270 nm,
Km __ 4 e Km + 4 designano i coefficienti di estinzione alle lunghezze d'onda rispettivamente inferiori e
superiori di 4 nm a quella di Km;
c) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata.
3. Sono esclusi dalla sottovoce 15.17 B I:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio,
determinato secondo il metodo di Wijs senza catalizzatore, è inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio è
compreso tra 70 e 100, ma la cui superficie del picco corrispondente al volume di ritenzione del betasitosterolo
determinata conformemente alle disposizioni dell'allegato Vili del regolamento di cui alla seguente nota comple
mentare 4 rappresenta meno del 93 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli previsti agli
allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /7-3
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
. 1 2 3 4
15.01 Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo
di solventi :
A. Strutto e altri grassi di maiale :
I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l' ali
mentazione umana (a)
II . altri
B. Grassi di volatili
4(P)
20 (P)
18 (P)
3
18
15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di sol
venti, compresi i sevi detti «primo sugo»:
A. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l' alimen
tazione umana (a)
B. altri :
I. Sevi della specie bovina, compreso il sevo detto «primo sugo»
II . Sevi delle specie ovina e caprina, compreso il sevo detto «primo sugo» . .
• 2
10
10
esenzione
5
5
15.03 Stearina solare ; oleostearina ; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata,
non mescolati né altrimenti preparati :
A. Stearina solare e oleostearina :
I. destinate a usi industriali (a)
II . altre
B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti
per l'alimentazione umana (a)
C. altre
esenzione
8
12
12
esenzione
8
4
10
15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :
A. Oli di fegato di pesci :
I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazio
nali per grammo
II . altri
B. Olio di balena e di altri cetacei
C. altri
6 (b)
esenzione
(b)
2 (b)
esenzione
(b)
6
(c)
esenzione
esenzione
15.05 Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina :
A. Grasso di lana greggio
B. altri
6
10
5
4
15.06 Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) 4 2
15.07 Oli vegetali fìssi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati :
A. Olio d'oliva :
I. non trattato :
a) Olio d'oliva vergine
b) Olio d'oliva vergine lampante
c) altro
20 (P)
20 (P)
20 (P)
—
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione .
(c) Vedi allegato .
N. L 331 /74 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
15.07 A. II . altro : \
(segue) a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07
A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine 20 (P) __
b) non nominato 20 (P) —
B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica ; cera di
mirica e cera del Giappone 3 (a) (b)
C. Olio di ricino : I
I. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbri
cazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (c) ... esenzione
(a)
esenzione
II . altro : 8 (a) 8
D. altri oli : I
I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti
per l'alimentazione umana (c): \
a) greggi : \I
l 1 . Olio di palma 5 (a) 4
2 . Olio di semi di tabacco 5 (a) esenzione
3 . altri 5 (a) (b)
b) altri : I
1 . Olio di semi di tabacco 8 (a) esenzione
\ 2 . non nominati 8 (a) (b)
II . altri : I
a) Olio di palma :
1 . greggio 9 (a) 6
2 . altro 14 (a) 14
b) non nominati : \I
1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg
o meno 20 (a)
2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : \II
\ aa) greggi 10 (a) (b)
bb) altri 15 (a) (b)
15.08 Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati
o in altro modo modificati 15 12
[15.09]I \
15.10 Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :
A. Acido stearico 12 8
B. Acido oleico 10 7
I C. altri acidi grassi industriali ; oli acidi di raffinazione 8 4,5
D. Alcoli grassi industriali 13 6
(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.
(b) Vedi allegato .
(c) È (sono) ammesso(i ) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /75
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delie merci autonomi
°/o
o prelievi
( P)
convenzionali
%
1 2 3 4
15.11 Glicerina , comprese le acque e le liscivie glicerinose :
A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose 3 1,5
B. altra, compresa la glicerina sintetica 10 6
15.12 Olì e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi
animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche
raffinati,ma non preparati :
\ A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 20 (a) —
B. altrimenti presentati 17 (a) (b)
15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati 25 (a) 25
[ 15.14]
15.15 Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato,
anche colorato artificialmente ; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artifi
cialmente :
A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio , pressato o raffinato ,
anche colorato artificialmente 7 3,5
B. Cere d'api e di altri insetti , anche colorate artificialmente :
I - gregge esenzione esenzione
II . altre 10 5
15.16 Cere vegetali, anche colorate artificialmente :
A. gregge esenzione esenzione
B. altre 8 4
15.17 Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere
animali o vegetali :
\ A. Degras 9 6
B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere ani
mali o vegetali :
I. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva :
a) Paste di saponificazione (soap-stocks) 7 (P) —
b) altri 2 (P) —
II . altri :
a) Morchie o fecce di olio , paste di saponificazione (soap-stocks) .... 7 (a) 5
b) non nominati 2 (a) 2
(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione .
(b) Vedi allegato .
N.L 331 /76 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; BEVANDE,
LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI ; TABACCHI
CAPITOLO 16
PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI
Nota
Sono esclusi da questo capitolo le carni, le frattaglie , i pesci , i crostacei e i molluschi (compresi i testacei),
preparati o conservati mediante i processi previsti dai capitoli 2 e 3 .
Nota complementare
1. Ai sensi delle sottovoci 16.02 B I a) 1, B III a) 1, B III b) 1 aa) e B III b) 2 aa) 11 sono considerati come «non
cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficien
te per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle
sottovoci 16.02 B III a) 1 e B III b) 1 aa), tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati
secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
2. L'espressione «anche in pezzi», ai sensi delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa) 11 e B III a) 2 aa) 22, si riferisce soltanto
a preparazioni e conserve di carni, che possono essere identificate in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto
muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.
N. della tariffa
i
16.01
16.02
Aliquota dei dazi
Designazione delle merci
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
2 3 4
Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
A. di fegato 24 (P) 24
B. altri (a): \\
I. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti 21 (P) —
II . non nominati 21 (P) —
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : \
A. di fegato : ll
I. di oca o di anatra 20 16
II . altre 25 (P) 25
B. altre : llli
I. di volatili : ll
a) contenenti , in peso, 57 % o più di carni di volatili (b) :
1 . contenenti carni o frattaglie, non cotte ; miscugli di carni o di frat
taglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :
aa) contenenti unicamente carni di tacchino 21 (P) 17
bb) altre 21 (P) —
2 . altre 21 (P) 17
b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di
volatili (b) . 21 (P) 17
c) altre 21 (P) 17
II . di selvaggina o di coniglio 21 17
(a) II prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale
liquide .
(b) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili il peso delle ossa non è preso in considerazione.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /77
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
0/o .
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
16.02
(segue)
26 P)
26 (P)
26 (P)
26 (P)
26 (P)
26 (P)
20
+ (P) n
26 26
B. III . non nominate :
a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica :
1 . contenenti carni della specie bovina, non cotte
2 . altre , contenenti in peso :
aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il
lardo e i grassi , qualunque sia la loro natura o la loro origine :
11 . Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari) anche in
pezzi
22 . Collari o spalle, anche in pezzi
33 . altre
bb) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni
specie , compresi il lardo e i grassi , qualunque sia la loro
natura o la loro origine
cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie , di ogni specie, com
presi il lardo e i grassi , qualunque sia la loro natura o la loro
origine .
b) altre :
1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina :
aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o
di frattaglie non cotte
bb) non nominate
2 . non nominate :
aa) di ovini o di caprini :
1 1 . non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni
o di frattaglie non cotte
22 . non nominate
bb) altre
Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di
contenuto netto :
A. di 20 kg o più
B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg
C. di 1 kg o meno
Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei : .
A. Caviale e succedanei del caviale :
I. Caviale (uova di storione)
II . altri
B. Saimonidi :
I. Salmoni
II . altri
20
20
26
(a)
(a)
26
16.03
esenzione
9
esenzione
4
2024
16.04
30
30
20
20
30
30
5,5
7
( a) Vedi allegato .
(*) Oltre al dazio in talune condizioni si applica un prelievo .
N. L 331 /78 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
16.04
(segue)
15
20
25
24
18
23
25
25
25 a
C. Aringhe :
I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato
(impanati), congelati
II . altre
D. Sardine
E. Tonni
F. Boniti, sgombri e acciughe
G. altre :
I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato
(impanati), congelati
II . non nominati
Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :
A. Granchi
B. altri
18
25
15
20
16.05
20
20
16
20
(a) Vedi allegato.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /79
CAPITOLO 17
ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n . 18.06);
b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal glucosio e dal lattosio) e gli altri prodotti della
voce n . 29.43 ;
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30 .
2 . Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n . 17.01 , qualunque sia la materia dalla quale è
ricavato .
Note complementari
1 . Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come :
— zuccheri bianchirgli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di
saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
— zuccheri greggi, gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di
saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Per «isoglucosio» ai sensi della sottovoce 17.02 D I s'intende il prodótto ottenuto a partire da glucosio oppure dai
suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.
3. Le merci della sottovoce 17.04 D, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in
materie grasse provenienti dal latte, in saccarosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati
B. Zuccheri greggi :
I. destinati a essere raffinati (a)
II . altri
80 (P)
80 (P)
80 (P)
17.02 Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ;
succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramel
lati :
A. Lattosio e sciroppo di lattosio :
I. contenenti , in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (b) . .
II . altri
24 (P)
24 (P)
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Il regime stabilito per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa sottovoce ( 17.02 A I).
N. L 331 /80 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
17.02
(segue)
25 (P)
25 (P)
50 (P)
50 (P)
67 (P)
42 (P)
80 (P)
80 (P)
50 (P)
10
B. Glucosio e sciroppo di glucosio ; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina :
I. Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti , in peso, allo stato secco,
99 % o più di prodotto puro (a) :
a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
b) altri
II . altri :
a) in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
b) non nominati
C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero :
I. Zucchero d'acero, allo stato solido, aromatizzato o colorato —
II . altri
D. altri zuccheri e sciroppi :
I. Isoglucosio
II . non nominati
E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale
F. Zuccheri e melassi , caramellati :
I. contenenti , in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio
II . altri :
a) in polvere , anche agglomerata
b) non nominati
Melassi
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :
A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in
peso, senza aggiunta d'altre materie
B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 60 %
II . uguale o superiore a 60 %
C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
47 (P)
47 (P)
47 (P)
65 (P) (b)17.03
17.04
21
16,5
+ em
8
+ em con
riscoss .
mass , del 23
816,5
+ em + em con
riscoss .
mass , del 23
1320,7
+ em + em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
(a) Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B II è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa sottovoce (17.02 B I).
(b ) Il dazio autonomo è :
— nullo ( esenzione) per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali ;
— di 9 % per i melassi di canna non decolorati contenenti , in estrato secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè ;
— di 19 °/o per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico ;
— di 67 % per i melassi aromatizzati o colorati .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 81
|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
17.04 D. altri :
(segue) I. non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie grasse
provenienti dal latte :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) :
1 . uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
2 . uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
3 . uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 % :
aa) non contenenti amido o fecola 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
bb) altri 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
4 . uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
5 . uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
6 . uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
7 . uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 % 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
8 . uguale o superiore a 90 % 20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
N. L 331 / 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
17.04
(segue)
1320,7
+ em + em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
1320,7
+ em
D. II . non nominati :
a) non contenenti o contenenti , in peso, menò di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio):
1 . uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %
2 . uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %
3 . uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %
4 . uguale o superiore a 70 %
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
1320,7
+ em + em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
20,7
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
1320,7
+ em + em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
17.051
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /83
CAPITOLO 18
CACAO E SUE PREPARAZIONI
Note
1 . Da questo capitolo sono escluse le preparazioni comprese nelle voci nn . 19.02 , 19.08 , 22.02, 22.09 o 30.03 ,
contenenti cacao o cioccolata .
2 . La voce n . 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposi
zioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao .
Nota complementare
Le merci della sottovoce 18.06 C, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in
saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
-i 2 3 4
18.01
18.02
18.03
6,7
9
25
22
27
3
3
15
12
16
18.04
18.05
18.06
Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto
Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao
Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
Cacao in polvere, non zuccherato
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio,
avente tenore, in peso, di saccarosio :
I. inferiore a 65 %
II . uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
III . uguale o superiore a 80 %
B. Gelati :
I. non contenenti o contenenti , in peso, meno di 3 % di materie grasse
provenienti dal latte
29,6
+ em
29,6
+ em
29,6
4- em
10
+ em
10
+ em
10
+ em
1222,3
4- em + em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
N.L 331 /84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
18.06
(segue)
B. II . aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %
b) uguale o superiore a 7 %
22,3
4- em
22,3
-1- em
12
4- em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
12
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri
e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zuc
chero, contenenti cacao :
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (com
preso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 22,3
+ em
12
+ em con
riscoss .
mass , del 27
4- daz
II . altri :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie gras
se provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (com
preso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
1 . inferiore a 50 %
2 . uguale o superiore a 50 %
b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
1 . uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %
2 . uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %
3 . uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %
4 . uguale o superiore a 6 °/o
22,3
+ em
22,3
+ em
22,3
+ em
22,3
+ em
22,3
-1- em
22,3
-1- em
12
4- em con
riscoss .
mass , del 27
4- daz
12
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
12
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
12
-1- em con
riscoss .
mass , del 27
4- daz
12
+ em con
riscoss .
mass , del 27
4- daz
12
-1- em con
riscoss .
mass , del 27
4- daz
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
18.06
(segue)
D. altre :
I. non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie grasse
provenienti dal latte :
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
b) altre
II . aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
a ) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :
1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
500 g
2 . altre
b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :
1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
500 g
2 . altre
c:) uguale o superiore a 26 % :
1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a
500 g
2 . altre
22,3
4- em
22,3 (a)
+ em
22,3
+ em
22,3 (a)
+ em
22,3
+ em
22,3 (a)
+ em
22,3
4- em
22,3 (a)
+ em
12
+ em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
12
■f em con
riscoss .
mass , del 27
+ daz
12
+ em
12
+ em
( a) I ! dazio è sospeso a 19 % per una durata indeterminata .
N. L 331 /86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 19
PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE ;
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole
od estratti di malto , contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50 % in peso (n . 18.06);
b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione
degli animali (n . 23.07);
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30 .
2 . Le preparazioni classificabili in questo capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il
trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali .
Nota complementare
Le merci della sottovoce 19.08 B, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in
fecola o amido, in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi% -
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
[ 19.01 ]
19.02 Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o
di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addi
zionate di cacao in misura inferiore a 50 °/o in peso :
A. Estratti di malto :
I. aventi tenore , in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % . . . .
II . altri
16,3
+ em
16,3
+ em
8
+ em
8
+ em
B. altre :
19,6
+ em
11
+ em
I. contenenti estratti di malto e aventi tenore , in peso, di zuccheri riduttori
(calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %
II . non nominate :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie gras
se provenienti dal latte :
1 . aventi tenore , in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 % :
aa) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di sacca
rosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) aventi tenore , in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio):
11 . uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %
22 . uguale o superiore a 60 %
19,6
+ em
11
+ em
11
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
11
4- em
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /87
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
19.02
(segue)
B. II . a) 2 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a
14 % e inferiore a 32 % :
aa) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di sacca
rosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
3 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a
32 % e inferiore a 45 % :
aa) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di sacca
rosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
4 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a
45 % e inferiore a 65 % :
aa) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di sacca
rosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
5 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a
65 % e inferiore a 80 % :
aa) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 °/o di sacca
rosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
6 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a
80 % e inferiore a 85 % :
aa) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di sacca
rosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
7 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a
85 %
b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
1 . uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %
2 . uguale o superiore a 5 %
19,6
-I- em
19,6
4- em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
I
11
-I- em
11
+ em
11
+ em
11
-f- em
11
+ em
11
+ em
11
+ em
11
-I- em
11
+ em
11
+ em
11
+ em
11
-I- em
11
4- em
19.03 Paste alimentari :
A. contenenti uova
B. altre :
I. non contenenti farina o semolino di grano tenero
II . non nominate
17,3
+ em
17,3
+ em
17,3
+ em
12
-I- em
12
+ em
12
4- em
N. L 331 /88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate . 15,4
+ em
10
+" em
19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : «puffed-rice, corn
flakes» e simili :
A. a base di granturco 14,3
4- em
6
+ em
B. a base di riso 14,3
4- em
8
-1- em
C. altri 14,3
+ em
8
+ em
[ 19.06]
19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di
zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie, capsule per medi
camenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e
prodotti simili :
A. Pane croccante detto «Knàckebrot» 24
+ em
9
+ em con
riscoss .
mass , del 24
+ daf
B. Pane azimo (Mazoth) 20
-1- em
6
-1- em con
riscoss .
mass , del 20
+ daf
C. Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di fari
na, di amido o di fecola e prodotti simili 19,5
+ em
7
+ em
D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola :
I. inferiore a 50 %
II . uguale o superiore a 50 %
26,5
+ em
26,5
+ em
14
+ em
14
+ em
19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizio
nati di cacao in qualsiasi proporzione :
A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso , di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
I. inferiore a 30 %
II . uguale superiore a 30 % e inferiore a 50 %
III . uguale o superiore a 50 %
29,2
+ em
29,2
+ em
29,2
4- em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 89
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
19.08 B. altri :
(segue) I. non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di fecola,
aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito cal
colato in saccarosio) :
a) inferiore a 70 % 1329,2
+ em + em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
b) uguale o superiore a 70 % 1329,2
+ em + em con
riscoss .
mass , del 35
-I- daz
II . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e
inferiore a 32 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1328
+ em + em con
riscoss .
mass , del 30
+ daf
b) aventi tenore , in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte 1329,2
+ em -I- em con
riscoss .
mass , del 35
4- daz
2 . altri 29,2
+ em
13
-I- em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a
40 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte 29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
2 . altri 29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte 29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
N. L 331 /90 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomio/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
19.08 B. II . d) 2 . altri 29,2 13
(segue)
III . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e
inferiore a 50 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
+ em + em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
1 . non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte 28
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 30
+ daf
2 . altri 28
+ em
13
-1- em con
riscoss .
mass , del 30
+ daf
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte 29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
2 . altri 29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte 29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
2 . altri ' 29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e
inferiore a 65 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : I
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte 28
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 30
+ daf
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /91
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
19.08
(segue)
B. IV. a) 2 . altri
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie
grasse provenienti dal latte
2 . altri
V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) altri
28
+ em
29,2
+ em
29,2
+ em
28
+ em
29,2
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 30
+ daf
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
13
+ em con
riscoss .
mass , del 30
+ daf
13
+ em con
riscoss .
mass , del 35
+ daz
N.L 331 /92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 20
PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE,
DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) gli ortaggi , le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai
capitoli 7 e 8 ;
b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate , presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n . 17.04) o di
preparazioni alla cioccolata (n . 18.06).
2 . Gli ortaggi e le piante mangerecce previsti dalle voci nn . 20.01 e 20.02 sono quelli classificati nelle voci dal
n . 07.01 al n . 07.05 quando sono presentati nello stato indicato dal testo di dette voci .
3 . Le piante e le parti di piante commestibili , conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano
nella voce n . 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate .
4 . I succhi di pomodori , il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più , in peso, rientrano nella voce n . 20.02 .
Note complementari
1 . Ai sensi della sottovoce 20.02 A I sono considerati funghi coltivati i funghi appartenenti alle specie seguenti :
Agaricus spp., Volvaria esculenta, Lentinus edodes, Flammulina velutipes, Pholiota aegerita, Pholiota nameko, Pleu
rotus ostreatus, Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus abalonae, Pleurotus
colombinus, Pleurotus eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremalla fuciformis, Auricularia auricula-judae, Auricu
laria polytricha, Auricularia porphyria, Coprinus comatus, Rodopaxilus nudus, Lepiota pudica, Lepiota personata,
Agrocyte aegerita, Agrocyte Cylindracea.
2. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (tenore di zuccheri), dei prodotti compresi in questo capitolo
corrisponde all'indicazione numerica fornita, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro — utilizzato secondo il
metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 — e moltiplicata
per ilfattore :
— 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e
— 0, 95 per i prodotti delle altre voci.
3 . I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è
superiore, in peso, a una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta :
ananassi, uve :
altrefrutta, compresi i miscugli di frutta :
13 %,
9 % .
4. Per l'applicazione della sottovoce 20.06 B I si intende per:
— titolo alcolometrico massico effettivo : il numero di kg di alcole puro, contenuti in 100 kg di prodotto;
— % mas : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
5. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle
cifre sottoindicate, secondo la specie dei succhi :
succhi di limone o di pomodoro :
succhi di mele :
succhi di uve :
succhi di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi :
3,
n,
15,
13.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 20.07 A I, 20.07 B I a) 1 e b) 1 :
— viene considerato come «non fermentato, senza aggiunta di alcole» il succo di uve (compreso il mosto di uve) il
cui titolo alcolometrico volumico effettivo non supera 1 °/o voi;
— per titolo alcolometrico volumico effettivo si intende il numero di volumi di alcole puro ad una temperatura di
20 °C contenuto in 100 volumi del prodotto considerato, alla medesima temperatura.
7. È considerato come succo di uve (compreso il mosto di uve) concentrato [sottovoci 20.07 B I aa) e 20.07 B I b)
1 aa)] il succo (compreso il mosto) di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui
all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non è inferiore a 50,9 % .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /93
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
20.01 Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido
acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :
A. «Chutney» di mango
B. Cetrioli e cetriolini
C. altri
22
22
22
esenzione
22
20
20.02 Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :
A. Funghi :
I. coltivati
II . altri
B. Tartufi
C. Pomodori
D. Asparagi
E. Crauti
F. Capperi e olive
G. Piselli e fagiolini
H. altri , compresi i miscugli
23 (a)
23
20
18
22
20
20
24
24
18
18
22
24
22
20.03 Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :
A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
B. altre
26
+ (P)
26
26
+ daz
26
20.04 Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite
(sgocciolate, diacciate, cristallizzate):
A. Zenzero
B. altre :
I. aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore a 13 %
II . non nominate
25
25
+ (P)
25
esenzione
25
+ daz
25
20.05 Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche
con aggiunta di zuccheri :
A. Puree e paste di marroni :
I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 °/o
II . altre
30
+ (P)
30
30
+ daz
30
B. Marmellate di agrumi :
I. aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore a 30 %
II . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale
a 30%
III . altre
30
+ (P)
30
+ (P)
30
25
+ daz
25
+ daz
27
C. altre :
I. aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore a 30 % :
a) Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto
superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (b) . . . 30 28
+ daz
(a) In determinate condizioni è prevista l'applicazione di un'importo supplementare oltre che di un dazio doganale .
(b) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /94 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P) '
convenzionali
%
1 2 3 4
20.05
(segue)
C. I. b) altre
II . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale
a 30 %
III . non nominate
30
+ (P)
30
+ (P)
30
30
4- daz
30
+ daz
30
20.06 Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di
alcole :
A. Frutta a guscio, comprese le arachidi , tostate, in imballaggi immediati di con
tenuto netto :
I. di più di 1 kg
II . di 1 kg o meno
B. altre :
I. con aggiunta di alcole :
a) Zenzero :
1 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85%
mas
2 . altro
b) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto :
1 . di più di 1 kg :
aa) aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore a 17 %
bb) altri
2 . di 1 kg o meno :
aa) aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore a 19 %
bb) altri
c) Uve :
1 .- aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore a 13 %
2 . altre
d) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto
netto :
1 . di più di 1 kg :
aa) aventi tenore, in peso , di zuccheri superiore a 13 % :
11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a
11,85% mas
22 . altre
bb) altre :
11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a
11,85% mas
22 . non nominate
2 . di 1 kg o meno :
aa) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 %
bb) altre
17
22
32
32
32
+ (P)
32
32
+ (P)
32
32
+ (P)
32
32
+ (P)
32
+ (P)
32
32
32
+ (P)
32
14
16
20 '
30
+ 2 daz
30
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /95
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
20.06
(segue)
B. I. e) altre frutta :
1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a
11,85 % mas
bb) non nominate
32
+ (P)
32
+ (P)
30
+ 2 daz
2 . altre :
aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a
11,85 % mas
bb) non nominate
f) Miscugli di frutta :
1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a
11,85 % mas
bb) altri
2 . altri :
aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a
11,85 % mas
bb) non nominati
32
32
32
+ (P)
32
+ (P)
32
32
30
30
+ 2 daz
30
II . senza aggiunta di alcole :
a ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto
di più di 1 kg :
1 . Zenzero
2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli
3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazu
ma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi
4 . Uve
5 . Ananassi :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
bb) altri
6 . Pere :
23
23
+ (P)
23
+ (P)
23
+ (P)
23
+ (P)
23
esenzione
17
+ 2 daz
21
+ 2 daz
22
4- 2 daz
22
+ 2 daz
22
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
bb) altre
7 . Pesche e albicocche :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
bb) altre
8 . altre frutta
9 . Miscugli di frutta :
23
+ (P)
23
23
+ (P)
23
23
+ (P)
20
+ 2 daz
20
22
+ 2 daz
22
20
+ 2 daz
aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in
peso, il 50 % del totale delle frutta
bb) altri
23
+ (P)
23
+ (P)
20
+ 2 daz
20
+ 2 daz
N. L 331 /96 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
20.06
(segue)
B. II . b) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto
di 1 kg o meno :
1 . Zenzero
2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli
3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazu
ma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi
4 . Uve
27
27
+ (P)
27
+ (P)
27
+ (P)
esenzione
17
+ 2 daz
20
+ 2 daz
24
+ 2 daz
5 . Ananassi :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
bb) altri
27
+ (P)
27
24
+ 2 daz
24
6 . Pere : I
aa) aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore a 15 %
bb) altre
27
+ (P)
27
22
+ 2 daz
22
Il 7 . Pesche e albicocche : I
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 1 5 % :
11 . Pesche
22 . Albicocche
bb) altre :
11 . Pesche
22 . Albicocche
8 . altre frutta
9 . Miscugli di frutta :
aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in
peso, il 50 % del totale delle frutta
bb) altri
27
+ (P)
27
+ (P)
27
27
27
+ (P)
27
+ (P)
27
+ (P)
22
+ 2 daz
24
4- 2 daz
22
24
24
+ 2 daz
15
+ 2 daz
22
+ 2 daz
c) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto
netto : \
\\ 1 . di 4,5 kg o più : I
aa) Albicocche 17 (a)
\\ bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne 19 (a)
cc) Pere 23 21
dd) altre frutta 23 (a)
|| ee) Miscugli di frutta 23 (a)
2 . di meno di 4,5 kg : \\
Il aa) Pere 25 21
bb) altre frutta e miscugli di frutta 25 23
(a) Vedi allegato .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /97
||1 Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
20.07 Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza ag
giunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :
II A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C : IIII
I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :
a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto .
b) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto :
1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % . .
2 . altri
II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :
a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto
b) altri
III . altri :
a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto
b) non nominati
50 (a)
50
+ (P) (a)
50 (a)
42
42
+ (P)
42
42
+ (P)
—
B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C :
I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere ; miscugli di
succhi di mele e di succhi di pere :
a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto :
1 . di uve :
aa) concentrati :
1 1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
22 . altri
28 (a)
28 (a)
28
+ daz
28
bb) altri :
1 1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
22 . non nominati
2 . di mele e di pere :
aa) contenenti zuccheri addizionati
bb) altri
3 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere
b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto :
1 . di uve :
28 (a)
28 (a)
25
25
25
28
+ daz
28
+ daz
24
+ daz
25
aa) concentrati :
1 1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
22 . altri
28
+ (P) (a)
28 (a)
28
4- daz
28
+ daz
(a) Oltre al dazio, è prevista, in talune condizioni e per taluni prodotti , la riscossione di una tassa di compensazione.
N.L 331 /98 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
II Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
20.07
(segue)
B. I. b) 1 . bb) altri :
11 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
22 . non nominati
2 . di mele :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe
riore a 30 %
cc) senza zuccheri addizionati
3 . di pere :
aa) aventi tenore , in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe
riore a 30 %
cc) senza zuccheri addizionati
4 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) altri
28
+ (P) (a)
28 (a)
25
+ (P)
25
25
25
+ (P)
25
25
25
+ (P)
25
28
+ daz
28
+ daz
24
-1- daz
24
+ daz
25
24
+ daz
24
+ daz
25
II. altri :
a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
1 . di arance
2 . di pompelmi e di pomeli
3 . di limoni e di altri agrumi :
21
21
19
+ daz
15
+ daz
aa) con zuccheri addizionati
bb) altri
21
21
18
+ daz
19
II 4 . di ananassi : I
aa) con zuccheri addizionati
bb) altri
5 . di pomodori :
22
22
19
+ daz
20
aa) con zuccheri addizionati
bb) altri
21
21
20
+ daz
21
6 . di altre frutta o ortaggi :
aa) con zuccheri addizionati
bb) altri
7 . Miscugli :
24
24
21
+ daz
22
aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :
1 1 . con zuccheri addizionati
22 . altri
22
22
19
-1- daz
20
( a) Oltre al dazio, è prevista, in talune condizioni e per taluni prodotti , la riscossione di una tassa di compensazione.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /99
N. della tariffa Designazione delle merci -
1 2
20.07
(segue)
B. II . a) 7 . bb) altri :
1 1 . con zuccheri addizionati
22 . non nominati
b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
1 . di arance :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) altri
2 . di pompelmi e di pomeli :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) altri
3 . di limoni :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe
riore a 30 %
cc) senza zuccheri addizionati
4 . di altri agrumi :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe
riore a 30 %
cc) senza zuccheri addizionati
5 . di ananassi :
aa) aventi tenore , in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe
riore a 30 %
cc) senza zuccheri addizionati
6 . di pomodori :
aa) contenenti zuccheri addizionati
bb) altri
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
( P)
convenzionali
%
3 4
24 21
+ daz
24 22
21
+ (P)
19
+ daz
21 19
+ daz
21
+ (P)
15
+ daz
21 15
+ daz
21
+ (P)
18
+ daz
21 18
+ daz
21 19
21
+ (P)
18
+ daz
21 18
+ daz
21 19
22
+ (P)
19
-1- daz
22 19
+ daz
22 20
21 20
+ daz
21 . 21
N.L 331 / 100 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
20.07
(segue)
B. II . b) 7 . di altre frutta e ortaggi :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 % 24
+ (P)
21
+ daz
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe
riore a 30 % 24 21
+ daz
li cc) senza zuccheri addizionati 24 22
8 . Miscugli :
aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :
1 1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 % 22
+ (P)
19
+ daz
22 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o
inferiore a 30 % 22 19
+ daz
33 . senza zuccheri addizionati . . . 22 20
bb) altri :
1 1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a
30 % 24
+ (P)
21
+ daz
22 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o
inferiore a 30 % 24 21
-1- daz
33 . senza zuccheri addizionati 24 22
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 101
CAPITOLO 21
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) i miscugli di ortaggi della voce n . 07.04 ;
b) i succedanei torrefatti del caffè , contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n . 09.01 );
c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n . 09.04 al n . 09.10 ;
d) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti della voce n . 30.03 ;
e) gli enzimi preparati della voce n . 35.07 .
2 . Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla nota 1 b) surriportata sono da classificare nella voce
n . 21.02 .
3 . Ai sensi della voce n . 21.05 , per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazio
ni per l'alimentazione dei fanciulli o per uso dietetico consistenti in una miscela finemente omogeneizzata di
più sostanze di base , quali carne (comprese le frattaglie), pesce , ortaggi e frutta . Per l' applicazione di questa
definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti aggiunti, se del caso, alla miscela , in piccole quantità,
come condimento o per garantirne la conservazione o per altri scopi . Queste preparazioni possono contenere ,
in piccola quantità, frammenti visibili di sostanze diverse dalla carne , dalle frattaglie o dal pesce .
Note complementari
1 . Ai sensi della sottovoce 21.07 D s'intende per «latte in polvere preparato» il prodotto avente tenore in peso di
polvere di latte (calcolato come somma del tenore di proteine del latte, di materie grasse butirriche e di lattosio)
superiore al 40 %.
2. Ai sensi della sottovoce 21.07 E, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in
peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 °/o e inferiore a 18 °/o, fabbricate con formaggi
fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino
bianco, acquavite di ciliegie (Kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o
meno.
L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente
alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.
3 . Per isoglucosio ai sensi della sottovoce 21.07 F III s'intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi
polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
[21.01 ]
21.02 Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o
essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti :
A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze . .
B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o
essenze
30
30
18
12
N.L 331 / 102 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
21.02
(segue)
C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè :
I. Cicoria torrefatta
II . altri
18
16,9
-1- em
8
+ em
D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè :
I. di cicoria torrefatta
II . altri
22
16,9 (a)
+ em
—
21.03 Farina di senapa e senapa preparata :
A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto :
I. di 1 kg o meno
II . di più di 1 kg
B. Senapa preparata
10
5
17
8
4
14
21.04 Salse ; condimenti composti :
A. «Chutney» di mango liquido
B. Salse a base di purè di pomodori
C. altri
20
20
20
esenzione
16
12
21.05 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati ;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate :
A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati
B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
22
24
18
22
21.06 Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati :
A. Lieviti naturali vivi :
I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
II . Lieviti di panificazione :
a) secchi
b) altri
III . altri
B. Lieviti naturali morti :
I. in tavolette, cubi o presentazioni simili , od anche in imballaggi imme
diati di contenuto netto di 1 kg o meno
II . altri
C. Lieviti artificiali preparati
23
22,1
+ em
22,1
+ em
31
17
10
19
17
15
+ em
15
+ em
23
13
8
9,5
(a) Il dazio è sospeso a 14 % per una durata indeterminata .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 103
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
:onvenzionali
%
1 2 3 4
21.07
20,8
4- em
20,8
+ em
20,8
4- em
8
+ em
13
4- em
13
4- em
20,8
4- em
20,8
4- em
10
+ em
10
+ em
20,8
+ em
20,8
4- em
13
+ em
13
4- em
20,8
+ em
13
4- em
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati :
I. Granturco
II . Riso
III . altri
B. Paste alimentari non ripiene, cotte ; paste alimentari ripiene :
I. Paste alimentari non ripiene, cotte :
a) essiccate
b) altre
II . Paste alimentari ripiene :
a) cotte .
b) altre
C. Gelati :
I. non contenenti o contenenti , in peso, meno di 3 % di materie grasse
provenienti dal latte
II . aventi tenore , in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 °/o
b) uguale o superiore a 7 %
D. Iogurt preparati ; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o
per usi dietetici o culinari :
I. Iogurt preparati :
a) in polvere , aventi tenore, in peso , di materie grasse provenienti dal
latte :
1 . inferiore a 1,5 %
2 . uguale o superiore a 1,5 %
b) altri , aventi tenore , in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
1 . inferiore a 1,5 %
2 . uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %
3 . uguale o superiore a 4 %
II . altri , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte
(tenore di azoto x 6,38):
1 . inferiore a 40 %
2 . uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %
20,8
+ em
20,8
4- em
13
+ em
13
4- em
20,8
4- em
20,8
4- em
13
+ em
13
4- em
20,8
4- em
20,8
4- em
20,8
4- em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
20,8
4- em
20,8
13
4- em
13
4- em4- em
N. L 331 / 104 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
21.07
(segue)
D. II. a) 3 . uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
4 . uguale o superiore a 70 %
b) uguale o superiore a 1,5 %
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
4- em
E. Preparazioni dette «fondute» 20,8
+ em
con riscoss .
mass , di
35 ECU
per 100 kg
peso netto
13
+ em
F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :
I. di lattosio
II . di glucosio e di malto-destrina
III. di isoglucosio
IV. altri
67 (P)
67 (P)
67 (P)
67 (P)
—
G. altre :
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse
provenienti dal latte :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
1 . non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . aventi tenore in peso di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %
bb) uguale o superiore a 32 %
cc) uguale o superiore a 45 %
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %
bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %
cc) uguale o superiore a 45 %
25
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
4- em
20,8
+ em
20
13
+ em
13
+ em
13
4- em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 105
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci
%
autonomi
o prelievi
(P)
convenzionali
%
21 3 4
21.07
(segue)
20,8
+ em
13
4- em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
G. I. c) aventi tenore , in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a
30 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %
bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %
cc) uguale o superiore a 45 %
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a
50 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola :
2 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %
bb) uguale o superiore a 32 %
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a
85 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %
20,8
+ em
13
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
4- em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
4- em
20,8
+ em
13
+ em
20,8
+ em
II . aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % :
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1 . non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %
bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %
cc) uguale o superiore a 45 %
13
4- em
13
+ em
13
4- em
13
4- em
20,8
4- em
20,8
4- em
20,8
4- em
N. L 331 / 106 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 , 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P) -
convenzionali
%
1 2 3 4
21.07
(segue)
20,8
+ erri
13
+ em
1320,8
+ em
20,8
+ em
+ em
13
+ em
20,8
+ em
G. II . b) aventi tenore , in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %
bb) uguale o superiore a 32 %
c) aventi tenore , in peso , di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a
30 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di
fecola . . .
2 . aventi tenore, in peso, di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %
bb) uguale o superiore a 32 %
d) aventi tenore , in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a
50 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %
13
+ em
13
4- em
13
+ em
20,8
+ em
20,8
4- em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
III . aventi tenore, in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 6 % e inferiore a 12 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola :
aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .
bb) uguale o superiore a 32 %
b) aventi tenore, in peso , di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
13
+ em
13
+ em
13
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
20,8
+ em
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 107
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
21.07
(segue)
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
G. III . c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a
30% :
1 . non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 °/o e inferiore a
50 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
IV . aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1 2 % e inferiore a 1 8 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
b) aventi tenore, in peso , di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 1 5 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
20,8
4- em
V. aventi tenore , in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1 8 % e inferiore a 26 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
b) aventi tenore , in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
20,8
+ em
N.L 331 / 108 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
21.07
(segue)
G. VI . aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 26 % e inferiore a 45 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 % :
1 . non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 °/o di amido o di
fecola
2 . altre
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
4- em
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 % 20,8
+ em
13
+ em
VII . aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 45 % e inferiore a 65 % :
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
1 . non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :
1 . non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola
2 . altre
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
Vili , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 65 % e inferiore a 85 % :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) altre
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 85 %
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 109
CAPITOLO 22
BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) l'acqua di mare (n . 25.01 );
b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (n . 28.58);
c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % d'acido acetico (n . 29.14);
d) i medicamenti della voce n . 30.03 ;
e) i prodotti di profumeria o di toletta (capitolo 33).
2 . Per l'applicazione delle voci nn . 22.08 e 22.09, il titolo alcolometrico preso in considerazione è il titolo alcolo
metrico volumico alla temperatura di 20 °C.
Il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico è «% voi».
Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n . 22.08 .
Note complementari
1 . Per l'applicazione delle voci nn. 22.04, 22.05 e 22.06 e della sottovoce 22.07 A, a seconda del caso, si intende per:
a) titolo alcolometrico volumico effettivo :il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di
20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di
20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del
prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di
qualsiasi arricchimento;
e) % voi: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
2. Per l'applicazione della voce n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato il prodotto prove
niente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % voi e
inferiore ai 3h del suo titolo alcolometrico volumico totale.
3. Per l'applicazione della voce n. 22.05 :
A. è considerato come vino spumante (sottovoce 22.05 A) il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo pari o
superiore a 8,5 % voi, ottenuto :
— dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato,
alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fer
mentazione,
— o da vino e caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,
e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride
carbonica in soluzione pari o superiore a 3 bar.
B. si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che
non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico;
C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione,la presenza nei prodotti rientranti nella sottovoce 22.05 C
delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:
I. prodotti con titolo alcolometrico di 13 % voi o meno : 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
II. prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % voi e non superiore a 15 °/o voi: 130 g o
meno di estratto secco totale per litro;
N. L 331 / 110 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
III. prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % voi e non superiore a 18 % voi: 130 g o
meno di estratto secco totale per litro;
IV prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % voi e non superiore a 22 % voi: 330 g o
meno di estratto secco totale per litro.
Iprodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da
classificare nella prima categoria seguente\ fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g/l, i
prodotti stessi debbono rientrare nella sottovoce 22.05 C V;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22.05 C III a) 1, b) 1, b) 2 e 22.05
CIVa) 1, b) 1 e b) 2.
4. La sottovoce 22.05 C comprende in particolare :
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto :
— avente un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore a 12 % voi e inferiore a 15 % voi, e
— ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non
fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % voi;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto :
— avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % voi e non superiore a 24 % voi,
— ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato,pr veniente dalla distillazione di
vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % voi, a un vino non contenente zucchero
residuo, e
— avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto :
— avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 °/o voi e un titolo alcolometrico effettivo non
inferiore a 15 % voi e non superiore a 22 % voi e
— ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di
origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico naturale non inferiore a
12 % voi:
— mediante concentrazione a freddo o
— mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :
— di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino,
— o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire
e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezione
fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato,
— o di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di
uve fresche, non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 12 % voi.
5. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 A, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle
vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
6. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 B I si considerano come spumanti :
— le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da
legacci,
— le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata
a 20 °C.
7. Per l'applicazione della sottovoce 22.10 A, si considera come «aceto di vino», l'aceto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore
a 60 g/l.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 111
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
( P)
convenzionali
%
1 3 4
22.01
22.02
4
esenzione
15
8
4- em
8
+ em
8
+ em
24
8
esenzione
20
12,7
+ em
12,7
4- em
12,7
+ em
30
40 (a)
22.03
22.04
22.05
40 ECU
l'hl ( a)
Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve :
A. Acque minerali naturali o artificiali ; acque gassose
B. altri
Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate)
e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce
n. 20.07 :
A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
B. altre , aventi tenore , in peso, di materie grasse provenienti dal latte :
I. inferiore a 0,2 °/o
II . uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
III . uguale o superiore a 2 %
Birra
Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'ag
giunta di alcole
Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):
A. Vini spumanti
B. Vini , diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie
chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci ; vini
altrimenti presentati aventi , alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a
3 bar
C. altri :
I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % voi o meno, presentati in reci
pienti contenenti :
a) due litri o meno
b) più di due litri
II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % voi e non superiore a
15 % voi , presentati in recipienti contenenti :
a) due litri o meno
b) più di due litri
III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % voi e non superiore a
18 % voi e presentati in recipienti contenenti :
a) due litri o meno :
1 . Vini di Porto , di Madera, di Xeres , di Tokay (Aszu e Szamo
rodni) e moscatello di Setubal (c)
2 . altri
40 ECU
l'hl (a)
14,5 ECU
l'hl (a) (b)
10,9 ECU
l'hl (a) (b)
10,9 ECU
l'hl (b)
16,9 ECU
l'hl (a) (b)
13,3 ECU
l'hl (a) (b)
13,3 ECU
l'hl (b)
16,3 ECU
l'hl (b)
18,1 ECU
l'hl (b)
20,6 ECU
l'hl (a) (b)
(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l' applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti .
(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3 , di cui alla parte I ,
titolo I, il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune .
(c) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalla autorità competenti .
N. L 331 / 112 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
22.05
(segue) 13,3 ECU
l'hl (b)
14,5 ECU
l'hl (b)
14,5 ECU
l'hl (b)
16,9 ECU
l'hl (b) (c)
17,5 ECU
l'hl (b)
23 ECU
l'hl (b)
C. III . b) più di due litri :
1 . Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal (a) . .
2 . Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (a)
3 . altri
IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % voi e non superiore a
22 % voi presentati in recipienti contenenti :
a) due litri o meno :
1 . Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamo
rodni) e moscatello di Setubal (a)
2 . altri
b) più di due litri :
1 . Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal (a) . .
2 . Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (a)
3 . altri
V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % voi presentati in reci
pienti contenenti :
a) due litri o meno
b) più di due litri
19,3 ECU
l'hl (b)
23 ECU
l'hl (b) (c)
15,7 ECU
l'hl (b)
15,7 ECU
l'hl (b)
23 ECU
l'hl (b) (c)
14,5 ECU
l'hl (b)
23 ECU
l'hl (b)
1,93 ECU
per % voi
e per hi
+ 12,1 ECU
l'hl (b) (c)
1,93 ECU
per % voi
e per hi
(b) (c)
22.06
17 ECU
l'hl
14 ECU
l'hl
Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze
aromatiche :
A. con titolo alcolometrico effettivo di 18 % voi o meno, presentati in recipienti
contenenti :
I. due litri o meno
II . più di due litri
B. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % voi e non superiore a
22 % voi, presentati in recipienti contenenti :
I. due litri o meno
II . più di due litri
19 ECU
l'hl
16 ECU
l'hl
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I,
titolo I , il tasso rappresentativo applicabile ai vini , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune .
(c) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l' applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 113
- Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
22.06
(segue)
C. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % voi, presentati in recipien
ti contenenti :
I. due litri o meno
II . più di due litri
1,60 ECU
per
% voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
1,60 ECU
per
% voi
e per hi
—
22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate :
A. Vinello
B. altri :
I. Spumanti
II . non spumanti , presentati in recipienti contenenti :
a) due litri o meno
b) più di due litri
1,60 ECU
per
% voi
e per hi
con riscoss .
min. di
9 ECU
l'hl (a)
30 ECU
l'hl
12 ECU
l'hl
9 ECU
l'hl
—
22.08 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % voi e più ; alcole
etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico :
A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % voi e più . . .
16 ECU
l'hl
30 ECU
l'hl
—
22.09 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % voi ; ac
quaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione ; preparazioni
alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle
bevande :
\
A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % voi,
presentato in recipienti contenenti :
I. due litri o meno
IL più di due litri
1,60 ECU
per
% voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
1,60 ECU
per
% voi
e per hi
(b)
(b)
(a) Oltre al dazio , è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti .
(b) Vedi allegato .
N. L 331 / 114 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o .
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
22.09 B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») :
(segue) I. Amari aromatici , con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 %
voi e inferiore o uguale a 49,2 % voi e contenenti da 1,5 % a 6 °/o , in
peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari , da 4 % a 10 % di
zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50
litri 30
con
riscoss .
min. di
1,60 ECU
per % voi
e per hi
esenzione
II . altre 30
con
riscoss .
min. di
1,60 ECU
per % voi
e per hi
27
con
riscoss .
min. di
1,60 ECU
per % voi
e per hi
C. Bevande contenenti alcole di distillazione :
li I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti :
a) due litri o meno 1,10 ECU
per % voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
1 ECU
per % voi
e per hi
+ 5 ECU
l'hl
b) più di due litri 1,10 ECU
per % voi
e per hi
1 ECU
per % voi
e per hi
II . Gin, presentato in recipienti contenenti :
a) due litri o meno 1,20 ECU
per % voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
1 ECU
per % voi
e per hi
+ 5 ECU
l'hl
b) più di due litri 1,20 ECU
per % voi
e per hi
1 ECU
per % voi
e per hi
III . Whisky :
a) Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti contenenti (a) :
1 . due litri o meno 1,20 ECU
per % voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
0,40 ECU
per % voi
e per hi
+ 3 ECU
l'hl
2 . più di due litri 1,20 ECU
per % voi
e per hi
0,40 ECU
per % voi
e per hi
(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 115
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
22.09
(segue)
C. III . b) altro, presentato in recipienti contenenti :
1 . due litri o meno
2 . più di due litri
IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % voi o meno, acquaviti di
prugne, di pere e di ciliegie, presentate in recipienti contenenti :
a) due litri o meno
b) più di due litri
V. altri , presentati in recipienti contenenti :
a) due litri o meno
b) più di due litri
1,20 ECU
per % voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
1,20 ECU
per % voi
e per hi
1,60 ECU
per % voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
1,60 ECU
per % voi
e per hi
1,60 ECU
per % voi
e per hi
+ 10 ECU
l'hl
1,60 ECU
per % voi
e per hi
0,40 ECU
per % voi
e per hi
+ 3 ECU
l'hl
0,40 ECU
per % voi
e per hi
1,30 ECU
per % voi
e per hi
+ 5 ECU
l'hl
1,30 ECU
per % voi
e per hi
(a)
(a)
22.10 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili : \
A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti :
I. due litri o meno
II . più di due litri
8 ECU
l'hl (b)
6 ECU
l'hl (b)
—
B. altri, presentati in recipienti contenenti :
I. due litri o meno
II . più di due litri
8 ECU
l'hl
6 ECU
l'hl
—
(a) Vedi allegato .
(b) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti .
N. L 33 1 / 116 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 23
RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ;
ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI
Note complementari
1 . Per l'applicazione delle sottovoci 23.05 A e 23.06 A I si intende per:
— titolo alcolometrico massico effettivo:il numero di kg di alcole puro, contenuti in 100 kg di prodotto;
— titolo alcolometrico massico potenziale : il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti alla fermenta
zione totale degli zuccheri contenuti in 1 00 kg di prodotto;
— titolo alcolometrico massico totale : la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale;
— % mas : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
2. Per l'applicazione della sottovoce 23.07 B, sono considerati come prodotti lattiero-caseari i prodotti che rientrano
nelle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03 e 04.04 e nelle sottovoci 17.02 A e 21.07 FI.
N. della tariffa Designazione delle merci
1 2
23.01 Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte
all'alimentazione umana; ciccioli :
A. Farine e polveri di carne e di frattaglie ; ciccioli . .
B. Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi
23.02
Aliquota dei dazi
autonomi
o/o .
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
3 4
4 esenzione
5 2
21 (P)
21 (P)
21 (P)
21 (P)
8 —
Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre
lavorazioni dei cereali e dei legumi :
A. di cereali :
I. di granturco o di riso :
a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso
b) altri
II . di altri cereali :
a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % , in peso, e la cui
proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghez
za di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 % , in peso, oppure , nel
caso contrario , il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un
tenore di ceneri , calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a
1,5 % in peso
b) altri
B. di legumi
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 117
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
23.03 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della
fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distilla
zione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui
simili :
A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di
macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza
secca :
I. superiore a 40 % in peso
II . inferiore o uguale a 40 % in peso
B. altri :
I. Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri
cascami della fabbricazione dello zucchero
II . non nominati .
27 (P)
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
23.04 Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le
morchie :
A. Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva :
I. aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %
II . aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %
B. altri
esenzione
esenzione
(P)
esenzione esenzione
23.05 Fecce di vino ; tartaro greggio :
A. Fecce di vino :
I. aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un
tenore di sostanza secca uguale o superiore a 25 % in peso
IL altri
B. Tartaro greggio
esenzione
(a)
2,03 ECU
per kg
di alcole
totale (a)
esenzione
—
23.06 Prodotti di orìgine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli
animali, non nominati né compresi altrove :
A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta :
I. Vinaccia :
a) avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas
e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 40 % in peso . . .
b) altri
II . altri .....
B. non nominati
esenzione
(a)
2,03 ECU
per kg
di alcole
totale (a)
esenzione
4
esenzione
esenzione
2
(a) Oltre al dazio, è previsto in talune condizioni l' applicazione di una tassa di compensazione.
N. L 331 / 118 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
o prelievi
(P)
convenzionali
°/o
1 2 3 4
23.07
69
15 (P)
15 (P)
15 (P)
15 (P)
15 (P)
15 (P)
15 (P)
15 (P)
15 (P)
15 (P)
Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :
A. Prodotti detti «solubili», di pesci o di mammiferi marini
B. altre, contenenti , isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti,
amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di
malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II , e prodotti lattiero
caseari :
I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio, o malto
destrina o sciroppo di malto-destrina :
a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali mate
rie inferiore o uguale a 10 % :
1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di
prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % . .
2 . aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 10 % e inferiore a 50 %
3 . aventi tenore , in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 50 % e inferiore a 75 %
4 . aventi tenore , in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 75 %
b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e infe
riore o uguale a 30 % :
1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di
prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2 . aventi tenore , in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 10 % e inferiore a 50 %
3 . aventi tenore , in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 50 %
c) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 30 % :
1 . non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di
prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2 . aventi tenore , in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 10 % e inferiore a 50 %
3 . aventi tenore, in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o supe
riore a 50 %
II . non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né
malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti
lattiero-caseari
C. non nominati
15 (P)
15
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 119
CAPITOLO 24
TABACCHI
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci
autonomi
°/o
o prelievi
(P)
convenzionali
%
1 2 3 4
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco :
A. Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley,
compresi gli ibridi di Burley ; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e
tabacchi «fire cured» (a) 30
con riscoss .
min. di
29 ECU
e riscoss .
mass , di
70 ECU
per
100 kg
peso netto
23
con riscoss .
min. di
28 ECU
e riscoss .
mass , di
30 ECU
per
100 kg
peso netto
B. altri . .
30
con riscoss .
min. di
29 ECU
e riscoss .
mass , di
70 ECU
per
100 kg
peso netto
14
con riscoss .
min. di
28 ECU
e riscoss .
mass , di
70 ECU
per
100 kg
peso netto
24.02 Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco :
||A. Sigarette ......... ........ 180 90
IlB. Sigari e sigaretti........ ......... 80 52
||C. Tabacco da fumo 180 117
D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 100 65
E. altri , compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie 40 26
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 / 120 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
SEZIONE V
PRODOTTI MINERALI
CAPITOLO 21
SALE ; ZOLFO ; TERRE E PIETRE ; GESSI, CALCI E CEMENTI
Note
1 . Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 3 , rientrano
in questo capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza
modificare il prodotto), macinati , polverizzati , sottoposti a levigazione, vagliati , setacciati, anche arricchiti per
flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione),
ma non i prodotti arrostiti , calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna
voce .
2 . Questo capitolo non comprende :
a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n . 28.02);
b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti , in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come
Fe2 03 (n . 28.23);
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30 ;
d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e i cosmetici preparati della voce n . 33.06 ;
e) i bordi per marciapiedi , i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n . 68.01 ), i cubi e tessere per mosaici
(n . 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n . 68.03);
f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 7 1 .02) ;
g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso
unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.19 ; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido
di magnesio (n . 90.01 );
h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti , i gessi per bigliardi (n . 98.05).
3 . La voce n . 25.32 comprende in particolare : le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro ; ossidi di
ferro micacei naturali ; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e l'ambra (succino) naturale ; la
schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette , bastoni e forme similari, semplicemente stampate ;
il giavazzo ; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio ; avanzi e cocci
di materiali ceramici .
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
25.01 Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola ; cloruro di sodio
puro ; acque madri di saline ; acqua di mare :
A. Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di
sodio puro, anche in soluzione acquosa :
I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da CI) per la
fabbricazione di altri prodotti (a) 1 ECU
per
1 000 kg
peso netto
—
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 121
i
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
25.01
25.02
A. II . altri :
a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazio
ne), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati
all'alimentazione umana o animale (a) . .
b) non nominati
B. Acque madri di saline ; acqua di mare
Piriti di ferro non arrostite
5 ECU
per
1 000 kg
peso netto
16 ECU
per
1 000 kg
peso netto
esenzione
esenzione
2,5 ECU
per
1 000 kg
peso netto
5,20 ECU
per
1 000 kg
peso netto
esenzione
esenzione
25.03 Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo col
loidale :
A. greggi
B. altri
esenzione
10
esenzione
3,2
25.04 Grafite naturale esenzione esenzione
25.05 Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere com
prese nella voce n. 26.01 esenzione esenzione
25.06 Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente
segate 1 esenzione
25.07 Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07,
andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate ; mullite ; terre di chamotte e di
dinas esenzione esenzione
25.08 Creta esenzione esenzione
(25.09]
25.10 Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche esenzione esenzione
25.11 Solfato di bario naturale (baritina) ; carbonato di bario naturale (witherite), anche
calcinato, escluso l'ossido di bario :
A. Solfato di bario
B. Carbonato di bario , anche calcinato
esenzione
3
esenzione
1 I
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 / 122 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
25.12 Farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite,
ecc.) con massa volumica apparente inferiore o uguale a 1 000 kg/m1, anche
calcinate esenzione 0,5
25.13 Pietra pomice ; smeriglio ; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi
naturali, anche trattati termicamente :
A. greggi od in pezzi irregolari
B. altri
esenzione
3
esenzione
0,9
25.14 Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata esenzione esenzione
25.15 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da
costruzione con massa volumica apparente superiore o uguale a 2 500 kg/m3 ed
alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati :
A. greggi ; sgrossati ; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a
25 cm
B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm :
I. Alabastro
II . altri
esenzione
esenzione
10
esenzione
esenzione
4,4
25.16 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione,
greggi, sgrossati o semplicemente segati :
A. greggi ; sgrossati ; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a
25 cm
B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm :
I. Granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce
dure simili ; arenaria
II . altre pietre da taglio o da costruzione :
a) Pietre calcaree con massa volumica apparente inferiore a 2 500
kg/m 3
b) altre
esenzione
7
6
esenzione
esenzione
3.5
2.6
esenzione
25.17 Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarma
cadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali,
ferroviarie o d'altro tipo ; selce e ciottoli, anche trattati termicamente ; granuli e
scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e
25.16 esenzione esenzione
25.18 Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata ; dolomite, anche sinterizzata
o calcinata ; pigiata di dolomite :
A. Dolomite cruda
B. Dolomite sinterizzata o calcinata
C. Pigiata di dolomite
esenzione
4
5
esenzione
1,8
2,2
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 123
Aliquota dei dazi
N. deila tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
25.19 Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente ;
magnesia completamente calcinata (sinterizzata), anche contenente piccole quanti
tà di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione ; altri ossidi di magnesio,
anche chimicamente puri :
A. Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato . . . 9 4,1
B. altri esenzione esenzione
25.20 Pietra da gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di
acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria esenzione esenzione
25.21 Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia esenzione esenzione
25.22 Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di
calcio 4 3,5
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche25.23
colorati 8 3,2
25.24 Amianto (asbesto) esenzione esenzione
{25.25]
Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di25.26
esenzione esenzionemica
25.27 Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata ; talco :
A. Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata esenzione esenzione
B. Steatite naturale, frantumata o in polvere :
I. Talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o
meno
II . altra
8
3
3,2
0,9
25.28 Criolite e chiolite naturali esenzione esenzione
[25.29]
25.30 Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti
dalle soluzioni naturali ; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 %
di H3 BOJ sul prodotto secco esenzione esenzione
N. L 331 / 124 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
!! Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
25.31 Feldspato ; leucite ; nefelina e nefelina-sienite ; spato fluore :
Il A. Spato fluore . . 3 esenzione
B. altri esenzione esenzione
25.32 Materie minerali non nominate né comprese altrove :
A. Ossidi di ferro micacei naturali 3 1,8
B. altre esenzione (a)
(a) Vedi allegato.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 125
CAPITOLO 26
MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) le loppe e gli altri cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam (n . 25.17);
b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n . 25.19);
c) le scorie di defosforazione del capitolo 3 1 ;
d) le lane di loppe, di scorie , le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n . 68.07);
e) le ceneri di oreficeria e gli altri cascami e rottami di metalli preziosi (n . 71.11 );
f) le matte di rame , le matte di nichel e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2 . Ai sensi della voce n . 26.01 , s' intendono per «minerali metallurgici» i minerali delle specie mineralogiche effetti
vamente utilizzate , in metallurgia , per l'estrazione del mercurio , dei metalli della voce n . 28.50 o dei metalli
delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbia
no subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica .
3 . Rientrano nella voce n . 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei
tipi utilizzati, nell' industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
26.01
esenzione esenzione
esenzione
esenzione
Minerali metallurgici, anche arricchiti ; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
I. Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
II . altri (CECA)
B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore
in manganese di 20 % o più in peso (CECA)
C. Minerali d'uranio :
I. Minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5 % in
peso (Euratom)
II . altri
D. Minerali di torio :
I. Monazite ; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio
superiore a 20 % in peso (Euratom)
II . altri
E. altri minerali
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
N. L 331 / 126 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
26.02 Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio :
A. Polveri d'altoforno (polveri della bocca d'altoforno) (CECA) esenzione
B. altri esenzione esenzione
26.03 Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o com
posti metallici esenzione esenzione
26.04 Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech esenzione esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 127
CAPITOLO 27
COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE ;
SOSTANZE BITUMINOSE ; CERE MINERALI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente ; questa esclusione non riguarda il
metano ed il propano chimicamente puri, che sono da classificare nella voce n . 27.11 ;
b) i medicamenti della voce n . 30.03 ;
c) gli idrocarburi non saturi miscelati classificati nelle voci nn . 33.01 , 33.04 o 38.07 .
2 . La voce n . 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti prove
nienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi
nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che provengono
dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti a( bassa temperatura o di altri catrami minerali , per
ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento .
3 . La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegata nella voce n . 27.10, è da considerarsi
riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi , ma anche agli oli analoghi, come pure a quelli
costituiti da idrocarburi non saturi miscelati nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rap
porto ai costituenti aromatici , qualunque sia il processo di fabbricazione.
4 . La voce n . 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi
nominati , ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento .
Note complementari (a)
1 . Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come :
A. oli leggeri (sottovoce 27.10 A), gli oli e le preparazioni che a 210 °C distillano, comprese le perdite, 90 °/o o più
in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
B. benzine speciali [sottovoce 27.10 A IH a)], gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A, che non contengono
preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume,
comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
C. acqua ragia minerale [sottovoce 27.10 A III a) 1], le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui
punto d'infiammabilitàè superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (b);
D. oli medi (sottovoce 27.10 B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C
meno del 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;
E. . oli pesanti (sottovoce 27.10 C), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno del
65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può
essere determinata col suddetto metodo;
F. oli da gas (sottovoce 27.10 C I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E e che a 350 °C distillano,
comprese le perdite, l'85 °/o o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
(a) Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials
e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.
(b) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 — März 1974 (Deutsche Industrienormen) pubblicato dal Deutsche
Normenausschuß (DNA), Berlin 15 .
N. L 331 / 128 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
G. oli combustibili (sottovoce 27.10 C II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E, diversi dagli oli da gas
definiti nel precedente paragrafo F e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito Q una viscosità V:
— inferiore o eguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a
1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione inferiore a 4, secondo il metodo ASTM
D 939-54;
— oppure superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o eguale a 10 °C, secondo il
metodo ASTM D 97;
— oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C
distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25 % o più in volume oppure, qualora essi
distillino meno del 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C,
secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un
colore diluito C inferiore a 2.
Tabella di corrispondenza — colore diluito C / Viscosità V
Colore C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più
Visco
sità
V
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10' 6mrs' 1, secondo il metodo ASTM
D 445,
Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il
prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di
carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale.
Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E, per i quali non è possibile
determinare :
— o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM
D 86;
— o la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445;
— o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.
Questi prodotti rientrano nella sottovoce 27.10 C III.
2. Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propani e butani commerciali (sottovoce 27.11 B 1) i
prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8 °C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o
eguale a 24,5 bar secondo il metodo ASTM D 1267.
3. Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27.12 A) la vaselina che presenta
una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.
4. Per l'applicazione della sottovoce 27.13 B I, si considerano come greggi i prodotti che presentano :
a) un tenore di olio eguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a
9-10~6 m2 s' 1, secondo il metodo ASTM D 445, oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è eguale o
superiore a 9 - 10~6m2 s' 1, secondo il metodo ASTM D 445.
5. Per «trattamento definito»,ai sensi delle voci nn. 27.10, 27.11, 27.12 e della sottovoce 27.13 B, si intendono le
operazioni seguenti :
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 129
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
fi il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o
all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione median
te terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, che riduca almeno
dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce
n. 27.10;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, in cui
l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una
temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti
definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce 27.10 C III, aventi in particolare
lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, «hydrofinishing»o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C II, purché tali prodotti distillino in
volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi
distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di
prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci 27.10 A o
27.10 B sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce 27.10 C II c), secondo la specie ed il valore dei
prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai
prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica
mediante Un trattamento diverso da quelli definiti,entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle
altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C III.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile
soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono
destinati; le perdite soppravvenute eventualmente nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da
dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione
preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27.07 B I, 27.10, 27.11,
27.12, 27.13 B, 27.14 C, 29.01 A I, 29.01 B II a), 29.01 Dia) sono passibili dei dazi doganali previsti ter i
prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso
netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci nn. 27.10, 27.11,
27.12 e nella sottovoce 27.13 B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito
od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni
da stabilire dalle autorità competenti.
7. Sono ammessi nella sottovoce 27.10 C III c), soltanto gli oli destinati ad essere miscelati con altri oli o con prodotti
della voce n. 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti,da imprese che, per gli
impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alla precedente
nota complementare 5 relativa alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che com
prendono congiuntamente :
— almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;
— almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta
l'aggiunta di additivi;
— apparecchi di condizionamento.
Qualora le miscele sono preparate in installazioni prese in affitto o da persone che lavorano con materiale fornito
dal cliente, le ultime tre condizioni, concernenti l'equipaggiamento delle installazioni, sono sempre richieste.
N. L 331 / 130 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi ,
%
convenzionali
%
1 2 3 4
27.01 Carboni fossili ; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni
fossili :
A. Carboni fossili (CECA):
Repubblica federale di Germania
altri Stati membri
B. altri (CECA):
Repubblica federale di Germania
Italia
altri Stati membri
6 DM/
1 000 kg
peso netto
esenzione
6 DM/
1 000 kg
peso netto
1,8
esenzione
27.02 Ligniti e agglomerati di ligniti :
A , Ligniti (CECA):
Francia
Grecia
altri Stati membri
B. Agglomerati di ligniti (CECA):
Francia
Grecia
Italia
altri Stati membri
2,2
5
esenzione
2,2
5
1,8
esenzione
27.03
27.04
[27.05]
27.05 bis
27.06
27.07
Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba :
A. Torba
B. Agglomerati di torba
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non ; car
bone di storta :
A. Coke e semi-coke di carbon fossile :
I. destinati alla fabbricazione di elettrodi
II . altri (CECA):
Italia
altri Stati membri
B. Coke e semi-coke di lignite (CECA):
Italia
altri Stati membri
C. altri
Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i
catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti . . .
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile
ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo
capitolo :
A. Oli greggi :
esenzione
3
3
3
esenzione
esenzione
esenzione
1,4
1,4
3,8
esenzione
3,8
esenzione
1,4
esenzione
.esenzione
I. Oli leggeri greggi, distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200 °C
II . altri
10
2
3,2
1
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 131
II Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
27.07
(segue)
B. Benzoli , toluoli , xiloli , nafta solvente ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2
di questo capitolo, distillanti 65 °/o o più del loro volume fino a 250 °C
(comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate :
I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili .... 10 5
II . destinati ad altri usi (a) esenzione esenzione
II C. Prodotti basici 6 3
I D. Fenoli 3 2,5
II E. Naftalina esenzione 1,5
II F. Antracene esenzione esenzione
G. altri : \\
I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28. 03 (a) \ esenzione 2,9
I II . non nominati 5. 3,5
27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali .... esenzione esenzione
27.09 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi esenzione esenzione
27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non
nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o
di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costitui
scono il componente base :
A. Oli leggeri :
II I. destinati a subire un trattamento definito (a) 14 (b) 7
II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento
diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I (a) 14 (b) (c) 7 (c)
Il III . destinati ad altri usi : IIII
a) Benzine speciali : lIl
Il 1 . Acqua ragia minerale 14 (d) 7
Il 2 . altre 14 (d) 7
l b) non nominati 14 (d) 7
B. Oli medi : ||II
Il I. destinati a subire un trattamento definito (a) 14 (b) 7
I II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamentodiverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I (a) 14 (b) (c) 7 (c)
III . destinati ad altri usi 14 (d) 7
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata .
(c) Vedi nota complementare 6 .
(d) Il dazio è ridotto al 6 % ( sospensione) per una durata indeterminata .
N. L 331 / 132 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
li Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
27.10
(segue)
C. Oli pesanti :
I. Oli da gas :
a) destinati a subire un trattamento definito (a)
b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamen
to diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a) (a)
c) destinati ad altri usi
II . Oli combustibili :
a) destinati a subire un trattamento definito (a)
b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamen
to diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a) (a)
c) destinati ad altri usi
III . Oli lubrificanti ed altri :
a) destinati a subire un trattamento definito (a)
b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamen
to diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a) (a) ....
c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota
complementare 7 di questo capitolo (a)
d) destinati ad altri usi
10 (b)
10 (b) (c)
10 (d)
10 (b)
10 (b) (c)
10 (d)
12 (b)
12 (b) (c)
12 (e)
12 (f)
5
5 (c)
5
5
5 (c)
5
6
6 (c)
6
6
27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :
A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 % :
I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile . . .
II . destinato ad altri usi (a)
25
esenzione
16
esenzione
B. altri :
I. Propani e butani commerciali :
a) destinati a subire un trattamento definito (a)
b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamen
to diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 B I a) (a)
c) destinati ad altri usi
II . non nominati :
a) presentati allo stato gassoso
b) altri
3,5 (b)
3,5 (b) (c)
3,5
3,5 (b)
3,5 (b)
1,5
1,5 (c)
1,5
1,5
1,5
27.12 Vaselina :
A. greggia :
I. destinata a subire un trattamento definito (a) 2,5 (b) 1,8
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata .
(c) Vedi nota complementare 6 .
(d ) Il dazio è ridotto a 3,5 % (sospensione) per una durata indeterminata .
(e) Il dazio è ridotto a 4 % ( sospensione) per una durata indeterminata .
(f) Il dazio è ridotto a 7 % (sospensione) per una durata indeterminata.
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 133
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
27.12
(segue)
A. II . destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento
diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.12 A I (a)
III . destinata ad altri usi
B. altra .
2,5 (b) (c)
2,5
io
1,8 (c)
1,8
4,9
27.13 Paraffina,cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera
di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati :
A. Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali) :
I. gregge
II . altre
B. altri :
I. greggi :
a) destinati a subire un trattamento definito (a)
b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamen
to diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a) (a)
c) destinati ad altri usi
II . non nominati
3
10
2,5 (b)
2,5 (b) (c)
2,5
10
1,5
3,8
1,8
1,8 (c)
1,8
4,4
27.14 Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minera
li bituminosi :
A. Bitume di petrolio .
B. Coke di petrolio
C. altri :
I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28. 03 (a)
II . non nominati
esenzione
esenzione
esenzione
4
esenzione
esenzione
1,8
1 ,8
27.15 Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche .... esenzione esenzione
27.16 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di
catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs,
0,9 (d)
27.17 Energia elettrica esenzione esenzione
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata .
(c) Vedi nota complementare 6 .
(d ) Vedi allegato .
N. L 331 / 134 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE VI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE
Note
1 . a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle
voci nn . 28.50 o 28.51 , è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa.
b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del
testo delle voci nn . 28.49 o 28.52 , è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa sezione .
2 . Fatta riserva delle disposizioni della precedente nota 1 , ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto
forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto , rientra in una delle voci nn . 30.03 , 30.04,
30.05 , 32.09, 33.06 , 35.06 , 37.08 e 38.11 , è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa .
3 . I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in
parte in questa sezione e riconoscibili come destinati , dopo essere stati mescolati , a costituire un prodotto della
sezione VI o VII , sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto , a condizione che detti
elementi costitutivi siano :
a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere
preventivamente ricondizionati ;
b) presentati nello stesso tempo ;
c) riconoscibili , per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri .
CAPITOLO 28
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI ; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI,
DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI
Note
1 . Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci o delle sue note , questo capitolo comprende soltanto :
a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita , presentati isolatamente , contenenti o
non delle impurezze ;
b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a) ;
c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indi
spensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il
solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale ;
d) i prodotti dei paragrafi a), b) e c) suddetti , addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conserva
zione o al loro trasporto ;
e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c) o d), addizionati di una sostanza antipolvere o di un colorante ,
per facilitarne l' identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto
atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale .
2 . Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n . 28.36), ai carbonati ed ai percarbo
nati di basi inorganiche (n . 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n . 28.43), ai fulminati ,
cianati e tiocianati di basi inorganiche (n . 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n . 28.49 al
n . 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n . 28.56), sono da classificare in questo capitolo solamen
te i composti del carbonio qui di seguito specificati :
a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno sem
plici o complessi (nella voce n . 28.13);
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 135
b) gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n . 28.14);
c) il disolfuro di carbonio (solfuro di carbonio) (nella voce n . 28.15);
d) i tiocarbonati , i selenocarbonati e tellurocarbonati , i selenocianati e tellurocianati , i tetratiocianodiammino
cromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce n . 28.48);
e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n . 28.54), l'ossisolfuro di carbonio e gli alogenuri di tiocarbonile, il
cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n . 28.58), ad esclusio
ne della calciocianamide con tenore , in azoto, calcolato sul peso del prodotto anidro allo stato secco, infe
riore o uguale al 25 % , che è da classificare nel capitolo 31 .
3 . Fatte salve le disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende :
a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio , anche chimicamente puri, e gli altri prodotti della sezione V ;
b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli
che sono stati nominati alla nota 2 precedente ;
c) i prodotti contemplati nelle note 1 , 2 , 3 e 4 del capitolo 31 ;
d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «luminescenti» compresi nella voce n . 32.07 ;
e) la grafite artificiale (n . 38.01 ), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in
granate o bombe estintrici della voce n . 38.17 ; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto
della voce n . 38.19 ; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o
alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n . 38.19 ;
f) le pietre preziose e semipreziose , le pietre sintetiche o ricostituite , le polveri e le scaglie di pietre preziose o
di pietre sintetiche (voci dal n . 71.02 al n . 71.04), nonché i metalli preziosi e le loro leghe compresi nel
capitolo 7 1 ;
g) i metalli , anche chimicamente puri e le leghe metalliche, compresi nella sezione XV ;
h) gli elementi di ottica , specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (n . 90.01 ).
4 . Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del sottocapitolo II e da
un acido metallico del sottocapitolo IV sono da classificare nella voce n . 28.13 .
5 . Le voci dal n . 28.29 al n . 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio . Salvo le
eccezioni risultanti dal testo delle voci , i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n . 28.48 .
6 . La voce n . 28.50 comprende soltanto :
a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti : l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235 , il plutonio
ed i suoi isotopi ;
b) gli elementi chimici radioattivi seguenti : il tecnezio , il promezio, il polonio , l'astato, il radon, il francio , il
radio , l' attinio, il protattinio , il nettunio , l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore ;
c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni
delle sezioni XIV o XV);
d) i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi , di costituzione chimica definita o non, anche
miscelati fra loro ;
e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro com
posti inorganici o organici ;
f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari .
Il termine «isotopi», menzionato qui sopra e nel testo delle voci nn . 28.50 e 28.51 , si estende agli «isotopi
arricchiti», esclusi, tuttavia, gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio
impoverito in U 235 .
N. L 331 / 136 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
7 . Rientrano nella voce n . 28.55 i ferro-fosfori contenenti, in peso, 15 % e più di fosforo e i cuprofosfori conte
nenti , in peso, più di 8 % di fosforo .
8 . Gli elementi chimici , quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, restano classificati in questo
capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre . Tagliati in forma di dischi,
di piastrine o forme simili , sono da classificare nella voce n . 38.19 .
Nota complementare
Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
28.01
9
14
15
5
11
9
esenzione
28.02
esenzione
4,6
esenzione
10
528.03
28.04
I. ELEMENTI CHIMICI
Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio) :
A. Fluoro
B. Cloro
C. Bromo
IX Iodio
Zolfo sublimato o precipitato ; zolfo colloidale
Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi :
A. Idrogeno
B. Gas rari
C. altri metalloidi :
I. Ossigeno
II . Selenio
III . Tellurio ed arsenico
IV. Fosforo
V. altri
Metalli alcalini e alcalino-terrosi ; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche
miscelati o in lega fra loro ; mercurio :
A. Metalli alcalini :
I. Sodio . .
7
11
9
3,7
5
5
esenzione
4
15
8
7
esenzione
2,1
6
6
5
28.05
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 137
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
28.05
(segue)
A. II . Potassio
III . Litio
IV. Cesio e rubidio
B. Metalli alcalino-terrosi
C. Metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro :
I. miscelati o in lega tra loro
II . altri
D. Mercurio :
I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizza
to) ed il cui valore fob , per bombola, non ecceda 224 ECU
II . altro
9
9
5
11
18
5
8,40 ECU
per
bombola
esenzione
5
4.1
3.2
5,7
12
2,7
6,72 ECU
per
bombola
esenzione
II . ACIDI INORGANICI E COMPOSTI
OSSIGENATI DEI METALLOIDI
28.06 Acido cloridrico ; acido clorosolforico 12 6
[28.07]
28.08 Acido solforico ; oleum 4 3
28.09 Acido nitrico ; acidi solfonitrici 15 6
28.10 Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) 14 11
[28.11 ]
28.12 Acido borico e anidride borica 8 3,7
28.13 Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi :
A. Fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico)
B. Diossido di zolfo (anidride solforosa)
C. Triossido di zolfo (anidride solforica)
D. Ossidi di azoto
E. Triossido di diarsenico (anidride arseniosa)
F. Pentaossido di diarsenico (anidride arsenica) e acidi arsenici
G. Diossido di carbonio (anidride carbonica)
H. Diossido di silicio (anidride silicica)
IJ. altri
13
15
8
11
8
11
15
10
12
7
12
4,6
5
4.6
5.7
8
4,6
5,3
N. L 331 / 138 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
III . DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI
E SOLFORATI DEI METALLOIDI
28.14 Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi :
A. Cloruri ed ossicloruri dei metalloidi :
I. Cloruri di zolfo
II . altri
B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi
14
12
14
6,6
6
5,7
28.15 Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo :
A. Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo
B. Disolfuro di carbonio (solfuro di carbonio)
C. altri
IV. BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI
METALLICI INORGANICI
13
8
8
5,3
6
3,7
28.16 Ammoniaca liquefatta o in soluzione 15 11
28.17 Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossi
di di sodio e di potassio :
A. Idrossido di sodio (soda caustica)
B. Idrossido di potassio (potassa caustica)
C. Perossido di sodio e perossido di potassio
14
13
13
12
11
8
28.18 Idrossido e perossido di magnesio ; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di
bario :
A. Idrossido di magnesio e perossido di magnesio
B. Ossido di stronzio, idrossido di stronzio e perossido di stronzio
C. Ossido di bario, idrossido di bario e perossido di bario
9
12
11
4,1
6
8,8
28.19 Ossido di zinco ; perossido di zinco 14 11
28.20 Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali :
A. Ossido di alluminio (allumina) e idrossido di alluminio
B. Corindoni artificiali
11 (a)
10
5,7
5,2
(a) Il dazio è ridotto a 5,5 % ( sospensione) per una durata indeterminata .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 139
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
28.21 Ossidi e idrossidi di cromo 15 13,4
28.22 Ossidi di manganese :
A. Diossido di manganese 12 5,3
B. altri 15 6,9
28.23 Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro
naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come
Fe203) 10 4,6
28.24 Ossidi e idrossidi di cobalto ; ossidi di cobalto commerciali 10 4,6
28.25 Ossidi di titanio 15 6
[28.26]
28.27 Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione . 13 10,5
28.28 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi, ossidi, idrossidi e peros
sidi metallici inorganici :
A. Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici 15 6
B. Ossido di litio e idrossido di litio 13 5,3
C. Ossido di calcio, idrossido di calcio e perossido di calcio : I
li I. Ossido di calcio e idrossido di calcio 10 4,6
II II . Perossido di calcio . 13 6,3
D. Ossido di berillio e idrossido di berillio 10 5,3
E. Ossidi di stagno 11 5,7
F. Ossidi di nichel e idrossidi di nichel esenzione esenzione
G. Ossidi di molibdeno e idrossidi di molibdeno 13 5,3
\\ H. Ossidi di tungsteno e idrossidi di tungsteno 8 4,6
II IJ. Ossidi di vanadio e idrossidi di vanadio :
\\ I. Pentaossido di divanadio (anidride vanadica) 9 5,5
II II . altri 12 5,5
K. Ossido di zirconio e ossidi di germanio 10 7
Il L. Ossidi di rame e idrossidi di rame : I
\\ I. Ossidi di rame 5 3,2
li II . Idrossidi di rame 12 6
M. Ossidi di mercurio 7 4,1
N. altri 14 11
N. L 331 / 140 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
28.29
14
12
10
5,3
15
9
11
13
12
5
8
8
28.30
14
11
10
3
13
9
12
5
12
15
6,6
5,7
4,6
2,1
10,4
4.1
6
3.2
5.3
6,9
V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI
Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali :
A. Fluoruri :
I. di ammonio, di sodio
II . altri
B. Fluorosilicati (fluosilicati), fluoroborati (fluoborati) e altri fluorosali
(fluosali) :
I. Esafluorosilicato di disodio e esafluorosilicato di dipotassio
II . Esafluorozirconato di dipotassio
III . Esafluoroalluminato di trisodio
IV. altri
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri ; bromuri e ossibromuri ; ioduri e ossiioduri :
A. Cloruri :
I. di ammonio, di alluminio
II . di bario
III . di calcio, di magnesio
IV. di ferro
V. di cobalto, di nichel
VI . di stagno
VII . altri
B. Ossicloruri e idrossicloruri :
I. di rame, di piombo
II . altri
C. altri
Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti, ipobromiti :
A. Ipoclorito di sodio e ipoclorito di potassio
B. Cloriti
C. altri
Clorati e perclorati ; bromati e perbromati ; iodati e periodati :
A. Clorati :
I. di ammonio , di sodio, di potassio
II . di bario
III . altri
B. Perclorati :
I. di ammonio
II. di sodio
III . di potassio
IV. altri
C. altri
28.31
14
13
15
6,6
5,3
6,9
28.32
10
9
12
7
10
9
12
15
8
5
6
4,1
4,6
5
6
6,9
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 141
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
% .
convenzionali
O/o
1 2 3 4
[28.33]
[28.34]
28.35 Solfuri, compresi i polisolfuri :
A. Solfuri :
I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio
II. di calcio, di antimonio, di ferro
III . altri
11
8
15
5,7
4,6
6,9
B. Polisolfuri :
I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno
II . altri
12
15
6
6,9
28.36 Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati 15 12
28.37 Solfiti e iposolfiti 12 8
28.38 Solfati e allumi ; persolfati :
A. Solfati :
I. di sodio, di cadmio
II . di potassio, di rame
III . di bario, di zinco
IV. di magnesio, di alluminio, di cromo
V. di cobalto, di titanio
VI. di ferro, di nichel
VII . di mercurio, di piombo
Vili , altri
11
5
14
15
10
9
8
13
7,2
3.2
9
9
5.3
5 .
4,6
5,3
B. Allumi :
I. Bis(solfato) di alluminio e ammonio
II. Bis(solfato) di alluminio e potassio
III . Bis(solfato) di cromo e potassio
IV. altri
12
15
13
14
6
12
10
11
C. Perossosolfati (persolfati) 13 6,3
28.39 Nitriti e nitrati :
A. Nitriti 12 7
N. L 331 / 142 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
28.39
(segue)
B. Nitrati :
I. di sodio
II . di potassio
III . di bario, di berillio , di cadmio, di cobalto , di nichel
IV. di rame , di mercurio
V. di piombo
VI . altri
14
10
11
8
15
14
8,8
8
8
4,6
6,9
3
28.40 Fosfiti, ipofosfiti e fosfati :
A. Fòsfonati (fosfiti) e fosfinati (ipofosfiti) 15 6
B. Fosfati (compresi i polifosfati):
I. di ammonio :
a) Polifosfati
b) altri
II . altri
15
12
15
6,6
5,3
10
[28.41 ]
28.42 Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio con
tenente carbammato di ammonio :
A. Carbonati :
I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di
ammonio)
II . di sodio
III . di calcio
IV. di magnesio, di rame
V. di berillio, di cobalto , di bismuto
VI . di litio
VII . altri
12
13
9
6
10
14
14
6
10
5
3,7
8
6,2
8
B. Perossocarbonati (percarbonati) 14 6,6
28.43 Cianuri semplici e complessi : I
A. Cianuri semplici :
I. di sodio, di potassio, di calcio
II . di cadmio
III . altri
15
13
11
6,9
6,3
5,7
B. Cianuri complessi 15 12
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 143
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
28.44 Fulminati, cianati e tiocianati :
A. Fulminati
B. Cianati
C. Tiocianati
12
10
15
6
5
6,9
28.45 Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio :
A. di zirconio
B. altri
11
15
5,7
5
28.46 Borati e perborati :
A. Borati :
I. di sodio, anidri :
a) destinati alla fabbricazione del perossoborato di sodio (a)
b) altri
II . altri
B. Perossoborati (perborati)
esenzione
7
12
15
esenzione
3,7
5,3
6,9
28.47 Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.) :
A. Alluminati
B. Cromati, dicromati e percromati :
I. Cromati
II . altri
C. Manganiti , manganati e permanganati .
D. Antimonati , molibdati
E. Zincati , vanadati
F. altri
15
15
14
15
14
10
13
6,9
13
12,4
6,9
6,6
4,6
6,3
28.48 Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati :
A. Sali semplici , doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio
B. altri :
I. Arsenati
II . Fosfati doppi o complessi
III . Carbonati doppi o complessi
IV. Silicati doppi o complessi
V. non nominati
10
12
14
14
14
14
5,3
6
6,6
5,7
6
6,6
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 / 144 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
VI . PRODOTTI VARI
28.49 Metalli preziosi allo stato colloidale ; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri
composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita
o non :
A. Metalli preziosi allo stato colloidale :
I. Argento 10 5,3
|| II . altri 8 3,7
B. Amalgame di metalli preziosi 12 5,3
li C. Sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi : l
Il I. dell'argento 12 6
II . di altri metalli preziosi 5 3
. 28.50 Elementi chimici e isotopi, fìssili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radio
attivi ; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non;
leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro com
posti inorganici o organici :
A. Elementi chimici e isotopi , fissili ; loro composti , leghe, dispersioni e «cer
met», compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori
nucleari (Euratom) esenzione (a)
B. altri (b) esenzione (a)
28.51 Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50 ; loro composti
inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non : I
A. Deuterio, ossido di deuterio (acqua pesante) e altri composti di deuterio ;
idrogeno e suoi composti , arricchiti in deuterio ; miscele e soluzioni conte
nenti questi prodotti (Euratom) 10
B. altri 15 6
28.52 Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei
metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro :
\\ A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235 , anche miscelati tra loro (Euratom) esenzione (a)
B. altri 6 3,2
(a ) Vedi allegato .
(b) ex B : Isotopi radioattivi artificiali e loro composti ( Euratom),
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 145
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
[28.53]
28.54 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida : I
li A. solido 18 7,6
Il B. altro 15 6,9
28.55 Fosfuri, di costituzione chimica definita o non :
A. di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo 11 5
|| B. altri 14 6,6
28.56 Carburi, di costituzione chimica definita o non :
A. di silicio 9 8
ll B. di boro 7 4,1
|| C. di calcio 15 14
D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di
titanio 12 8
E. altri 13 5,3
28.57 Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non :
|| A. Idruri 10 4,6
ll B. Nitruri 10 4,6
II C. Azoturi 13 6,3
ll D. Siliciuri 11 8,8
E. Boruri 13 5,3
28.58 Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello
stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati
eliminati i gas rari); aria compressa ; amalgame diverse da quelle di metalli pre
ziosi :
ll A. Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza 4 2,7
B. Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari);
aria compressa 7 4,1
C. altri 15 6
N. L 331 / 146 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 29
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Note
1 . Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo capitolo comprende soltanto :
a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle
impurezze ;
b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di
isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (capitolo 27) ;
c) i prodotti delle voci dal n . 29.38 al n . 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce
n . 29.43 ed i prodotti della voce n . 29.44, di costituzione chimica definita o non ;
d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati ;
e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e
indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il
solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale ;
f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopracitati , addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro
conservazione o al loro trasporto ;
g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), addizionati di una sostanza antipolvere , di un
colorante o di un odoriferante , per facilitarne l' identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste
aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale ;
h) i seguenti prodotti , messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici : sali di diazonio, copulanti utilizzati
per questi sali e ammine diazotabili , e loro sali .
2 . Questo capitolo non comprende :
a) i prodotti compresi nella voce n . 15.04 , nonché la glicerina (n . 15.11 );
b) l' alcole etilico (nn . 22.08 e 22.09);
c) il metano e il propano (n . 27.11 );
d) i composti del carbonio menzionati nella nota 2 del capitolo 28 ;
e) l'urea (nn . 31.02 o 31.05 , secondo il caso);
f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n . 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i
prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze «luminescenti», i prodotti dei tipi detti
«agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale (n . 32.05), nonché le tinture presentate in
forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n . 32.09);
g) gli enzimi (n . 35.07);
h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette , bastoncini o in forme ana
loghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato
per accendisigari o per accenditori , presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm3
(n . 36.08);
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 147
IJ ) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintóri o in granate o bombe estintrici della voce
n . 38.17 ; i prodotti detti «scolorine» condizionati per la vendita al minuto , compresi nella voce n . 38.19 ;
k) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n . 90.01 ).
3 . Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in
ordine di numerazione, è posta per ultima.
4 . Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci, nelle voci dal n . 29.03 al n . 29.05 , dal n . 29.07 al
n . 29.10, e dal n . 29.12 al n . 29.21 , nn. 29.22 e 29.23 inclusi , ogni riferimento ai derivati alogenati , solfonati ,
nitrati, nitrosi , è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati,
nitrosolfoalogenati , ecc.).
I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come «funzioni azotate» ai sensi della voce n . 29.30 .
5 . a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII incluso con composti organici
degli stessi sottocapitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'or
dine di numerazione ;
b) gli esteri dell' alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a
VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti ;
c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a) e b) con basi inorganiche sono da classificare come gli
esteri corrispondenti ;
d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei sottocapitoli da I a VII incluso
con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica
corrispondenti ;
e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti .
6 . I prodotti delle voci dal n . 29.31 al n . 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad
atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli , quali zolfo, arsenico, mercurio ,
piombo, ecc., direttamente legati al carbonio .
Sono esclusi dalle voci nn . 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati
solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui , eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto,
siano contenuti , legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il
carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7 . Nella voce n . 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni , gli emiacetali interni, gli eteri
ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi , delle
tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici , gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici , le
ureidi cicliche e le tioureidi cicliche , le immidi di acidi polibasici , Pesametilentetrammina e la trimetilentrini
trammina.
Nota complementare
Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una
sottovoce, sono da classificare,salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, sempreché, nella stessa serie di sottovoci,
non sia stata prevista una sottovoce finale «altri» (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in
questione rientrano nella detta sottovoce finale «altri».
N. L 331 / 148 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
I 2 3 4 '
I IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI,
SOLFONATI, NITRATI, NITROSI
29.01 Idrocarburi :
A. aciclici :
I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ....
II . destinati ad altri usi (a)
25
esenzione
12
esenzione
B. cicloparaffinici e cicloolefinici :
I. Azulene e suoi derivati alchilici 16 7,1
II . altri :
a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . .
b) destinati ad altri usi (a)
25
esenzione
8,4
esenzione
C. cicloterpenici :
I. Pineni, canfene , dipentene
II . altri
13
18
6
6,6
D. aromatici :
I. Benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli):
a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . .
b) destinati ad altri usi (a)
II . Stirene (stirolo)
III . Etilbenzene (etilbenzolo)
IV. Cumene (isopropilbenzene) : . . .
V. Naftalene (naftalina), antracene
VI. Bifenile , terfenili
VII . altri
25
esenzione
8
8
8
esenzione
15
16
8
esenzione
6
4,6
8
2,5
6,9
6,3
29.02 Derivati alogenati degli idrocarburi :
A. Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici :
I. Fluoruri
II . Cloruri :
a) saturi :
1 . Clorometano (cloruro di metile), cloroetano (cloruro di etile) . . .
2 . altri
b) non saturi
III . Bromuri
IV. Ioduri
V. Derivati misti
B. Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloter
penici
C. Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
18
18
16
19
23
25
17
17
18
7,6
12
12
12
8,6
8,4
7,4
7,4
7,6
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 149
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
29.03 Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi :
A. Derivati solfonati
B. Derivati nitrati e nitrosi :
I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni
II . altri
C. Derivati misti :
I. Derivati solfoalogenati
II . altri
16
' 10
16
14
16
7,1
8
7,1
6,6
11
II . ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI,
NITRATI, NITROSI
29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
A. Monoalcoli saturi :
I. Metanolo (alcole metilico)
II . Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) . . .
III . Butanolo e suoi isomeri :
a) 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)
b) altri
IV. Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri
V. altri
18 (a)
15
8
14
20
18
13 (b)
6,9
4,6
6,6
8
7,9
B. Monoalcoli non saturi :
I. Alcole allilico
II . altri
14
16
6,6
6,9
C. Polialcoli :
I. Dioli , trioli e tetroli
II . D -Mannitolo (mannite)
III . D -Glucitolo (sorbite):
a) in soluzione acquosa :
1 . contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % ,
in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2 . altro
19
12
-1- em
12
+ em
12 (c)
+ em
13
b) altro :
1 . contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % ,
in peso, calcolata sul tenore in D -glucitolo
2 . altro
IV. altri polialcoli
V. Derivati alogenati , solfonati , nitrati, nitrosi dei polialcoli
12
4- em
12 (c)
+ em
14
18
6,6
7,6
(a) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America viene applicato un dazio autonomo del 18,1 % . Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1986.
(b ) I prodotti originari degli Stati Uniti d'America non beneficiano di questo dazio convenzionale . Questa misura è applicabile fino al 28 febbraio 1986.
(c ) Il dazio è sospeso a 9 % per una durata indeterminata .
N. L 331 / 150 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
29.05 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : I
A. cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici :
I. Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli
II . Mentolo
III . Steroli , inositoli
IV. altri
20
11
14
16
8
8.5
6.6
7,1
B. aromatici :
I. Alcole cinnamilico
II . altri
13
17
6.3
7.4
III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI,
SOLFONATI, NITRATI, NITROSI
29.06 Fenoli e fenoli-alcoli :
A. Monofenoli :
I. Fenolo e suoi sali
II . Cresoli, xilenoli , e loro sali
III . Naftoli e loro sali
IV. altri
4
3
18
17
3
2,1
14
7,4
B. Polifenoli :
I. Resorcinolo (resorcina) e suoi sali
II . Idrochinone .
III . Diidrossinaftaleni e loro sali
IV. 4,4'-Isopropilidendifenolo (2,2 bis(4-idrossifenil)propano, bisfenolo A). .
V. altri
17
18
17
15
15
7,4
7,6
7,4
6
6,9
C. Fenoli-alcoli 18 7,6
29.07 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli :
-
A. Derivati alogenati 15 6,9
li B. Derivati solfonati 18 7,6
C. Derivati nitrati e nitrosi :
I. Acido picrico (2,4,6-trinitrofenolo); stifnato di piombo (trinitroresorci
nato di piombo); trinitroxilenoli e loro sali
II . Dinitrocresoli , trinitro-m-cresolo
III . altri
10
16
18
5,3
12,5
7,6
D. Derivati misti 18 7,6
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 151
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
IV ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI,
EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO
DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI
29.08 Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi
di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
A. Eteri-ossidi :
I. aciclici :
a) Ossido di dietile (etere etilico), ossidi di diclorodietile
b) altri
II . cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici
III . aromatici :
a) 4-ferz-Butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene . . :
b) Ossido di difenile
c) altri
B. Eteri-ossidi-alcoli :
I. aciclici
II . ciclici
C. Eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli :
I. Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio
II . altri
D. Perossidi di alcoli e perossidi di eteri
25
17
17
13
17
16
20
14
19
15
17
8,4
7,4
7,4
10
12
7,1
8
6,6
11
6,9
6,6
29.09 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta), loro derivati aloge
nati, solfonati, nitrati, nitrosi : I
A. l-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina) 18 12
B. altri 18 7,9
29.10 Acetali, emiacetali e acetati e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o comples
se, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : I
A. Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e di 6-propilpiperonile (piperonilbutossido) 13 6,3
B. altri 18 5
V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE I
29.11 Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossige
nate semplici o complesse ; polimeri ciclici delle aldeidi ; paraformaldeide :
A. Aldeidi acicliche :
I. Formaldeide (metanale)
II . Acetaldeide (etanale)
III . Butirraldeide (butanale)
IV. altre
18
24
19
16
7,6
19,2
7,8
7,1
N. L 331 / 152 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
%
1 2 3 4
29.11
(segue)
29.12
B. Aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche
C. Aldeidi aromatiche :
I. Cinnamaldeide (aldeide cinnamica)
II . altre
D. Aldeidi-alcoli
E. Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o
complesse :
I. Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide) e 3-etossi-4-idrossibenzaldei
de («etilvanillina»)
II . altre
F. Polimeri ciclici delle aldeidi :
I. 1,3,5-Triossano (triossimetilene)
II . altri
G. Poliformaldeide (paraformaldeide)
Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11 ....
14
18
16
16
20
17
18
17
18
16
6,6
7,6
7,1
7,1
8
6,9
7,6
. 7,4
7,6
7,1
VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE
O A FUNZIONE CHINONE
29.13 Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli,
chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate sem
plici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
A. Chetoni aciclici :
I. Monochetoni
II . Polichetoni
B. Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici :
I. Bornan-2-one (canfora):
a) naturale greggio
b) altro (naturale raffinato e sintetico)
II . altri
C. Chetoni aromatici :
I. Metilnaftilchetoni (acetonaftoni)
II . 4-Fenilbutenone (benzilidenacetone)
III . altri
D. Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi :
I. aciclici , cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici :
a) 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)
b) altri
II . aromatici
E. Chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse . .
F. Chinoni , chinoni-alcoli , chinoni-fenoli , chinoni-aldeidi ed altri chinoni a
funzioni ossigenate semplici o complesse
G. Derivati alogenati , solfonati , nitrati, nitrosi :
I. 4'-terz-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (muschio chetone) . . .
II . altri
15
12
11
16
15
14
17
18
14
14
18
18
17
14
16
6,6
6
5,7
7,1
6,9
11
7,4
7,6
7
3
7,6
7,6
7,4
11,2
7,1
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 153
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI,
PEROSSIDI E PERACIDI ; LORO DERIVATI ALOGENATI,
SOLFONATI, NITRATI, NITROSI
29.14 Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati
alogenati, solforati, nitrati, nitrosi :
A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi :
I. Acido formico, suoi sali e suoi esteri 19 7,8
II . Acido acetico, suoi sali e suoi esteri : \
a) Acido acetico 21 16,8
b) Sali dell'acido acetico :
1 . Acetato di sodio 19 15,2
Il 2 . Acetati di cobalto 14 11
Il 3 . altri 17 7,4
Il c) Esteri dell'acido acetico :
I 1 . Acetato di etile , acetato di vinile, acetato di propile, acetato d'isopropile 20 (a) 11,5 (b)
|| 2 . Acetato di metile, acetato di butile, acetato d'isobutile, acetato dipentile (amile), acetato d'isopentile (isoamile), acetati di glicerolo 19 7,8
3 . Acetato di />-tolile , acetati di fenilpropile, acetato di benzile, ace
tato di rodinile, acetato di santalile e gli acetati di feniletan-1,2
diolo 13 10
II 4 . altri 17 7,4
|| III . Anidride acetica 20 8
|| IV. Alogenuri di acetile 18 7,6
li V. Acidi bromoacetici , loro sali e loro esteri 23 8,6
|| VI . Acido propionico, suoi sali e suoi esteri 14 4,2
II VII . Acido butirrico e acido isobutirrico, loro sali e loro esteri 15 6,9
II VIII . Acido valerico e suoi isomeri , loro sali e loro esteri 13 6,3
II IX. Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri : \
II a) Acido palmitico 11 5,7
|| b) Sali ed esteri dell'acido palmitico 16 7,1
X. Acido stearico, suoi sali e suoi esteri :
II a) Acido stearico 12 6
Il b) Sali ed esteri dell'acido stearico :
1 . Stearato di zinco, stearato di magnesio 13 6,3
2 . altri 15 6,9
XI. altri 16 7,1
(a) All' acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America viene applicato un dazio autonomo del 16,6 % . Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1986.
(b) L'acetato di vinile, originario degli Stati Uniti d'America, non beneficia di questo dazio convenzionale. Questa misura è applicabile fino al 28 febbraio 1986.
N. L 331 / 154 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
29.14
(segue)
29.15
B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi :
I. Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri
II . Acidi undecenoici , loro sali e loro esteri :
a) Acidi undecenoici
b) Sali ed esteri degli acidi undecenoici
III . Acido oleico, suoi sali e suoi esteri :
a) Acido oleico
b) Sali ed esteri dell'acido oleico
IV. altri :
a) Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico), acido acrilico
b) altri
C. Acidi monocarbossilici cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici
D. Acidi monocarbossilici aromatici :
I. Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri
II . Cloruro di benzoile
III . Acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri
IV. altri : . . . .
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
A. Acidi policarbossilici aciclici :
I. Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
II . Acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri
III . Anidride maleica
IV. Acido azelaico , acido sebacico, loro sali e loro esteri :
a) Acido azelaico, acido sebacico
b) Sali ed esteri dell'acido azelaico e dell'acido sebacico
V. altri
B. Acidi policarbossilici cicloparaffinici , cicloolefinici e cicloterpenici
C. Acidi policarbossilici aromatici :
I. Anidride ftalica
II . Acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri
III . altri
17
13
16
12
16
15
15
17
17
18
19
16
19
17
15
n
16
16
17
18
18
18
7,4
5
7,1
6
7,1
8
10
7,4
7,4
7,6
7,8
7,1
7.8
13
6.9
6
6
6,3
6
13
10
13
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 155
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
29.16 Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbos
silici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi
e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
17
15
18
19
20
23
20
13
15
18
6,5
6.5
7.6
13
8
8,6
8
6,3
6,9
7,6
A. Acidi carbossilici a funzione alcool :
I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
II . Acido malico, suoi sali e suoi esteri
III . Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri :
a) Acido citrico
b) altri
V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
VI . Acido mandelico (acido fenilglicolico), suoi sali e suoi esteri
VII . Acido colico, acido 3
lico), loro sali e loro esteri
Vili , altri :
a) aciclici
b) ciclici
B. Acidi carbossilici a funzione fenolo :
I. Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e loro esteri :
a) Acido salicilico
b) Sali dell'acido salicilico
c) Esteri dell'acido salicilico :
1 . Salicilati di metile , di fenile (salolo)
2 . altri
d) Acido O-acetilsalicilico , suoi sali e suoi esteri
II . Acidi solfosalicilici , loro sali e loro esteri
III . Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri
IV. Acido gallico (acido 3,4,5-triidrossibenzoico), suoi sali e suoi esteri :
21
19
22
18
21
18
16
14
17
18
17
8,2
7,8
17,6
7,6
12
7,6
7,1
6,6
7,4
7,6
7,4
a) Acido gallico (acido 3,4,5-triidrossibenzoico)
b) Sali ed esteri dell'acido gallico (acido 3,4,5-triidrossibenzoico) . . . .
V. Acidi idrossinaftoici , loro sali e loro esteri
VI . altri
C. Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone :
I. Acido deidrocolico (DCI) e suoi sali
II . Acetoacetato di etile e suoi sali
III . altri
D. altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse
13
20
17
17
6.3
8
7.4
7,4
N. L 331 / 156 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
Vili . ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI,
E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI,
NITRATI, NITROSI
[29.17]
[29.18]
29.19 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfo
nati, nitrati, nitrosi :
A. Esachis(diidrogenofosfato) di mio-inositolo (acido fitico) e suoi sali (fitati),
lattofosfati 15 6,9
B. Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile ,
fosfato di tris (2-cloroetile) 15 6,6
C. altri 17 . 7,4
[29.20]
29.21 Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e
loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
A. Esteri solforici e esteri carbonici ; loro sali e loro derivati alogenati , solfonati ,
nitrati , nitrosi 18 7,6
B. altri prodotti :
I. Dinitrato di etilene (dinitrato di etilenglicole), esanitrato di D-mannitolo,
trinitrato di glicerolo, tetranitrato di pentaeritritolo (pentrite) e dinitrato
di ossidietilene (dinitrato di dietilenglicole) .
II . altri
15
17
6,9
7,4
IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE
29.22 Composti a funzione ammina :
A. Monoammine acicliche :
I. Metilammina, dimetilammina e trimetilammina, e loro sali
II . Dietilammina e suoi sali
III . altri
16
11
14
12
5,7
6,6
B. Poliammine acicliche :
I. Esametilendiammina e suoi sali
II . altri
16
15
7,1
6
C. Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpe
niche :
I. Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali
II . altri
13
16
6,3
7,1
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 157
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
29.22
(segue)
D. Monoammine aromatiche :
I. Anilina, suoi derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali . . .
II . N-Metil-Af,2,4,6-tetranitroanilina (tetril)
III . Toluidine, loro derivati alogenati, solfonati , nitrati , nitrosi, e loro sali . .
IV. Xilidine, loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali . . .
V. Difenilammina, e suoi derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro
sali :
a) Dipicrilammina (exil)
b) altri
VI. 1-Naftilammina, 2-naftilammina, loro derivati alogenati, solfonati , nitra
ti , nitrosi, e loro sali :
a) 2-Naftilammina e suoi sali
b) altri
VII . altri
16
8
16
15
8
16
14
16
16
12
4,6
7,1
6,9
4,6
7,1
6,6
7,1
7,1
E. Poliammine aromatiche :
I. Fenilendiammine e metilfenilendiammine (diamminotolueni), loro deri
vati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , e loro sali
II . altre
14
16
6,6
10
29.23 Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse :
A. Ammino-alcoli ; ammino-eteri ; ammino-esteri :
I. 2-Amminoetanolo (etanolammina)
II . altri
B. Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli ; ammino-arileteri ; ammino-arilesteri :
I. Anisidine, dimetossibifenililendiammine (bianisidine), fenetidine, e loro
sali
II . altri
C. Ammino-aldeidi ; ammino-chetoni ; ammino-chinoni
D. Ammino-acidi :
I. Lisina, suoi esteri , e loro sali
II . Sarcosina e suoi sali
III . Acido glutammico e suoi sali
IV. Glicina
V. altri
E. Ammino-alcoli-fenoli ; ammino-acidi-fenoli ; altri composti amminici a fun
zioni ossigenate semplici o complesse
14
16
18
16
16
13
15
19
17
17
" 17
6,6
7,1
7,6
10
7,1
6.3
6,9
15
6,6
7.4
7,4
N. L 331 / 158 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
29.24 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminoli
pidi :
A. Lecitine ed altri fosfoamminolipidi
B. altri
14
17
5,7
7,4
29.25 Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido
carbonico :
A. Ammidi acicliche :
I. Asparagina e suoi sali :
a) Asparagina
b) Sali dell'asparagina
II . altri
B. Ammidi cicliche :
I. Ureine :
a) 4-Etossifenilurea (dulcina)
b) altre
II . Ureidi :
a) Fenobarbital (DCI) e suoi sali
b) Barbital (DCI) e suoi sali
c) altre
III . altre ammidi cicliche :
a) Lidocaina (DCI)
b) altre
14
17
18
12
15
22
19
17
17
17
6
7,4
7,6
6
6,9
17,5
15,2
7,4
12
7,4
29.26 Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfo
benzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresa l'esametilentetrammina e la
trimetilentrinitrammina) :
A. Immidi :
I. 1,1 -Diossido di l,2-benzisotiazol-3-one (immide o-solfobenzoica, sacca
rina) e suoi sali
II . altre
B. Immine :
I. Aldimmine
II . altre immine :
a) Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)
b) Esaidro-l,3,5-trinitro-l,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitram
mina)
c) altre
15
17
18
18
11
17
6,9
7
7.6
14
5.7
7,4
29.27
29.28
29.29
29.30
Composti a funzione nitrile
Diazo-, azo- o azossi composti
Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
Composti ad altre funzioni azotate
17
16
17
17
13
7,1
7,4
13
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 159
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI
29.31 Tiocomposti organici :
Il A. Xantati (xantogenati) 14 6,6
B. altri 18 7,6
[29.32]
29.33 Composti mercurio-organici 17 7,4
29.34 Altri composti organo-minerali :
A. Composti organo-arsenicali 17 7,4
> B. Tetraetilpiombo (piombo tetraetile) 20 8
C. altri : 18 7,6
29.35 Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici :
A. 2-Furaldeide (furfuraldeide, furfurale, furfurolo) e benzofurano (cumarone) 14 6,6
II B. Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico 17 7,4
II C. Tiofene 14 6,6
D. Piridina e suoi sali 10 5,3
II E. Indolo e 3-metilindolo (scatolo), e loro sali 12 6
F. Esteri dell'acido nicotinico (DCI); nicetamide (DCI) e suoi sali 14 6,6
II G. Chinolina e suoi sali 17 7,4
H. Fenazone (DCI) e aminofenazone (DCI) (ammidopirina), e loro derivati :
I. Propifenazone (DCI)
II . altri
15
25
10
17
|| IJ. Acidi nucleinici e loro sali 18 7,6
|| K. 3-picolina 12 6
L. Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzimi
dazolo) ; benzotiazolo-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali 18 14
M. Santonina 13 5,3
|| N. Cumarina, metilcumarine e etilcumarine 18 7,6
O. Fenolftaleina 18 14
N. L 331 / 160 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
29.35
(segue)
P. 6-Allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina) e suoi sali ;
Atrazina (ISO);
Clordiazepossido (DCI) e suoi sali ;
Clorprotixene (DCI);
Dextrometorfano (DCI) e suoi sali ;
Diazinon (ISO);
Derivati alogenati della chinolina ;
Cloridrato di imipramina (DCIM) ;
Iproniazide (DCI);
Cloridrato di cetobemidone (DCIM) ;
Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM) ;
Fenindamina (DCI) e suoi sali ;
Fentolamina (DCI);
Fenilbutazone (DCI) ;
Propazina (ISO);
Bromuro di piridostigmina (DCI);
Derivati degli acidi chinolincarbossilici ;
Simazina (ISO);
Tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati ;
Tietilperazina (DCI);
Tioridazina (DCI) e suoi sali ;
Cloridrato di tolazolina (DCIM)
Q. altri
16
16
5,5
8
29.36 Solfammidi 18 6,6
29.37 Sultoni e sultami 17 7,4
XI . PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI, NATURALI
O RIPRODOTTI PER SINTESI
29.38 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati
naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non
fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente :
A. Provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa
B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa :
I. Vitamine A
II . Vitamine B2, B3 , B6, B 12 e H
III . Vitamina B9
IV. Vitamina C .
V. altre vitamine
C. Concentrati naturali di vitamine :
I. Concentrati naturali di vitamine A + D
II . altri
D. Miscele , anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provi
tamine o di vitamine
14
9
9
18
12
14
9
14
18
4,9
3.5
4,3
7.6
4
5
4,1
6,6
6,8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 161
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
\
29.39 Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi ; loro derivati utilizzati principalmente
come ormoni ; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :
Il A. Adrenalina 17 6,5
B. Insulina 16 6,5
li C. Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili : I
ll I. Ormoni gonadotropi 11 5,7
|| II . altri 15 6,9
II D. Ormoni cortico-surrenali : II||
|| I. Cortisone (DCI), idrocortisone (DCI), e loro acetati ; prednisone (DCI),prednisolone (DCI) 11 5,7
ll II . altri 14 6,6
E. altri ormoni e altri steroidi 14 6,6
[29.40]
XII . ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O
RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO
ESTERI E ALTRI DERIVATI
29.41 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri
derivati :
|| A. Eterosidi delle digitali 12 6
ll B. Glicirrizina e glicirrizati 11 5,7
ll C. Rutina e suoi derivati 18 7,6
D. altri 14 6,6
29.42 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri
e altri derivati :
A. Alcaloidi del gruppo dell'oppio :
II I. Tebaina e suoi sali 13 6,3
|| II . altri 17 7,4
B. Alcaloidi della china :
Il I. Chinina e solfato di chinina 9 4
II . altri 12 9,6
N. L 331 / 162 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
29.42
(segue)
C. altri alcaloidi :
I. Caffeina e suoi sali
II . Cocaina e suoi sali :
a) Cocaina greggia
b) altri
III . Emetina e suoi sali
IV. Efedrine e loro sali
V. Teobromina e suoi derivati
VI. Teofillina, aminofillina (DCI), e loro sali
VII . altri
13
5
17
10
16
10
17
13
10,4
esenzione
6,6
5,3
7,1
8
13,6
8
XIII . ALTRI COMPOSTI ORGANICI I
29.43 Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri
ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e
29.42 :
|| A. Ramnosio, raffinosio, mannosio 15 —
B. altri 20 —
29.44 Antibiotici : I
|| A. Penicilline 21 8,2
|| B. Cloramfenicolo (DCI) 13 10
\\ C. altri antibiotici 9 5,3
29.45 Altri composti organici 20 10
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 163
CAPITOLO 30
PRODOTTI FARMACEUTICI
Note
1 . Il termine «medicamenti», ai sensi della voce n . 30.03 , è da considerare applicabile :
a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici ;
b) ai prodotti non miscelati , atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al
minuto per usi terapeutici o profilattici .
Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti ,
alimenti per diabetici, bevande «toniche», acque minerali) né ai prodotti delle voci nn . 30.02 e 30.04 .
Per l'applicazione di queste disposizioni e della nota 3 d) del capitolo , sono considerati :
A) come prodotti non miscelati :
1 ) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati ;
2) tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 28 e 29 ;
3 ) gli estratti vegetali semplici della voce n . 13.03 , semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi ;
B) come prodotti miscelati :
1 ) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali ;
3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali .
2 . Questo capitolo non comprende :
a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali , per usi medicinali (n . 33.06);
b) i dentifrici di ogni specie , compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considera
re compresi nella voce n . 33.06 ;
c) i saponi e gli altri prodotti della voce n . 34.01 addizionati di sostanze medicamentose .
3 . Nella voce n . 30.05 sono compresi soltanto :
a) i catgut e le altre legature sterili per suture chirurgiche ;
b) le laminarie sterili ;
c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria ;
d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impie
gati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n . 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati
sotto forma di dosi o prodotti miscelati , atti agli stessi usi ;
e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni ;
f) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria ;
g) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso .
N. L 331 / 164 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
30.01 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati ; estrat
ti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni ; altre
sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né
comprese altrove :
A. Ghiandole ed altri organi, disseccati :
I. polverizzati
II . non polverizzati
B. altri :
I. di origine umana
II . non nominati
10
8
esenzione
11
5,3
4.6
5.7
5,7
30.02 Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ; vaccini microbici, tossine, col
ture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti
simili :
A. Sieri e vaccini
B. Colture di microrganismi
C. altri
15
17
14
6
7
6,6
30.03 Medicamenti per la medicina umana o veterinaria :
A. non condizionati per la vendita al minuto :
I. contenenti iodio o suoi composti
II . altri :
a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati :
1 . contenenti penicillina o suoi derivati
2 . altri
b) non nominati
B. condizionati per la vendita al minuto :
I. contenenti iodio o suoi composti
II . altri :
a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati
b) non nominati
29
17
17
15
34
22
20
8,9
6,3
6,6
5.2
9,6
6.3
6,3
30.04 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.),
impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al
minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di
questo capitolo 17 6,6
30.05 Altre preparazioni ed articoli farmaceutici 15 6,9
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 165
CAPITOLO 31
CONCIMI
Note
1 . La voce n . 31.02 comprende unicamente , purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previ
sti dalla voce n . 31.05 :
A) i prodotti seguenti :
1 ) il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16,3 % ;
2) il nitrato di ammonio, anche puro ;
3) il solfonitrato di ammonio, anche puro ;
4) il solfato di ammonio, anche puro ;
5 ) il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 % ;
6) il nitrato di calcio e di magnesio , anche puro ;
7) la calciocianammide con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 % , anche impregnata di olio ;
8 ) l'urea, anche pura ;
B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla precedente lettera A) (i tenori limiti indicati per
questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);
C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B)
(astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre
• sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante ;
D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti para
grafi 1 A) 2) o 1 A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti .
2 . La voce n . 31.03 comprende unicamente , purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previ
sti dalla voce n . 31.05 :
A) i prodotti seguenti :
1 ) le scorie di defosforazione ;
2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termi
camente ;
3) i perfosfati (semplici , doppi o tripli) ;
4) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale allo 0,2 % ;
B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A) (i tenori limiti indicati per
questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione) ;
C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in
questo caso , dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche
prive di potere fertilizzante .
3 . La voce n . 31.04 comprende unicamente , purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previ
sti dalla voce n . 31.05 :
A) i prodotti seguenti :
1 ) i sali di potassio naturali greggi (carnallite , cainite , silvinite ed altri);
2) il salino di barbabietole ;
3 ) il cloruro di potassio , anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 6 c);
4) il solfato di potassio con tenore in K20 inferiore od uguale al 52 % ;
5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore in KzO inferiore od uguale al 30 % ;
B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A) (i tenori limiti indicati per
questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).
N. L 331 / 166 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
4 . Gli ortofosfati mono- e diammonici , anche puri, e le miscele di questi prodotti sono da classificarsi nella voce
n . 31.05 .
5 . I tenori limiti di cui alle note 1 A), 2 A) e 3 A) si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco .
6 . Questo capitolo non comprende :
a) il sangue di bestiame della voce n . 05.15 ;
b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti
note 1 A), 2 A), 3 A) e 4 ;
c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore
a 2,5 grammi, della voce n . 38.19 ; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n . 90.01 ).
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
31.01 Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra
loro, ma non trattati chimicamente esenzione esenzione
31.02 Concimi minerali o chimici azotati :
ll A. Nitrato di sodio naturale (a) esenzione esenzione
I B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allostato secco 16 11
I C. altri 10 8
31.03 Concimi minerali o chimici fosfatici :
A. previsti alla lettera A) della nota 2 di questo capitolo :
ll I. Perfosfati 6 4,8
ll II . altri esenzione esenzione
I B. previsti alle lettere B) e C) della nota 2 di questo capitolo 4 2,1
31.04 Concimi minerali o chimici potassici :
l A. previsti alla lettera A) della nota 3 di questo capitolo esenzione esenzione
I B. previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo 3 2,1
31.05 Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e
altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :
A. altri concimi :
I I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio 7 6,6
(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 167
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
31.05
(segue)
A. II . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo :
a) Ortofosfati mono- e diammonici e miscugli di detti prodotti fra loro
b) contenenti fosfati e nitrati
c) altri :
1 . con tenore in azoto superiore al 10 % in peso
2 . altri
III . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio :
a) Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio natura
le di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di
quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale
di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % (a)
b) altri :
1 . con tenore in azoto superiore al 10 % in peso
2 . altri
IV. altri :
a) con tenore in azoto superiore al 10 % in peso
b) altri
B. Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme
simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
7
7
10
7
10
10
7
10
4
11
6,6
6,6
8
4,8
esenzione
8
4,8
«
3,2
8,8
(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 / 168 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 32
ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI ;
SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE;
MASTICI ; INCHIOSTRI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazio
ni delle voci nn . 32.04 o 32.05 , i prodotti inorganici del genere di quelli usati come «sostanze luminescenti»
(n . 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce
n . 32.09 ;
b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n . 29.38 al n . 29.42 incluso, n . 29.44 e
dal n . 35.01 al n . 35.04 incluso .
2 . Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali , per la produzione di sostanze
coloranti azoiche, sono da classificare nella voce n . 32.05 .
3 . Sono comprese nelle voci nn . 32.05 , 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche
sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie
plastiche artificiali , gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di prepa
razioni per la stampa delle materie tessili . Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati
nella voce n . 32.09 .
4 . Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili , di prodotti previsti nelle voci dal n . 39.01 al
n . 39.06 sono da classificare nella voce n . 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del
peso della soluzione .
5 . Ai sensi di questo capitolo, la dizione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti del genere di quelli
utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti
coloranti nelle pitture all'acqua .
6 . Ai sensi della voce n . 32.09, sono considerati come «fogli per l' impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i
fogli sottili del" genere di quelli utilizzati , ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per
cappelli , che siano costituiti :
a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) o anche da pigmenti agglomerati con colla,
gelatina o altri leganti ;
b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di
supporto .
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
%
1 2 3 4
32.01 Estratti per concia di orìgine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino
di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati :
A. Estratti per concia di origine vegetale :
I. di mimosa
II . di quebraco
III . di sommacco, di vallonee, di querce o di castagno
IV. altri
10 (a)
esenzione
9
9
9
esenzione
5,8
5,3 (b)
(a) Il dazio è ridotto a 3 °/o (sospensione) per una durata indeterminata .
(b) Per gli estratti tannici di eucalipto, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 250 tonnellate da concedere dalle autorità competenti , si applica il dazio di 3,2 °/o
sul valore.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 169
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
32.01
(segue)
B. altri 10 3
[32.02]
32.03 Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici ; preparazioni
concianti contenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche
per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.) 10 5,3
32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e
quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di ori
gine animale :
A. Sostanze coloranti d'origine vegetale :
I. Catecù
II . Estratti di grani di Persia ed estratti di robbia ; guado . .
III . Tornasole
IV. altre
B. Sostanze coloranti d'origine animale
esenzione
6
3
9
10
esenzione
3,7
2,1
4,1
5,3
32.05 Sostanze coloranti organiche sintetiche ; prodotti organici sintetici del genere di
quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la
sbianca ottica» fissabili su fibra ; indaco naturale :
A. Sostanze coloranti organiche sintetiche
B. Preparazioni previste dalla nota 3 di questo capitolo
C. Prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze lumi
nescenti»
D. Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
E. Indaco naturale
17
20
19
17
9
10
10
10
6
5,5
32.06 Lacche coloranti 16 10
32.07 Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come
«sostanze luminescenti» :
A. altre sostanze coloranti :
I. Neri minerali non nominati né compresi altrove
II . Estratto di Cassel e prodotti simili
III . Pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)
IV. Pigmenti a base di ossido di titanio
V. Pigmenti a base di cromati di piombo, di bario , di zinco o di stronzio :
a) Rossi di molibdeno
b) altri
VI . altre :
a) Magnetite
b) non nominate
9
9
12
15
11
17
esenzione
14
5
5
9.5
6
5,7
7,4
4,9
6.6
N. L 331 / 170 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
32.07
( segue )
16
12
32.08
15
16
13
8
32.09
B. Preparazioni previste dalla nota 3 di questo capitolo . . .
C. Prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze lumine
scenti »
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e
preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbì ; fritta di
vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :
A Pigmenti , opacizzanti e colori , preparati
B. Preparazioni vetrificabili
C. Lustri liquidi e preparazioni simili ; ingobbi
D. Fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di
fiocchi
Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizza
ti per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'ac
qua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del
genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a
caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la
vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo :
A. Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli
utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di
lino, all' acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in
altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; solu
zioni definite nella nota 4 di questo capitolo :
I. Essenza di perle o essenza d'Oriente
II . altri
B. Fogli per l' impressione a caldo (carta pastello)
C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare
le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presen
tazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli,
sfumini, scodellini o altri accessori
Siccativi preparati
Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e
stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri :
A. Inchiostri da scrivere o da disegno
B. Inchiostri da stampa
C. altri inchiostri
7,1
5,3
6,9
6,3
5,3
3,7
7,1
10
6,6
7,1
7,6
6,6
5
6,9
6,6
7,1
16
19
17
16
32.10
22
32.11 17
32.12
11
32.13
15
18
16
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 171
CAPITOLO 33
OLI ESSENZIALI E RESINOIDI ; PRODOTTI PER PROFUMERIA
O PER TOLETTA PREPARATI E COSMETICI PREPARATI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) le preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione delle bevande, della
voce n . 22.09 ;
b) i saponi e gli altri prodotti della voce n . 34.01 ;
c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n . 38.07 .
2 . Si considerano «prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati», ai sensi della voce '
n . 33.06, in particolare :
a) i deodoranti per locali , preparati , anche non profumati ;
b) i prodotti , anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli
essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti per profumeria o per toletta, come cosmetici o come
deodoranti per locali e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
33.01
1112
5
esenzione
2,7
esenzione
Olì essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti ; resinoidi ; soluzioni concen
trate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, otte
nute per «enfleurage», o macerazione ; sottoprodotti terpenici residuali della
deterpenazione degli oli essenziali :
A. Oli essenziali non deterpenati :
I. di agrumi
II . altri :
a) di geranio, di garofano, di niauli , di ylang-ylang
b) non nominati
B. Oli essenziali deterpenati :
I. di agrumi
II . altri
C. Resinoidi
D. Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o
prodotti analoghi , ottenute per «enfleurage» o macerazione
E. Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali . . .
6,9
4,6
12
10
7 4,1
59
10 4,6
[33.021
[33.031
N. L 331 / 172 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
33.04 Miscugli di due o più sostanze odorìfere, naturali o artificiali, e miscugli a base di
una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costitu
enti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie 10 5,3
[33,05]I
33.06 Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati ; acque distil
late aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali :
A. Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati :
I. Creme da barba
II . altri
20
18
7,1
6,6
B. Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medi
cinali 12 6
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 3.31 / 173
CAPITOLO 34
SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE,
PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI,
PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ODONTOIATRIA»
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i composti isolati di costituzione chimica definita ;
b) i dentifrici , le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi
(n . 33.06).
2 . La voce n . 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua . I saponi e gli altri prodotti di questa voce
possono essere addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti , polveri abrasive , cariche, prodotti medicamen
tosi , ecc.). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in
barre , in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani . Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella
voce n . 34.05 come paste e polveri per pulire e preparazioni simili .
3 . La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce n . 34.03 , è quella definita
alla nota 3 del capitolo 27 .
4 . La denominazione «cere preparate non emulsionate e senza solvente», usata nel testo della voce n . 34.04, è da
considerarsi riferita soltanto :
A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro , di cere artificiali tra loro ;
B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali , vegetali , minerali , artificiali ) nonché ai miscugli
di paraffina con cere animali , vegetali o artificiali ;
C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre , grassi , resine ,
sostanze minerali o altre sostanze, purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi .
La voce n . 34.04, invece, non comprende :
a) le cere della voce n . 27.13 ;
b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
i
convenzionali
%
' 1 2 3 4
34.01 Saponi ; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in
barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani (contenenti o non sapone) . . 19 6,9
34.02 Prodotti organici tensioattivi ; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie,
contenenti o non sapone 17 6,9
N. L 331 / 174 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
I 2 3 4
34.03
34.04
34.05
34.06
34.07
Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensi
maggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, esclu
se quelle contenenti 70 °/o o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bitumi
nosi :
A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
B. altre
Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua ; cere preparate non emulsiona
te e senza solvente
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per
pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04
Candele, ceri, cerini, lucignoli, lumini da notte e prodotti simili
Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei
ragazzi ; composizioni del genere di quelle dette «cere per l'odontoiatria», presen
tate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili
10
10
12
15
16
16
4,6
4,6
5,3
6
7,1
6,3
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 175
CAPITOLO 35
SOSTANZE ALBUMINOIDI ; COLLE ; ENZIMI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i lieviti (n . 21.06);
b) i medicamenti (n . 30.03);
c) le preparazioni enzimatiche per conceria (n . 32.03);
d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34 ;
e) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).
2 . Il termine «destrina» impiegato nel testo della voce n . 35.05 si applica ai prodotti provenienti dalla degradazio
ne degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca,
eguale o inferiore a 10 % .
I prodotti della specie di tenore superiore sono da classificare nella voce n . 17.02 .
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
35.01 Caseìne, caseinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseina :
A. Caseine :
I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (a)
II . destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimen
tari o da foraggio (a)
III . altre
2
6
14
2
5
II B. Colle di caseina 13 —
I C. altri 10 10
35.02 Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine :
A. Albumine :
I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (b)
II . altre :
a) Ovoalbumina e lattoalbumina :
1 . essiccate (in fogli , scaglie, cristalli , polveri , ecc.)
2 . altre
b) non nominate
esenzione
10 (c)
10 (c)
10
esenzione
B. Albuminati ed altri derivati delle albumine 12 12
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(c) Il dazio ad valorem è sostituito da una imposizione specifica stabilita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n . 2783/75 del Consiglio.
N. L 331 / 176 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
35.03 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettan
golare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati ; colle d'ossa, di pelli,
di nervi, di tendini e simili e colle di pesci ; ittiocolla solida :
A. Ittiocolla solida . . . . >. 10 5,3
B. altri 15 12
35.04 Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro
derivati ; polvere di pelle, trattata o non al cromo 12 . 5,3
35.05 Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di
fecola :
A. Destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti 23,9
+ em
14
+ em
B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura :
I. inferiore a 25 % in peso 16,3
-1- em
13
+ em con
riscoss .
mass , del
18
II . uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso 16,3
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del
18
III . uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso 16,3
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del
18
IV. uguale o superiore a 80 % in peso 16,3
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del
18
35.06 Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da
usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o
involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg :
A Colle preparate non nominate né comprese altrove :
I. Colle vegetali :
a) di gomme naturali
b) altre
II . altre colle
11
19
16
5.7
7.8
7,1
B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minu
to come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a
1 kg 19 7,8
35.07 Enzimi ; enzimi preparati non nominati né compresi altrove 13 6,3
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 177
CAPITOLO 36
POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ;
FIAMMIFERI ; LEGHE PIROFORICHE ; SOSTANZE INFIAMMABILI
Note
1 . Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati
tuttavia quelli previsti dalla seguente nota 2 , lettera a) o b).
2 . Si considerano «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», ai sensi della voce n . 36.08 , esclusivamente :
a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili , presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili ,
che implicano la loro utilizzazione come combustibili , nonché i combustibili a base di alcole e gli altri
analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso ;
b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accen
sione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a 300 cm3 ;
c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili .
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
36.01 Polveri da sparo :
A. Polvere nera 8 4,6
|| B. altre 11 5,7
36.02 Esplosivi preparati 16 7,1
[36.03]I
36.04 Micce ; cordoni detonanti ; inneschi e capsule fulminanti ; accenditori ; detonatori :
II A. Micce ; cordoni detonanti 7 . 15 6
|| B. altri 24 8,7
36.05 Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati,r zzi grandini
fughi e simili):
II A. Stoppini in strisce o in rotoli per accendisigari , lampade da minatori, e simili 13 6,3
|| B. altri 18 6,6
36.06 Fiammiferi 14 10
[36.07]I
36.08 Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma ; prodotti e preparazioni di
sostanze infiammabili :
II A. Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma 15 6
B. altri 19 7,8
N. L 331 / 178 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 37
PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA
Note
1 . Questo capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto .
2 . La voce n . 37.08 comprende soltanto :
a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori,
viratori, emulsioni, ecc.;
b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purché condizionati per la vendita al minuto e pronti
per l'uso .
Sono esclusi dalla voce n . 37.08 le vernici , le colle e le preparazioni simili , che debbono seguire il regime loro
proprio .
Note complementari
1 . Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la
sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.
2. Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 37.07 B II a), si intendono le pellicole cinemato
grafiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica,
sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
37.01 Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da
quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto :
A. Pellicole piane presentate sotto forma di disco ed inserite in un caricatore . . 21. (a) 7;4
I B. altre 21 7,4
37.02 Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce :
A. di larghezza inferiore o uguale a 35 mm :
Il I. Microfilm ; pellicole per la radiografia o per arti grafiche 20 7,1
II . altri 20 5,3
I B. di larghezza superiore a 35 mm 20 7,1
37.03 . Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressio
nati, ma non sviluppati 23 7,6
37.04 Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive :
A. Pellicole cinematografiche :
I. negative ; positive intermedie di lavoro
II . altre positive
esenzione
2,35 ECU
per 100 m
esenzione
0,70 ECU
per 100 m
B. altre esenzione esenzione
( a) Dazio sospeso al 5,3 % fino al 31 dicembre 1986.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 179
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
37.05 Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinemato
grafiche), impressionate e sviluppate, negative o positive :
A. Microfilm 5 3,2
|| B. altre 12 5,3
[37.06]
37.07 Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti o non la registra
zione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive : l
A. portanti soltanto la registrazione del suono esenzione (a)
II B. altre : I
I. negative ; positive intermedie di lavoro
II . altre positive :
a) Pellicole cinematografiche d'attualità
esenzione
2,25 ECU
per 100 m
esenzione
1,07 ECU
per 100 m
b) altre, d'una larghezza :
1 . inferiore a 10 mm 0,50 ECU
per 100 m
0,28 ECU
per 100 m
|| 2 . da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi 3,50 ECUper 100 m 1,60 ECUper 100 m
3 . da 34 mm inclusi a 54 mm esclusi 5 ECU
per 100 m
1,90 ECU
per 100 m
4 . di 54 mm o più 5 ECU
per 100 m
2,60 ECU
per 100 m
37.08 Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della
luce-lampo 15 6
(a) Vedi allegato .
N. L 331 / 180 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 38
PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti :
1 ) la grafite artificiale (n . 38.01 );
2) i disinfettanti, insetticidi , fungicidi , rodenticidi, erbicidi , inibitori di germinazione, regolatori di crescita
per piante e prodotti simili , presentati in forme, recipienti o involucri previsti nella voce n . 38.11 ;
3 ) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici
(n . 38.17);
4) i prodotti elencati nelle note 2 a), 2 c), 2 d) e 2 f) seguenti ;
b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari del genere di quelli utilizzati nella preparazione di
alimenti per il consumo umano (generalmente, voce n . 21.07);
c) i medicamenti (n . 30.03).
2 . Rientrano nella voce n . 38.19, e non in altre voci della tariffa :
a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli
elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi ;
b) gli oli di flemma ;
c) i prodotti detti «scolorine», condizionati per la vendita al minuto ;
d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile , condizionati per la vendita al minuto ;
e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni ;
f) i gessi specialmente preparati per l'odontoiatria ;
g) gli elementi chimici del capitolo 28 , quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, presentati
in forma di dischi , piastrine o forme simili , politi o non, ricoperti o non di uno strato epitassiale uniforme.
|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
38.01 Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio :
A. Grafite artificiale :
I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg
o meno
II . altra
10
6
4,6
3,6
B. Grafite naturale o artificiale , allo stato colloidale 9 4,1
[38.02 ]
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 181
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
38.03 Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale, com
preso il nero animale esaurito :
ll A. Carboni attivati 16 6,3
ll B. Sostanze minerali naturali attivate 14 5,7
C. Neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito 7 4,1
[38.04]I
38.05 Tallol :
li A. greggio 4 esenzione
B. altro 7 4,1
38.06 Lignosolfiti 9 5
38.07 Essenza di trementina ; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recupe
rata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici prove
nienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene
greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di
pino :
A. Essenza di trementina 5 4 .
B. Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ; dipentene
greggio 7 3,2
C. altri 7 3,7
38.08 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate
della voce n. 39.05 ; essenza di colofonia ed oli di colofonia :
A. Colofonie (comprese le «peci resinose») 6 5
B. Essenza di colofonia ed oli di colofonia 7 3,7
C. altri 10 4,6
38.09 Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti
della voce n. 38.18); creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ;
peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie
o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi natu
rali :
A. Catrami di legno 4 2,1
B. altri 4,6 (a)
[38.10]
(a) Vedi allegato .
N. L 331 / 182 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
38.11 Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione,
regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di prepara
zioni o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in partico
lari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide :
A. Zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o
involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 9 7
B. Preparazioni cupriche 8 4,6
C. Regolatori di crescita per piante 18 7,6
I). altri 15 6
38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del
tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria
del cuoio o in industrie simili :
A. Bozzime preparate ed appretti preparati :
I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura :
a) inferiore a 55 % in peso 18,8
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 20
b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % , in peso 18,8
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 20
c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % , in peso 18,8
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 20
d) uguale o superiore a 83 % in peso 18,8
+ em
13
+ em con
riscoss .
mass , del 20
|| II . altri 14 5,7
B. Preparazioni per la mordenzatura 14 6,6
38.13 Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed
altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare
composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento
o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura :
A. Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; paste e polveri per saldare com
poste di metallo d'apporto e di altri prodotti 14 6,6
B. Preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette
per saldatura 9 4,1
C. altre . . 9 5
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 183
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
38.14
19 7,2
13
16
17
17
5,3
5,8
5,8
5,8
38.15 16 6,3
538.16 11
38.17 15 6,9
38.18
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi
per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per
oli minerali :
A. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile
B. altri :
I. per lubrificanti :
a) contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
b) altri
II . Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile , di piombo etil
metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile
III . non nominati
«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici . . . .
Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse
(comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né
compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie con
nesse, non nominati né compresi altrove :
A. Oli di flemma ; olio di Dippel
B. Acidi naftenici
C. Sali insolubili in acqua di acidi naftenici ; esteri di acidi naftenici
D. Solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini ,
d'ammonio o d'etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi ,
tiofenici , e loro sali
E. Alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele . ^
F. Scambiatori di ioni :
I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali . . .
II . altri
G. Catalizzatori
H. Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elet
triche
IJ . Miscugli non agglomerati di carburi metallici
18 6,6
38.19
7
6
12
14
13
9
14
14
12
12
4.1
3.2
5.3
5,7
6,3
5
6,6
6,6
6
5,3
N. L 331 / 184 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
38.19 K. Cementi , malte e composizioni simili, refrattari 4 2,7
(segue) L. Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas 9 5
M. Composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose 10 5,3
N. Composizioni per accumulatori , a base di ossido di cadmio od a base
d'idrossido di nichel 15 6,9
O. Carboni (esclusi quelli della sottovoce 38.01 A) in composizioni metallografi
tiche od altre , presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semi
prodotti 6 3,7
P. Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per
freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 % , in peso, di oli di
petrolio o di minerali bituminosi 18 7,1
Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche 18 7,1
li R. Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi 18 7,1
S. Elementi chimici previsti dalla nota 2 g) di questo capitolo 9 7,6
T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III :
I. in soluzione acquosa :
a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % , in
peso , calcolato sul tenore in D-glucitolo 12
+ em
—
b) altro 12 (a)
+ em
—
II . altro :
a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % , in
peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo 12
4- em
—
b) altro 12 (a)
+ em
—
li U. Piroligniti (di calcio, ecc.) 10 5,3
V. Tartrato di calcio greggio 9 5
W. Citrato di calcio greggio 7 4,1
X. altri 18 7,6
( a) Dazio sospeso al 9 % per una durata illimitata .
9 . 12 . 85 N. L 331 / 185Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
SEZIONE VII
MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA,
RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA NATURALE O SINTETICA,
FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA
Nota
I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte
in questa sezione e riconoscibili come destinati , dopo essere stati miscelati , a costituire un prodotto della sezione
VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costi
tutivi siano :
a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere
preventivamente ricondizionati ;
b) presentati nello stesso tempo ;
c) riconoscibili , per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri .
CAPITOLO 39
MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA,
RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i fogli per l' impressione a caldo (carta pastello), della voce n . 32.09 ;
b) le cere artificiali (n . 34.04);
c) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica ;
d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n . 42.01 ), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli
altri oggetti della voce n . 42.02 ;
e) i lavori da panieraio e da stuoiaio, del capitolo 46 ;
f) i prodotti compresi nella sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
g) le calzature e parti di calzature, cappelli , copricapi ed altre acconciature e loro parti , ombrelli (da sole e da
pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti ed altri oggetti della sezione XII ;
h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n . 71.16 ;
ij) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico) ;
k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della sezione XVII ;
1) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali , le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed
altri oggetti del capitolo 90 ;
m) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi
da orologeria ;
n) gli strumenti musicali , loro parti ed altri oggetti del capitolo 92 ;
o) i mobili ed altri oggetti del capitolo 94 ;
p) le spazzole, gli spazzolini e gli altri oggetti del capitolo 96 ;
N. L 331 / 186 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
q) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli , giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
r) i bottoni , chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti , imboccature e cannucce da pipe, bocchi
ni , ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonché gli altri oggetti compresi nel
capitolo 98 .
2 . Si considerano come rientranti nelle voci nn . 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi
chimica :
a) le materie plastiche artificiali , comprese le resine artificiali ;
b) i siliconi ;
c) i resoli , il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione .
3 . Si considerano come rientranti nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le
forme seguenti :
a) prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni , dispersioni e soluzioni ;
b) blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti , granuli, fiocchi , polveri (comprese le polveri da stampaggio) ;
c) monofili , nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm ; tubi ottenuti
direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione ;
d) lastre , fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n . 51.02 dalla nota 4 del capitolo 51 ),
anche stampate o diversamente lavorate in superficie , non tagliate o semplicemente tagliate in forma qua
drata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso,
nello stato in cui si trovano);
e) cascami e rottami di lavori .
Nota complementare
Il polietilene leggermente modificato con piccole quantità di altre olefine è da classificare nella sottovoce 39.02 C I.
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o
non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, polie
steri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.) : I
A. Scambiatori di ioni 19 6,9
B. Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è
costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata 16 6,3
C. altri : \
I. Fenoplasti :
a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo 15 6,9
b) in altre forme 17 7,1
II . Amminoplasti : ||
a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo 15 6,9
b) in altre forme 17 7,4
9 . 12 , 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 187
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
% -
1 2 3 4
39.01 C. III . Alchidi ed altri poliesteri :
(segue) a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo
b) altri
IV. Poliammidi
20
20
22
13
8
8
V. Poliuretani 22 8,4
I.\ VI . Siliconi 20 8,4
VII . non nominati 20 7,6
39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetra
alogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile,
cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polime
tacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :
A. Scambiatori di ioni 22 7,6
B. Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è
costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata 16 6,3
C. altri : \
I. Polietilene : lI
a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo 20 . 12,5
b) in altre forme 23 12,5
II . Polietileni tetraalogenati 23 12,5
III . Polisolfoetileni alogenati 23 12,5
IV. Polipropilene 23 12,5
V. Poliisobutilene 23 12,5
VI . Polistirene e suoi copolimeri : I
a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo 20 12,5
b) in altre forme 23 12,5
VII . Cloruro di polivinile : \
a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo 20 12,5
b) in altre forme 23 12,5
VIII . Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloru
ro di vinile 19 12,5
IX. Acetato di polivinile 19 12
X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 21 12,5
XI . Alcoli , acetali ed eteri polivinilici 21 12,5
XII . Polimeri acrilici , polimeri metacrilici , copolimeri acrilometacrilici .... 21 12,5
XIII . Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche .... 19 12
\\ XIV . altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione : I
a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo 21 12,5
b) in altre forme 23 12,5
N. L 331 / 188 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
39.03 Cellulosa rigenerata ; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellu
losa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi,
celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata :
• A. Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è
costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata 16 6,3
B. altri :
I. Cellulosa rigenerata :
a) allo stato spugnoso o cellulare
b) altra :
1 . Fogli, pellicole , strisce o lamelle , arrotolati o non, di spessore infe
riore a 0,75 mm
2 . non nominata
c) Cascami e rottami di lavori
22
23
19
16
8,4
13
6,9
6,3
II . Nitrati di cellulosa :
a) non plastificati :
1 . Collodi e celloidina
2 . altri
b) plastificati :
1 . con canfora o altrimenti (celluloide , ecc.) :
aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la foto
grafia
bb) altri
2 . Cascami e rottami di lavori
20
12
15
17
14
16
6
6,9
7,4
6,6
III . Acetati di cellulosa :
a) non plastificati
b) plastificati :
1 . Prodotti detti «polveri da stampaggio»
2 . Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia . .
3 . Fogli , pellicole, strisce o lamelle , arrotolati o non, di spessore infe
riore a 0,75 mm .
4 . altri :
aa) Cascami e rottami di lavori
bb) non nominati
19
15
13
19
14
17
7.8
6.9
6.3
13
6,6
7.4
IV . altri esteri della cellulosa :
a) non plastificati
b) plastificati :
1 . Prodotti detti «polveri da stampaggio»
2 . Pellicole in rotoli o strisce , per la cinematografia o la fotografia . .
3 . Fogli , pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore infe
riore a 0,75 mm
4 . altri :
aa) Cascami e rottami di lavori
bb) non nominati
18
15
14
20
14
18
6,6
6
6,6
7,1
5,7
6,6
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 189
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
39.03
(segue)
39.04
B. V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa :
a) non plastificati :
1 . Etilcellulosa
2 . altri
b) plastificati :
1 . Cascami e rottami di lavori
2 . altri :
aa) Etilcellulosa
bb) non nominati
VI. Fibra vulcanizzata
Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.) . . .
15
19
16
16
20
14
10
6,9
7,8
7,1
7,1
8
5,7
5,3
39.05 Resine naturali modificate per fusione ; resine artificiali ottenute per esterificazio
ne di resine naturali o di acidi resinici ; derivati chimici della gomma naturale
(gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.) :
A. Resine naturali modificate per fusione (pirocoppali)
B. altri . . .
14
17
5,7
6,6
39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido
alginico, i suoi sali e i suoi esteri ; linossina :
A. Acido alginico, suoi sali e suoi esteri
B. altri :
I. Amidi e fecole esterificati o eterificati
II . non nominati
11
20
20
5
12
12
39.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso :
A. Articoli per usi tecnici , destinati ad aeromobili civili (a)
B. altri :
I. di cellulosa rigenerata
II . di fibra vulcanizzata
III . di sostanze albuminoidi indurite
IV. di derivati chimici della gomma
V. di altre sostanze :
a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e
cinematografiche o di nastri , film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 . .
b) Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature
c) Stecche per busti , per vestiti e per accessori di vestiti , e simili
d) altri
22
23
19
18
17
16
21
17
22
esenzione
8,6
6,9
6,6
6,6
5.3
5,6
4,9
8.4
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
N. L 331 / 190 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 40
GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI
Note
1 . Salvo disposizioni contrarie , la denominazione «gomma» comprende, in tutte le sezioni della tariffa dove è
usata, i prodotti seguenti , anche vulcanizzati , induriti o non : gomma naturale, balata, guttaperca, gomme natu
rali analoghe, gomme sintetiche , fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti .
2 . Sono esclusi da questo capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili , che rientrano
generalmente nella sezione XI :
a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione
di maglieria gommata della voce n . 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti ;
b) i tubi per pompe e i tubi analoghi , di materie tessili , rivestiti internamente di gomma o con un'anima costi
tuita da una guaina di gomma (n . 59.15);
c) gli altri tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia (esclusi i
prodotti della voce n . 40.10):
— di peso inferiore o uguale a 1 500 g al m 2 oppure
— di peso superiore a 1 500 g al m2 e contenenti più di 50 % , in peso, di materie tessili , nonché gli oggetti
costituiti dagli stessi tessuti ;
d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più di 50 % , in peso, di materie tessili , nonché gli
oggetti costituiti da detti feltri ;
e) le « stoffe non tessute», impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il
loro peso per m2 , nonché gli oggetti fatti con tali «stoffe»;
f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma,
qualunque sia il loro peso per m 2 , nonché gli oggetti fatti con tali manufatti .
Tuttavia , i fogli , le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non
tessuta o con simili manufatti tessili , nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri , rientrano in questo
capitolo , a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto .
3 . Sono ugualmente esclusi da questo capitolo :
a) le calzature e parti di calzature del capitolo 64 ;
b) i cappelli , copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65 ;
c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti
gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI ;
d) gli oggetti compresi nei capitoli 90 , 92 , 94 e 96 ;
e) gli oggetti del capitolo 97 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n . 40.11 ;
f) i bottoni , i portapenne , le cannucce da pipa e simili , i pettini , nonché gli altri oggetti compresi nel
capitolo 98 .
4 . La denominazione gomma sintetica, usata nella nota 1 di questo capitolo e nelle voci nn . 40.02 , 40.05 e 40.06,
si riferisce :
a) a prodotti sintetici non saturi , atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche,
mediante vulcanizzazione con zolfo e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 191
(senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti , cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria
alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 18 e i 29 °C possono, senza rom
persi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che , dopo aver subito un allungamento
fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massi
mo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale .
Questi prodotti comprendono, in particolare, il cis-poliisoprene (IR), il polibutadiene (BR), il policlorobuta
diene (CR), il polibutadiene-stirolo (SBR), il policlorobutadiene-acrilonitrile (NCR), il polibutadiene-acrilo
nitrile (NBR) e la gomma butile (IIR) ;
b) ai tioplasti (TM) ;
c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali , alla gomma
naturale depolimerizzata, nonché alle miscele di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici
saturi, se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione
permanente stabilite nel precedente paragrafo a).
5 . Le voci nn . 40.01 e 40.02 non comprendono :
a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcaniz
zazione, di cariche inerti o attive , di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente desti
nate a facilitarne l' identificazione) o di altre sostanze ; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concen
trati, nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci nn . 40.01 o
40.02 , secondo il caso ;
b) la gomma alla quale , prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o
anidride silicica (con o senza oli minerali) nonché la gomma alla quale , dopo coagulazione, sono state
aggiunte sostanze di ogni specie ;
c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla nota 1 di questo capitolo, addizionate o non di altre sostanze .
6 . I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo , nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversa
le è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n . 40.08 .
7 . La voce n . 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato , spalmato
o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregna
ti o spalmati di gomma .
8 . Ai sensi della voce n . 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato .
Ai sensi delle voci dal n . 40.07 al n . 40.14 compreso, la balata , la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il
fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non
abbiano subito operazioni di vulcanizzazione .
9 . Per «lastre , fogli e nastri», ai sensi delle voci nn . 40.05 , 40.08 e 40.15 , si intendono unicamente le lastre , fogli e
nastri , non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione
conferisca loro il carattere di oggetti pronti all' uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo , se del
caso , una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro).
Per profilati , bastoni e tubi delle voci nn . 40.08 e 40.15 , si intendono anche quelli tagliati a misura , che non
hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie .
N. L 331 / 192 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
40.01
esenzione esenzione
40.02
I. GOMMA GREGGIA
Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica ; latti
ce di gomma naturale prevulcanizzato ; gomma naturale, balata, guttaperca e
gomme naturali analoghe
Lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato ; gomma
sintetica ; fatturato (factis):
A. Fatturato (factis) . .
B. Prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali . .
C. altri
Gomma rigenerata
Cascami e ritagli di gomma non indurita ; rottami di lavori di gomma non indurita
utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma ; polvere di gomma ottenu
ta da cascami o da rottami di gomma non indurita
10
10
3,2
3,8
esenzione
3
esenzione
140.03
40.04
esenzione esenzione
II . GOMMA NON VULCANIZZATA
40.05 Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai
fogli affumicati e dai fogli crèpe delle voci nn. 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma,
naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mesco
le, dette «mescole madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcaniz
zata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli mine
rali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma :
A. Gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica (mescole madri) . . .
B. Granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la
vulcanizzazione
6,5
14
10
2,5
2,5
2,5C. altri
40.06 Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata
sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.);
oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o
impregnati, dischi, rondelle, ecc.) :
A. Soluzioni e dispersioni
B. altri
18
14
2,5
2,5
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 193
Aliquota dei dazi
N. delia tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
III . LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA
MA NON INDURITA
40.07 Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili
impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata :
A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili
B. Filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
15
10
6,2
5,3
40.08 Lastre, fogli, nastri, bastioni e profilati, di gomma vulcanizzata, non indurita :
A. Lastre, fogli e nastri :
I. di gomma spugnosa o cellulare
II . di altra gomma
B. Bastoni e profilati
18
17
15
5.8
4.9
4,4
40.09 Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita :
A. muniti di accessori , per la conduttura di gas o liquidi , destinati ad aeromobili
civili (a)
B. altri
18
18
esenzione
4,9
40.10 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata 15 10
40.11 Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere
d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni
specie :
A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture
B. altri :
I. Coperture, destinate ad aeromobili civili (a)
II . non nominati
19
22
22
5,1
esenzione
5,8
40.12 Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non
indurita, anche con parti di ebanite 20 3
40.13 Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata,
non indurita, per qualsiasi uso :
A. Guanti , comprese le muffole
B. Oggetti di vestiario e loro accessori
20
20
5,3
6,2
40.14 Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita :
A. Articoli per usi tecnici destinati ad aeromobili civili (a)
B. altri ;
I. di gomma spugnosa o cellulare
II . non nominati
20
20
15
esenzione
5.3
4.4
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N.L 331 / 194 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
40.15
IV. EBANITE E SUOI LAVORI
Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi ; cascami, polveri
o rottami :
A. in massa o blocchi, lastre, fogli , nastri , bastoni, profilati o tubi
B. Cascami, polveri e rottami, di ebanite
10
esenzione
3,2
esenzione
40.16 Lavori di ebanite :
A. Tubi, muniti di accessori , per la conduttura di gas o liquidi , destinati ad
aeromobili civili (a)
B. altri
19
19
esenzione
2,5
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 / 195
SEZIONE Vili
PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO ; OGGETTI DA VIAGGIO ; BORSE DA DONNA
E SIMILI CONTENITORI ; LAVORI DI BUDELLA
CAPITOLO 41
PELLI E CUOIO
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (nn . 05.05 o 05.15);
b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (nn . 05.07 o 67.01 , secondo il caso);
c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate , di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto
di astracan o di caracul (di Persia , breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie , di Cina, di Mongo
lia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (capitolo
43). Rientrano, tuttavia, nella voce n . 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di
equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio , di gazzella , di renna, di alce , di cervo, di capriolo, di cane
e , salvo le eccezioni su riportate , di ovini e di caprini .
2 . L'espressione «cuoio o pelli , artificiali o ricostituiti», in tutte le sezioni della tariffa in cui è usata, s' intende
riferita ai prodotti previsti dalla voce n . 41.10 .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
41.01 Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di
ovini munite del vello esenzione esenzione
41.02 Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle
voci nn. 41.06 e 41.08 :
A. di vacchette delle Indie (Kips), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso
netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostan
ze vegetali , anche sottoposti ad altre preparazioni , ma evidentemente non
utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio ........ esenzione esenzione
B. di bovini (compresi i bufali) semplicemente conciati con cromo, allo stato
umido (wet blue) 9 esenzione
C. altri cuoi e pelli 9 7 .
41.03 Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08 :
A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche
sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili , in tale
stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione esenzione
B. altre pelli : I
I. semplicemente conciate 6 2,5
II . non nominate 10 3,8
N. L 331 / 196 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
41.04 Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci nn, 41.06 e 41.08 :
A. di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sot
toposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili , in tale sta
to, per la fabbricazione di lavori di cuoio
B. altre pelli :
I. semplicemente conciate
II . non nominate
esenzione
7
10
esenzione
2,9
3,8
41.05 Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08 :
A. di rettili , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad
altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato, per la
fabbricazione di lavori di cuoio
B. altre pelli :
I. semplicemente conciate
II . non nominate
esenzione
8
9
esenzione
3,2
3,5
41.06 Cuoio e pelli, scamosciati . . . . 10 3,8
[41.07] I
41.08 Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati 12 3,8
41.09 Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate
o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli ;
segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli esenzione esenzione
41.10 Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in
piastre o in fogli, anche arrotolati 10 3,8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.-L 331 / 197
CAPITOLO 42
LAVORI DI CUOIO O DI PELLI ; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO ;
OGGETTI DA VIAGGIO ; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI ;
LAVORI DI BUDELLA
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) i catgut e simili , sterili , per suture chirurgiche (n . 30.05);
b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli , foderati di pelliccia
naturale o artificiale , nonché gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli , che presentano parti
esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (nn . 43.03 o
43.04, secondo il caso);
c) le borse per provviste e simili , di tessuto a maglia, della sezione XI ;
d) gli oggetti del capitolo 64 ;
e) i cappelli , i copricapi ed altre acconciature e loro parti , del capitolo 65 ;
f) le fruste , gli scudisci e altri oggetti della voce n . 66.02 ;
g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili , nonché le altre parti di strumenti musicali
(n . 92.10);
h) i mobili e loro parti (capitolo 94) ;
ij) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport) ;
k) i bottoni , i bottoni da polsi, ecc., della voce n . 98.01 o del capitolo 71 .
2 . I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individua
le per qualsiasi mestiere , le bretelle , le cinture , i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti , di cuoio o di pelli
naturali , artificiali o ricostituiti , sono compresi nella voce n . 42.03 .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
42.01 Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari,
tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia 18 5,8
42.02 Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla,
ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli,
portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astuc
ci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, cal
zature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o
ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone
o di tessuti :
A. di materie plastiche artificiali in fogli
B. di altre materie
21
19
12
5,1
N.L 331 / 198 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
%
1 2 3 4
42.03 Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o rico
stituiti :
Il A. Oggetti di vestiario 20 7
B. Guanti, comprese le muffole :
I. di protezione per qualunque mestiere
II . speciali per sport
III . altri
17
19
19
10
10
10
ll C. altri accessori per oggetti di vestiario 19 7
42.04 Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici :
ll A. Cinghie di trasmissione o di trasporto . 10 3,8
II B. altri 13 5,3
42.05 Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti 17 4
42.06 Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini . . 8 4,4
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale dèlie Comunità europee N.L 331 / 199
CAPITOLO 43
PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI ; PELLICCE ARTIFICIALI
Note
1 . Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n . 43.01 , l'espressione «pelli da pellicceria» o
«pelliccia», in tutte le sezioni della tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o prepara
te , col pelo, di qualsiasi animale .
2 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le pelli e le parti di pelli di uccelli , munite delle loro piume o della loro calugine (nn . 05.07 o 67.01 , secondo
il caso);
b) le pelli gregge, col pelo , della specie di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale
capitolo ;
c) i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n . 42.03);
d) gli oggetti del capitolo 64 ;
e) i cappelli , i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65 ;
f) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
3 . Si considerano come «tavole , sacchi, mappette , croci e manufatti simili», ai sensi della voce n . 43.02, le pelli e le
parti di pelli (eccetto quelle dette «allungate»), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di
trapezio, senza aggiunta di altre materie . Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui
si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite , costituenti oggetti di vestiario ,
parti od accessori di oggetti di vestiario , od altri oggetti, sono compresi nella voce n . 43.03 .
4 . Sono da classificare nelle voci nn . 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e loro accessori di
qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della nota 2 di questo capitolo), foderati di
pelliccia naturale o artificiale , nonché quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale , purché tali
parti non costituiscano semplici guarnizioni .
5 . Si considerano come «pellicce artificiali», ai sensi della voce n . 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con
lana, peli ed altre fibre , incollate o cucite su cuoio, tessuti , ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante
tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe , tessuti ricci, ecc.).
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
43.01 Pelli da pelliccerìa gregge esenzione esenzione
43.02 Pelli da pelliccerìa conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi,
mappette, croci o altri simili manufatti ; loro cascami e ritagli, non cuciti :
A. Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi ,
mappette , croci o altri simili manufatti 9 3,5
B. Cascami e ritagli , non cuciti , dei prodotti compresi nella sottovoce A esenzione 2,9
N. L 331 /200 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
43.03 Pelliccerie lavorate o confezionate : l
I A. Oggetti per usi tecnici 18 4,9
43.04
B. altri
Pellicce artificiali, anche confezionate
24
22
6
5,8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /201
SEZIONE IX
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO ; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO ;
LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO
CAPITOLO 44
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi,
antiparassitari e simili (n . 12.07);
b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n . 14.05);
c) i carboni attivati (n . 38.03);
d) gli oggetti rientranti nel capitolo 46 ;
e) le calzature e loro parti , del capitolo 64 ;
f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste , frustini e loro parti (capitolo 66);
g) i lavori compresi nella voce n . 68.09 ;
h) le minuterie di fantasia della voce n . 71.16 ;
ij ) gli oggetti della sezione XVII, in particolare i lavori da carradore ;
k) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi
di orologeria ;
1) gli strumenti musicali e loro parti (capitolo 92);
m) le parti e i pezzi staccati di armi (n . 93.06);
n) i mobili e loro parti (capitolo 94);
o) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport) ;
p) le pipe , loro parti e oggetti simili , i bottoni , le matite ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98 .
2 . Si considerano come legni cosiddetti «migliorati», ai sensi di questo capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli
costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico ó meccanico più profondo di quello che
sarebbe strettamente necessario per assicurarne , occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un
aumento notevole di densità e di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti
chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici .
3 . Gli oggetti di pannelli di fibre, di legno impiallacciato o compensato nonché quelli di legno cellulare, migliora
to , artificiale o ricostituito , sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n . 44.19 al n . 44.28
incluso, come i corrispondenti oggetti di legno .
4 . Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n . 44.25 , purché tali accessori
non ne costituiscano la lama o la parte operante .
Nota complementare
Si intende per farina di legno, ai sensi della voce n. 44.12', la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con
apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo dell'8 %, in peso, di residui.
N. L 331 /202 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
44.01 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine ; cascami di legno, compresa
la segatura esenzione esenzione
44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato . . 13 esenzione
44.03 Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato :
A. Pali di conifere d'una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una
circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi ,
iniettati o altrimenti impregnati , a qualsiasi grado 8 2,5
B. altro esenzione esenzione
44.04 Legno semplicemente squadrato esenzione esenzione
44.05 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore
superiore a 5 mm :
|| A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (a) esenzione esenzione
B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di
meno di 12,5 mm 13 3,8
C. altro esenzione esenzione
[44.06]
44.07 Traversine di legno per strade ferrate :
|| A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado 10 3,8
B. altre 8 2,7
[44.08]
44.09 Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non
segati per il lungo ; legno in stecche, strisce o nastri ; legno in fusceDi ; legno per
triturazione sotto forma di lastrine o di particelle ; trucioli di legno dei tipi impie
gati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi ; legno sempli
cemente sgrossato ó arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavora
to, per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili :
|| A. Legno in fuscelli 9 4,4
|| B. Legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle esenzione 3,2
C. Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o
altrimenti lavorato , per bastoni, ombrelli , manici di utensili e simili 7 2,5
I D. altri 8 3,2
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /203
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
[44.10]
44.11 Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine
naturali o artificiali o con altri leganti organici 15 10
44.12 Lana (paglia) di legno ; farina di legno 10 3,8
44.13 Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con
limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette
(parchetti) per pavimenti, non riunite 10 4
44.14 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non
superiore a 5 mm ; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso
spessore :
II A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (a) esenzione esenzione
B. altri 10 6
44.15 Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie ;
legno intarsiato o incrostato 15 10 (b)
44.16 Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune 10 3,8
44.17 Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili 10 3
44.18 Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di
legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri
leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili 13 10
44.19 Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di
costruzioni, per impianti elettrici, e simili 15 3
44.20 Cornici di legno per quadri, specchi e simili 15 5,1
44.21 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno :
ll A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato 17 6,9
II B. altri :
II I. di pannelli di fibre 19 7,5
II . non nominati 13 7,5
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 600 000 m 1 di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie :
— le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate , dello spessore superiore a 8,5 mm o
— levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm .
N. L 331 /204 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
'
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
44.22 Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno,
compreso il legname da bottaio :
A. Legname da bottaio, anche segato sulle due facce principali , ma non altri
menti lavorato 7 2,9
B. altri 14 4,1
44.23 Lavori di falegnamerìa e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i
pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno :
A. Casseforme per gettate di calcestruzzo 14 4,1
li B. altri : I\
\\ I. di pannelli di fibre 19 7,5
II . non nominati 14 6
44.24 Oggetti di uso domestico di legno 15 3
44.25 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di spazzole
e di scope, di legno ; forme, formini e tenditori per calzature, di legno :
li A. Manici per oggetti di coltelleria e posàteria ; montature di spazzole 16 4,6
B. altri 12 6
44.26 Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di
legno tornito ; oggetti simili, di legno tornito :
li A. Rocchetti per filati cucirini , da ricamo, ecc 9 2,5
B. altri 16 2,5
44.27 Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie,
astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illu
minazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di
legno ; parti di legno di tali lavori ed oggetti :
II A. di pannelli di fibre 19 5
B. altri 18 6
44.28 Altri lavori di legno :
\\ A. Modelli per fonderia 7 2,9
ll B. Rulli per serrande avvolgibili, con o senza molle 14 4,6
II C. Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature 9 4,4
II D. altri :
Il I. di pannelli di fibre 19 7,5
II . non nominati 14 4,9
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /205
CAPITOLO 45
SUGHERO E SUOI LAVORI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le calzature e le loro parti, del capitolo 64 ;
b) i cappelli , copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65 ;
c) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
2 . Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02 .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero ; sughero frantumato, granulato o
polverizzato 7 2,5
45.02 Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o qua
dretti per la fabbricazione dei turaccioli 12 5,3
45.03 Lavori di sughero naturale 20 8
45.04 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato :
A. Rondelle destinate alla fabbricazione di tappi a corona (a)
B. altri
11
20
8
8
(a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N.L 331 /206 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12.85
CAPITOLO 46
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO
Note
1 . Sono considerati «materiali da intreccio» particolarmente : la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi,
le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali , le fibre tessili naturali non filate , i
monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali , le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio
naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli , il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili , i
monofili e le lamette o simili del capitolo 5 1 .
2 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n . 59.04);
b) le calzature , i cappelli , i copricapi ed altre acconciature , e loro parti, dei capitoli 64 e 65 ;
c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (capitolo 87);
d) i mobili e loro parti (capitolo 94).
3 . Sono considerati «materiali da intreccio parallelizzati», ai sensi della voce n . 46.02, gli oggetti costituiti da
«materiali da intreccio» disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime
siano costituite da materie tessili filate .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
[46.01 ]
46.02 Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti
in strisce ; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di
Cina, le stuoie grossolane ed i graticci ; impagliature per l'imballaggio di bottiglie :
A. Trecce e manufatti simili , di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche
riuniti in strisce :
I. di materiali vegetali non filati 3 esenzione
II . altri 13 4,6
B. Stuoie grossolane ; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri
oggetti grossolani per l' imballaggio o la protezione 9 3,8
C. Stuoie di Cina e simili 14 4,1
D. altri oggetti :
I. di materiali vegetali non filati : \
a) non foderati di carta o di tessuto 9 4,4
b) foderati di carta o di tessuto 14 4,1
II . di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con mate
riali vegetali 14 4,1
III . di altri materiali da intreccio 19 4
46.03 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati
con manufatti della voce n. 46.02 ; lavori di luffa 18 6,2
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /207
SEZIONE X
MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA ;
CARTA E SUE APPLICAZIONI
CAPITOLO 47
MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
%
1 2 3 4
47.01 Paste per carta esenzione esenzione
47.02 Avanzi di carta e di cartone ; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusi
vamente nella fabbricazione della carta esenzione (a)
(a) Vedi allegato .
N.L 331 /208 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 48
CARTA E CARTONI ; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA E DI CARTONE
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n . 32.09 ;
b) la carta profumata o spalmata di belletti (n . 33.06);
c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n . 34.01 ), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n . 34.02) e
le creme, gli encaustici, i lucidi , ecc., su supporti di ovatta di cellulosa (n . 34.05);
d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n . 37.03);
e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal
n . 39.01 al n . 39.06), la fibra vulcanizzata (n . 39.03) ed i lavori di tali materie (n . 39.07);
f) gli oggetti della voce n . 42.02 (oggetti da viaggio , ecc.);
g) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio) ;
h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
ij ) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n . 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n . 68.15); viceversa,
la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n . 48.07 ;
k) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
1) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n . 92.10);
m) gli oggetti compresi nei capitoli 97 o 98 (giuochi , giocattoli , lavori diversi, quali bottoni, ecc.).
2 . Ferme restando le disposizioni di cui alla nota 3 , si considerano compresi nella voce n . 48.01 la carta ed i
cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti , una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od
altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonché la carta ed i cartoni colorati o mar
morizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi . Tuttavia non rientra
no nella voce predetta la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la
patinatura, l' intonaco, l' impregnazione, ecc.
3 . La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n . 48.01 al n . 48.07 incluso,
sono da classificare in quella voce che, fra esse , figura per ultima nell'ordine progressivo della tariffa.
4 . Sono esclusi dalle voci dal n . 48.01 al n . 48.07 incluso, la carta , il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in
una delle seguenti forme :
a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a 15 cm ;
b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm (a foglio spiegato,
se ciò è necessario);
c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare .
Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 3 , la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presenta
ta tal quale , cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella
voce n . 48.01 .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /209
5 . Si considerano come «carta da parati e lincrusta», ai sensi della voce n . 48.11 :
a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti
requisiti :
— presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento ;
— per la carta senza cimose : coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre ,
larghezza non superiore a 60 cm ;
b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti .
6 . Sono particolarmente comprese nella voce n . 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio , le strisce e striscioli
ne (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate , per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in
rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente nota 7 .
7 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni
traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali , la carta a pizzo ed i ricami di carta, le
tovaglie , i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di
cartone, foggiati a stampo o modellati , i modelli anche riuniti .
8 . La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo capitolo anche
quando presentino diciture stampate o figure , purché di carattere accessorio , che non siano di natura tale da
modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel capitolo 49 . Tutta
via, i modelli per sartoria, di carta o di cartone, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture
stampate che essi presentano.
Nota complementare
E da considerare «carta da giornali», ai sensi della sottovoce 48.01 A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta,
contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di
lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato
compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm,
presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 °/o in peso di carica, e destinata alla stampa di
giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
o/o %
1 2 3 4
I. CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI
48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :
A. Carta da giornali (a) 7 4,9 (b)
B. Carta da sigarette 14 4,9
(a) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario .
N.L 331 /210 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
1
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
48.01 C. Carta e cartoni kraft :
(segue) I. destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n. 57.07, o di filati
di carta armati di metallo della voce n. 59.04 (a)
II . altri :
a) Carta per sacchi di grande capacità
6
18
2,5
8
b) non nominati 18 6
D. Carta pesante 15 g o meno per mJ e destinata alla fabbricazione di carta per
matrici di duplicatori (a) 6 3,8
E. Carta e cartoni fabbricati a mano 15 5,1
F. altri 18 9
[48.02] l
48.03 Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo»,
in rotoli o in fogli 18 10
48.04 Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli .... 18 10
48.05 Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspa
ti, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :
A. Carta e cartoni ondulati 21 11
B. altri........ .. ......... 18 10
[48.06] I
48.07 Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmoriz
zati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49),
in rotoli o in fogli :
A. semplicemente rigati , lineati o quadrettati 20 10
B. ricoperti di polvere di mica 15 7
C. di pasta imbianchita, patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od
impregnati di materie plastiche artificiali , pesanti 160 g o più per m2 19 8
D.altri ......... 19 9
48.08 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta 17 10
[48.09]
II . CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO
DETERMINATO ; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE
48.10 Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti ... « 15 5,1
48.11 Carta da parati, lincrusta e vetrofanie 19 7
(a) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /211
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
48.12 Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con
intonaco di pasta di linoleum 19 11
48.13 Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche
condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili) 19 9
48.14 Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste,
biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a
busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti carto
tecnici per corrispondenza 20 12
48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato :
A. Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è
costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata 16 4,6
B. altri 19 9
48.16 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio,
per magazzino e simili :
A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone . 20 12
B. altri 20 11
[48.17]
48.18 Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed
appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti
(a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio
e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta
o di cartone 21 12
48.19 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con
o senza vignette 20 10
48.20 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di
carta o di cartone, anche perforati o induriti 19 11
48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa :
A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili 13 4,6
B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés) :
I. non condizionati per la vendita al minuto 19 10
II . altri 19 7
C. Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature 21 5,6
D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzoletti
ni per togliere il trucco), da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri
indumenti 19 11
E. Assorbenti igienici e tamponi 19 10
F. altri : I
I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la
vendita al minuto 19 10
II . non nominati 19 11
N.L 331 /212 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 49
PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonché i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette
aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire
loro i caratteri di oggetti classificabili in questo capitolo (capitolo 48);
b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel capitolo 97 ;
c) le incisioni, stampe e litografie originali (n . 99.02), i francobolli , le marche da bollo e simili della voce
n . 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del capitolo 99 .
2 . I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n . 49.01 . Seguono lo
stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina .
3 . Rientrano egualmente nella voce n . 49.01 :
a) le raccolte d' incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni , ecc., costituenti opere complete, con pagine
numerate e suscettibili di formare un libro , quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia
riferimento a dette opere oppure ai loro autori ;
b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento ;
c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una
parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati , oppure rilegati .
Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli
sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n . 49.11 .
4 . Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli desti
nati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci
nn . 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n . 49.11 .
5 . Si considerano come « album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce n . 49.03 , gli album o libri per
bambini nei quali le immagini o illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha solamente
un interesse secondario .
6 . Sono da comprendere nella voce n . 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta
carbone o su carta fotografica sensibilizzata . Le copie ottenute , invece, con apparecchi duplicatori o con altri
procedimenti sono assimilate ai testi stampati .
7 . Ai sensi della voce n . 49.09 , per «cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più
diciture a stampa che ne indichino l'uso .
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /213
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
49.01 Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti esenzione esenzione
49.02 Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati esenzione esenzione
49.03 Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alle rustica,
incartonati o rilegati, per bambini 15 7,2
49.04 Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata esenzione esenzione
49.05 Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografi
che, stampati ; globi (terrestri o celesti) stampati :
II A. Globi (terrestri o celesti) stampati 16 4,6
li B. altri esenzione esenzione
49.06 Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e
simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica su carta sensibilizzata ; testi
manoscritti o dattilografati esenzione esenzione
49.07 Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad
aver corso nel paese di destinazione ; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari
od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi :
ll A. Francobolli , marche da bollo e simili 6 2,5
ll B. Biglietti di banca esenzione esenzione
II C. altri :
ll I. firmati e numerati esenzione esenzione
II . non nominati 15 5,1
49.08 Decalcomanie di ogni sorta 13 5,3
49.09 Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate,
ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni .... 15 6,5
49.10 Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da
sfogliare 19 6
49.11 Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento :
A. Fogli non piegati , recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo
né iscrizioni , destinati ad edizioni comuni (a) esenzione esenzione
B. altri 16 5,8
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /214 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
Note
1 . Sono esclusi da questa sezione :
a) i peli e le setole per pennelli , spazzole e simili (n . 05.02), i crini ed i cascami di crini (n . 05.03);
b) i capelli ed i lavori di capelli (nn . 05.01 , 67.03 e 67.04) ; tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti
spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da
classificare nella voce n . 59.17 ;
c) i prodotti vegetali del capitolo 14 ;
d) l'amianto della voce n . 25.24 , gli oggetti di amianto e gli altri prodotti delle voci nn . 68.13 e 68.14 ;
e) i prodotti delle voci nn . 30.04 e 30.05 (ovatte , garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature
sterili per suture chirurgiche, ecc .) ;
f) i tessuti sensibilizzati (n . 37.03);
g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili
(paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (capitolo 39), nonché le
trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili , lamette e simili (capitolo 46);
h) i tessuti, feltri e «stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa
stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel capitolo 40 ;
ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o
artificiali delle voci nn . 43.03 e 43.04 ;
k) gli oggetti di materie tessili previsti dalle voci nn . 42.01 e 42.02 ;
1) i prodotti e gli oggetti del capitolo 48 (per esempio, l'ovatta di cellulosa);
m) le calzature e parti di calzature, ghette , gambali e manufatti simili , previsti dal capitolo 64 ;
n) i cappelli , copricapi ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65 ;
o) le retine per capelli (nn . 65.05 o 67.04, secondo il caso);
p) i prodotti del capitolo 67 ;
q) i filati , corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n . 68.06);
r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo
costituente il ricamo sia di fibre di vetro (capitolo 70);
s) i prodotti del capitolo 94 (mobili ; oggetti letterecci e simili);
t) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport).
2 . Prodotti misti :
A) I prodotti tessili compresi in una qualsiasi voce dei capitoli dal 50 al 57 e contenenti due o più materie
tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente in peso su
ciascuna delle altre materie tessili .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /215
B) Per l'applicazione di questa regola :
a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta ; i fili
di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono
incorporati ;
b) quando una voce si riferisce a più materie tessili (ad esempio, seta e borra di seta, lana pettinata e lana
• cardata, ecc.), queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile .
C) Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle note 3 e 4
seguenti .
3 . A) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa sezione come «spago,
corde e funi», i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto(càblés)] :
a) di seta, di cascami di seta, di peso superiore a 2 g per metro (2 000 tex) ;
b) di fibre tessili sintetiche ed artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del capitolo 51 ) di
peso superiore a 1 g per metro (1 000 tex);
c) di canapa e di lino :
— lucidati , la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi , è inferiore a 7 000
metri ;
— non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro ;
d) di cocco, a tre capi o più ;
e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro ;
f) armati di metallo .
B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano :
a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati ;
b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (càbles) da fiocco o ancora di
multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro ;
c) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili
del capitolo 5 1 ;
d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con
metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n . 52.01 ; per i filati tessili armati di metallo valgono le
disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra ;
e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n . 58.07 .
4 . A) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B), sono considerati come «preparati per la vendita al
minuto» nei capitoli 50 , 51 , 53 , 54 , 55 e 56 , i filati avvolti :
a) su cartoncini, bobine , tubetti e supporti simili , o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto)
di :
— 200 g per il lino ed il ramiè ;
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ;
— 125 g per le altre materie tessili ;
b) in matasse o matassine, del peso massimo di :
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ;
— 125 g per le altre materie tessili ;
N. L 331 /216 Gazzetta ufficiale deile Comunità europee 9 . 12 . 85
c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso
sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina :
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ;
— 125 g per le altre materie tessili .
B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano :
a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione :
— per i filati semplici di lana e di peli fini , greggi ;
— per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti , tinti o stampati, misuranti meno di 2 000 m per
kg ;
b) ai filati greggi, ritorti , ritorti su ritorto (càblés) :
— di seta o di cascami di seta, comunque presentati ;
— di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse ;
c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (càblés), imbianchiti , tinti o stampati , di seta o di cascami di seta,
misuranti 75 000 metri o più per ogni kg di filato ritorto ;
d) ai filati semplici , ritorti o ritorti su ritorto (càblés) di qualunque materia tessile, presentati :
— in matasse ad aspatura incrociata ;
— su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [quali per
esempio : su tubi per ritorcitoi , spole (cops), tubetti conici o coni , o presentati in rocchetti per telai da
ricamo].
C) Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono egualmente valide per la canapa.
5 . Si considerano come :
a) tessuti a «punto di garza», ai sensi della voce n . 55.07 e della sottovoce 56.07 A I, i tessuti la cui catena è
costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che
fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura
che racchiude la trama ;
b) tulli o tessuti a «maglie annodate» (reti), lisci , ai sensi della voce n . 58.08 , quelli che presentano su tutta la
superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempi
mento delle maglie . Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano
nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.
6 . In questa sezione si considerano «confezionati»:
a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare ;
b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili , dopo
semplice taglio che li separi gli uni dagli altri , senza cucitura od altra lavorazione complementare, come
alcuni tipi di strofinacci , asciugamani , tovaglie, fazzoletti da collo (quadrati) e coperte ;
c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza
mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di
frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti ;
d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di
fili ;
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /217
e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto
riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite
da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro , anche con interposizione di
ovatta).
7 . Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei capitoli dal 50 al 57 o nei
capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della nota 6 . Non rientrano nei capitoli dal 50 al 57 i
manufatti da classificare nei capitoli 58 o 59 .
8 . Sono assimilati ai tessuti dei capitoli dal 50 al 57 , i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati
sovrapposti ad angolo acuto o retto . Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili , da un
legante o per termosaldatura .
Nota complementare
I manufatti tessili che rientrano in una qualsiasi voce dei capitoli dal 58 al 63 e contenenti due o più materie tessili,
sono classificati, ove occorra, all'interno delle voci di detti capitoli come se fossero interamente costituiti della materia
tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili. Le disposizioni della nota 2, paragrafo B, della presente
sezione sono ugualmente applicabili.
Per l'applicazione di detta norma :
a) si tiene conto, ove occorra, solamente della parte che determina la classificazione ai sensi della norma generale
interpretativa 3;
b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i manufatti tessili comportano un tessuto di^indo e una superficie
vellutata o a ricci;
c) si tiene conto solamente del tessuto di fondo nel caso dei ricami della voce n. 58.10. Tuttavia, per i pizzi chimici o
«aériennes» e per ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati
costituenti il ricamo.
CAPITOLO 50
SETA E CASCAMI DI SETA
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
50.01 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 2 1
50.02 Seta greggia (non torta) 10 3,8
50.03 Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura) esenzione esenzione
N. L 331 /218 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
50.04 Filati di seta non preparati per la vendita al minuto 12 4,9
50.05 Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pette
nuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto :
I A. Filati di borra di seta (schappe) 7 2,9
B. altri 5 2,2
[50.06]
50.07 Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o
pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto ; pelo di Messina (crine di
Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta :
|| A. Filati di seta 13 6,2
B. Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o
pettenuzzo di seta) 11 3,8
C. Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di
seta 7 2,9
[50.08]
50.09 Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino
o pettenuzzo di seta) :
A. Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):
\\ I. Crespi 17 6,9
II . Pongées, habutai , honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo
Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta [schappe], con casca
mi di borra di seta [roccadino o pettenuzzo di seta] o con altre materie
tessili) :
II a) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati 16 5,3
li b) altri 17 7,5
|| III . altri 17 7,2
B. Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) 17 3
[50.10]i
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /219
CAPITOLO 51
MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE
Note
1 . Le espressioni «fibre tessili sintetiche» o «fibre tessili artificiali», figuranti in qualsiasi sezione della tariffa,
indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente :
a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani e deri
vati polivinilici ;
b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina , proteine , alghe, ecc.), quali il
filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati .
Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a), si considerano «sintetici» e quelli della lettera b) «artificiali».
2 . La voce n . 51.01 non comprende i fasci (càbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali , che rientrano
nel capitolo 56 .
3 . Non sono considerati continui i filati detti «rotti», costituiti , per la massima parte, da fibre provenienti dalla
rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (capitolo 56).
4 . I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali , non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione supe
riore a 1 mm, sono classificati :
— nella voce n . 51.01 , se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (6,6 tex);
— nella voce n . 51.02, in caso contrario .
I monofili , aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm, sono da classificare nel
capitolo 39 .
Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce
n . 51.02 qualora la loro larghezza non oltrepassi 5 mm, e nel capitolo 39 in caso contrario .
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
°/o %
1 2 3 4
51.01 Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita
al minuto :
I A. Filati di fibre tessili sintetiche 15 9
B. Filati di fibre tessili artificiali :
I I. Filati a vacuoli 15 2,2
II . altri 15 9,5
N. L 331 /220 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
N. delia tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
o/o
convenzionali
%
1 2 3 4
51.02 Monòfili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie
tessili sintetiche ed artificiali :
li A. di materie tessili sintetiche :
li I. Monofili 13 5,8
II . altri
B. di materie tessili artificiali :
14 6,3
I. Monofili 9 3,5
51.03
II . altri
Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al
minuto :
10 3,8
Il A. Filati di fibre tessili sintetiche 19 6
li B. Filati di fibre tessili artificiali 18 5,8
51.04 Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di mono
fili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02):
A. Tessuti di fibre tessili sintetiche :
I. per pneumatici 21 11
II . Tessuti contenenti filati elastomeri 21 11
III . Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropi
lene, di larghezza : |
a) di meno di 3 m 21 11
Il b) di 3 m o più 21 11
IV. altri
B. Tessuti di fibre tessili artificiali :
21 11
II I. per pneumatici 20 11
II . Tessuti contenenti filati elastomeri 20 11
III . altri 20 11
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /221
CAPITOLO 52
FILATI METALLICI
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
52.01 Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili
spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati 10 . 4,9
52.02 Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce
n. 52.01 , per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili 17 5,6
N.L 331 /222 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
CAPITOLO 53
LANA, PELI E CRINI
Nota
Sotto la denominazione di «peli fini» sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair,
capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora),
lepre, castoro, nutria e topo muschiato .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
53.01 Lane in massa esenzione esenzione
53.02 Peli fini o grossolani, in massa :
|| A. Peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti , ecc.) e arricciati 3 1,4
B. altri esenzione esenzione
53.03 Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati esenzione esenzione
53.04 Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani) esenzione esenzione
53.05 Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati 3 2,5
53.06 Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto :
A. contenenti almeno 85 % , in peso, di lana o di lana e di peli fini 3,8 (a)
B. altri . . . . 10 5,3
53.07 Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto :
A. contenenti almeno 85 % , in peso, di lana o di lana e di peli fini :
I. contenenti almeno 85 % , in peso, di lana
II . contenenti almeno 85 % , in peso, di lana e di peli fini
5
5
3,8
6,2
B. altri :
I. contenenti , in peso, complessivamente più del 10 % di materie tessili del
capitolo 50
II . non nominati
7
10
2,9
6,2
53.08 Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto :
A. cardati 5 3,2
B. pettinati 5 3,2
53.09 Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto 9 3,5
(a) Vedi allegato .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /223
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
53.10 Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al
minuto . . . . . 11 6,5
53.11 Tessuti di lana o di peli fini :
A. contenenti almeno 85 % , in peso, di queste materie tessili 13 (a)
B. altri :
I. contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di materie tessili del
capitolo 50
II . non nominati
17
18
7,2
17
53.12 Tessuti di peli grossolani o di crine 16 5,3
[53.13]
(a) Vedi allegato .
N. L 331 /224 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 54
LINO E RAMIÈ
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato ;
stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati) esenzione
54.02 Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non
filato ; stoppa e cascami dì ramiè (compresi gli sfilacciati) esenzione esenzione
54.03 Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto :
A. di lino , lucidati 16 5,8
B. altri : I
I. semplici , misuranti per kg : \
I a) 45 000 m o meno 10 4,6 (a)
II b) più di 45 000 m 6 3,8
II . ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 10 4,9
54.04 Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto :
A. di lino, lucidati 16 6,2
B. altri 17 5,6
54.05 Tessuti di lino o di ramiè 21 14
(a) Dazio dell ' 1,8 % per i filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), che misurano, per ogni kg, 30 000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati
ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l' industria delle calzature e per la legatura dei cavi , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate da
concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee . Inoltre, sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da
determinare dalle autorità competenti .
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /225
CAPITOLO 55
COTONE
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
Vo
convenzionali
%
1 2 3 4
55.01 Cotone in massa esenzione esenzione
55.02 Linters di cotone esenzione esenzione
55.03 Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati . . . . . esenzione esenzione
55.04 Cotone cardato o pettinato . . . . 3 M
55.05 Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto :
A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati , presentati su cartoncini, rocche
e rocchetti , tubetti e supporti simili , o in gomitoli , di peso massimo (compre
so il supporto) di 900 g 10 6
B. altri :
I. misuranti per kg, in filati semplici , 120 000 m o più :
|| a) presentati in filati semplici 10 4
l b) altri .. 10 6
II . non nominati 10 6
55.06 Filati di cotone preparati per la vendita al minuto 16 9
55.07 Tessuti di cotone a punto di garza 15 5,8
55.08 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna 18 10
55.09 Altri tessuti di cotone :
A. contenenti almeno 85 % , in peso , di cotone :
I I. di larghezza inferiore a 85 cm 17 10
II . altri 17 10
B. altri :
I. di larghezza inferiore a 85 cm 19 10
II . non nominati 19 10
N. L 331 /226 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 56
MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO
Nota
Sono considerati come «fasci (càbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali», ai sensi della voce n . 56.02 ,
i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli , aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci
e che rispondono alle caratteristiche seguenti :
a) lunghezza del fascio superiore a 2 m ;
b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro ;
c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (6,6 tex) ;
d) solo per le materie tessili sintetiche : i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguen
za, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 %
la loro lunghezza ;
e) peso totale del fascio superiore a 2 g per metro (2 000 tex).
I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n . 56.01 .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
56.01 Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa :
A. di fibre tessili sintetiche 14 7,5
B. di fibre tessili artificiali 12 8
56.02 Fasci (càbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali : I
I A. di fibre tessili sintetiche 14 7,5
B. di fibre tessili artificiali 12 7,5
56.03 Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa,
compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati :
I A. di fibre tessili sintetiche 14 7
B. di fibre tessili artificiali 12 8
56.04 Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed
artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la
filatura :
A. di fibre tessili sintetiche 14 8
B. di fibre tessili artificiali 13 10
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /227
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
56.05
15
14
9
9
56.06
Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili
sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto :
A. di fibre tessili sintetiche
B. di fibre tessili artificiali
Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili
sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto :
A. di fibre tessili sintetiche
B. di fibre tessili artificiali
Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :
A. di fibre tessili sintetiche :
I. Tessuti a punto di garza di peso, per m2 , uguale o superiore a 80 g e
inferiore o uguale a 120 g
II . altri
B. di fibre tessili artificiali
19
19
9
9
56.07
21
21
19
10
11
11
N. L 331 /228 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 57
ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI : FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
%
1 2 3 4
57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti pre
parata, ma non filata ; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) esenzione
57.02 Abaca (canapa di Manilla o «Musa textilis») greggia, in filaccia o preparata, ma
non filata ; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati) esenzione esenzione
57.03 Iuta ed altre fibre tessili liberiane non nominate né comprese altrove, gregge,
decorticate o altrimenti preparate, ma non filate ; stoppa e cascami di tali fibre
(compresi gli sfilacciati) esenzione esenzione
57.04 Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate ; cascami di tali fibre
(compresi gli sfilacciati) esenzione esenzione
[57.05]
57.06 Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 10 5,3
57.07 Filati di altre fibre tessili vegetali ; filati di carta :
A. Filati di canapa :
I. non preparati per la vendita al minuto :
II a) lucidati 16 5,8
b) altri 10 3
II . preparati per la vendita al minuto 16 4,9
B. Filati di cocco esenzione esenzione
C. Filati di carta 10 5,3
D. altri 10 3,8
[57.08]
[57.09]
57.10 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 :
A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m2 :
I. inferiore a310g 23 8,9
II . uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g 23 8,7
I III . superiore a 500 g 23 7,7
B. di larghezza superiore a 150 cm 23 9,3
57.11 Tessuti di altre fibre tessili vegetali ; tessuti di filati di carta : \
I A. Tessuti di canapa 21 6,3
B. Tessuti di filati di carta 19 5,8 ,
C. altri 20 6,2
[57.12]
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /229
CAPITOLO 58
TAPPETI ED ARAZZI ; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA;
NASTRI ; PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI);
PIZZI E GUIPURES ; RICAMI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo i tessuti intonacati o impregnati , i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i
nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel capitolo 59 . Tuttavia, i
ricami su materie tessili sono classificati nella voce n . 58.10 .
2 . Sono considerati come «tappeti», ai sensi delle voci nn . 58.01 e 58.02, oltre ai tappeti da pavimento, i manufatti
simili che presentano le stesse caratteristiche di questi , sebbene siano destinati ad usi diversi . Sono esclusi dalle
predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel capitolo 59 .
3 . Si considerano come «nastri, galloni e simili», ai sensi della voce n . 58.05 :
à) — i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, munite di
vere cimose ;
— le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose
tessute , incollate o altrimenti ottenute ;
b) i tessuti a trama e catena a forma tubolare , la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm ;
c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate , non superiore a
30 cm .
I nastri , che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n . 58.07 .
4 . Sono escluse dalla voce n . 58.08 le reti in strisce o in pezza , fabbricate con spago, corde e funi, che sono da
classificare nella voce n . 59.05 .
5 . Il termine «ricami» della voce n . 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini ,
di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di
metallo o di fibre di vetro . Sono esclusi dalla voce n . 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n . 58.03).
6 . Rientrano in questo capitolo i manufatti (nastri , pizzi , ecc .) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l' abbi
gliamento, l'arredamento ed usi simili .
Nota complementare
Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 58.01 A II, nella determinazione
della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.
N. L 331 /230 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati :
A. di lana o di peli fini :
I. contenenti , in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di
seta (schappe) 40 8,9
II . altri 32
con riscoss .
mass , di
5 ECU
per m 2
9,6
con riscoss .
mass , di
2,80 ECU
per m2
B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche , di filati della voce
n. 52.01 o di fili di metallo 40 8,9
C. di altre materie tessili 24 6,9
58.02 Altri tappeti, anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Sou
mak, Karamanie e simili, anche confezionati :
A. Tappeti :
I. Tappeti di cocco
II . altri :
23 8
II a) Tappeti tufted 23 14
b) non nominati 23 8,9
B. Tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili . . . 21 6,3
58.03 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed
arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati . . . 21 5,6
58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn.
55.08 e 58.05 19 15
58.05 Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente
ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06 :
A. Nastri , galloni e simili :
I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia :
Il a) di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone 21 6,3
II b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta 20 6,2
c) di altre materie tessili 18 4,9
|| II . altri 18 7,5
B. Bolduc 16 6,2
58.06 Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati . . 20 6,2
58.07 Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e
dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri
simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti
(pompons) e simili :
A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili , lamette o forme simili delle
voci nn . 51.01 o 51.02 , di fibre tessili sintetiche o artificiali , di lino, di ramiè
o di fibre tessili vegetali del capitolo 57 13 4,6
B. altri 16 5,3
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /231
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci :
\ A. Tulli 20 6,2
B. Tessuti a maglie annodate (reti) 22 6,5
58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o
a mano) in pezza, in strisce o in motivi :
A. Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti) 22 13
B. Pizzi :
I. a mano
II . a macchina
20
23
13
11,5
58.10 Ricami in pezza, in strisce o in motivi :
A. Pizzi chimici e ricami a fondo tagliato :
I. di valore superiore a 35 ECU per kg netto
II . altri
17
17
5,8
13
B. altri :
I. di valore superiore a 17,5 ECU per kg netto
II . non nominati
17
17
5,8
7,2
N. L 331 /232 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
CAPITOLO 59
OVATTE E FELTRI ; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI,
TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI ; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
Note
1 . A) Il termine «tessuti», usato in questo capitolo (esclusa la voce n* 59.03), si riferisce ai tessuti dei capitoli dal
50 al 57 e delle voci nn . 58.04 e 58.05 , alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamen
tali , in pezza, della voce n . 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci nn . 58.08 e 58.09, ai
pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n . 60.01 .
B) In tutte le sezioni della tariffa il termine «feltro» si riferisce ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili
la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre
della nappa stessa .
2 . A) La voce n . 59.08 comprende i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre
materie plastiche artificiali o stratificati con queste materie , qualunque sia il loro peso per metro quadro e
qualunque sia la natura della materia plastica artificiale (compatta, spugnosa o cellulare).
Tuttavia, detta voce non comprende :
a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo
(in generale, capitoli da 50 a 58 e 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei
cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni ;
b) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi , su un mandrino di 7 mm di diame
tro ad una temperatura compresa tra 15 e 30 °C (in generale capitolo 39);
c) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica artificiale o è stato
spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia (capitolo 39).
B) La voce n . 59.12 non comprende :
a) i tessuti nei quali l'impregnazione o la spalmatura non sono percettibili ad occhio nudo ; per l'applicazio
ne di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette opera
zioni ;
b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi) ;
c) i tessuti ricoperti di borre di cimatura, di polvere di sughero o di altri prodotti simili , che presentano
disegni provenienti da questi trattamenti ;
d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili .
3 . Si intendono per «tessuti gommati», ai sensi della voce n. 59.11 :
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia :
— di peso, per m2 , inferiore od uguale a 1 500 g, o
— di peso, per m 2, superiore a 1 500 g e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili ;
b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma ;
c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto , diversi da quelli che
rientrano nel capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della nota 2 di detto capitolo .
4 . Dalla voce n . 59.16 sono escluse :
a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore , di lunghezza indeterminata o tagliate a misura ;
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /233
b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché
quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n . 40.10).
5 . La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti , i quali non possono rientrare, in altre voci della sezione XI :
a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei
prodotti delle voci dal n . 59.14 al n . 59.16):
— tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie , dei
tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi
tecnici ;
— veli e tele da buratti ;
— tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per
usi tecnici simili , compresi quelli fatti di capelli ;
— tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati , dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri
usi tecnici, tubolari o senza fine , a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o
multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple);
— tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici ;
— tessuti costituiti da filati metallici della voce n . 52.01 , dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione
della carta o per altri usi tecnici ;
— cordoni lubrificanti , trecce , corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce , premistoppa e
simili usi industriali , anche impregnati , spalmati o armati ;
b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n . 59.14 al n . 59.16) e , principalmente, i
dischi per lucidare, giunti, rondelle , ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi . Non sono considerati
come articoli tessili per usi tecnici i tessuti, le ovatte, i feltri e le «stoffe non tessute», in pezza, tagliati a misura o
semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare.
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
59.01 Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di
materie tessili :
A. Ovatte e manufatti di ovatta :
I. di materie tessili sintetiche o artificiali :
a) Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm
b) altri
II . di altre materie tessili
10
10
10
3,8
5,3
3,8
B. Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) :
I. di materie tessili sintetiche o artificiali
II . di altre materie tessili
8
esenzione
3,2
esenzione
59.02 Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati :
A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare . . . 16 6,7
B. altri 19 6
N.L 331 /234 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
59.03 «Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spal
mati :
li A. Tappeti ed altri rivestimenti del suolo 23 8,9
I B. altri 18 6,9
59.04 Spago, corde e funi, anche intrecciati 16 12
59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in
pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite
da filati, spago o corde :
A. Reti (in forme determinate o non) per la pesca :
II I. di materie tessili vegetali 14 11
li II . di altre materie tessili 19 11
ll B. altre : \
ll I. di materie tessili sintetiche o artificiali 19 12,5
II . di altre materie tessili 19 9
59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti
ed i manufatti di tessuto 18 5,8
59.07 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per
cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata,
ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ;
bugrane e tessuti simili per cappelleria 18 6,5
59.08 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre mate
rie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 18 12
[59.09]
59.10 Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spal
matura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati 20 5,3
59.11 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia :
A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B :
I. Nastri per usi adesivi , di larghezza non superiore a 10 cm, la cui spalma
tura è costituita di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata .... 16 4,6
l II . Tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare 18 5,8
II III . altri : \
II a) per pneumatici 18 5,6
b) altri 18 5,6
B. Manufatti detti nappe previsti dalla nota 3 b) di questo capitolo 15 12
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /235
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
59.12 Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipìnte per scenari di teatri, per sfondi di
studi o per usi simili 4,9 (a)
59.13 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili
di gomma 18 6,5
59.14 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli,
candele e simili ; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a
maglia occorrenti per la loro fabbricazione 17 5,6
59.15 Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od
accessori di altre materie 19 6,5
59.16 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati . . . 14 5,1
59.17 Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili :
A. Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma,
cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di
guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici 13 5,3
ll B. Veli e tele da buratti , anche confezionati (b):
ll I. di seta o di borra di seta (schappe) 10 3,2
ll II . di altre materie tessili 16 4,6
C. Tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati , dei tipi comunemente
usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine,
a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o
multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene
ed a trame multiple) :
ll I. di seta, di fibre tessili sintetiche o artificiali 15 5,8
li II . di altre materie tessili 15 4,4
D. altri 16 6
(a) Vedi allegato .
(b) I veli e le tele da buratti , non confezionati , sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /236 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 60
MAGLIERIE
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) i pizzi all'uncinetto della voce n . 58.09 ;
b) i manufatti a maglia del capitolo 59 ;
c) i busti , fascette , guaine , reggiseno, bretelle , reggicalze , giarrettiere e manufatti simili (n . 61.09);
d) gli oggetti da rigattiere della voce n . 63.01 ;
e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n . 90.19).
2 . Rientrano nelle voci dal n . 60.02 al n . 60.06 incluso , i manufatti a maglia, comprese le loro parti :
a) tessuti in forma determinata, presentati singolarmente o in pezze comprendenti più singoli ;
b) cuciti o altrimenti confezionati .
3 . Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n . 60.06 , i manufatti a maglia
muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici .
4 . Questo capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbiglia
mento, nell'arredamento ed usi simili .
5 . In questo capitolo devono intendersi per :
a) stoffe e manufatti di maglia «elastica», i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma ;
b) stoffe e manufatti di maglia gommati, i prodotti di maglia impregnati , spalmati, ricoperti di gomma o strati
ficati con questa stessa materia, nonché quelli fabbricati con filati tessili impregnati, spalmati o ricoperti di
gomma .
6 . In tutte le sezioni della tariffa, il termine «maglierie» si riferisce ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali
le maglie sono costituite da filati tessili .
Note complementari
1 . A. Sono considerati come «vestiti, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 60.05 A II b) 4 ff), gli assortimenti di
due o tre indumenti di stoffa a maglia, composti da :
a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo :
— pantalone,
— «short», e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo :
— giacca,
— giubbotto e indumento simile,
— camicia o camicetta,
— maglia, pullover (con o senza maniche), twinset o giubbetto,
— tunica o altro indumento esterno della sottovoce 60.05 A II b) 4 II).
Tutti gli elementi costitutivi di un vestito, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrisponden
te ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il
grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa
persona.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /237
Se una camicia o una camicetta costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve
avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di maglia) dell'indumento destinato a ricoprire la parte
inferiore del corpo.
La locuzione «vestiti, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e pantalo
ni o *shorts» che non sono assortiti ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che
sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un vestito, un comple
to o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 60.05 A II h) 4 ff),
a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
2. A. Sono considerati come «abiti a giacca, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 60.05 A II b) 4 gg), gli
assortimenti di due o tre indumenti di stoffa a maglia, composti da :
a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo :
— pantalone,
— «short»,
— gonna o gonna-pantalone, e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo :
— giacca,
— giubbotto e indumento simile,
— camicetta, camicetta-blusa o blusa,
— maglia, pullover (con o senza maniche), twinset o giubbetto,
— tunica o altro indumento esterno della sottovoce 60.05 A II b) 4 II).
Tutti gli elementi costitutivi di un abito a giacca, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia
corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decora
zioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da
una stessa persona.
Se una camicetta, una camicetta-blusa o una blusa costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in
questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di maglia) dell'indumento destinato
a ricoprire la parte inferiore del corpo.
La locuzione «abiti a giacca, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e
pantaloni, «shorts», gonna o gonna-pantalone che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corri
spondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un abito a giacca, un
completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 60.05 A II
b) 4 gg), a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
Aliquota dei dazi
N , della tariffa Designazione delle merci autonomi
Ve
convenzionali
%
1 2 3 4
60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza :
A. di lana o di peli fini :
I. contenenti , in peso, complessivamente più del 10 % di materie tessili del
capitolo 50 19 12
li II . altre 16 12
N. L 331 /238 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
°/o %
1 2 3 4
60.01
(segue)
B. di fibre tessili sintetiche o artificiali :
I. di fibre tessili sintetiche :
a) contenenti filati elastomeri 20 12
b) altre :
1 . per tende e tendine 20 12
2 . Pizzi Rachel 20 12
3 . Stoffe a peli lunghi (tipo pellicine)
4 . altre :
20 12
aa) di maglieria di catena :
1 1 . gregge o imbianchite 20 12
22 . tinte 20 12
33 . stampate 20 12
44 . a colori 20 12
bb) di altra maglieria :
1 1 . gregge o imbianchite 20 12
22 . tinte 20 12
\ 33 . stampate 20 12
44 . a colori 20 12
II . di fibre tessili artificiali :
a) per tende e tendine 20 12
b) altre 20 12
C. di altre materie tessili :
I. di cotone :
a) gregge o imbianchite 19 12
b) tinte 19 12
c) stampate 19 12
d) a colori 19 12
II . di altre materie tessili 19 12
60.02 Guanti a maglia non elastica né gommata :
A. Guanti impregnati o ricoperti di materie plastiche 23 8,9
B. altri :
I. di lana o di peli fini 23 8,9
II . di fibre tessili sintetiche 23 8,9
III . di cotone 23 8,9
IV. di altre materie tessili 23 8,9
60.03 Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica
né gommata :
A. di lana o di peli fini :
I. Calzettoni 22 13
II . altri 22 13
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /239
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci convenzionali
%
autonomi
%
1 2 3 4
60.03
(segue)
B. di fibre tessili sintetiche :
I. Calzettoni
II . altri :
a) Calze da donna :
1 . senza cucitura longitudinale
2 . altre
b) altri
C. di cotone
D. di altre materie tessili
22
22
22
22
22
22
13
13
13
13
13
13
60.04
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Sottovesti a maglia non elastica né gommata :
A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa :
I. T-shirts :
a) di cotone
b) di fibre tessili sintetiche
c) di fibre tessili artificiali
II . Magliette a collo alto :
a) di cotone
b) di fibre tessili sintetiche . .
c) di fibre tessili artificiali
d) di altre materie tessili (ad esclusione della lana e di peli fini)
III . altri :
a) di lana o di peli fini
b) di cotone
c) di fibre tessili sintetiche
d) di fibre tessili artificiali
e) di altre materie tessili
B. altre :
I. T-shirts :
a) di cotone
b) di fibre tessili sintetiche
c) di fibre tessili artificiali
II . Magliette a collo alto :
a) di cotone
b) di fibre tessili sintetiche
c) di fibre tessili artificiali
d) di altre materie tessili (ad esclusione della lana e di peli fini)
III . Calze-mutande (dette anche «bas-culottes», «collants») :
a) di fibre tessili sintetiche :
1 . di filati di 6,6 tex o meno
2 . altre
b) di altre materie tessili
21
21
21
21
21
21
21
13
13
13
13
13
13
13
21
21
21
13
13
13
N. L 331 /240 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
. »/o
convenzionali
°/o
1 2 3 4
60.04
(segue)
B. IV. altre :
a) di lana o di peli fini 21 13
b) di fibre tessili sintetiche : l
1 . per uomo e per ragazzo : \
aa) Camicie e camicette 21 13
bb) Pigiami 21 13
cc) Mutande, mutandine e slip 21 13
dd) altre 21 13
2 . per donna, per ragazza e per bambini :
aa) Pigiami 21 13
bb) Camicie da notte 21 13
cc) Sottovesti e sottogonne 21 13
dd) Mutande, mutandine e slip 21 13
ee) altre . 21 13
c) di fibre tessili artificiali 21 13
d) di cotone : I
1 . per uomo e per ragazzo :
aa) Camicie e camicette 21 13
bb) Pigiami 21 13
cc) Mutande , mutandine e slip 21 13
dd) altre 21 13
2 . per donna, per ragazza e per bambini :
aa) Pigiami 21 13
bb) Camicie da notte 21 13
cc) Mutande , mutandine e slip 21 13
dd) altre 21 13
e) di altre materie tessili 21 13
60.05 Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non ela
stica né gommata :
A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :
I. Maglioni e pullovers , contenenti almeno 50 % , in peso, di lana e pesan
ti , per pezzo , 600 g o più ; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti
simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale infe
riore a 158 :
a) Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 % , in peso, di lana e
pesanti, per pezzo, 600 g o più 21 10,5
b) altri 24 8
II . altri :
a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08 21 14
b) altri :
1 . Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza
sino alla misura commerciale 86 compresa :
aa) di lana o di peli fini 21 14
bb) di fibre tessili sintetiche 21 14
cc) di cotone 21 14
\ dd) di altre materie tessili 21 14
2 . Costumi e mutandine da bagno : 1\
aa) di fibre tessili sintetiche 21 14
bb) di cotone 21 14
cc) di altre materie tessili 21 14
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /241
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
60.05
(segue)
A. II . b) 3 . Tute sportive :
aa) di fibre tessili sintetiche 21 14
bb) di cotone 21 14
l cc) di altre materie tessili 21 14
4 . altri indumenti esterni :
aa) Camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e
per bambini :
1 1 . di seta o di cascami di seta 21 14
li 22 . di lana o di peli fini 21 14
li 33 . di fibre tessili sintetiche 21 14
44 . di fibre tessili artificiali 21 14
\l 55 . di cotone 21 14
66 . di altre materie tessili 21 14
I bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti egiacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] :
li 11 . per uomo e per ragazzo :
Il aaa) di lana 21 14
li bbb) di peli fini 21 14
Il ccc) di fibre tessili sintetiche 21 14
ddd) di fibre tessili artificiali 21 14
Il eee) di cotone 21 14
II fff) di altre materie tessili 21 14
22 . per donna, per ragazza e per bambini :
II aaa) di seta o di cascami di seta 21 14
li bbb) di lana 21 14
ccc) di peli fini 21 14
ddd) di fibre tessili sintetiche 21 14
eee) di fibre tessili artificiali 21 14
\\ fff) di cotone 21 14
ggg) di altre materie tessili 21 14
li cc) Abiti interi da donna :
1 1 . di lana o di peli fini 21 14
22 . di fibre tessili sintetiche 21 14
\\ 33 . di fibre tessili artificiali 21 14
44 . di cotone 21 14
55 . dì altre materie tessili 21 14
dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni : \
1 1 . di lana o di peli fini 21 , 14
22 . di fibre tessili sintetiche 21 14
\\ 33 . di cotone 21 14
44 . di altre materie tessili 21 14
ee) Pantaloni :
1 1 . di lana o di peli fini 21 14
22 . di fibre tessili sintetiche 21 14
\ 33 . di altre materie tessili 21 14
li ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusiquelli da sci :
Il 1 1 . di fibre tessili sintetiche 21 14
22 . di altre materie tessili 21 14
N. L 331 /242 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
II % %
1 2 3 4
60.05
(segue)
A. II . b) 4 . gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e
per bambini, esclusi quelli da sci :
11 . di lana o di peli fini 21 14
l 22 . di fibre tessili sintetiche 21 14
Il 33 . di fibre tessili artificiali 21 14
44 . di cotone 21 14
Il 55 . di altre materie tessili 21 14
Il hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite : II
1 1 . di lana o di peli fini 21 14
Il 22 . di fibre tessili sintetiche 21 14
Il 33 . di fibre tessili artificiali 21 14
Il 44 . di cotone 21 14
Il 55 . di altre materie tessili 21 14
ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili : l
\I 11 . di lana o di peli fini, di cotone , di fibre tessili sintetiche oartificiali 21 14
22 . di altre materie tessili 21 14
I kk) Vestiti , completi e insiemi da sci , composti da due o trepezzi :
II 1 1 . di lana o di peli fini , di cotone, di fibre tessili sintetiche oartificiali 21 14
Il 22 . di altre materie tessili 21 14
11) altri indumenti esterni :
1 1 . di lana o di peli fini 21 14
Il 22 . di fibre tessili sintetiche 21 14
Il 33 . di fibre tessili artificiali 21 14
44 . di cotone 21 14
Il 55 . di altre materie tessili 21 14
5 . Accessori di abbigliamento :
aa) di lana o di peli fini 21 14
bb) di fibre tessili sintetiche 21 14
cc) di altre materie tessili 21 14
Il B. altri :
I. di lana o di peli fini 20 12
II . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 12
Il III . di altre materie tessili 20 12
60.06 Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a
maglia elastica o a maglia gommata :
A. Stoffe in pezza :
II I. di fibre tessili sintetiche o artificiali 18 6,5
Il II . di altre materie tessili 18 6,5
B. altri :
I. Costumi da bagno 20 8
II . Calze per varici 20 8
Il III . altri :
Il a) di cotone 20 8
b) di altre materie tessili 20 8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /243
CAPITOLO 61
OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO
Note
1 . Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto , di feltro o di «stoffe non tessute», con
esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n . 61.09 .
2 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) gli oggetti da rigattiere della voce n . 63.01 ;
b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari , cinture medico-chirurgiche, ecc. (n . 90.19).
3 . Per l'interpretazione delle voci dal n . 61.01 al n . 61.04 , è da tener presente quanto segue :
a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo ó per ragazzo o come per donna o per
ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (nn . 61.02 o 61.04, secondo il caso);
b) i termini « indumenti esterni o sottovesti , per bambini» comprendono i detti oggetti di vestiario non differen
ziati nel sesso , destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente
a ragazze o ragazzi . Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce .
4 . Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n . 61.05 i manufatti della voce n . 61.06 del tipo dei fazzoletti
da collo , di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm . I
fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare
nella voce n . 61.06 .
5 . Le voci di questo capitolo comprendono anche i tessuti (diversi da quelli a maglia) tagliati su modello per la
confezione dei manufatti di questo capitolo .
La voce n . 61.09 comprende anche le stoffe a maglia tessute in forma determinata per la confezione di oggetti
di questa voce, anche presentate singolarmente o in pezze comprendenti più singoli .
Note complementari
1 . A. Sono considerati come «vestiti, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 61.01 B V c) gli assortimenti di due o
tre indumenti diversi da quelli di stoffa a maglia, composti da :
a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo :
— pantalone,
— «short», e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo :
— giacca,
— giubbotto e indumento simile,
— camicia o camicetta,
— giubbetto, tunica o altro indumento esterno della sottovoce 61.01 B Vg).
Tutti gli elementi costitutivi di un vestito, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrisponden
te ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il
grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa
persona.
Se una camicia o una camicetta costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve
avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di tessuto) dell'indumento destinato a ricoprire la parte
inferiore del corpo.
La locuzione «vestiti, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite, e pantalo
ni o «shorts» che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che
sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
N. L 331 /244 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un vestito, un comple
to o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 61.01 B Ve), a
condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
2. A. Sono considerati come «abiti a giacca, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 61.02 B II e) 3, gli assortimen
ti di due o tre indumenti diversi da quelli di stoffa a maglia, composti da :
a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo :
— pantalone,
— «short»,
— gonna o gonna-pantalone, e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo :
— giacca.,
— giubbotto e indumento simile,
— camicetta, camicetta-blusa o blusa,
— giubbetto, tunica o altro indumento esterno della sottovoce 61.02 B II e) 9.
Tutti gli elementi costitutivi di un abito a giacca, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia
corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decora
zioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da
una stessa persona.
Se una camicetta, una camicetta-blusa o una blusa costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in
questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di tessuto) dell'indumento destinato
a ricoprire la parte inferiore del corpo.
La locuzione «abiti a giacca, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e
pantaloni, «shorts», gonna o gonna-pantalone, che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corri
spondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un abito a giacca, un
completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 61.02 B II e)
3 a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
%
1 2 3 4
61.01
824
20
20
14
14
Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :
A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il
divertimento, di misura commerciale inferiore a 158 ; indumenti di tessuti
delle voci nn . 59.08 , 59.11 e 59.12 :
I. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed
il divertimento, di misura commerciale inferiore al58
II . altri :
a) Soprabiti
b) altri
B. altri :
I. Indumenti da lavoro :
a) Tute :
1 . di cotone
2 . di altre materie tessili
b) altri :
1 . di cotone
2 . di altre materie tessili
20
20
20
20
14
14
14
14
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /245
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
61.01
(segue)
B. II . Costumi da bagno :
a) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
b) di altre materie tessili 20 14
III . Accappatoi da bagno ; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimen
ta da casa :
l a) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
b) di cotone 20 14
I c) di altre materie tessili 20 14
li IV. Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili : I
|| a) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
ll b) di cotone 20 14
ll c) di altre materie tessili 20 14
II V. altri :
Il a) Giacche :
li 1 . di lana o di peli fini 20 14
ll 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
ll 3 . di cotone 20 14
II 4 . di altre materie tessili 20 14
Il b) Cappotti , soprabiti , mantelli e simili :
Il 1 . di lana o di peli fini 20 14
II 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali :
Il aa) di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo 20 14
Il bb) altri 20 14
Il 3 . di cotone :
ll aa) di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo 20 14
Il bb) altri 20 14
II 4. di altre materie tessili 20 14
c) Vestiti , completi e insiemi , per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da
sci :
ll 1 . di lana o di peli fini 20 14
Il 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
ll 3 . di cotone 20 14
ll 4 . di altre materie tessili 20 14
Il d) Calzoncini e «shorts»:
ll 1 . di lana o di peli fini 20 14
ll 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
II 3 . di cotone 20 14
II 4 . di altre materie tessili 20 14
II e) Pantaloni : -
Il 1 . di lana o di peli fini 20 14
2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
II 3 . di cotone 20 14
4 . di altre materie tessili 20 14
Il f) Vestiti , completi e insiemi per sci , composti da due o tre pezzi :
1 . di lana o di peli fini , di cotone, di fibre tessili sintetiche o artifi
ciali 20 14
ll 2 . di altre materie tessili 20 14
N.L 331 /246 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% °/o
1 2 3 4
61.01
(segue)
B. V. g) altri indumenti :
1 . di lana o di peli fini 20 14
|| 2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
3 . di cotone 20 14
li 4 . di altre materie tessili 20 14
61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :
A. Indumenti per bambini piccoli («bébés») ; indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa ; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti
simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore
a 158 :
II I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa :
Il a) di cotone 22 10,5
b) di altre materie tessili 22 10,5
II . altri
B. altri :
24 8
li I. Indumenti di tessuti delle voci nn. 59.08, 59.1 1 e 59.12 ;
li a) Soprabiti . , 20 14
b) altri 20 14
II II . altri :
II a) Spolverine ; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro :
1 . di cotone 20 14
II 2 . di altre materie tessili 20 14
b) Costumi da bagno : l
\\ 1 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
|| 2 . di altre materie tessili 20 14
c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta
da casa :
li 1 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
II 2 . di cotone 20 14
II 3 . di altre materie tessili 20 14
|| d) Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili :
li 1 . di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
Il 2 . di cotone 20 14
II 3 . di altre materie tessili 20 14
li e) altri : I
|| 1 . Giacche : I
l aa) di lana o di peli fini 20 14
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
cc) di cotone 20 14
I dd) di altre materie tessili 20 14
2 . Cappotti, soprabiti, mantelli e simili : \\
aa) di lana o di peli fini 20 14
II bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali :
II 11 . di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo 20 14
II 22 . altri 20 14
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /247
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
61.02 B. II. e) 2 . cc) di cotone :
(segue) 11 . di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo 20 14
22 . altri .- . . . 20 14
dd) di altre materie tessili 20 14
3 . Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per
bambini, esclusi quelli da sci :
aa) di lana o di peli fini 20 14
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
cc) di cotone 20 14
dd) di altre materie tessili 20 14
4. Abiti interi da donna :
aa) di seta o di cascami di seta 20 14
bb) di lana o di peli fini 20 14
cc) di fibre tessili sintetiche 20 14
dd) di fibre tessili artificiali 20 14
ee) di cotone 20 14
ff) di altre materie tessili 20 14
5 . Gonne, comprese le gonne-pantaloni :
aa) di lana o di peli fini 20 14
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
cc) di cotone 20 14
dd) di altre materie tessili 20 14
6 . Pantaloni :
aa) di lana o di peli fini 20 14
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
cc) di cotone 20 14
dd) di altre materie tessili 20 14
7 . Camicette, camicette-bluse e bluse :
aa) di seta o di cascami di seta 20 14
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
cc) di cotone 20 14
dd) di altre materie tessili 20 14
8 . Vestiti , completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi :
aa) di lana o di peli fini , di cotone, di fibre tessili sintetiche o
artificiali 20 14
bb) di altre materie tessili 20 14
9 . altri indumenti :
aa) di lana o di peli fini 20 14
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali 20 14
cc) di cotone 20 14
dd) di altre materie tessili 20 14
61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti,
sparati e polsini :
A. Camicie e camicette : \
I I. di fibre tessili sintetiche 20 13
II . di cotone 20 13
III . di altre materie tessili 20 13
N.L 331 /248 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
61.03
(segue)
B. Pigiami :
I. di fibre tessili sintetiche 20 13
II . di cotone 20 13
III . di altre materie tessili . . 20 13
C. altri :
I. di fibre tessili sintetiche 20 13
\ II . di cotone 20 13
III . di altre materie tessili 20 13
61.04 Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini :
A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa :
I. di cotone 22 13
II . di altre materie tessili 22 13
|| B. altre :
Il I. Pigiami e camicie da notte :
a) di fibre tessili sintetiche 22 13
b) di cotone 22 13
c) di altre materie tessili 22 13
I II . altre :
II a) di fibre tessili sintetiche 22 13
l.\ b) di cotone 22 13
c) di altre materie tessili 22 13
61.05 Fazzoletti da naso e da taschino :
A. di cotone 20 10
|| B. di seta o di cascami di seta 20 10
C. di altre materie tessili 20 10
61.06 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti
simili :
A. di seta o di cascami di seta 21 8
B. di fibre tessili sintetiche 21 8
Il C. di fibre tessili artificiali 21 8
Il D. di lana o di peli fini 21 8
Il E. di cotone 21 8
F. di altre materie tessili 21 8
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /249
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
61.07 Cravatte :
l A. di seta o di cascami di seta 21 6,3
B. di fibre tessili sintetiche 21 6,3
C. di fibre tessili artificiali 21 6,3
D. di altre materie tessili 21 6,3
[61.08]
61.09 Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti
simili, di tessuto o di maglia, anche elastici :
li A. Modellatori 21 6,5
B. Busti 21 6,5
C. Guaine e guaine-mutandine 21 6,5
D. Reggiseno 21 6,5
E. altri , comprese le parti dei prodotti della voce n. 61.09 21 6,5
61.10 Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia 21 7,6
61.11 Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e
spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di prote
zione, ecc 21 6,3
N. L 331 /250 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 62
ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI
Note
1 . Questo capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia .
2 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) i manufatti compresi nei capitoli 58 , 59 e 61 ;
b) gli oggetti da rigattiere della voce n . 63.01 .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
62.01 Coperte :
A. a riscaldamento elettrico 19 6,9
B. altre : |
I. di cotone 19 7,5
II II . di altre materie tessili : \
II a) di lana o di peli fini :
II 1 . non misti con altre materie tessili 19 14
II 2 . altre 19 14
Il b) di fibre tessili sintetiche 19 14
c) di fibre tessili artificiali 19 14
d) di altre materie tessili 19 14
62.02 Biancherìa da Ietto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine
ed altri manufatti per l'arredamento :
I A. Tendine : \
I. di lino o di ramiè 22 13
I II . di altre materie tessili 22 13
B. altri :
I. Biancheria da letto :
I a) di cotone 22 13
b) di lino o di ramiè 22 13
\ c) di altre materie tessili 22 13
II . Biancheria da tavola : II
I a) di cotone : II
\ 1 . a colori . 22 13
I 2 . stampato 22 13
3 . altro 22 13
I b) di lino o di ramiè 22 13
c) di altre materie tessili 22 13
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /251
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
62.02
- (segue)
B. III . Biancheria da toletta, da servizio o da cucina :
a) di cotone :
l 1 . riccio del tipo spugna 22 13
2 . altro 22 13
|| b) di lino o di ramiè 22 13
II c) di altre materie tessili 22 13
\\ IV . Tende ed altri manufatti per l'arredamento : I
II a) di cotone 22 13
li b) di lino o di ramiè 22 13
c) di altre materie tessili 22 13
62.03 Sacchi e sacchetti da imballaggio :
A. di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 :
I. usati
II . altri :
11 5,3
a) di tessuti di peso, per m2 , inferiore a310g 23 8,9
li b) di tessuti di peso, per m2 , uguale o superiore a 310 g e inferiore ouguale a 500 g 23 8,7
li c) di tessuti di peso, per m2 , superiore a 500 g 23 7,7
li B. di tessuti di altre materie tessili :
II I. usati : I
II a) di tessuti di lino o di sisal 10 5,3
b) altri 19 6,2
li II . altri : l
a) di tessuti di cotone 19 7,2
Il b) di fibre tessili sintetiche : I
li 1 . di tessuti fabbricati con lamette e simili di polietilene o dipolipropilene 19 7,2
2 . altri 19 7,2
c) di tessuti di altre materie tessili 19 7,2
62.04 Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per cam
peggio :
Il A. di cotone : \
\\ I. Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 19 14
Il II . Tende 19 14
II III . Materassi pneumatici 19 14
IV. altri oggetti per campeggio 19 14
II B. di altre materie tessili :
II I. Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per l'esterno :
a) di fibre tessili sintetiche 19 14
b) di altre materie tessili 19 14
N. L 331 /252 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
62.04 B. II. Tende 19 14
(segue) III . Materassi pneumatici 19 14
IV. altri oggetti per campeggio 19 14
62.05 Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti :
li A. Rampe di evacuazione per passeggeri, destinate ad aeromobili civili (a) . . . . 21 esenzione
B. Strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a
102 mm inclusi , costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di
cotone o di materie tessili artificiali , di cui la striscia più stretta è resa rigida
mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti
dalla piegatura dei bordi della striscia più larga 21 5,3
ll C. Torcioni, strofinacci , anche scamosciati 21 7,7
|| D. Ventagli e ventole a mano 21 5,6
II E. altri :
li I. Lacci ; cinturini per orologi 21 6,3
II . non nominati 21 6,3
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /253
CAPITOLO 63
OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
63.01 Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per
l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci nn. 58.01 , 58.02 e 58.03),
di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi
materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle,
sacchi o imballaggi simili :
A. Indumenti usati 18 5,3
B. altri 18 4,9
63.02 Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso esenzione esenzione
N. L 331 /254 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE XII
CALZATURE ; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE;
OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME ;
FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI
CAPITOLO 64
CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI ; LORO PARTI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le calzature di maglia (n . 60.03) o di altri tessuti (n . 62.05), senza suole riportate ;
b) le calzature usate della voce n . 63.01 ;
c) gli oggetti d'amianto (n . 68.13);
d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n . 90.19);
e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o
a rotelle) fissati stabilmente (capitolo 97).
2 . Non sono considerate come «parti», ai sensi delle voci nn . 64.05 e 64.06 , le zeppe, i salvapunte , e simili oggetti
di protezione, gli occhielli , i rampini , le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di
passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (n . 98.01 ).
3 . Ai fini dell'applicazione della voce n . 64.01 , i tessuti o altri supporti tessili , che presentano uno strato esterno
visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della
materia plastica artificiale .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
64.01 Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale . . 20 20
64.02
8
Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature
(non comprese nella voce n. 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia
plastica artificiale :
A. Calzature con tomaia di cuoio naturale
B. altre
Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero
a
20
20
1864.03 5,8
( a) Vedi allegato .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /255
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
% -
1 2 3 4
64.04 Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giun
co, materie da intreccio, ecc.) 18 4,9
64.05 Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia,
eccetto il metallo :
A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre
parti inferiori e sprovviste di suole esterne 18 5,8
\ B. altre 16 4,6
64.06 Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili ; loro parti 19 6
N.L 331 /256 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
CAPITOLO 65
CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) i cappelli , i copricapi ed altre acconciature, usati , della voce n. 63.01 ;
b) le rètine di capelli (n . 67.04);
c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n . 68.13);
d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli , come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli
figurati (capitolo 97).
2 . Dalla voce n . 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle
ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate , tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale .
II Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
65.01 Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche
tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli :
A. di feltro di peli o di lana e peli 13 5,1
B. altri 11 5,3
65.02 Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce
(intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né
cerchiate :
A. di trucioli o nastri di legno, paglia , scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre
fibre vegetali non filate 8 esenzione
B. di altre materie 15 4,6
65.03 Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o
con i dischi o piatti della voce n. 65.01 , anche guarniti :
A. non guarniti :
I. di feltro di peli o di lana e peli
II . altri
15
15
5,1
5,3
B. guarniti :
I. di feltro di peli o di lana e peli
II . altri
17
17
10
6
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /257
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
65.04 Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unen
do fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia,
anche guarniti :
A. non guarniti :
I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o
altre fibre vegetali non filate
II . di altre materie
11
16
esenzione
esenzione
B. guarniti 18 5,8
65.05 Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di
maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strìsce), anche
guarniti 19 6
65.06 Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti 19 6
65.07 Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le
armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri
copricapi :
Il A. Strisce per la guarnitura interna 12 3,8
B. altre 16 5,3
N.L 331 /258 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 66
OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) le canne metriche e simili (n . 90.16);
b) i bastoni-fucili , i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (capitolo 93);
c) gli oggetti del capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come
giocattoli , i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per sci .
2 . I fornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi
materia, per gli oggetti delle voci nn . 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai
sensi della voce n . 66.03 , e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti
ma non montati su essi .
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
66.01 Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende,
gli ombrelloni e simili 20 8
66.02 Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili 17 4,9
66.03 Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02 :
\ A. Impugnature e pomi 17 4,6
B. Ossature montate, anche con fusto o manico 19 7,7
C. altre parti , guarnizioni ed accessori 17 7,2
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /259
CAPITOLO 67
PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE;
FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI
Note
1 . In questo capitolo non sono da comprendere :
a) i tessuti per bruscole e fiscoli , di capelli (n . 59.17);
b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
c) le calzature (capitolo 64);
d) le acconciature (capitolo 65);
e) i piumini di calugine (n . 96.05), gli stacci di capelli (n . 96.06);
f) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli
oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali , in particolare) (capitolo 97).
2. La voce n. 67.01 non comprende :
a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le
materasse ed altri oggetti letterecci della voce n . 94.04 ;
b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono
impiegate come materiale da imbottitura ;
c) i fiori , le foglie e loro parti , nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02 .
3 . La voce n . 67.02 non comprende :
a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti , di vetro (capitolo 70);
b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti , di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un
sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né
quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri
metodi analoghi .
|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
67.01 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite dello loro piume o della loro calugine, piu
me, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie,
anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di
piume, lavorati :
A. Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine ;
piume, pani di piume e calugine 15 5,1
B. altre 22 5,8
N. L 331 /260 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9,12.85
II Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
67.02 Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e
frutti artificiali :
A. Fiori , foglie, frutti artificiali , e loro parti :
I. Parti 18 7,2
II . altri 21 7,7
B. Oggetti confezionati di fiori , foglie e frutti artificiali 23 8,2
67.03 Capelli rimessi o altrimenti preparati ; lana, peli e altre materie tessili, preparate
per la fabbricazione di posticci e oggetti simili ;
A. Capelli semplicemente rimessi 9 3,5
II B. altri 14 4,9
67.04 Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di
capelli, di peli o di materie tessili ; altri lavori di capelli (comprese le retine) .... 19 5,1
[67.05]
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /261
SEZIONE XIII
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI ;
PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI
CAPITOLO 68
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI
Note
1 . In questo capitolo non sono da comprendere :
a) i prodotti del capitolo 25 ;
b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n . 48.07 (quali quelli ricoperti di polvere di
mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);
c) i tessuti spalmati o impregnati del capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di
asfalto);
d) gli oggetti del capitolo 7 1 ;
e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82 ;
f) le pietre litografiche della voce n . 84.34 ;
g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn . 85.25 e 85.26 ;
h) le piccole mole per trapani dentari (n . 90.17);
ij ) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi
di orologeria ;
k) gli oggetti della voce n . 95.08 , quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del
capitolo 95 ;
1) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli , giuochi , oggetti per divertimenti e sport) ;
m) i bottoni (n. 98.01 ), le matite di ardesia (n . 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto
di polvere di ardesia , per la scrittura ed il disegno (n . 98.06);
n) gli oggetti d'arte , da collezione e di antichità (capitolo 99).
2 . Ai sensi della voce n . 68.02, la denominazione «pietre da taglio o da costruzione» si riferisce non solo alle
pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso
modo, eccettuata però l'ardesia.
N. L 331 /262 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
68.01 Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali
diverse dall'ardesia 4 2,2
68.02 Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e
quelli del capitolo 69 ; cubi e tessere per mosaici :
A. Lavori di pietre da taglio o da costruzione :
I. semplicemente tagliati o segati , a superficie piana o uniforme :
a) di pietre calcaree o di alabastro
b) di altre pietre :
1 . di selce per il rivestimento interno delle macine
2 . altri . . . .
II . modanati o torniti ma non altrimenti lavorati :
a) di pietre calcaree o di alabastro
b) di altre pietre .
III . lucidati , decorati o altrimenti lavorati , ma non scolpiti :
a) di pietre calcaree o di alabastro
b) di altre pietre :
1 . di peso netto inferiore a 10 kg
2 . altri
IV. scolpiti
10
6
8
12
10
15
13
13
14
5.3
esenzione
3,2
4.4
3.8
5,1
5,6
esenzione
4.9
B. Cubi e tessere per mosaici ; polveri , granulati e scaglie, colorati artificial
mente 14 esenzione
68.03 Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata . 6 3,8
68.04 Pietre per affilare,per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compre
si i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare,avvivare, levigare, ret
tificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi
naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le
altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con
parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basa
mento :
A. Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano :
I. di abrasivi agglomerati
II . altri
11
8
3,5
3,2
B. altri :
I. di abrasivi agglomerati :
a) costituiti da diamanti naturali o sintetici
b) altri
II . non nominati
10
10
8
3,2
2
2,5
[68.05]
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /263
N. della tariffa Designazione delle merci
1 2
68.06
68.07
68.08
68.09
68.10
Aliquota dei dazi
autonomi convenzionali
% %
3 4
11 3,5
10 2
9 2,9
8 2,5
14 4,4
7 2,9
1G 3,2
10 3,2
10 3,2
13 4,6
10 5,3
13 8
17 10
17 esenzione
17 6,9
10 3,8
18 4,9
68.11
Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta,
cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti . . . .
Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili ; vermiculite espansa,
argilla espansa e simili prodotti minerali espansi ; miscele e lavori di materie mine
rali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci nn. 68.12, 68.13
e del capitolo 69 :
A. Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili
B. altri
Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.) . . .
Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia,
trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti mine
rali .
Lavori di gesso o di composizione a base di gesso :
A. Tavole, lastre, pannelli , quadrelli e simili, non ornati
B. altri
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i
lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili :
A. Materiali da costruzione
B. altri . . . .
Amianto lavorato ; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni,
fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati ; miscele a
base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste
materie :
A. Amianto lavorato (fibre cardate , tinte, ecc.)
B. Lavori di amianto :
I. Fili
II . Tessuti
III . altri :
a) destinati ad aeromobili civili (a)
b) non nominati
C. Miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e
lavori di queste materie :
I. Miscele
II . Lavori
68.12
68.13
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /264 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
68.14 Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri,
ecc .) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amian
to, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od
altre materie :
A. a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili
(a) 20 esenzione
B. altre 20 5,3
68.15 Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite,
micafolium, ecc.) :
II A. Foglie o lamine di mica 7 3,5
B. Lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica,
anche fissati su supporto 8 3,8
C. altri 10 5,3
68.16 Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nomi
nati né compresi altrove :
|| A. Mattoni non cotti , di cromite 14 5,6
B. altri 14 3
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /265
CAPITOLO 69
PRODOTTI CERAMICI
Note
1 . Il presente capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura . Nelle voci dal
n . 69.04 al n . 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari .
2 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) i prodotti del capitolo 71 , specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di
fantasia ;
b) i cermet della voce n . 81.04 ;
c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn . 85.25 e 85.26 ;
d) i denti artificiali di materie ceramiche (n . 90.19);
e) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi
d'orologeria ;
f) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi , oggetti per divertimenti e sport) ;
g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del capitolo 98 ;
h) gli oggetti d'arte , da collezione e di antichità (capitolo 99).
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
»/o
convenzionali
%
1 2 3 4
I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI
69.01 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre
terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) :
A. Mattoni pesanti , per m3 , più di 650 kg 10
con riscoss .
min. di
0,50 ECU
per 100 kg
peso lordo
3,8
B. altri 10
con riscoss .
min. di
0,50 ECU
per 100 kg
peso lordo
5
69.02 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari :
A. a base di magnesite , di dolomia o di cromite 10
con riscoss .
min. di
1,10 ECU
per 100 kg
peso lordo
4
N. L 331 /266 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
I °/o %
1 2 3 4
69.02
(segue)
B. altri 10
con riscoss .
min. di
0,70 ECU
per 100 kg
peso lordo
4
69.03 Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppel
le, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.) :
A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio
B. a base di magnesite, di dolomia o di cromite
C. altri
II . ALTRI PRODOTTI CERAMICI
18
12
14
8
8
8
69.04 Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed ele
menti simili) :
A. di terracotta comune
B. di altre materie ceramiche
8
10
4
3,8
69.05 Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per
l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.) :
A. Tegole di terracotta comune
B. altri
7
10
2,9
3,8
69.06 Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili :
A. di terracotta comune
B. di altre materie ceramiche
7
16
3,5
8
69.07 Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati
né smaltati :
A. Piastrelle , dadi, cubi e oggetti simili , per mosaici , anche di forma diversa
dalla quadrata o rettangolare, che possono essere inscritti in un quadrato di
lato non superiore a 5 cm
B. altri :
18 8
I. di terracotta comune
II . di altre materie ceramiche
18
18
8
8
69.08 Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento :
A. Piastrelle , dadi, cubi e oggetti simili , per mosaici , anche di forma diversa
dalla quadrata o rettangolare, che possono essere inscritti in un quadrato di
lato non superiore a 5 cm 18 9
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /267
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
69.08
(segue)
B. altri :
I. di terracotta comune 18 8
II . di altre materie ceramiche 18 9
69.09 Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici ; trogoli, tinozze e altri
recipienti simili per l'economia rurale ; giare e altri recipienti simili per il trasporto
o l'imballaggio :
\ A. di porcellana 21 6,9
I B. di altre materie ceramiche 16 5,1
69.10 Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri appa
recchi fissi simili per usi sanitari o igienici 20
con riscoss .
min. di
8 ECU
per 100 kg
peso lordo
10
69.11 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana :
A. bianchi o unicolori 27
con riscoss .
min di
13,60 ECU
per 100 kg
peso lordo
13,5
B. altri 27
con riscoss .
min di
28 ECU
per 100 kg
peso netto
13,5
69.12 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche :
A. di terracotta comune 15 5,1
\ B. di gres 17 6
C. di terracotta fine o di terraglia :
I. bianca o unicolore
II . altri
21
con riscoss .
min. di
13,60 ECU
per 100 kg
peso lordo
21
con riscoss .
min. di
18 ECU
per 100 kg
peso lordo
10,5 '
10,5
D. di altre materie ceramiche 21 7,5
N.L 331 /268 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
O/o
1 2 3 4
69.13 Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale :
A. di terracotta comune
B. di porcellana
16
22
con riscoss.
min. di
70 ECU
per 100 kg
peso lordo
5
9
C. di altre materie ceramiche . 20
con riscoss .
min. di
35 ECU
per 100 kg
peso lordo
9
69.14 Altri lavori di materie ceramiche :
|| A. di porcellana 22 7,7
B. di altre materie ceramiche 18 5,1
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /2699 . 12 . 85
CAPITOLO 70
VETRO E LAVORI DI VETRO
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le preparazioni vetrificabili (n . 32.08);
b) gli oggetti del capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn . 85.25 e 85.26 ;
d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali , nonché i
termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel capitolo 90 ;
e) i giuochi, giocattoli , accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel capitolo 97 , diversi dagli
occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 97 ;
f) i bottoni, gli spruzzatori , le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98 .
2 . Per l'applicazione della voce n . 70.07, nell'espressione «vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche
sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , oppure curvati o altri
menti lavorati (smussati , incisi ecc.)», sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano
placcati né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro .
3 . Per l' applicazione della voce n . 70.20 sono considerate come lana di vetro :
a) le lane minerali con tenore di silice (Si02) uguale o superiore a 60 % in peso ;
b) le lane minerali con tenore di silice (Si02) inferiore a 60 % , ma con tenore di ossidi alcalini (KaO e/o
Na20) superiore al 5 % , in peso, o con tenore di anidride borica (B203) superiore al 2 °/o , in peso .
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce n . 68.07 .
4 . Ai sensi di questa tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come «vetro».
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
70.01 Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro ; vetro in massa (escluso il
vetro da ottica):
A. Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro esenzione esenzione
B. Vetro in massa (escluso il vetro da ottica):
I. Vetro detto «smalto»
II . altro
10
9
3,2
2,9
[70.02]
N. L 331 /270 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 . 4
70.03 Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica):
A. Vetro detto «smalto» in barre, bacchette o tubi 10 3,2
B. altro 10 4,9
70.04 Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fab
bricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare :
A. armato 10
con riscoss .
min. di
1 ECU
per 100 kg
peso lordo
5
con riscoss .
min. di
0,50 ECU
per 100 kg
peso lordo
B. altro 10
con riscoss .
min. di
1,60 ECU
per 100 kg
peso lordo
5
con riscoss .
min. di
0,80 ECU
per 100 kg
peso lordo
70.05 Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato
durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare 10
con riscoss .
min. di
1 ECU
per 100 kg
peso lordo
6
con riscoss .
min. di
0,60 ECU
per 100 kg
peso lordo
70.06 Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la
fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le
facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare 10 3,8
70.07 Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o
puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o
altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riu
niti in vetrate 20 5,3
70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati
di due o più fogli aderenti fra loro :
A. Parabrezza, non incorniciati , destinati ad aeromobili civili (a) 22 esenzione
B. altri 22 5,8
70.09 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 22 6,5
70.10 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipien
ti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi
di chiusura, di vetro 24 9
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /271
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
70.11 Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per
lampade, tubi, valvole elettriche e simili 18 7
70.12 Ampolle di vetro per recipienti isolanti :
A. non finite 21 6,3
B. finite 25 12,5
70.13 Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio,per la
decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce
n. 70.19 24 12
70.14 Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune :
A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica :
I. Vetri sfaccettati , piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri
pezzi analoghi per lampadari
II . altri (diffusori , plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi , tuli
pani, ecc.)
20
20
10
9
B. altri 20 6,2
70.15 Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compre
si i globi cavi ed i segmenti 19 5,1
70.16 Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a
stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione ; vetro detto multicellulare o
vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie 10
con riscoss .
min. di
2 ECU
per 100 kg
peso lordo
4
con riscoss .
min. di
1,60 ECU
per 100 kg
peso lordo
70.17 Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate ;
ampolle per sieri e oggetti simili :
A. Vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia :
I. di silice fusa o di quarzo fuso
II . altre
16
23
4,6
5,8
B. Ampolle per sieri ed oggetti simili 22 5,8
70.18 Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi
dagli elementi da ottica lavorati otticamente 12 5,8
N. L 331 /272 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
70.19 Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili,
di vetro ; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di
vetro, per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli
per protesi, compresi gli occhi per balocchi ; oggetti di conterie di vetro ; oggetti
di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello) :
A. Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie
simili , di vetro :
I. Perle di vetro :
ll a) tagliate e lucidate meccanicamente esenzione 4,1 (a)
Il b) altre 25 10
I II . Imitazioni di perle fini 1,70 ECUper kgpeso netto 0,60 ECUper kgpeso netto
Il III . Imitazioni di pietre preziose e semipreziose : I
\l a) tagliate e lucidate meccanicamente esenzione 3,8 (a)
Il b) altre 16 6
ll IV. Conterie simili di vetro : I
Il a) Granuli sferici (ballotines) 17 5,6
Il b) altre 19 6,5 (a)
Il B. Occhi artificiali 17 5,6
ll C. Oggetti di conterie di vetro 20 5,3
I D. altri 20 10
70.20 Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie :
ll A. Fibre non tessili e lavori di fibre non tessili 19 6,5
I B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili 23 9,5
70.21 Altri lavori di vetro 21 5,6
(à) Esenzione per gli oggetti delle sottovoci A I a), A III a) e A IV b), nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 52 tonnellate da concedere dalle
autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /273
SEZIONE XIV
PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI),
E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O
RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
MINUTERIE DI FANTASIA : MONETE
CAPITOLO 71
PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI),
E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI
E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA
Note
1 . Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra
in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte :
a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricosti
tuite, oppure
b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi .
2 . a) Dalle voci nn . 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o
ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali
iniziali , monogrammi, ghiere, orli , ecc.); il paragrafo b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti
della specie .
b) La voce n . 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o
ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di
minima importanza .
3 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n . 28.49);
b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del
capitolo 30 ;
c) gli oggetti compresi nel capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);
d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n . 42.02, e gli oggetti della
voce n . 42.03 ;
e) gli oggetti delle voci nn . 43.03 e 43.04 ;
f) i prodotti compresi nella sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie) ;
g) gli oggetti compresi nei capitoli 64 (calzature) e 65 (cappelli , copricapi ed altre acconciature);
h) gli ombrelli , bastoni ed altri oggetti compresi nel capitolo 66 ;
ij) le monete (capitolo 72 o 99);
k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di
polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci nn . 68.04 e 68.06, oppure in utensili
del capitolo 82 ; gli utensili od oggetti del capitolo 82 , la cui parte operante è costituita da pietre preziose
(gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, su un supporto di metallo
comune ; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella
sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose
(gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo
capitolo ;
N. L 331 /274 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
1) gli oggetti compresi nei capitoli 90 , 91 e 92 (strumenti scientifici , orologeria e strumenti musicali);
m) le armi e loro parti (capitolo 93) ;
n) gli oggetti previsti dalla nota 2 del capitolo 97 ;
o) gli oggetti del capitolo 98 , diversi da quelli delle voci nn . 98.01 e 98.12 ;
p) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n . 99.03), gli oggetti da collezione (n . 99.05) e gli
oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n . 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose
(gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo capitolo .
4 . a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini .
b) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.
c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio .
5 . Per l'applicazione di questo capitolo , sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe
(compresi i miscugli sinterizzati e i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché
il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le
leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo :
a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino ;
b) qualsiasi lega contenente , in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è
classificata come lega di oro ;
c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo è classificata come lega di argento .
Ai fini dell'applicazione di questa nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico
metallo ed assimilati al platino .
6 . Salvo disposizioni contrarie , qualsiasi menzione, nella tariffa, di «metallo prezioso» o di «metalli preziosi»,
comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli , per effetto della nota 5 . L'espressione «metal
lo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7 , né i metalli comuni o le materie non metalliche,
platinati (con platino o con metalli del gruppo del platino), dorati o argentati .
7 . Si considerano «placcati o ricoperti di metalli preziosi» gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o
più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimen
to meccanico .
Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti .
8 . Per «minuterie», ai sensi della voce n . 71.12 , devono intendersi :
a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli , braccialetti, collane, fermagli, orecchini,
catene per orologi , ciondoli , pendenti , spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi
o altri , ecc.;
b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da
borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere , confettiere e portacipria, borse fatte a maglia,
rosari , ecc .
Si considerano «oggetti di gioielleria», ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi , che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre
semipreziose (fini) o pietre false , pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio,
ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /275
9 . Si considerano «oggetti di oreficeria», ai sensi della voce n , 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da
scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni , gli oggetti per l'esercizio del culto.
10 . Si considerano «minuterie di fantasia», ai sensi della voce n . 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti
dalla nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n . 98.01 , i pettini per ornamento, le
mollette per capelli e oggetti simili della voce n . 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose
(gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o
ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti :
a) interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati ;
b) da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e
vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei
semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).
11 . Gli astucci , scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati e con i
quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti . Presentati isolatamente, essi
seguono il loro regime rispettivo .
Nota complementare
Ai sensi della voce n. 71.11, l'espressione «ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi» si riferisce a
prodotti adatti unicamente al ricupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
I PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME),
PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI
71.01 Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per
comodità di trasporto, ma non assortite esenzione esenzione
71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti
lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto,
ma non assortite :
A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate esenzione esenzione
\ B. altre :
I. per usi industriali :
a) oggetti di quarzo piezoelettrico
b) altre
5
8
2,9
3,2
II . per altri usi esenzione esenzione
71.03 Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incasto
nate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite :
A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate 2 0,9
\ B. altre :
I. per usi industriali 8 3,2
II . per altri usi 4 1,8
71.04 Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di
pietre sintetiche esenzione 1,4
N. L 331 /276 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
II METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI
METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI
71.05 Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o
semilavorati :
I A. greggi esenzione esenzione
B. Barre, fili e profilati , di sezione piena ; lastre ; fogli e nastri il cui spessore,
non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm 4 1,8
C. Tubi , canne e barre cave 7 2,9
D. Fogli e nastri sottili , il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o
uguale a 0,15 mm 13 5
E. Polveri , canutiglie , pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri 13 3,8
71.06 Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati :
A. greggi 10 3,8
B. semilavorati 13 4,6
71.07 Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati : I
Il A. greggi esenzione esenzione
B. Barre, fili e profilati , di sezione piena ; lastre ; fogli e nastri il cui spessore,
non compreso il supporto , è superiore a 0,15 mm 2 0,5
ll C. Tubi, canne e barre cave 4 1,8
D. Fogli e nastri sottili , il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o
uguale a 0,15 mm 12 5,3
E. Polveri , canutiglie, pagliuzze, lustrini , ritagli ed altri 11 4,1
71.08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati .... 9 2,9
71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati :
A. Platino e leghe di platino :
Il I. Polveri esenzione esenzione
II II . altri :
II a) greggi esenzione esenzione
ll b) semilavorati :
1 . Barre, fili e profilati , di sezione piena ; lastre ; fogli e nastri il cui
spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm .... 2 0,9
Il 2 . Tubi, canne e barre cave 3 1,4
3 . Fogli e nastri sottili , il cui spessore , non compreso il supporto , è
inferiore o uguale a 0,15 mm 8 3,2
Il 4 . altri 9 4
II B. Metalli del gruppo del platino e loro leghe :
II I. Polveri esenzione esenzione
ll II . altri :
Il a) greggi esenzione esenzione
|| b) semilavorati 4 2
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /277
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
71.10
7 2,9
71.11 esenzione esenzione
71.12
9
12
3,5
5,8
71.13
9
12
3
3,8
71.14
Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del
gruppo del platino, greggi o semilavorati
Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi
III . MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli plac
cati o ricoperti di metalli preziosi :
A. di metalli preziosi
B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoper
ti di metalli preziosi :
A. di metalli preziosi
B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :
A. di metalli preziosi
B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di
pietre sintetiche o ricostituite :
A. Lavori di perle fini :
I. Collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate,
senza dispositivo di chiusura o altri accessori
II . altri
B. Lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o
ricostituite :
I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) :
a) Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semi
preziose (fini), semplicemente infilate , senza dispositivo di chiusura o
altri accessori
b) altri
II . altri
Minuterie di fantasia :
A. di metalli comuni
B. altri
9
12
5,1
4,4
71.15
esenzione
14
esenzione
4,9
esenzione
9
14
esenzione
5,1
4,9
71.16
22
22
8,5
6,7
N. L 331 /278 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
CAPITOLO 72
MONETE
Nota
Sono escluse da questo capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n . 99.05).
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
72.01 Monete esenzione esenzione
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /279
SEZIONE XV
METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Note
1 . Questa sezione non comprende :
a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per impressioni a caldo
(dal n . 32.08 al n . 32.10 e n . 32.13);
b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n . 36.08);
c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci nn . 65.06 e 65.07 ;
d) le ossature di parapioggia ed altri oggetti della voce n . 66.03 ;
e) gli oggetti del capitolo 71 e , in particolare, le leghe di metalli preziosi , i metalli comuni placcati di metalli
preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni ;
f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi ; materiale elettrico);
g) le rotaie montate (n . 86.10) ed altri oggetti della sezione XVII ;
h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria ;
ij) i pallini da caccia, di piombo (n . 93.07) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
k) gli oggetti del capitolo 94 (mobili, reti elastiche per letti , ecc.);
1) gli stacci a mano (n . 96.06) ;
m) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport) ;
n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del capitolo 98 (lavori diversi).
2 . In tutte le sezioni della tariffa, si considerano come «parti e forniture d'impiego generale» di metalli comuni :
a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci nn . 73.20, 73.25 , 73.29 , 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti
oggetti di altri metalli comuni ;
b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n . 91.11 );
c) gli oggetti compresi nelle voci nn . 83.01 , 83.02, 83.07 , 83.09, 83.14 e le cornici e gli specchi di metalli
comuni della voce n . 83.06 .
Nei capitoli che vanno dal 73 all' 82 incluso (eccettuata la voce n . 73.29), la dizione «parti e pezzi staccati» non
va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite .
Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della nota premessa al capitolo 83 , i lavori classifica
bili nei capitoli 82 e 83 sono esclusi dai capitoli che vanno dal 73 all' 81 .
3 . Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle cupro-leghe definite nei capitoli 73 e 74):
a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina in peso su ciascuno degli altri
costituenti ;
b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione sono classificate
come leghe di metalli comuni di questa sezione quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a
quello degli altri elementi ;
c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche , i miscugli intimi eterogenei ottenuti per fusione (diversi dai
cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe .
N.L 331 /280 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 , 85
4 . Salvo disposizioni contrarie, in tutte le sezioni della tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la
menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della nota 3 , come il metallo stesso.
5 . Regola sui prodotti composti :
Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da
classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.
Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano :
a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo ;
b) le leghe, come se fossero costituite , per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento ;
c) un cermet della voce n. 81.04 come un solo metallo comune.
6. L'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti
esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.
Nota complementare
Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa sezione■, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame,
minio, grafite,ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.
CAPITOLO 73
GHISA, FERRO E ACCIAIO
Note
1 . Si considerano come :
a) Ghise (n . 73.01 ):
i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolata
mente o complessivamente :
meno di 15 % di fosforo,
8 % o meno di silicio,
6 % o meno di manganese,
30 % o meno di cromo,
40 % o meno di tungsteno,
10 % o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichel, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).
Tuttavia, le leghe ferrose dette «acciai indeformabili», che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e
che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie .
(CECA) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.
b) I. Ghise specolari (spiegel) (n . 73.01 ):
i prodotti che contengono, in peso, più di 6 % ma non più di 30 % di manganese e che rispondono, per
quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /281
II. (CECA) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) (n. 73.01):
i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle
proporzioni massime fissate alla nota la).
III . (CECA) Ghise fosforose (compreso ilferro-fosforo) (n. 73.01):
i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50 % ma meno di 15 % di fosforo come pure silicio e
manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota la).
Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso,
non più di :
0,30 % di nichel,
0,20 °/o di cromo,
0,30 °/o di rame,
0,10 % di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).
Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15 % e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).
c) Ferro-leghe (n . 73.02):
1 prodotti ferrosi greggi di fonderia (diversi dalle cupro-leghe definite dalla nota 1 del capitolo 74), non
suscettibili , praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in
siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente :
più di 8 % di silicio ,
più di 30 % di manganese,
più di 30 % di cromo,
più di 40 % di tungsteno,
più di 10 %, in totale, di altri elementi di lega (alluminio , titanio, vanadio, rame, molibdeno, niobio , ecc.;
tuttavia la percentuale del rame non può essere superiore a 10 %).
Il tenore di ferro delle ferro-leghe non può, tuttavia, essere inferiore, in peso, a 4 % per le ferro-leghe
contenenti silicio, a 8 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e a 10 % per le altre .
d) Acciai legati (n . 73.15):
gli acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti :
più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme,
2 % o più di manganese ,
2 % o più di silicio,
0,50 % o più di nichel,
0,50 % o più di cromo,
0,10 % o più di molibdeno,
0,10 % o più di vanadio,
0,30 % o più di tungsteno,
0,30 % o più di cobalto,
0,30 % o più di alluminio ,
0,40 % o più di rame,
0,10 % o più di piombo,
0,12 °/o o più di fosforo,
0,10 °/o o più di zolfo,
0,20 % o più di fosforo e di zolfo presi insieme,
0,10 % o più di altri elementi presi isolatamente .
N. L 331 /282 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
e) Acciaio fino al carbonio (n . 73.15):
l'acciaio contenente, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia
inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per i due elementi
presi insieme .
f) Masselli (n . 73.06):
i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti :
— o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione ;
— o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o
di ferri pudellati .
g) Lingotti (n . 73.06):
i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).
(CECA) L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie•, in lingotti.
h) Blumi e billette (n . 73.07):
i semiprodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1225 mm! e spessore
superiore al quarto della larghezza .
ij ) Bramme e bidoni (n . 73.07):
i semiprodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui
spessore non superi il quarto della larghezza.
k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n . 73.08):
i semiprodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare , aventi spessore minimo di 1,50 mm e larghezza
superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.
1) Larghi piatti (n . 73.09):
i prodotti a sezione rettangolare , laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale,
aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non
superiore a 1200 mm.
m) Nastri (n . 73.12):
i prodotti laminati, anche a bordi rifilati , a sezione rettangolare , aventi spessore non superiore a 6 mm,
larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in
strisce diritte , oppure arrotolati o ammatassati .
n) Lamiere (n . 73.13):
i prodotti laminati [esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere , quali sono definiti alla nota 1 k) suddetta]
di qualsiasi spessore , e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore
a 500 mm.
(CECA) Fra queste si distinguono le lamiere dette «magnetiche» che sono quelle aventi una perdita in watt, per
chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di
1 tesla :
— non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;
— non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;
— non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.
Restano particolarmente comprese nella voce n . 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o
dalla rettangolare , perforate , ondulate , scanalate, striate, lucidate o rivestite , a condizione che queste lavora
zioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove .
(CECA) Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere
piane.
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /283
o) Fili (n . 73.14):
i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia
alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci nn . 73.26 e 73.27, si
considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni , ottenuti per laminazione .
p) Barre (n . 73.10):
i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle
lettere h), ij), k), 1), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo , segmento
circolare , ovale , ellisse , triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare .
Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta
definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature , collarini , cavità o rilievi, di scarsa importanza, otte
nuti durante la laminazione .
(CECA) La vergella o bordione (filmachine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presen
tato in matasse arrotolate a caldo. Si comprendono sotto questa denominazione soltanto i prodotti :
1 . di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il cui lato non superi 13 mm;
2. di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m) ed il cui peso
per metro lineare non superi 1,330 kg.
q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n . 73.10):
le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui
maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 50 mm e
sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).
Le barre forate di acciaio , che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n . 73.18 .
r) Profilati (n . 73.11 ):
i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla .voce n . 73.16, che non rispondono interamente ad
una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), 1), m), n) ed o), suindicate , aventi sezione
trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).
s) (CECA) Latta (nn. 73.12 e 73.13):
i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 °/o, anche verniciati.
2 . Non rientrano nelle voci che vanno dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino
al carbonio (n . 73.15)
3 . I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n . 73.06 al n . 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di
qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.
4 . Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti
dei prodotti ottenuti con altri procedimenti .
5 . Si considerano come «condotte forzate», ai sensi della voce n . 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati
o senza saldatura, di sezione circolare , aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore
superiore a 10,5 mm.
Nota complementare
Per l'applicazione del presente capitolo i prodotti ottenuti tramite il procedimento della colata continua e che rispondo
no alla definizione delle note 1 p) ovvero 1 r) sono considerati «laminati a caldo».
N. L 331 /284 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
73.01 Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse :
A. Ghisa specolare (spiegel) (CECA)
B. Ghise ematiti (CECA)
C. Ghise fosforose (CECA)
D. Ghise non nominate :
I. contenenti, in peso, da 0,30 °/o fino a 1 % incluso di titanio e da 0,50 %
a 1 % incluso di vanadio (CECA)
II . altre (CECA)
3,2
3,2
4
esenzione
3,2
73.02 Ferro-leghe :
A. Ferro-manganese :
I. contenente , in peso , più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
(CECA)
II . altro 8
4
5,3
B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio . . . 7 4,9
C. Ferro-silicio io 6,2 (a)
D. Ferro-silico-manganese 6 5,5 (b)
E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo :
I. Ferro-cromo 8 8 (c)
\\ II . Ferro-silico-cromo 7 4,9
F. Ferro-nichel 7 esenzione
G. altre . . . 7 4,9
73.03 Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (CECA) esenzione
73.04 Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate 10 3,2
( a) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 12 600 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .
(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 18 550 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .
(c) Esenzione per il ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio e più di 30 °/o fino a 90 % incluso di cromo, nei limiti di un contingente tariffario
annuo di 2 950 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /285
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
73.05 Polveri di ferro o di acciaio ; ferro e acciaio spugnoso (spugna):
A. Polveri di ferro o di acciaio 8 3,2
B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) (CECA) 2,5 (a)
73.06 Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse (CECA) 2,5
73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramine e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente
sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
A. Blumi e billette :
I. laminati (CECA) 3,2
II. fucinati 10 3,8
B. Bramme e bidoni :
l I. laminati (CECA) 3,2
\ II. fucinati 10 3,8
C. Sbozzi di forgia 10 3,2
73.08 Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio :
A. di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione (b) (CECA) . .
B. altri (CECA)
3,8
4,4
73.09 Larghi piatti, di ferro o di acciaio (CECA) 4,4
73.10 Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la
vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre
forate di acciaio per la perforazione delle mine :
A. semplicemente laminate o estruse a caldo :
I. Vergella o bordione (CECA)
II . Barre piene (CECA)
III . Barre forate per la perforazione delle mine (CECA)
4,9
4,4
3,8
li B. semplicemente fucinate 10 4,9
C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo 10 4,9
(a) Il dazio è sospeso, in via autonoma, per una durata indeterminata.
(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /286 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
73.10
(segue)
D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) :
I. semplicemente placcate :
a) laminate o estruse a caldo (CECA)
b) ottenute o rifinite a freddo
II . altre
10
10
3.8
4.9
4,9
73.11 Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti
o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi
riuniti :
A. Profilati :
I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA)
II . semplicemente fucinati
III . semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati , rivestiti, ecc.) :
a) semplicemente placcati :
1 . laminati o estrusi a caldo (CECA)
2 . ottenuti o rifiniti a freddo
b) altri
10
10
10
10
4,4
4,9
4,9
3.8
4.9
4,9
B. Palancole (CECA) 4,4
73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :
A. semplicemente laminati a caldo (CECA) 5,3
B. semplicemente laminati a freddo :
I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (CECA) . . .
II . altri 10
5,3
5,3
C. placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
I. argentati , dorati o platinati
II . smaltati
III . stagnati :
a) Latta (CECA)
b) altri
IV. zincati o piombati
V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati , nichelati , verniciati, placca
ti , parcherizzati , litografati , ecc.):
a) semplicemente placcati :
1 . laminati a caldo (CECA)
2 . laminati a freddo
b) altri
10
10
10
10
10
10
5,3
5,3
4,9
5,3
5,3
4,9
5,3
5,3
D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati , smussati , orlati, ecc.) 10 5,3
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /287
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :
A. Lamiere dette «magnetiche»:
I. aventi , qualunque sia il loro spessore , una perdita in watt non superiore
a 0,75 watt (CECA)
II . altre (CECA)
B. altre lamiere :
I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore :
a) di 2 mm o più (CECA)
b) inferiore a 2 mm (CECA)
II . semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
a) di 3 mm o più (CECA)
b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm (CECA)
c) di 1 mm o meno (CECA)
III . semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (CECA)
IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :
4,4
4,9
4,9
4,4
4,9
4,4
5,3
4,9
li a) argentate, dorate, platinate o smaltate 10 4,9
ll b) stagnate : \
li 1 . Latta (CECA) 4,9
\\ 2 . altre (CECA) 4,9
li c) zincate o piombate (CECA) 5,3
d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate,
placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) 4,9
Il V. altrimenti foggiate o lavorate :
a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettan
golare :
Il 1 . argentate, dorate, platinate o smaltate 10 4,9
Il 2 . altre (CECA) 4,9
b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione 10 4,9
73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità 10 5,3
73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al
n. 73.14 incluso :
A. Acciai fini al carbonio :
I. Lingotti , blumi, billette, bramme, bidoni :
a) fucinati 9 3,5
li b) altri : \
li 1 . Lingotti (CECA) 2,5
2 . Blumi, billette, bramme, bidoni (CECA) 3,2
N. L 331 /288 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dati
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
73.15 10
(segue)
A. II . Sbozzi di forgia
III . Sbozzi in rotoli per lamiere (CECA) ,
IV. Larghi piatti (CECA)
3,2
3,8
4,4
10 5,3
4,9
4,4
5,310
V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perfora
zione delle mine) e profilati :
a) semplicemente fucinati
b) semplicemente laminati o estrusi a caldo :
1 . Vergella o bordione (CECA)
2 . altri (CECA)
c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati , rivestiti , ecc.) :
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati o estrusi a caldo (CECA)
bb) ottenuti o rifiniti a freddo
2 . altri
VI . Nastri :
a) semplicemente laminati a caldo (CECA)
b) semplicemente laminati a freddo
c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
1 . semplicemente placcati :
aa) laminati a caldo (CECA)
bb) laminati a freddo
2 . altri
d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati , smussati , orlati , ecc.)
10
10
3.8
4.9
5,3
4,9
5,310
10
10
10
4,9
5,3
5,3
5,3
VII . Lamiere :
a) semplicemente laminate a caldo (CECA) . . . . 4,9
b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
1 . di 3 mm o più (CECA)
2 . inferiore a 3 mm (CECA)
4,9
5,3
4,9
c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
(CECA)
d) altrimenti foggiate o lavorate :
1 . semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla
rettangolare (CECA)
2 . altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
Vili . Fili nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l'elettricità
4,9
4,9
5,3
10
10
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /289
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
73.15
(segue)
B. Acciai legati :
I. Lingotti , blumi, billette, bramme, bidoni :
a) fucinati 8 3,8
b) altri :
1 . Lingotti :
aa) Cascami lingottati (CECA)
bb) altri (CECA)
2 . Blumi, billette, bramme, bidoni (CECA)
esenzione
2,5
3,2
II . Sbozzi di forgia 10 . 3,8
III . Sbozzi in rotoli per lamiere (CECA) 6
IV. Larghi piatti (CECA) 6
V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perfora
zione delle mine) e profilati :
a) semplicemente fucinati 9 6
b) semplicemente laminati o estrusi a caldo : \
li 1 . Vergella o bordione (CECA) 6
li 2 . altri (CECA) 6
c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo 10 6
li d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati , rivestiti , ecc.):
ll 1 . semplicemente placcati :
l.\ aa) laminati o estrusi a caldo (CECA) 5
|| bb) ottenuti o rifiniti a freddo 10 6
li 2 . altri 10 6
| VI. Nastri :
|| a) semplicemente laminati a caldo (CECA) . 6
II b) semplicemente laminati a freddo 10 6
II c) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
II 1 . semplicemente placcati :
li aa) laminati a caldo (CECA) 6
bb) laminati a freddo 10 6
2 . altri 10 6
d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati , smussati , orlati , ecc.) 10 6
|| VII. Lamiere :
Il a) Lamiere dette «magnetiche»: I
1 . aventi , qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non
superiore a 0,75 watt (CECA) 6
2 . altre (CECA) 6
N. L 331 /290 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
li Aliquota dei dazi
N. della tariffa , Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
73.15
(segue)
B. VII . b) altre lamiere :
1 . semplicemente laminate a caldo (CECA) 6
2 . semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
aa) di 3 mm o più (CECA) 6
Il bb) inferiore a 3 mm (CECA) 6
3 . lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
(CECA)
4 . altrimenti foggiate o lavorate :
6
aa) semplicemente tagliate in forma diversa alla quadrata o dalla
rettangolare (CECA) 6
I bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione 10 6
73.16
Vili . Fili nudi o rivestiti , esclusi quelli isolati per l'elettricità
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie,
controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera,
traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre
e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiun
zione o il fissaggio delle rotaie :
10 6
A. Rotaie :
I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso . 18 5,8
II . altre :
a) nuove (CECA) 4,4
li b) usate (CECA) 2,5
B. Controrotaie (CECA) 3,8
C. Traverse (CECA) 3,8
D. Stecche e piastre d'appoggio :
I. laminate (CECA) 3,8
\ II . altre , 15 5,1
E. altri 14 4,9
73.17
73.18
Tubi di ghisa
Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce
n. 73.19 :
13 5,8
A. Tubi muniti di accessori , per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad
aeromobili civili (a)
B. altri :
14 esenzione
I. diritti e a pareti di spessore uniforme, greggi , senza saldatura, di sezione
circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti
profili o spessori di parete (b)
II . diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella
sottovoce B I, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato conte
nente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 %
incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 °/o o meno di molibdeno ....
14
14
9
9
III . non nominati 14 10
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /29 !
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
o/o °/o
1 2 3 4
73.19 Condotte (orzate dì acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni
idroelettriche 13 9
73.20 Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti,
flange, ecc.) 14 6,2
73.21 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o
chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di
porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o
acciaio ; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predi
sposti per essere utilizzati nelle costruzioni 14 4,1
73.22 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi
i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300
litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calori
fugo 15 3,8
73.23 Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imbal
laggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità :
A. di 50 litri o più
B. di meno di 50 litri
15
17
4,4
4,9
73.24 Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti 17 4,9
73.25 Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti
isolati per l'elettricità :
A. muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili (a) . . .
B. altri
17
17
esenzione
5,6
73.26 Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di
acciaio 15 9
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /292 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
73.27 Tele metalliche, grìglie e reti, di fili di ferro o di acciaio ; lamiere o lastre, incise e
stirate, di ferro o di acciaio :
\\ A. Tele metalliche, griglie e reti 15 6,2
B. Lamiere o lastre, incise e stirate 15 5,1
[73.28]
73.29 Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio 16 4,6
73.30 Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio 18 5,8
73.31 Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e
puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra
materia, esclusi quelli con capocchia di rame :
\ A. Punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili 13 3,8
B. altri 16 4,6
73.32 Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite,
ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viterìa, di
ghisa, ferro o acciaio ; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a
funzionare da molla) di ferro o di acciaio :
A. non filettati ;
I. Viti , dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a
«décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti
6 mm 16 4,9
I II . altri 16 6,2
\ B. filettati : II
I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di
spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm 17 5,3
II . altri 17 6,5
73.33 Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e ogget
ti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzerìa,
punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio :
A. Aghi da cucire , da rammendo o da ricamo 19 5,1
B. altri 15 4,4
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /293
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 4 3 4
73.34 Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli
per capelli, per ondulazione e simili 19 5,1
73.35 Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio 17 4,9
73.36 Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate
accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scalda
piatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché
le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio 17 4,9
73.37 Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01 ) e radiatori, per il riscaldamento
centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ;
generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente
funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non
elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di
ferro o di acciaio 17 5,6
73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di
ferro o di acciaio ; paglia di ferro o di acciaio ; spugna, strofinacci, guanti ed
oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio :
A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti , destinati ad aeromobili civili
(a) 17 esenzione
B. altri :
I. Acquai e lavabi , e loro parti , di acciaio inossidabile 17 5,1
II . non nominati 17 5,6
[73.39]l
73.40 Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio :
A. di ghisa 14 4,1
B. altri 18 5,3
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
N. L 331 /294 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
CAPITOLO 74
RAME
Note
1 . Si considerano «cupro-leghe», ai sensi della voce n . 74.02, le composizioni contenenti rame in proporzione
superiore a 10 % in peso ed altri elementi di lega, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatu
ra e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti,
desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi . Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di
rame (fosfuri di rame), contenenti più dell' 8 % , in peso, di fosforo, rientrano nella voce n . 28.55 .
2 . Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come :
a) Fili (n . 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale , di qualsiasi forma, non
eccede 6 mm nella dimensione maggiore .
b) Barre e profilati (n . 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati , estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione
trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo
della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che , dopo essere
stati ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, abbiano ricevuto un'operazione eccedente una
grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere
di oggetti o di lavori previsti altrove .
Sono, tuttavia, da considerare come rame greggio della voce n . 74.01 le barre da filo e le billette che sono
state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità soltanto per facilitarne l' introduzione nelle macchine
destinate a trasformarle , per esempio, in vergella o in tubi.
c) Lamiere , lastre, fogli e nastri (n . 74.04):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n . 74.01 ), anche arrotolati , la cui dimensione mag
giore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore , eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il
decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n . 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore
superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati,
striati , lucidati o ricoperti , purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o
di lavori previsti altrove .
3 . Sono particolarmente compresi nelle voci nn . 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi,
lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati , maschiati , forati, stroz
zati , conici, ad alette riportate , ecc.).
|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
74.01 Metalline cuprifere ; rame greggio (rame da affiliazione e rame raffinato); cascami
e rottami di rame esenzione esenzione
74.02 Cupro-leghe esenzione esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /295
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
«/o
convenzionali
o/o
1 2 3 4
74.03 Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame :
A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel 9 5
II B. altri 10 6
74.04 Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm :
A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel 10 6,5
B. altri 10 6
74.05 Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati
o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore
di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto):
A. di leghe di rame contenenti , in peso, più del 10 % di nichel 10 6,5
B. altri 12 6,5
74.06 Polveri e pagliette di rame :
A. di leghe di rame contenenti , in peso, più del 10 di nichel 2 0,5
B. altre :
I. Polveri a struttura lamellare e pagliette 14 6,2
II . non nominate 3 1,4
74.07 Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame 13 6
74.08 Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) :
A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel 13 5
B. altri 15 6,5
[74.09]I •
74.10 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità :
A. di leghe di rame contenenti , in peso, più del 10 % di nichel 16 6,5
B. altri 13 6,5
74.11 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di
rame ; lamiere o lastre incise e stirate, di rame 12 6,5
[74.12]I
[74.13]
N. L 331 /296 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
O/o
1 2 3 4
[74.14]
74.15 Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di
acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e
ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di
viteria, di rame ; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a fun
zionare da molla), di rame :
A. Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine . . . 13 6,5
B. Viti, dadi, ribadini e rondelle ottenuti dalla massa su torni automatici a
«décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm 14 3,5
|| C. altri : \
|| I. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 °/o di nichel 13 3,8
|| II . non nominati 14 4,9
74.16 Molle di rame :
|| A. di leghe di rame contenenti , in peso, più del 10 % di nichel 16 6,5
B. altre 17 6,5
74.17 Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico,
loro parti e pezzi staccati, di rame :
A. Fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi stac
15 6,5
B. altri 15 6,5
74.18 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame 17 4,9
74.19 Altri lavori di rame 18 4,9
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /297
CAPITOLO 75
NICHEL
Note
1 . Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come :
a) Fili (n . 75.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non
eccede 6 mm nella dimensione maggiore .
b) Barre e profilati (n . 75.02):
i prodotti di sezione piena, laminati , estrusi , trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione
trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo
della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stam
paggio , per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie ecce
dente una grossolana sbavatura .
c) Lamiere, lastre , fogli e nastri (n . 75.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n . 75.01 ), anche arrotolati , la cui dimensione maggio
re nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n . 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma
diversa dalla quadrata o rettangolare , perforati, ondulati, scanalati, striati , lucidati o ricoperti, purché queste
lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove .
2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o
ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati , a serpentino, filettati , maschiati , forati, strozzati,
conici, ad alette riportate , ecc.).
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
75.01
esenzione esenzione
75.02 9 4,4
Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel ; nichel
greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichel
Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichel
Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichel ; polveri e pagliette
di nichel :
A. Lamiere, lastre, fogli e nastri
B. Polveri e pagliette
75.03
10
2
4,9
0,5
N. L 331 /298 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
75.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti,
giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichel :
I A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate 12 5,3
B. Accessori per tubi 13 3,8
75.05 Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati :
II A. greggi di colata 5 3,2
B. altri 8 3,8
75.06 Altri lavori di nichel :
A. Punte , chiodi , rampini , ganci e simili , oggetti di bulloneria e di viteria ; ron
delle , comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare
da molla :
I. Viti , dadi , ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a
«décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti
6 mm 13 3,5
\\ II . altri 13 3,8
B. altri 16 4,6
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /299
CAPITOLO 76
ALLUMINIO
Note
1 . Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come :
a) Fili (n . 76.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non
eccede 6 mm nella dimensione maggiore .
b) Barre e profilati (n. 76.02) :
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi , trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione
trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo
della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stam
paggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie
eccedente una grossolana sbavatura.
c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n . 76.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n . 76.01 ), anche arrotolati , la cui dimensione mag
giore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore , eccedente 0,20 mm, non oltrepassa
un decimo della larghezza .
Sono particolarmente compresi nella voce n . 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore
superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare , perforati , ondulati, scanalati,
striati , lucidati o ricoperti , sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di
. oggetti o di lavori previsti altrove .
2 . Sono particolarmente compresi nelle voci nn . 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi,
lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati , a serpentino, filettati , maschiati, forati, stroz
zati, conici, ad alette riportate , ecc.).
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
76.01 Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio :
A. Alluminio greggio 10 6
B. Cascami e rottami :
I. Cascami :
a) Torniture, trucioli o riccioli , molature, segature e limature ; cascami
di fogli e di nastri sottili , colorati , rivestiti o incollati fra loro, di
spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
b) altri (compresi gli scarti di fabbricazione)
II . Rottami
esenzione
5
esenzione
2,2
3,2
esenzione
N.L 331 /300 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
76.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio 15 10
Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm76.03 15 10
76.04
76.05
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti,
stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili),
di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
Polveri e pagliette di alluminio :
A. Polveri a struttura lamellare e pagliette
B. altre
17
21
10
10
6,3
5,3
76.06 Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio :
A. Tubi muniti di accessori , per la conduttura di gas o di liquidi , destinati ad
aeromobili civili (a) . .
B. altri
19
19
esenzione
10
76.07 Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) 20 7
76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pila
stri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balau
strate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predi
sposti per essere utilizzati nelle costruzioni 19 7
76.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclu
si i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza
dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo .... 19 7
76.10 Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imbal
laggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili :
A. Astucci tubolari rigidi o flessibili
B. altri
19
19
7
7
76.11 Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti . 21 7
76.12 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elet
tricità 19 7
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /301
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
[76.13 ]
[76.14]
76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio 20 7
76.16 Altri lavori di aUuminio :
II A. Tubetti , spole, rocche, rocchetti e supporti simili , per la filatura o la tessitura 12 7
B. Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinema
tografiche o di nastri , film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 16 7
C. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili ; oggetti di bulloneria e di viteria ; ron
delle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare
da molla :
I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a
«décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti
6 mm 16 7
II . altri 16 7
D. altri 19 7
N.L 331 /302 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 77
MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
77.01 Magnesio greggio ; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non cali
brate) :
A. Magnesio greggio 10 5,3
B. Cascami e rottami : \
I. Cascami 5 3,5
II . Rottami esenzione esenzione
77.02 Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette,
tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio ; altri lavori di magnesio . . 14 5,3
[77.03]
77.04 Berillio (glucinio), greggio o lavorato :
A. greggio ; cascami e rottami 3 1,8
B. lavorato 8 3,8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /303
CAPITOLO 78
PIOMBO
Note
1 . Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come :
a) Fili (n . 78.02):
i prodotti di sezione piena, laminati , estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non
eccede i 6 mm nella dimensione maggiore .
b) Barre e profilati (n . 78.02):
i prodotti di sezione piena, laminati , estrusi, trafilati o fucinati , la cui dimensione maggiore nella sezione
trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo
della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni , ottenuti per stam
paggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie
eccedente una grossolana sbavatura .
c) Lamiere, fogli e nastri (n . 78.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n . 78.01 ), anche arrotolati , la cui dimensione mag
giore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza,
ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m2 .
Sono particolarmente compresi nella voce n . 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg
per m2 , tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati , ondulati, scanalati , striati , lucidati
o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti
altrove .
2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 78.05 i tubi , le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o
' ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati , a serpentino, filettati , maschiati , forati , strozzati , conici ,
ad alette riportate , ecc.).
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
78.01 Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo :
A. Piombo greggio :
I. contenente , in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffi
nato (piombo d'opera) (a) 4,5 (b) esenzione
II . altro 4,5
con riscoss .
min. di
1,1 ECU
per 100 kg
peso netto
3,5
l B. Cascami e rottami esenzione esenzione
78.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo 10 8
(a) E ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Il dazio è sospeso al 2 % .
N.L 331 /304 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
78.03 Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2 10 8
78.04 Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stam
pati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili),
pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di
piombo :
A. Fogli e nastri sottili :
I. fissati su supporto
II . altri
15
10
8
8
B. Polveri e pagliette 5 2,2
78.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti,
tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo . . . . 13 9
78.06 Altri lavori di piombo :
A. Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il
trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom) 12 6
B. altri 17 8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /305
CAPITOLO 79
ZINCO
Note
1 . Per l'applicazione di questo capitolo , si considerano come :
a) Fili (n . 79.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non
eccede 6 mm nella dimensione maggiore .
b) Barre e profilati (n . 79.02) :
i prodotti di sezione piena, laminati , estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione
trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo
della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stam
paggio , getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una
grossolana sbavatura .
c) Lamiere , fogli e nastri (n . 79.03) :
i prodotti piatti ( diversi dai prodotti greggi della voce n . 79.01 ), anche arrotolati , la cui dimensione maggio
re nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza .
Sono particolarmente compresi nella voce n . 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla
quadrata o rettangolare , perforati , ondulati, scanalati, striati , lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni
non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove .
2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o
ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati , maschiati, forati, strozzati, conici,
ad alette riportate, ecc.).
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
% %
1 2 3 4
79.01 Zinco greggio ; cascami e rottami di zinco : I
A. Zinco greggio 4,5 3,5
con nscoss .
min. di
1,1 ECU
per 100 kg
peso netto
I B. Cascami e rottami esenzione esenzione
79.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco 10 8
79.03 Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco :
ll A. Lamiere, fogli e nastri 10 8
B. Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette 7 4,4
N. L 331 /306 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
79.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti,
giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco 14 8
[79.05]
79.06 Altri lavori di zinco :
A. Grondaie, coperture per tetti , lucernari ed altri lavori sagomati, per l'edilizia 14 7
B. altri 16 7
9 . 12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /307
CAPITOLO 80
STAGNO
Note
1 . Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come :
a) Fili (n . 80.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati , la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non
eccede 6 mm nella dimensione maggiore .
b) Barre e profilati (n . 80.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione
trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti , il cui spessore oltrepassa il decimo
della larghezza . Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni , ottenuti per stam
paggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie ecce
dente una grossolana sbavatura.
c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n . 80.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n . 80.01 ), anche arrotolati, la cui dimensione maggio
re nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza,
eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m2 .
Sono particolarmente compresi nella voce n . 80.03 le lamiere , lastre, fogli e nastri , pesanti più di 1 kg
per m2 , tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati , lucidati
o ricoperti , purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori
previsti altrove .
2 . Sono particolarmente compresi nella voce n . 80.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o
ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati , maschiati , forati, strozzati, conici,
ad alette riportate , ecc.).
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
80.01 Stagno greggio ; cascami e rottami di stagno esenzione esenzione
80.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno 8 3,2
80.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m1 8 2,5
N. L 331 /308 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
80.04 Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stam
pati o fìssati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del
peso di 1 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di
stagno :
A. Fogli e nastri sottili :
ll I. fissati su supporto 12 4,4
II II . altri 10 3,8
|| B. Polveri e pagliette 7 2,9
80.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti,
giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno :
II A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate . 10 3,8
B. Accessori per tubi 14 4,9
80.06 Altri lavori di stagno 16 5,3
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /309
CAPITOLO 81
ALTRI METALLI COMUNI
Nota
Rientrano nella voce n . 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati :
bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese , niobio (colombio), renio ,
antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in U 235, vanadio, zirconio.
Questa voce comprende ugualmente le matte , gli «speiss» e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobal
to, nonché i cermet.
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
81.01 Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato :
I A. greggio (comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate) ; cascamie rottami 6 —
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati , fili, filamenti ,
lamiere, fogli e nastri 10 8
II C. altri 13 10
81.02 Molibdeno, greggio o lavorato :
A. greggio (comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate); cascami
e rottami :
I. Polveri 6 —
II . altri 6 5
I B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti ,lamiere, fogli e nastri 10 8
C. altri 13 10
81.03 Tantalio, greggio o lavorato :
I A. greggio (comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate); cascamie rottami 4 2,5
I B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati , fili, filamenti,lamiere, fogli e nastri 8 4,4
C. altri 11 5,8
81.04 Altri metalli comuni, greggi o lavorati ; cermet, greggi o lavorati :
A. Bismuto :
I. greggio ; cascami e rottami esenzione esenzione
Il II . lavorato 9 3,5
B. Cadmio : I
I. greggio ; cascami e rottami 5 4
II II . lavorato 9 6
N. L 331 /310 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
81.04
(segue)
C. Cobalto :
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato
esenzione
7
esenzione
3,8
D. Cromo :
I. greggio ; cascami e rottami :
a) Leghe di cromo contenenti , in peso, più del 10 % di nichel
b) altri
II . lavorato
esenzione
6
8
esenzione
5
7
E. Germanio :
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato
6
10
4,5
7
F. Afnio (celtio):
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato
4
9
3,5
7,5
G. Manganese :
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato
7
10
4,5
6,5
H. Niobio (colombio) :
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato
6
10
5
9
IJ . Antimonio :
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato
8
10 8
K. Titanio :
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato :
a) Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi, desti
nati ad aeromobili civili (a)
b) altri
6
10
10
5
esenzione
7
L. Vanadio :
I. greggio ; cascami e rottami
II . lavorato
4
9
2,2
5,1
\\ M. Uranio impoverito in U 235 7 2,9
N. Torio :
I. greggio ; cascami e rottami (Euratom)
II . lavorato :
a) Barre, profilati , fili , lamiere, fogli e nastri (Euratom)
b) altro (Euratom)
esenzione
esenzione
2
esenzione
1,4
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /311
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
81.04
(segue)
O. Zirconio :
I. greggio ; cascami e rottami . . .
II . lavorato
P. Renio :
I. greggio ; cascami e rottami . . .
II . lavorato
Q. Gallio, indio, tallio :
I. greggi ; cascami e rottami . . . .
II . lavorati
R. Cermet :
I. greggi ; cascami e rottami . . . .
II . lavorati
6
10
6
10
4
10
4
12
5
9
5
9
2,2
3,8
7,5
7,5
N. L 331 /312 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 82
UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI
Note
1 . Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili , dalle mole con sostegni e dagli assortimenti
di manicure e pedicure , nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci nn . 82.07 e 82.15, questo capitolo com
prende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante :
a) di metallo comune ;
b) di carburi metallici ;
c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo
comune ;
d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o
altre parti trancianti o taglienti , non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di
polveri abrasive .
2 . Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo capitolo seguono il trattamento
degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per
utensileria a mano della voce n . 84.48 . Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e fornitu
re d' impiego generale , ai sensi della nota 2 di questa sezione.
Rientrano nelle voci nn . 82.11 o 82.13 , rispettivamente , le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di
rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici .
3 . Gli astucci, scrigni e custodie simili , presentati insieme agli oggetti classificabili in questo capitolo , cui sono
destinati e con i quali sono normalmente venduti , seguono il trattamento di tali oggetti . Presentati isolatamente,
essi seguono il regime loro proprio .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschia
toi ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; falci e falciole, coltelli da fieno o da
paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano 15 4,4
82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non
dentate per segare) :
A. Seghe a mano :
I. Saracchi e seghe verticali (segoni) 15 4,9
II . altre 15 5,8
B. Lame di seghe : \
I. a nastro 15 5,8
II . Catene di seghe dette «taglienti» 16 4
III . altre 16 6,2
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europèe N. L 331 /313
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
82.03 Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti ; chiavi per dadi ; foratoi, tagliatu
bi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano :
A. Lime e raspe 13 3,8
B. altri 15 4,9
82.04 Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di
questo capitolo ; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con
sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro 16 4,6
82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche mec
canica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare,
intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i
metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante :
|| A. di metalli comuni 12 4,6
B. di carburi metallici 13 4,6
C. di diamante o di conglomerato diamantifero 9 5,1
D. di altre materie 12 4,4
82.06 Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici 13 3,8
82.07 Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da
carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per
sinterizzazione 14 4,9
82.08 Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi
per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e
le bevande, pesanti 10 kg o meno 17 4,9
82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli
della voce n. 82.06, e loro lame :
I A. Coltelli 17 (a)
B. Lame 17 12
[82.10]
(a) Vedi allegato .
N. L 33 1 /314 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
O/o
1 2 3 4
82.11 Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) :
A. Rasoi :
Il I. diritti 13 3,8
II . altri 17 4,9
B. Lame e coltelli :
I. Lame per rasoi di sicurezza 16 4,9
II . di altri rasoi 12 4,6
C. altre parti e pezzi staccati 17 4,9
82.12 Forbici a due branche e loro lame 17 8
82.13 Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i
coltellacci, le scurì da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assorti
menti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie) . . . 16 5,6
82.14 Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da
burro, pinze da zucchero e oggetti simili :
|| A. di acciaio inossidabile 19 17
B. altri 19 8
82.15 Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14 19 5,1
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /315
CAPITOLO 83
LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
Nota
Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa , ferro od acciaio
previsti dalle voci nn . 73.25 , 73.29, 73.31 , 73.32 e 73.35 , nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
83.01 Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serra
tura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli
comuni ; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni 17 5,6
83.02
esenzione
4,9
Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte,
scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed
altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte) ; attacca
panni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni :
A. Guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili (compresi le cerniere ed i con
gegni di chiusura automatica per porte), destinati ad aeromobili civili (a) . . .
B. altri
Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e
scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, por
tacopie ed altro simile materiale per ufficio,d metalli comuni, ad esclusione dei
mobili per ufficio della voce n. 94.03
83.03
17
17
17
16
19
83.04
5,6
5,3
5,1
83.05 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli
da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnala
zione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni
83.06
18
19
esenzione
6
Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni ; cornici per
fotografìe, incisioni e simili, di metalli comuni ; specchi di metalli comuni :
A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
B. altri
Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettri
che, di metalli comuni :
A. destinati ad aeromobili civili (a)
B. altri
83.07
18
18
esenzione
4,9
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /316 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
83.08 Tubi flessibili di metalli comuni :
ll A. muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (a) 17 esenzione
li B. altri 17 4,9
83.09 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci,
occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni,
marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti ; rivetti
tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni ; perle e pagliette, tagliate, di
metalli comuni 16 4,6
[83.10]l -
83.11 Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di
metalli comuni 18 esenzione
[83.12]
83.13 Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli,
capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di
metalli comuni :
A. Capsule otturanti o coprituraccioli, di alluminiò o di piombo :
I. Capsule di alluminio, di diametro massimo di 21 mm, anche provviste
internamente di una rondella di gomma, ma non associate ad altre
materie 18 4,9
II . altri 18 6,5
ll B. altri 18 4,9
83.14 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed
altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni 19 5,1
83.15 Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o
di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o
riporto di metallo o di carburi metallici ; fili e bacchette di polveri di metalli
comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione :
A. Elettrodi per saldature, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie
refrattarie 15 6,2
B. altri 15 5,1
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /317
SEZIONE XVI
MACCHINE ED APPARECCHI ; MATERIALE ELETTRICO
Note
1 . Questa sezione non comprende :
a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del capitolo 39, le cinghie di
trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n . 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di
gomma vulcanizzata non indurita (n . 40.14);
b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli , naturali, artificiali o ricostituiti (n . 42.04) o di pelli da pellicce
ria (n . 43.03);
c) i tubetti , spole , rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (per esempio, capitoli 39 , 40 ,
44 , 48 o sezione XV);
d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili , della voce n . 48.21 ;
e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n . 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di
materie tessili (n . 59.17);
f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci nn . 71.02
o 71.03 , nonché i lavori costituiti esclusivamente di queste materie , della voce n . 71.15 ;
g) le parti e forniture d'impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione
XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n . 39.07);
h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV) ;
ij ) gli oggetti dei capitoli 82 e 83 ;
k) il materiale da trasporto della sezione XVII ;
1) gli oggetti del capitolo 90 ;
m) gli oggetti d'orologeria (capitolo 91 );
n) gli utensili intercambiabili della voce n . 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n . 96.01 ),
nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro
parte operante (capitoli 40 , 42 , 43 , 45 , 59 , voci nn . 68.04 , 69.09, ecc.);
o) gli oggetti del capitolo 97 .
2 . Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85 , le
parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci
nn . 84.64 , 85.23 , 85.24 , 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti :
a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le
voci nn . 84.65 e 85.28 ) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale
sono destinati ;
b) le parti ed i pezzi staccati , diversi da quelli del paragrafo precedente , se riconoscibili come destinati esclusi
vamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce
(anche nelle voci nn . 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine, o, se del caso,
nelle voci nn. 84.38, 84.48 o 84.55; tuttavia le parti ed i pezzi staccati , destinati principalmente agli oggetti
tanto della voce n . 85.13 quanto della voce n . 85.15 , sono da classificare nella voce n . 85.13 ;
c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci nn . 84.65 o 85.28 .
N. L 331 /318 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
3 . Salvo disposizioni contrarie , le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e
costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse , alternative o comple
mentari , sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso .
4 . Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine
operatrici, purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto
riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili),
seguono il regime della macchina che debbono azionare . La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissio
ne e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle5.Ai
fini dell'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» è valido anche per i diversi apparecchi e
congegni di questa sezione .
Note complementari
1 . Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano
presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambia
bili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi
siano normalmente venduti con quelle.
2. Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana l'esige, un documento
illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie,ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i
suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un
inventario del contenuto dei differenti colli.
3. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le dispo
sizioni della regola generale A 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.
4. Gli astucci, cofani e contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questa sezione, cui sono destinati e con i
quali sono normalmente venduti, sono da classificare con questi oggetti. Presentati isolatamente, seguono il regime
loro proprio.
5. I trattori che sono congiunti, anche per mezzo di dispositivi speciali, a macchine, apparecchi o congegni della presente
sezione, seguono in ogni caso il loro proprio regime (n. 87.01).
CAPITOLO 84
CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68 ;
b) gli apparecchi , macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69) ;
c) le vetrerie per laboratorio (n . 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (nn . 70.20 e 70.21 );
d) gli oggetti delle voci nn . 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 81 );
e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano, della voce n . 85.05 nonché gli apparecchi
elettromeccanici per uso domestico della voce n . 85.06 .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /319
2 . Salvo il disposto delle note 3 e 4 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati
sia sotto le voci dal n . 84.01 al n . 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n . 84.22 al n . 84.60 incluso, sono da
classificare nelle voci dal n . 84.01 al n . 84.21 .
Tuttavia,
— non rientrano nella voce n . 84.17 :
a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n . 84.28);
b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n . 84.29);
c) i diffusori per zuccherifici (n . 84.30);
d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati , tessuti e lavori di materie tessili
(n . 84.40);
e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di
temperatura, anche se necessaria, ha solo una funzione accessoria ;
— non rientrano nella voce n . 84.19 :
a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n . 84.41 );
b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n . 84.54 .
3 . A) Sono considerate «macchine automatiche per l'elaborazione dell' informazione», ai sensi della voce n . 84.53 :
a) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione
ed ai dati da elaborare , un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i program
mi sono iscritti , nel linguaggio utilizzabile dalla macchina . Queste macchine devono avere una memoria
principale direttamente accessibile per l'esecuzione di un programma, di una capacità almeno sufficiente
per registrare le parti dei programmi di elaborazione o di traduzione ed i dati immediatamente necessari
per l'elaborazione in corso . Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma
iniziale , essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione ;
b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno : organi analogici,
organi di comando e dispositivi di programmazione ;
c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una
macchina analogica associata ad elementi numerici .
B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell' informazione possono presentarsi in forma di sistemi che
comprendono un numero variabile di unità distinte , ciascuna situata nel proprio involucro . Deve essere
considerata come facente parte di un sistema completo , ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti
seguenti :
a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità inter
medie ;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare , deve essere atta a
ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabile dal sistema, a meno che non si
tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n . 84.53 .
4 . Rientrano nella voce n . 84.62 le sfere di acciaio calibrate , cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o
minimo non differisce di più dell' I % del diametro nominale , a condizione, tuttavia, che questa differenza
(tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n . 73.40 .
N. L 331 /320 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
5 . Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della
sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione
principale , oppure , qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale,
nella voce n . 84.59 .
In ogni caso , rientrano ugualmente nella voce n . 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di
qualsiasi materia (trefolatrici , riunitrici , cordatrici, ecc.).
Note complementari
1 . Si considerano come «motori per aerodine» della sottovoce 84.06 A soltanto i motori appositamente costruiti per
ricevere un'elica o un rotore.
2 . Agli effetti della sottovoce 84.45 C VI a), si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo
che permette di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0,01 mm) circa, il valore dello spostamento d'un
organo importante della macchina, come : tavola, albero, portamole, ecc.
3 . Si considerano come « macchine per tracciare» (à pointer) della sottovoce 84.45 C VII, le macchine utensili che
rispondono alle seguenti condizioni :
a) lavorazione effettuata «secondo coordinate»;
b) precisione nell'avanzamento della tavola portapezzo e della slitta portamandrino con errore non superiore a
0,005 mm.
4 . (Euratom) Il termine « reattori nucleari» (sottovoce 84.59 B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositi
vi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositi
vi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro
dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti
contenute nell'interno della zona.
Il Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
84.01 Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette
«ad acqua surriscaldata» 14 5,5
84.02 Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldato
ri, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatoli di gas, ecc.); con
densatori per macchine a vapore 14 5,5
84.03 Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depu
ratori ; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i
rispettivi depuratori 14 4,1
[ 84.04]
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /321
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
84.05 Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie 13 5
84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone :
A. Motori per aerodine, rispondenti alla definizione della nota complementare 1
di questo capitolo :
I. destinati ad aeromobili civili (a) 15 (b) esenzione
II . altri , di potenza :
a) di 300 kW o meno 15 (b) 4,4
Il b) di più di 300 kW 10 (b) 3,2
B. Propulsori speciali del tipo «fuoribordo», con cilindrata :
\\ I. inferiore o uguale a 325 cm3 18 10
\\ II . superiore a 325 cm3 18 7
II C. altri motori :
II I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata : \
II a) di 250 cm3 o meno : l\
1 . destinati ad aeromobili civili (a) 22 esenzione
2 . altri 22 5,8
b) di più di 250 cm3 : \
Il 1 . destinati all'industria del montaggio : \
Il dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, l
degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autovei
coli misti , con meno di 15 posti a sedere,
|| degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindratainferiore a 2 800 cm3 ,
Il degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (c) 18 4,9
\\ 2 . altri : ll
li aa) destinati ad aeromobili civili (a) 18 esenzione
bb) non nominati 18 6,9
II II . Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : \\
|| a) Motori di propulsione per navi (c) 8 5,3 (d)
Il b) altri : l
Il 1 . destinati all'industria del montaggio : \
Il dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, \
degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autovei
coli misti , con meno di 15 posti a sedere,
degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata
inferiore a 2 500 cm3 , \
degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (c) 18 4,9
Il 2 . non nominati 18 6,9
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
(b) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o
che sono costruite nella Comunità . Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(c) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(d ) Vedi allegato .
N. L 331 /322 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
84.06
(segue)
D. Parti e pezzi staccati :
I. di motori destinati ad aeromobili civili (a)
II . di altri motori :
a) per aerodine
b) altri
12 (b)
12 (b)
16
esenzione
3,8
4,9
84.07 Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche :
A. Macchine motrici idrauliche e loro parti e pezzi staccati , destinati ad aero
mobili civili (a) 15 esenzione
B. altre macchine motrici idrauliche 15 6
C. altre parti e pezzi staccati 15 6
84.08 Altri motori e macchine motrici :
A. Propulsori a reazione :
I. Turboreattori :
a) destinati ad aeromobili civili (a)
b) altri , d'una spinta di :
1 . 24 525 N o meno
2 . più di 24 525 N
II . altri (statoreattori , pulsoreattori, razzi , ecc.):
a) destinati ad aeromobili civili (a)
b) non nominati
12 (b)
12 (b)
12 (b)
12 (b)
12 (b)
esenzione
4,4
3,8
esenzione
4,4
B. Turbine a gas :
I. Turbopropulsori :
a) destinati ad aeromobili civili (a)
b) altri , d'una potenza di :
1 . 1 100 kW o meno
2 . più di 1 100 kW
II . altri :
a) destinati ad aeromobili civili (a)
b) non nominati :
12 (b)
15 (b)
12 (b)
14
14
esenzione
5,1
3,8
esenzione
5,5
C. altri motori e macchine motrici :
I. destinati ad aeromobili civili (a)
II . non nominati
14
14
esenzione
7
D. Parti e pezzi staccati :
I. destinati ad aeromobili civili (a) "
II . altri :
a) di propulsori a reazione o di turbopropulsori
b) non nominati
14
12 (b)
14
esenzione
3,8
5,5
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II . paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
( b) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o
che sono costruite nella Comunità . Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /323
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
84.09 Rulli compressori a propulsione meccanica 13 3,8
84.10 Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccani
che e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi
(a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) :
A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misurature o costruite per ricevere
tale dispositivo 15 4,6
B. altre pompe :
ll I. destinate ad aeromobili civili (a) 12 esenzione
ll II . non nominate : l
li a) Pompe 12 4
b) Parti e pezzi staccati 12 4
C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili , ecc.) 14 4,1
84.11 Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto ; compressori, motocom
pressori e turbocompressori di aria e di altri gas ; generatori a pistoni liberi ; venti
latori e simili :
A. Pompe e compressori :
ll I. destinati ad aeromobili civili (a) 12 esenzione
ll II . altri :
ll a) Pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggettisimili 16 4,4
ll b) Pompe e compressori non nominati 12 4,4
c) Parti e pezzi staccati 12 4,4
li B. Generatori a pistoni liberi 10 3,2
ll C. Ventilatori e simili :
ll I. destinati ad aeromobili civili (a) 13 esenzione
II . altri 13 4,6
84.12 Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un
ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità :
A. destinati ad aeromobili civili (a) 12 esenzione
B. altri 12 5,3
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /324 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
°/o
1 2 3 4
84.13
14 4,1
84.14
11
14
4,1
4,1
84.15
13
13
13
13
13
esenzione
3
3
3,8
3,8
84.16
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a
combustibili solidi polverizzati o a gas ; focolari automatici, compresi gli avanfoco
lari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e
dispositivi simili
Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce
n. 85.11 :
A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati,
per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combu
stibili nucleari irradiati (Euratom)
B. altri
Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura
elettrica o di altra specie :
A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati),
destinati ad aeromobili civili (a)
B. Evaporatori e condensatori diversi da quelli per gli apparecchi per uso dome
stico
C. altri :
I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri
II . non nominati
Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per lami
nare il vetro ; cilindri per dette macchine
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di
materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il
riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la steri
lizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vapo
rizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparec
chi domestici ; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici :
A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Euratom)
B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili
nucleari irradiati , per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa
in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (Euratom) . .
C. Scambiatori di calore :
I. destinati ad aeromobili civili (a)
II . altri
I). Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde :
I. a riscaldamento elettrico
II . altri
E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione :
I. a riscaldamento elettrico
II . altri
F. altri :
I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
II . non nominati
84.17
4,1
4,1
esenzione
3,5
5,8
4,4
5,6
4,9
4,4
4,1
11
11
11
11
18
12
17
14
15
14
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /325
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
% "
convenzionali
%
1 2 3 4
84.18 Centrifughe ed idroestrattori centrifughi ; apparecchi per filtrare o depurare liqui
di o gas :
A. perla separazione degli isotopi dell'uranio (Euratom) 5 3,5
B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati ,
per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combu
stibili nucleari irradiati (Euratom) 11 4,1
C. altri : \I
I. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati
ad aeromobili civili (a) 15 esenzione
II . non nominati : I
\ a) Centrifughe ed idroestrattori centrifughi :
1 . Idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capaci
tà unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i
6 kg 18 5,3
\ 2 . altri 13 3,8
b) Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o
gas 15 4,4
84.19 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti ; per
riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri con
tenitori ; per impacchettare o imballare le merci ; apparecchi per gassare le bevan
de ; macchine e apparecchi per lavare il vasellame :
A. Macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico,
con o senza dispositivo di asciugamento : \
I. Lavastoviglie di tipo familiare 18 4,9
II . altri 18 3,5
B. altri 13 3,5
84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i
pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o
meno ; pesi per qualsiasi bilancia 15 4,4
84.21 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare
materie liquide o polverulente ; estintori, anche carichi ; pistole a spruzzo e appa
recchi simili ; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili
apparecchi a getto :
I
A. Estintori , anche carichi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad
aeromobili civili (a) 12 esenzione
B. altri 12 4,4
84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione
(ascensori, « skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori,
teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23 : \
A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad
aeromobili civili (a) 14 esenzione
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /326 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
84.22
(segue)
B. altri :
I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione
delle sostanze altamente radioattive (Euratom)
II . Gru automobili , su ruote, che non possono circolare su rotaie
III . Macchine da laminatoi : piani a rulli per la condotta e il trasporto dei
prodotti , ribaltatori e manipolatori di lingotti , di masselli , di barre e di
lastre
IV. non nominati
8
14
14
14
3,2
5,8
5,6
4,1
84.23 Macchine ed apparecchi, fìssi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escava
zione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escava
toli, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers», ecc.); bat
tipali ; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03 :
A. Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la
perforazione del suolo :
I. automobili , su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie :
a) Livellatrici dette «scrapers»
b) altre macchine ed apparecchi
c) Parti e pezzi staccati
II . altri :
a) Macchine di sondaggio e di perforazione
b) non nominati
B. Battipali ; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03 . .
15
15
15
9
14
15
5,8
6,5
5.8
2.9
4,1
5,1
84.24 Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavo
razione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi
sportivi li 3,5
84.25 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agri
coli ; presse da paglia e da foraggio ; tosatrici da prato ; rimondatori e macchine
simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti
agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29 .... 11 3,5
84.26 Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte 11 4,1
84.27 Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del
sidro e simili 12 4
84.28 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicol
tura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici
o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura 12 3,8
84.29 Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e
legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie . . . 13 4,6
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /327
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
84.30 Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capito
lo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle
paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dol
ciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero,
della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimen
13 3,8
84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per
carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone :
li A. per la fabbricazione della carta e del cartone 12 3,8
ll B. altri 14 4,1
84.32 Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i
fogli 11 3,5
84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta
e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie 13 3,8
84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri ; macchine, apparecchi e materia
le per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili ; caratteri per la stampa,
cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e
cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):
A. Macchine per fondere o per comporre i caratteri :
I. Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes ,
intertypes , ecc.)
II . altre
6
13
2,2
4,1
ll B. Lastre, placche, cilindri ed altri organi simili , eccetto le pietre litografiche . . 16 4,9
ll C. altri 14 4,1
84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed
altri apparecchi ausiliari per la stampa :
A. Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche :
I. Macchine per la stampa «in bianca», tipografiche, a cilindro :
a) a un giro
b) a due giri
II. Macchine per la stampa, rotative
III . altri
12
10
11
11
3
3
3
3
ll B. Apparecchi ausiliari per la stampa 13 3
84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche
e artificiali ; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; mac
chine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili ; macchine
per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili . 12 3,8
84.37 Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti ;
apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi,
imbozzimatrici, ecc.):
ll A. Telai per tessitura 11 3,5
ll B. Telai per maglieria 13 4,4
ll C. Telai per tulli, pizzi , ricami, trecce, passamanerie e per reti 10 3,2
D. Apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria , ecc.
(orditoi , imbozzimatrici, ecc.) 13 3,8
N.L 331 /328 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, mec
canismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle
navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente
o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36
e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e
lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.) 12 3,8
84.39 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o
in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per
cappelli 13 3,8
84.40 Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, appret
tare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli
apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere,
piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di
altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; mac
chine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati,
carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per
queste macchine):
ll A. Macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico 16 4,6
B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espres
sa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg ; idroestrattori (diversi
dai centrifughi) per uso domestico :
ll I. a funzionamento elettrico 19 5,1
ll II . altri 12 3,8
C. altri . . 13 3,8
84.41 Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette
macchine ; aghi per macchine da cucire :
A. Macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine :
I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al
massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore ; teste di macchine per
cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza
motore o 17 kg col motore :
a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i
tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU 12 6
ll b) altre 12 —
ll II . altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire 12 4,4
ll III . Parti e pezzi staccati ; mobili per macchine da cucire 12 5,8
B. Aghi per macchine da cucire 14 4,9
84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle
pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le
macchine per cucire della voce n. 84.41 13 4,1
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /329
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
I % %
1 2 3 4
84.43 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per
acciaierie, fonderie e la metallurgia 13 3,8
84.44 Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi :
A. Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo
dei combustibili nucleari irradiati (Èuratom) 11 4,1
84.45
B. altri
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da
quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50 :
13 4,9
A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combu
stibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggia
tura, ecc.) : l
I. Macchine automatizzate con informazioni codificate (Euratom) 11 6,5
II . altre (Euratom) 11 4,1
|| B. Macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico ;macchine utensili ultrasoniche :
I. Macchine automatizzate con informazioni codificate 8 4,4
II . altre
C. altre macchine utensili :
8 2,5
I. Torni :
a) Torni automatizzati con informazioni codificate 10 5
b) altri 10 4,9
II. Alesatrici : \
a) Macchine automatizzate con informazioni codificate 8 4,4
\\ b) altre 8 3
III . Piallatrici :
a) Macchine automatizzate con informazioni codificate 8 5,3
b) altre 8 4,9
IV. Limatrici , segatrici , troncatrici , brocciatrici , stozzatrici :
a) Macchine automatizzate con informazioni codificate 6 3,8
b) altre 6 2,2
V. Fresatrici , foratrici :
a) Macchine automatizzate con informazioni codificate 12 5,5
b) altre 12 5,3
VI . Affilatrici , sbavatrici , rettificatrici , molatrici , lucidatrici , smerigliatrici ,
levigatrici , lappatrici, e simili , operanti a mezzo di mole , di abrasivi o di
prodotti per lucidare :
\\ a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo :
1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate 10 5
2 . altre 10 4,9
\\ b) altre :
1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate 4 2,5
Il 2 . altre 4 2,2
VII . Macchine per tracciare (à pointer) :
a) Macchine automatizzate con informazioni codificate 6 3,8
b) altre 6 2,2
N. L 331 /330 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
O/o
1 2 3 4
84.45
(segue)
10
10
6
6
5,3
4,9
3,8
3,5
12
12
5,5
5
C. Vili . Macchine per tagliare ingranaggi :
a) per tagliare ingranaggi cilindrici :
1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate .
2 . altre
b) per tagliare altri ingranaggi :
1 . Macchine automatizzate con informazioni codificate
2 . altre
IX. Presse, diverse da quelle classificabili nelle sottovoci 84.45 C X e C
XI :
a) Presse automatizzate con informazioni codificate
b) altre
X. Rullatrici , centinatrici , piegatrici , spianatrici , cesoie, punzonatrici e
sgretolatrici (macchine «à gruger») :
a) Macchine automatizzate con informazioni codificate
b) altre
XI. Macchine per forgiare, comprese quelle per forgiare a stampo :
a) Macchine automatizzate con informazioni codificate
b) altre
XII . altre
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calce
struzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazio
ne a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49
Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del
legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di
altre materie dure simili
8
8
6
6
9
4
2,5
4.4
2.5
4,9
84.46
13 3,8
84.47
11 5,8
84.48 Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principal
mente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i
portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed
altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ; portautensili destinati
all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie . . 8 2,9
84.49 Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a
motore elettrico, per l'impiego a mano 13 3
84.50 Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale 12 3,8
84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione ; macchine per autenticare
gli assegni bancari :
A. Macchine da scrivere
B. Macchine per autenticare gli assegni bancari
16
13
4,6
3,8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /331
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
84.52 Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa,
macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con
dispositivo di totalizzazione :
Il A. Macchine calcolatrici elettroniche 14 12
!! B. altre 12 4,1
84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità ; lettori
magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in for
ma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate
né comprese altrove :
A. Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità,
destinate ad aeromobili civili (a) 11 esenzione
B. altri 11 4,9
84.54 Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (sten
di), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e
incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per
forare e aggraffare, ecc.) :
A. Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indi
rizzi 16 4,6
|| B. altri 15 4,4
84.55 Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconosci
bili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi
delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso :
ll A. Modelli (cliché) per indirizzi 18 4,9
B. Pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche della sottovoce
84.52 A 14 6,3
ll C. altri 12 4
84.56 Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, me
scolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide ; macchine ed
apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le
paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in
pasta ; macchine formatrici in sabbia per fonderia 13 3
84.57 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e
dei lavori di vetro ; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elet
tronici e simili : \
A. Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del
vetro e dei lavori di vetro 11 3,5
B. Macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili . . 12 3,8
84.58 Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla
destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, ciocco
lata, generi commestibili, ecc 13 3,8
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /332 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre
voci di questo capitolo :
ll A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Euratom) 11 4,1
ll B. Reattori nucleari (Euratom) 10 6,2
C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irra
diati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi , applicazione di guaine,
ecc .) (Euratom) 11 4,1
D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde , comprese le macchine per la
fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici :
I. Trefolatrici , cordatrici , riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili
II . altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro , per
isolare e per operazioni simili di preparazione , rivestimento, condiziona
mento, ecc.)
12
14
3.8
4.9
E. altri :
I. Merci destinate ad aeromobili civili ( a) :
Accumulatori idropneumatici sferici ,
Servomotori meccanici per invertitori di spinta,
Impianti igienici speciali ,
Umidificatori e disumidificatori dell'aria,
Servomeccanismi non elettrici ,
Servomotori idraulici , non elettrici ,
Avviatori non elettrici,
Avviatori pneumatici per reattori ,
Tergicristalli non elettrici ,
Regolatori di eliche non elettrici
II . altri
15
15
esenzione
4,4
84.60 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle
lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, cal
cestruzzo, cemento, ect.), la gomma e le materie plastiche artificiali 13 3,8
84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti
simili :
|| A. Riduttori di pressione 15 4,4
|| B. altri 16 4,6
84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni
18 9
84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingra
naggi e ruote di frizione,riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e
pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (mani
cotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Óldham, ecc.) :
A. destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
( a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /333
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
84.63
(segue)
16
16
7
4,9
84.64
B. altri :
I. Supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinet
ti a rotolamento incorporati
II . non nominati . .
Guarnizioni metallo-plastiche ; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione
diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi
simili :
A. destinati ad aeromobili civili (a)
B. altri
Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati
né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche,
parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elet
triche :
A. Pezzi , di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolle
ter» ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm
B. altri
14
14
esenzione
4»V
84.65
15
15
3,5
4,4
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
N. L 331 /334 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 85
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI ;
MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le coperte , cuscini , scaldapiedi e manufatti simili , riscaldati elettricamente ; i vestiti , calzature, scaldaorecchie
ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente ;
b) i lavori di vetro della voce n . 70.1 1 ;
c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94 .
2 . Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n . 85.01 sia nelle voci nn . 85.08 , 85.09 , 85.21 , sono da classifi
care in queste tre ultime voci .
Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n . 85.01 .
3 . La voce n . 85.06 comprende, purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in
usi domestici :
a) gli aspirapolvere , le lucidatrici per pavimenti , i trituratori e mescolatori di alimenti , gli spremifrutta ed i
ventilatori per appartamenti , di qualsiasi peso ;
b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame
(n . 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc . (nn . 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine
centrifughe o non), delle macchine per stirare (nn . 84.16 o 84.40 , secondo che trattisi di calandre o non),
delle macchine da cucire (n . 84.41 ) e degli apparecchi elettrotermici della voce n . 85.12 .
4 . Si considerano come «circuiti stampati», ai sensi della voce n . 85.19, i circuiti ottenuti disponendo su un suppor
to isolante , con qualsiasi processo a stampa (in particolare , per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o
con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori , contatti o altri componenti stampati (in partico
lare , induttanze , resistenze , capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito escluso
qualsiasi altro elemento che possa produrre , raddrizzare , modulare o amplificare un segnale elettrico (ad esem
pio , elementi a semiconduttore).
La denominazione «circuiti stampati » non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti
nel corso del processo di stampa . Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento
non stampati .
I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo
tecnologico sono da classificare nella voce n . 85.21 .
5 . Per l'applicazione della voce n . 85.21 , si considerano come :
A) « Diodi , transistori e simili dispositivi a semiconduttori», i dispositivi della specie il cui funzionamento è
basato sulla variazione di resistività sotto l' influenza di un campo elettrico ;
B) «Microstrutture elettroniche»:
a) i microcollegamenti dei tipi «fagotti», blocchi fusi , micromoduli e simili , costituiti da componenti discre
ti , attivi o attivi e passivi, miniaturizzati , accoppiati e collegati tra loro ;
b) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità,
collegamenti , ecc.) sono prodotti nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semicon
duttore (per esempio silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile ;
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /335
c) 1 circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato
isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni con la tecnologia dei circuiti a
strato sottile o spesso (resistenze, capacità , intercollegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori
(diodi , transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche com
ponenti miniaturizzati discreti .
Per gli oggetti definiti in questa notarla voce n . 85.21 ha la precedenza su qualsiasi altra voce di tariffa, che
possa comprenderli principalmente in relazione alla loro funzione .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
85.01
12 esenzione
14
12
16
15
8,5
5
6,5
4,4
Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.);
trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :
A. Merci destinate ad aeromobili civili (a) :
Macchine generatrici ; convertitori rotanti o statici , trasformatori , bobine di
reattanza e di autoinduzione ;
Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a
150 kW
B. altre macchine ed apparecchi :
I. Macchine generatrici , motori (anche con riduttori , variatori o moltiplica
tori di velocità), convertitori rotanti :
a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
b) altri r . .
II . Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori , ecc.); bobine di reat
tanza e bobine di autoinduzione
C. Parti e pezzi staccati
Elettromagneti ; calamite permanenti, magnetizzate o non ; dischi, mandrini ed
altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione ; accoppiamenti,
innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici ; teste di sollevamento elettro
magnetiche
Pile elettriche
Accumulatori elettrici :
A. destinati ad aeromobili civili (a)
B. altri :
I. Accumulatori al piombo
II . Accumulatori non nominati
III . Parti e pezzi staccati :
a) Separatore di legno
b) non nominati
85.02
15 4,4
8,985.03 20
85.04
20
20
17
10
17
esenzione
6,2
5.1
3.2
5,6
( a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /336 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
°/o
1 2 3 4
85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'im
piego a mano 14 4,5
85.06 Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico :
A. Aspirapolvere, battitappeto e spazzole aspiranti ; lucidatrici per pavimenti . . . 19 4
B. altri . . 19 5,1
85.07 Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato :
ll A. Rasoi 13 4,6
B. Tosatrici 14 4,1
85.08 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad
esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensio
ne, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo
e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori :
ll A. destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati (a) 18 esenzione
ll B. altri : \
I. Apparecchi di avviamento e generatrici , compresi i congiuntori-disgiun
tori 14 5,6
ll . II . Magneti , compresi i dinamo-magneti e i volano magneti 18 4,9
ll III . Candele di riscaldamento 21 6,3
IV. non nominati 20 5,8
85.09 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatoli e
dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli :
li A. Apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08 17 4,9
|| B. Apparecchi di segnalazione acustica 14 5
C. altri , . 15 5
85.10 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sor
gente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli appa
recchi della voce n. 85.09 :
ll A. Lampade di sicurezza per minatori 15 5,1
B. altre , . 18 7,2
(a) Sono ammessi ir questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /337
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
85.11 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il tratta
mento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche ; macchine ed
apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare :
A. Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per
induzione o per perdite dielettriche :
I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irra
diati , per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo
dei combustibili nucleari irradiati (Euratom) 11 4,1
Il II . altri 14 4,1
B. Macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare . . . 15 5,1 .
85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatoli ad immersione, elettrici ; apparecchi elettrici
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per
parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare,
ecc.); ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze
scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24 :
A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione , elettrici :
ll I. destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati (a) . . . 20 esenzione
ll II . altri 20 5,3
ll B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili :
ll I. destinati ad aeromobili civili , escluse lo loro parti e pezzi staccati (a) . . 21 esenzione
ll II . altri 21 5,6
C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per
arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.) 19 ' 6
\\ D. Ferri da stiro elettrici 20 6
\\ E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici :
I. Fornelli e forni elettrici , apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e
pezzi staccati , destinati ad aeromobili civili (a) 19 esenzione
l.I II . altri 19 5,1
F. Resistenze scaldanti 18 4,9
85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafìa su filo, compresi gli apparecchi
di telecomunicazione a corrente portante :
|| A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante 16 4,6
B. altri 15 7,5
85.14 Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza :
A. destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati (a) 18 esenzione
B. altri • 18 4,9
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B,
preliminari .
delle disposizioni
N. L 331 / 338 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ;
apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi
gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di ripro
duzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ;
apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radioteleco
mando :
A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotele
grafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisio
ne (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di regi
strazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle imma
gini per la televisione :
I. Apparecchi trasmittenti :
a) per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili
civili (a) 18 esenzione
ll b) altri 18 4,9
II . Apparecchi rice-trasmittenti :
\\ a) per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, destinati ad aeromobilicivili (a) 20 esenzione
Il b) altri 20 6,5
li III . Apparecchi riceventi , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono :
a) per la radiodiffusione, la radiotelefonia o la radiotelegrafia, destinati
ad aeromobili civili (a) 22 esenzione
ll b) altri :
1 . Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata o di
ricerca di persone 22 12
II 2 . non nominati 22 14
li IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione 17 4,9
B. altri apparecchi :
ll I. destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
II . non nominati 16 6,2
ll C. Parti e pezzi staccati :
I. Accoppiamenti principali e secondari per apparecchi della sottovoce
85.15 B I , consistenti in due o più parti o pezzi collegati , destinati ad
aeromobili civili ( a) 22 esenzione
Il II . altri : l
ll a) Mobili e cofanetti :
1 . di legno 16 4,6
li 2 . di altre materie 20 5,3
b) Pezzi , di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a
«décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm 22 5,8
c) non nominati 22 7,2
85.16 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei mes
saggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di
comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi 15 4,4
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /339
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indi
catori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio,
ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16 :
A. destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati (a) 15 esenzione
B. altri 15 (b) 4,4 (c)
85.18 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili :
|| A. Condensatori fissi , diversi da quelli elettrolitici 17 4,9
B. altri 17 7
85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il
collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di
sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampa
de, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati ;
circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione :
A. Apparecchi per l' interruzione e il sezionamento ; apparecchi per la protezio
ne , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici 16 4,6
li B. Resistenze non scaldanti , potenziometri e reostati 16 5,3
Il C. Circuiti stampati 15 6,2
D. Quadri di comando o di distribuzione 14 4,1
85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi
ultravioletti od infrarossi) ; lampade ad arco :
A. Lampade e tubi a incandescenza per l' illuminazione :
I. Lampade sigillate, destinate ad aeromobili civili (a)
II . altre
15
15
esenzione
6
\\ B. altre lampade e tubi 18 4,9
C. Parti e pezzi staccati 15 5,1
85.21 Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocato
do, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a
vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici,
tubi e valvole per apparecchi di présa delle immagini in televisione, ecc.; cellule
fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi
semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche :
A. Lampade , tubi e valvole :
I. Tubi raddrizzatori
II . Tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione ; tubi converti
tori o intensificatori di immagini ; tubi fotomoltiplicatori
III . Tubi catodici per televisori
20
17
19
5,3
4,9
15
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
(b) Agli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto , l' incendio e simili , escluse le loro parti e pezzi staccati , originari degli Stati Uniti d'America, viene
applicato un dazio autonomo del 9,7 °/o . Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1986 .
( c) Gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto , l' incendio e simili , escluse le loro parti e pezzi staccati , originari degli Stati Uniti d'America, non
beneficiano di questo dazio convenzionale . Questa misura è applicabile fino al 28 febbraio 1986 .
N. L 331 /340 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. delia tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
85.21
(segue)
A. IV. Tubi fotoemittenti (cellule fotoemittenti)
V. altri
16
19
4,6
5,1
ll B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori 16 4,6
C. Cristalli piezoelettrici montati ; 20 8
D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ;
microstrutture elettroniche :
I. Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
II . altri
21
21
9
17
E. Parti e pezzi staccati 15 5,8
85.22 Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo
capitolo :
li A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Euratom) 11 4,1
B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati ,
per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combu
stibili nucleari irradiati (Euratom) 11 4,1
ll C. altri :
ll I. Registratori di volo destinati ad aeromobili civili (a) 13 esenzione
ll II . altre macchine ed apparecchi 13 7
III . Parti e pezzi staccati :
a) Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo, consi
stenti in più parti o pezzi collegati , destinati ad aeromobili civili (a)
b) altri
13
13
esenzione
7
85.23 Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elet
tricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiun
zione :
A. Accoppiamenti (piovre e licci) di cavi elettrici , destinati ad aeromobili
civili (a) 17 esenzione
B. altri 17 6,5
85.24 Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o
elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per
pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti
per elettrolisi, ecc.:
A. Elettrodi per impianti d'elettrolisi 9 5,8
\\ B. Resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12) 14 4,1
C. altri 12 5,3
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /341
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
85.25 Isolatori di qualsiasi materia :
A. di materie ceramiche 19 10
li B. di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro 19 7,7
C. di altre materie 19 6,2
85.26 Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine,
apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25 :
A. di materie ceramiche o di vetro 17 10
B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose 14 4,9
C. di materie plastiche artificiali 19 7,5
D. di altre materie 16 6,2
85.27 Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente 14 4,9
85.28 Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né com
presi in altre voci di questo capitolo 14 4,1
N.L 331 /342 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE XVII
MATERIALE DA TRASPORTO
Note
1 . Sono esclusi da questa sezione gli oggetti previsti dalle voci nn . 97.01 , 97.03 e 97.08 , come pure le slitte, le
guidoslitte (bobsleighs) e simili (n . 97.06).
2 . Sono esclusi dalle voci di questa sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche
se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto :
a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);
b) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione
XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n . 39.07);
c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
d) gli oggetti della voce n . 83.1 1 ;
e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n . 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi
staccati ; i prodotti previsti dalle voci nn . 84.61 , 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli
oggetti della voce n . 84.63 ;
f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90 ;
h) gli oggetti di orologeria (capitolo 91 );
ij) le armi (capitolo 93);
k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n . 96.01 .
3 . Ai sensi dei capitoli da 86 a 88 , dalla dizione «parti, pezzi staccati e accessori» sono esclusi le parti, i pezzi e gli
accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione . Se
una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della
sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale .
4 . Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli
terrestri, sono considerati come aerei .
Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture
anfibie), sono considerate come automobili .
5 . I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie :
a) del capitolo 86 , se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
b) del capitolo 87 , se sono appositamente costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente , sulla
terraferma e sull'acqua ;
c) del capitolo 89 , se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra l'acqua, anche se possono posarsi su
spiagge o su pontili od anche spostarsi sopra superfici ghiacciate .
Le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli stessi veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo
criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria, in applicazione delle precedenti
disposizioni .
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /343
Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come il materiale fisso per strade ferrate , e gli
apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per guide di aerotreno vanno considerati
come gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per strade ferrate .
Note complementari
1 . Salvo le disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di
riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contempora
neamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporanea
mente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.
2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le dispo
sizioni della regola generale A 2 a) si applicano anche alle merci delle voci nn. 86.10, 88.05, 89.03 e 89.05 presenta
te a riprese.
CAPITOLO 86
VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE;
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni
(n . 44.07 o n . 68.11 );
b) il materiale per strade ferrate compreso nella voce n . 73.16 ;
c) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n . 85.16 .
2 . Gli assi , ruote , ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni , colletti di riporto, dischi ed altre
parti di ruote, i telai , i carrelli girevoli a due o più assi (boggies) o ad un asse (bissels) e simili , le boccole
(scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco,
i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n . 86.09 .
3 . Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n . 86.10 (materiale
fisso): le rotaie riunite , anche portatili , le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono
ugualmente compresi nella voce n . 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori , gli apparecchi di comando
per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici
non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione,
anche se comportino dispositivi accessori per l' illuminazione elettrica.
N. L 331 /344 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
[86.01 ]
86.02 Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna) 14 4,9
86.03 Altre locomotive e locotrattori ; tender 13 3,8
86.04 Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore :
ll A. Automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia) 14 4,9
B. altre 13 4,6
86.05 Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari,
vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate 13 5
86.06 Carri-officina,carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate ; dresine senza
motore 13 3,8
86.07 Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie :
A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Eura
tom) 10 3,8
ll B. altri 14 5
86.08 Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi
specie di trasporto :
A. Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il
trasporto di materiali radioattivi (Euratom) 10 3,8
\\ B. altre 15 4,4
86.09 Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate :
A. Carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili , e loro
parti 13 3,8
|| B. Freni e loro parti 11 4,5
|| C. Assi , montati o non ; ruote e loro parti 15 6
ll D. Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti 15 7,5
E. altri 14 4,1
86.10 Materiale fìsso per strade ferrate ; apparecchi meccanici non elettrici di segnala
zione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione ;
loro parti e pezzi staccati 13 4,4
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /345
CAPITOLO 87
VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI
Note
1 . Sono da considerare trattori, ai sensi di questo capitolo , gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o
spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del tra
sporto , in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili , sementi, concimi, ecc.
2 . I telai per autoveicoli , muniti di una cabina, rientrano nella voce n . 87.02 e non nella voce n . 87.04 .
3 . Sono escluse dalla voce n . 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01 , le biciclette per ragazzi non costruite come
quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere .
Nota complementare
Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti unicamente per circolare su rotaie.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci convenzionali
0/n
autonomi
%
31 2 4
87.01
12
18
20
20
20
4.4
5,8
8.5
20
11
87.02
Trattori, compresi i trattori-verricello :
A. Motocoltivatori , azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con
cilindrata :
I. di 1 000 cm3 o meno
II . di più di 1 000 cm3
B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote
C. altri trattori :
I. a ruote, per semirimorchi
II . non nominati .
Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da
sport ed i filobus) o di merci :
A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti :
I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna :
a) Autocorriere, torpedoni e autobus :
1 . azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a
2 800 cm5 o azionati da motore a combustione interna di cilindra
ta uguale o superiore a 2 500 cm3
2 . altri
b) altri
II . azionati da altri motori
B. per il trasporto di merci :
I. Autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte
radioattività (Euratom)
29
29
29
25
20
11
10
12,5
10 5,3
N. L 331 /346 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
li Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
87.02
(segue)
B. II . altri :
a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna :
1 . Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o
superiore a 2 800 cmJ o azionati da motore a combustione interna
di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 :
aa) Autocarri ribaltabili detti «dumpers», di cilindrata :
11 . inferiore a 10 000 cm3
22 . uguale o superiore a 10 000 cm3
bb) altri
2 . altri :
aa) Autocarri ribaltabili detti «dumpers»
bb) altri
b) azionati da altri motori
28
28
28
22
28
25
17
17
22
6
11
10
87.03 Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali auto
veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili,
auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili,
autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili 25 6,2
87.04 Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con
motore :
A. Telai dei trattori delle sottovoci 87.01 B e C ; telai degli autoveicoli della
voce n. 87.02 con motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a
2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o
superiore a 2 500 cm3 :
I. di autocarri , autocorriere, torpedoni e autobus
II . altri
29
29
20
9,3
B. altri :
I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli
misti con meno di 15 posti a sedere
II . non nominati
29
29
6,5
11
87.05 Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso,
comprese le cabine :
A. destinate all'industria del montaggio :
dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A,
degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti ,
con meno di 15 posti a sedere,
degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di
cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna
di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 ,
degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a)
B. altre
24
24
6,9
8,9
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /347
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01
al n. 87.03 incluso :
A. destinati all'industria del montaggio :
dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A,
degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti ,
con meno di 15 posti a sedere,
degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di
cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna
di cilindrata inferiore a 2 500 cm5 ,
degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a) 19 4,9
B. altri : I
I. Parti di ruote , a forma di stella , fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o
acciaio 19 4,9
II . non nominati 19 6,9
87.07 Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aero
porti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esem
pio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli
trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ; loro parti e pezzi staccati :
A. Autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di pro
dotti a forte radioattività (Euratom) 10 3,8
B. Carrelli-elevatori detti «cavalier» 20 5,1
C. altri autocarrelli : I
I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico . . 16 4,9
II . non nominati 22 6
D. Parti e pezzi staccati 20 5,3
87.08 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati :
A. Carri da combattimento ; loro parti e pezzi staccati 5 3,5
B. Autoblinde da combattimento ; loro parti e pezzi staccati 10 3,8
87.09 Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta ; carrozzette
per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente 26 9
87.10 Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore 21 17
87.11 Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di
propulsione 18 4,9
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /348 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
87.12 Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al
n. 87.11 incluso :
A. di motocicli 24 6
li B. altri 20 8
87.13 Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati 18 4,9
87.14 Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi
staccati :
II A. Veicoli a trazione animale 14 4,9
B. Rimorchi e semirimorchi :
I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
(Euratom) 10 5,3
II. altri 20 5,3
C. altri veicoli :
li I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività(Euratom) 10 3,8
Il II . altri 14 4,1
D. Parti e pezzi staccati 15 4,4
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /349
CAPITOLO 88
NAVIGAZIONE AEREA
Nota complementare
Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della sottovoce 88.02 B> si intende il peso degli apparecchi in ordine normale
di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
88.01 Aerostati :
I A. civili (a) . 18 esenzione
B. altri 18 9
88.02 Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitot
teri, ecc.); rotochutes :
A. funzionanti senza macchina propulsiva :
-
I. Alianti civili (a) 18 esenzione
II . altri : ||
a) Cervi volanti e rotochutes 18 4,9
b) non nominati 18 7
I B. funzionanti con macchina propulsiva :
Il I. Elicotteri : ||
a) civili (a) 12 esenzione
b) altri , del peso a vuoto : \Il
1 . di 2 000 kg o meno 15 15
2 . di più di 2 000 kg 12 5
II . altre : \
a) civili (a) 12 esenzione
b) non nominate, del peso a vuoto : \
1 . di 2 000 kg o meno 15 12
2 . di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi 14 5,5
I 3 . di più di 15 000 kg 12 5
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /350 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
88.03 Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci nn. 88.01 e 88.02 :
A. di aerostati :
Il I. civili (a) v . . . . 17 esenzione
Il II . altri 17 8,5
Il B. altri : II
Il I. di aerodine, esclusi i cervi volanti , destinati ad aeromobili civili (a) . . . . 12 (b) esenzione
ll II. non nominati :
Il a) di cervi volanti e di rotochutes 12 3,8
II b) altri 12 (b) 5
88.04 Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori 15 5,8
88.05 Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio ; apparecchiature al suolo di allena
mento al volo ; loro parti e pezzi staccati :
ll A. Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio ; loro parti e pezzi staccati . . . 17 5,6
Il B. Apparecchiature al suolo di allenamento al volo ; loro parti e pezzi staccati :
Il I. destinati ad usi civili (a) 13 esenzione
I II . altri 13 3,8
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
(b) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia
doganale o che sono costruite nella Comunità . Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle
autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /351
CAPITOLO 89
NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE
Nota
Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche smontati ò non montati, nonché le navi complete
smontate o non montate, sono da classificare, nel caso di dubbio circa la specie di nave cui si riferiscono, nella
voce n . 89.01 .
Note complementari
1 . Rientrano nelle sottovoci 89.01 B I o 89.02 B I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui
maggiore lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 metri. Tuttavia, le navi da
pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come
navi per la navigazione marittima.
2. Rientrano nella sottovoce 89.03 A soltanto le navi, i bacini galleggianti e le piattaforme di perforazione o di
sfruttamento,galleggianti o sommergibili, progettati e costruiti per tenere l'alto mare.
3. Per l'applicazione della voce ». 89.04, l'espressione «navi destinate alla demolizione» comprende anche gli oggetti
seguenti, purché presentati allo sdoganamento insieme alle navi destinate alla demolizione e a condizione che
abbiano fatto parte della dotazione normale di dette navi:
— pezzi di ricambio (quali le eliche), anche nuovi;
— articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
89.01 Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo :
A. Navi da guerra esenzione esenzione
B. altre : Ill
I. Navi per la navigazione marittima esenzione esenzione
II . altre : \\
a) del peso unitario di 100 kg o meno 13 3,8
b) altre 8 2,5
89.02 Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre
navi :
A. per rimorchiare (rimorchiatori) esenzione esenzione
l B. per spingere : ll
I. per la navigazione marittima esenzione esenzione
II . altre 8 2,5
89.03 Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui
navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale ; bacini
galleggianti ; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o som
mergibili :
A. per la navigazione marittima esenzione esenzione
B. altri 8 3,2
89.04 Navi destinate alla demolizione (a) esenzione esenzione
89.05 Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili 10 4,9
(a) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 331 /352 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE XVIII
STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA,
DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI ;
OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE
DEL SUONO ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL
SUONO IN TELEVISIONE
CAPITOLO 90
STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA,
DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE ; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n . 40.14), di cuoio naturale , artificiale o
ricostituito (n . 42.04), di materie tessili (n . 59.17);
b) i prodotti refrattari della voce n . 69.03 ; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n . 69.09 ;
e) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n . 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli
preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n . 83.06 o capitolo 71 , secondo il caso);
d) gli oggetti di vetro delle voci nn . 70.07, 70.11 , 70.14 , 70.15 , 70.17 e 70.18 ;
e) le parti e forniture d'impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione
XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n . 39.07);
f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n . 84.10 ; le basculle e bilance per verificare
e contare i pezzi fabbricati , nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (n . 84.20); gli apparecchi di
sollevamento e di manutenzione (n . 84.22); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile
sulle macchine utensili , anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti «ottici», ad esempio), della
voce n . 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici : lenti per centrare, allineare , ecc.); le valvole , i riduttori
di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n . 84.61 );
g) i fari per automobili (n . 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorilevazione, per radioscandaglio e
per radiotelecomando (n . 85.15);
h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedi
menti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici ,
dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n . 92.11 ); i lettori di suono (pick-up) magnetici
(n . 92.13);
ij) gli oggetti del capitolo 97 ;
k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite ;
1) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva : voce n . 39.07, sezione XV, ecc.).
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /353
2 . Con riserva delle disposizioni di cui alla precedente nota 1 :
a) le parti , pezzi staccati e accessori di macchine , apparecchi , strumenti o oggetti di questo capitolo, che consi
stono in articoli previsti , come tali , in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (escluse
le voci nn . 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede ;
b) le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a mac
chine, apparecchi o strumenti di questo capitolo , sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o
strumenti, o, secondo il caso, nella voce n . 90.29 .
3 . La voce n . 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n . 90.06) né i cannocchiali con mirino di punta
mento per armi , i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine,
apparecchi e strumenti di questo capitolo (n . 90.13).
4 . Le macchine , apparecchi o strumenti ottici di misura , di verifica e di controllo, che possono essere classificati
sia nella voce n . 90.13 sia nella voce n . 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce .
5 . La voce n . 90.28 comprende soltanto :
a) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche ;
b) gli strumenti , apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci nn . 90.14, 90.15, 90.16,
90.22 , 90.23 , 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un
fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare ;
c) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e
simili ;
d) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui
funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare .
6 . Gli astucci, cofani e custodie simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i
quali sono normalmente venduti , sono da classificare come gli oggetti stessi . Presentati isolatamente, seguono il
trattamento loro proprio .
Note complementari
1 . La voce n. 90.18 non comprende le semplici maschere filtranti le quali, coprendo solo la bocca e il naso, servono a
proteggere da prodotti chimici tossici, da polvere, da fumo e da nebbia e sono destinate ad essere usate una sola volta
(per esempio, n. 59.03).
2. Sono considerati «strumenti e apparecchi elettronici», ai sensi della sottovoce 90.28 A, quelli costituiti da uno o più
oggetti classificabili nella voce n. 85.21 . Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in con
siderazione gli oggetti della voce n. 85.21 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono
presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.
Aliquota dei dazi
N. delia tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
o/o
90.01 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati,
esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente ; materie polariz
zanti in fogli o lastre :
A. Lenti , prismi , specchi ed altri elementi d'ottica :
I. destinati ad aeromobili civili (a)
II . altri
B. Materie polarizzanti in fogli o lastre
esenzione
7,5
17
17
18 5,8
90.02 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per
strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otti
camente :
A. destinati ad aeromobili civili (a)
B. altri
17
17
esenzione
10
( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /354 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
90.03 Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature 19 5,1
90.04 Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili . . . 19 6
90.05 Binocoli e cannocchiali con o senza prismi 20 7,2
Strumenti per astronomia e cosmografìa, come telescopi, cannocchiali astronomi
ci, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastro
90.06
17 6,9nomia
90.07 Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la
produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della
voce n. 85.20 :
A. Apparecchi fotografici 18 7,2
B. Apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi per la produzione di
lampi di luce in fotografia :
I. Lampade, tubi, cubi-lampo ed articoli simili, ad accensione elettrica . . . 18 4,9
II . altri 16 5,3
90.08 Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche
combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) :
A. Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati . . 16 6,2
B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati . . . 19 6,5
Apparecchi da proiezione fissa ; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di ridu90.09
18 6,3zione
90.10 Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici,
non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; apparecchi di fotocopia a
sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia ; schermi per proiezioni :
A. Apparecchi di fotocopia a sistema ottico 18 7,2
B. Apparecchi di termocopia 15 4,4
C. altri 15 4,9
90.11 Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici J 15 5,8
90.12 Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinema
tografia e la microproiezione 18 10
90.13 Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo
capitolo (compresi i proiettori) ; laser, diversi dai diodi laser 18 6,5
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /355
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
90.14 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografìa, agrimensura, livellazione, foto
grammetria, idrografìa ; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteo
rologia, idrologia, geofìsica ; bussole, telemetri :
A. Bussole :
I. destinate ad aeromobili civili (a)
IL altre bussole
III . Parti e pezzi staccati :
a) di bussole giroscopiche, destinate ad aeromobili civili (a)
b) altri
17
17
17
17
esenzione
5
esenzione
5
B. altri : \
1 . Strumenti ed apparecchi ottici per la navigazione aerea :
a) destinati ad aeromobili civili , escluse le loro parti e pezzi staccati (a)
b) altri
II . altri strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea (compresi i piloti
automatici), destinati ad aeromobili civili (a)
III . non nominati
17
17
17
17
esenzione
5,6
esenzione
5,6
90.15 Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi 18 5,8
90.16 Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, panto
grafi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e
strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre
voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri,
misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili :
A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo 16 5,3
B. Macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo ; proiet
tori di profili 15 5,8
90.17 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterina
ria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici 16 5,3
90.18 Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio ; apparecchi di psicotecnica, di
ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri appa
recchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas) :
A. Apparecchi per respirare, comprese le maschere antigas, escluse le loro parti
e pezzi staccati , destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
B. altri 16 4,6
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N.L 331 /356 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
90.19 Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed
apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi
dentaria, oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organi
smo per compensare una deficienza o una infermità :
A. Oggetti ed apparecchi di protesi :
I. dentaria
II . oculistica
III . altre
17
14
16
4,9
4.1
6.2
B. Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in
mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare
una deficienza o una infermità :
I. Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi
II . altri
12
13
3,8
5,3
C. altri 15 5,8
90.20 Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le
radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i genera
tori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti
simili di esame o di trattamento 16 4,6
90.21 Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento,
nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi 12 3,8
90.22 Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazio
ne, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, mate
rie plastiche, ecc.) 15 4,4
90.23 Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, baro
metri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro :
A. Termometri :
I. destinati ad aeromobili civili (a)
II . altri :
a) Termometri a mercurio o ad altri liquidi , a lettura diretta
b) non nominati
21
21
17
esenzione
6,9
4
B. Igrometri e psicrometri 14 5
C. Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili , anche provvisti di ter
mometri , pirometri ottici 17 6,3
D. altri 17 4
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /357
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
90.24 Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per
liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati,
indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calo
re, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14 :
|| A. destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
ll B. altri : III
II I. Manometri 18 5
Il II . Termostati 15 5
li III . non nominati 16 5,8
90.25 Strumenti e apparecchi per analisi fìsiche o chimiche (quali polarimetri, rifratto
metri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per
prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come
viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o
acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri);
microtomi 16 6,2
90.26 Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di
controllo e di taratura 15 5
90.27 Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del
cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da
quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici ; stroboscopi :
|| A. Contagiri , contatori di produzione, tassametri ed altri contatori 16 4
II B. Indicatori di velocità e tachimetri :
II I. destinati ad aeromobili civili (a) 18 esenzione
II . altri 18 5,8
C. Stroboscopi 14 5,6
90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di
regolazione o di analisi :
A. Strumenti e apparecchi elettronici :
II I. destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
II . altri :
a) specialmente costruiti per la tecnica delle telecomunicazioni (ipsome
tri , kerdometri , neperometri , distorsiometri , psofometri e apparecchi
simili);
per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti ;
altri apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensa
zione ;
Il altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche 16 11
II b) altri 16 7,2
II B. altri :
II I. destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
II . non nominati 16 4,6
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /358 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N , della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
°/o
1 2 3 4
90.29 Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmen
te costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o
90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di que
sto gruppo di voci :
A. Parti , pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o princi
palmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della sottovoce
90.28 A :
Il I. per strumenti o apparecchiature destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
II . altri 16 7,2
Il B. altri : l
I. per strumenti o apparecchiature delle sottovoci 90.23 A, 90.27 B, 90.28
B, o della voce 90.24, destinati ad aeromobili civili (a) 16 esenzione
\l II . non nominati : \\\\
II a) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a«décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm 16 4,6
I b) altri 16 5,1
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II, paragrafo B
zioni preliminari .
delle disposi
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /359
CAPITOLO 91
OROLOGERIA
Note
1 . Per l'applicazione delle voci nn . 91.02 e 91.07 si considerano come «movimenti di orologi tascabili» quelli
aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale o di altro sistema atto a determinare gli intervalli di
tempo ed il cui spessore, misurato con la platina, con i ponti e, se del caso, con le platine supplementari esterne,
non sia superiore a 12 mm .
2 . Sono esclusi dalle voci nn . 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento
(n . 84.08).
3 . Questo capitolo non comprende le forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di
metalli comuni (sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente,
nella voce n . 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi , i pezzi di
equipaggiamento elettrico, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti . Le molle per orologeria (comprese le
spirali) sono da classificare nella voce n . 91.11 .
4 . Con riserva delle disposizioni delle note 2 e 3 , i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come
movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di
precisione, rientrano in questo capitolo .
5 . Gli astucci , custodie ed altri contenitori simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, ai quali sono
destinati e con i quali sono normalmente venduti , seguono il trattamento degli oggetti stessi . Presentati isolata
mente , essi seguono il trattamento loro proprio .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
91.01 Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso
tipo) 13
con riscoss .
min. di
0,50 ECU
per
pezzo
5,1
con riscoss .
min. di
0,30 ECU
e riscoss .
mass , di
0,80 ECU
per pezzo
91.02 Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili :
A. elettriche o elettroniche :
l'I I. a bilanciere munito di spirale 15 6,3
II . altre 14 6,2
ll B. altre 13 5,8
91.03 Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli :
A. con movimento di orologeria con diametro inferiore a 4,5 cm o con movi
menti di orologi tascabili, destinati ad aeromobili civili (a) 13 esenzione
ll B. altri 13 5,8
91.04 Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso
da quello degli orologi tascabili :
li A. elettrici o elettronici : 14 6,2
li B. altri 13 5,8
( a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposizioni
preliminari .
N. L 331 /360 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi convenzionali
I % %
1 2 3 4
91.05 Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a
motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, conta
minuti, contatori di minuti secondi, ecc.) 15 6,3
91.06 Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che
permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, oro
logi di commutazione, ecc.) 14 6,2
91.07 Movimenti finiti per orologi tascabili :
A. a bilanciere munito di spirale 14
con riscoss .
min. di
0,40 ECU
per pezzo
6,2
con riscoss .
min. di
0,17 ECU
per pezzo
B. altri 14 6,2
91.08 Altri movimenti finiti di orologeria :
A. Movimenti di orologeria montati con o senza quadrante o lancette, muniti di
più di una pietra, con autonomia di carica superiore a 47 ore, destinati ad
aeromobili civili (a) . . . . : 14 esenzione
B. altri 14 6,2
91.09 Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti 9 4,6
91.10 Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti 14 5,1
91.11 Altre forniture di orologeria :
A. Pietre da orologeria [pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre
sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose], non
incastonate né montate 8 4,1
li B. Molle per orologeria, comprese le spirali 12 5,6
C. Movimenti di orologi tascabili , non finiti :
I. a bilanciere munito di spirale
II . altri
14
con riscoss .
min. di
0,40 ECU
per pezzo
14
6 ,2
con riscoss .
min. di
0,17 ECU
per pezzo
6,2
D. altri movimenti di orologeria, non finiti 14 6,2
II E. Sbozzi di movimenti di orologi tascabili 11 7,5
F. altre 11 5,1
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari . 1
9. 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 / 361
CAPITOLO 92
STRUMENTI MUSICALI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO ;
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO
IN TELEVISIONE ; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI E APPARECCHI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici,
e le stesse pellicole registrate , sviluppate o non (capitolo 37);
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione
XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n . 39.07);
c) i microfoni , amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, appa
recchi ed attrezzature accessorie , utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né
sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono
combinati con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o per la televisione (n . 85.15);
d) le spazzole , spazzolini e simili , per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.01);
e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n . 97.03);
f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (nn . 99.05 o 99.06) ;
g) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva : voce n . 39.07, sezione XV, ecc.).
2 . Gli archetti , bacchette ed oggetti simili , per strumenti musicali delle voci nn . 92.02 e 92.06, presentati in nume
ro corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi .
I cartoni e le carte perforate della voce n . 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n . 92.12 seguono il loro
regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati .
3 . Gli astucci, cofani e custodie simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con ì
quali sono normalmente venduti , sono da classificare come gli oggetti stessi . Presentati isolatamente, seguono il
trattamento loro proprio .
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
92.01 Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti
a corda con tastiera ; arpe (diverse dalle arpe eolie):
A. Pianoforti (anche automatici , con o senza tastiera) :
1 . Pianoforti verticali
II . altri
22
20
5,8
6,2
ll B. altri 18 4,9
N.L 331 /362 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
92.02 Altri strumenti musicali a corda 21 6,3
92.03 Organi a canne ; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalli
che libere 20 5,3
92.04 Fisarmoniche e concertine ; armoniche a bocca 15 7,5
92.05 Altri strumenti musicali ad aria 18 4,9
92.06 Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, ca
stagnette, ecc.) 18 6,3
92.07 Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, orga
ni, fisarmoniche, ecc.) 19 6
92.08 Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion,
organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami
di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richia
mo, fischietti, ecc.) :
ll A. Scatole musicali 14 4,4
|| B. altre 14 4,9
[92.09]
92.10 Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali, compresi i cartoni e le
carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ;
metronomi e diapason di ogni specie :
Il A. Meccanismi di scatole musicali 18 3,2
ll B. Corde armoniche 17 4,9
\\ C. altri 18 5
92.11 Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di ripro
duzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di
suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in
televisione :
A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono :
ll I. Apparecchi di registrazione 19 5,1
II II . Apparecchi di riproduzione : I
II a) con sistema di lettura ottica mediante fasci laser 19 19
II b) altri 19 9,5
III . Apparecchi misti : I
a) che utilizzano nastri magnetici su bobine , escluse le cassette, e che
consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una
sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è
associata esclusivamente alle velocità inferiori 16 esenzione
b) altri 16 7
B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in
televisione 13 8
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /363
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
92.12
17 4,9
11
17
3.5
5.6
9
17
2,9
4,9
Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe :
dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registra
ti ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi :
A. preparati per la registrazione ma non registrati
B. registrati :
I. Cere , dischi , matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici :
a) per la fabbricazione di dischi per fonografi
b) altri
II . altri :
a) Dischi per fonografi :
1 . per l'insegnamento delle lingue
2 . altri
b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili , ecc.) :
1 . registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole
cinematografiche
2 . altri
Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11 :
A. Lettori di suono ; loro parti e pezzi staccati
B. Aghi o punte ; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipre
ziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non
C. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolle
ter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm
D. altri
2,35 ECU
per 100 m
0,74 ECU
per 100 m
19 5,1
92.13
20
13
6,3
3.8
4.9
5,8
18
18
N.L 331 /364 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE XIX
ARMI E MUNIZIONI
CAPITOLO 93
ARMI E MUNIZIONI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del
capitolo 36 ;
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione
XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n . 39.07);
c) i carri da combattimento e le autoblinde (n . 87.08);
d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici , eccetto quelli montati sulle armi, o, se
non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
e) le balestre , gli archi e le frecce per il tiro , le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere
di giocattoli (capitolo 97);
f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (nn . 99.05 o 99.06).
2 . Ai sensi della voce n . 93.07, l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio o i radar,
della voce n . 85.15 , utilizzati per determinati proiettili-razzi .
3 . Gli astucci , custodie e simili , presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai
quali sono normalmente venduti , seguono il trattamento di detti oggetti . Se presentati isolatamente, gli stessi
contenitori seguono il loro regime proprio .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
93.01 Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati ; foderi
di dette armi 8
93.02
3,2
5,1
6,7
Rivoltelle e pistole : ,
A. di calibro 9 mm o superiore
B. altre
9
16
93.03 Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02) . . esenzione esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /365
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
93.04 Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i
congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lancia
razzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia
gomene, ecc.:
li A. Fucili e carabine da caccia e da tiro 18 6,3
B. altri 16 5,3
93.05 Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas) 16 6
93.06
i
Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli
sbozzi di canne per armi da fuoco) :
Il A. per armi della voce n. 93.03 esenzione esenzione
li B. per altre armi : \
I. Sbozzi di legno di calci per fucili 10 3,8
II II . altre parti e pezzi staccati :
a) per armi della voce n. 93.02 15 5,1
li b) non nominati 18 4,9
93.07 Proiettili e munizioni, comprese le mine ; parti e pezzi staccati, compresi le pallot
tole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce :
A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della
voce n. 93.03 13 4,6
B. altri :
I. da guerra :
Il a) per armi della voce n. 93.03 6 2,5
b) altri 12 4,9
II . non nominati : l
II a) Cartucce da caccia e da tiro 19 6
b) altri 17 5,6
N. L 331 /366 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
SEZIONE XX
MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
CAPITOLO 94
MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le materasse , i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 e 62 ;
b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (nn. 44.27,
70.14, 83.07, ecc.);
c) i lavori di pietre , di materie ceramiche o di ogni altra materia, compresi nei capitoli 68 e 69, ad uso di sedili ,
di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (capitoli 68 o 69) ;
d) gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili , ecc. (n . 70.09);
e) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni
(sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce
n . 39.07), nonché le casseforti della voce n . 83.03 ;
f) i mobili , anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi
della voce n . 84.15 ; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire , ai sensi della voce n . 84.41 ;
g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n . 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori,
ecc.) ;
h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n . 90.17);
ij) gli oggetti del capitolo 91 , in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria ;
k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n . 92.11 (n . 92.13);
1) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n . 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della
voce n . 97.04, nonché i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05 .
2 . Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci dal n . 94.01 al n . 94.03 devono essere costruiti per essere
poggiati a terra .
Restano, tuttavia, compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli
uni sugli altri :
a) gli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili ;
b) le sedie e i letti ;
c) le biblioteche e mobili simili, ad elementi complementari .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /367
3 . a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo capitolo , quando siano presentate isolatamente,
le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma
non combinate con altri elementi .
b) Presentati isolatamente , gli oggetti della voce n . 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costi
tuiscono parti di mobili delle voci dal n . 94.01 al n . 94.03 .
\\ Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
94.01 Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e
loro parti :
A. Mobili per sedersi (diversi dai sedili foderati in pelle), escluse le loro parti ,
destinati ad aeromobili civili (a) 12 esenzione
II B. altri : I
II I. appositamente costruiti per aerodine 12 4,4
\\ II . non nominati 18 5,6
94.02 Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili,
letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispo
sitivo meccanico di orientamento e di elevazione ; parti di tali oggetti 17 4,9
94.03 Altri mobili e loro parti : \
II A. Mobili , escluse le loro parti , destinati ad aeromobili civili (a) 18 esenzione
Il B. altri 18 5,6
94.04 Sommier ; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti interna
mente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini
poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali,
allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti :
\
A. Oggetti letterecci e simili , di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o
cellulare, anche ricoperti 22 6,5
B. altri 20 7
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . Vedi anche titolo II , paragrafo B, delle disposi
zioni preliminari .
9 . 12.85
N.L 331 /368 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
CAPITOLO 95
MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) gli oggetti del capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
b) gli oggetti del capitolo 71 , in particolare le minuterie di fantasia ;
c) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria ; oggetti di coltelleria, posate da tavola) con manici o parti di materie
da intagliare o da modellare . Presentati isolatamente, tali manici e parti rientrano in questo capitolo ;
d) gli oggetti del capitolo 90, in particolare le montature da occhiali ;
e) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di
orologeria ;
f) gli oggetti del capitolo 92 , in particolare gli strumenti musicali ;
g) gli oggetti del capitolo 93, in particolare le parti di armi ;
h) gli oggetti del capitolo 94 (mobili e loro parti) ;
ij) gli oggetti del capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);
k) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.);
1) gli oggetti del capitolo 98 (lavori diversi);
m) gli oggetti del capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).
2 . Per «materie vegetali o minerali da intaglio», ai sensi della voce n . 95.08 , si devono intendere :
a) i semi duri , i granelli , le scorze e noci e le materie vegetali simili da intaglio (ad esempio, noci corozo o di
palma-dum) ;
b) la schiuma di mare e l'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie
minerali simili al giavazzo .
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota dei dazi
autonomi
%
convenzionali
o/o
1 2 3 4
[95.01 ]
[95.02]
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /369
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
[95.03]
[95.04]
95.05 Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o
ricostituito e altre materie ammali da intaglio, lavorati (compresi i lavori) :
A. Corallo naturale o ricostituito, lavorato :
ll I. combinato con altre materie 15 5,1
II . altro 7 2,5
II B. altri :
I I. Placche , fogli , bacchette , tubi , dischi e forme simili , non lucidati né altrimenti lavorati 8 3,2
II . non nominati 17 5,6
[95.06]
[95.07]
95.08 Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori) ; lavori model
lati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di
paraffina,di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di
paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi
altrove ; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03, e
suoi lavori :
A. Materie vegetali o minerali da intaglio, in placche, fogli , bacchette, tubi ,
dischi e forme simili , non lucidate né altrimenti lavorate 5 2
B. altri 12 ' 4,4
N.L 331 /370 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
CAPITOLO 96
SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE,
PIUMINI DA CIPRIA E STACCI
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) gli oggetti del capitolo 7 1 ;
b) le spazzole, spazzolini, e simili , dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e
in odontoiatria (n . 90.17);
c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (capitolo 97).
2 . Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n . 96.01 , i mazzetti di peli , di fibre vegetali o di altre materie ,
non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi , nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili,
oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'in
collatura o l' intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità .
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
o/o
convenzionali
°/o
1 2 3 4
96.01 Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico ; oggetti di spazzolificio (spaz
zole e spazzolini, scope-spazzole, pennelli, e simili), comprese le spazzole costi
tuenti elementi di macchine ; teste preparate per oggetti di spazzolificio ; rulli per
dipingere ; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili :
A. Scope e scopine, in mazzi legati , anche con manico ; teste preparate per
oggetti di spazzolificio
B. altri :
I. Spazzolini da denti
II . Spazzole costituenti elementi di macchine
III . non nominati
18
25
17
21
5.8
6,2
4.9
7,7
[96.02]
[96.03]
[96.04]
96.05
96.06
Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia
Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia
20
20
6,2
5,3
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /371
CAPITOLO 97
GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT
Note
1 . Sono esclusi da questo capitolo :
a) le candele per alberi di Natale (n . 34.06);
b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n . 36.05 ;
c) i fili , monofili , cordoncini , «gut» e simili , per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze
che rientrano nel capitolo 39, nella voce n . 42.06 o nella sezione XI ;
d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci nn . 42.02 e 43.03 ;
e) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei capitoli 60 e 61 ;
f) i vessilli e i granpavesi di tessuto , nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del capitolo 62 ;
g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli
sport, nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei capitoli 64 e 65 ;
h) i bastoni per alpinisti , gli scudisci e le fruste (n . 66.02), e loro parti (n . 66.03);
ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli , della voce n . 70.19 ;
k) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione
XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente , nella voce n . 39.07) ;
1) gli oggetti della voce n . 83.1 1 ;
m) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili ;
n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n . 87.10);
o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (skiffs) (capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (capito
lo 44 , se sono di legno);
p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n . 90.04);
q) i richiami ed i fischietti (n . 92.08);
r) le armi ed altri oggetti del capitolo 93 ;
s) le corde per racchette , le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della
materia costitutiva).
2 . Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza
di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini)
o pietre sintetiche o ricostituite .
3 . Sono da considerare «bambole», ai sensi della voce n . 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani .
4 . Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti , i pezzi staccati e gli accessori seguono il
trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o princi
palmente agli oggetti stessi .
N. L 331 /372 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
97.01 Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopat
tini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili .... 21 10,5
97.02 Bambole di ogni specie :
A. Bambole (vestite o non) 25 8
B. Parti , pezzi staccati ed accessori 21 6,9
97.03 Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento :
\ A. di legno 24 8,7
B. altri 24 8
97.04 Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per
pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali
per case da giuoco) :
I A. Carte da giuoco , comprese le carte giocattoli 23 5
B. Racchette, palle e reti per tennis da tavolo 21 5
C. altri 21 5,6
97.05 Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sor
prese ; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Nata
le (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per pre
sepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.) 22 6,2
97.06 Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport,
diversi da quelli della voce n. 97.04 :
A. Attrezzi per cricket e polo 19 esenzione
B. Racchette da tennis 19 7,3
C. altri 19 6
97.07 Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso ; oggetti per la pesca con la lenza ;
zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la
caccia :
A Ami non montati 10 3,8
B. altri 17 6,9
97.08 Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi,
serragli e teatri ambulanti 14 4,1
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 331 /373
CAPITOLO 98
LAVORI DIVERSI
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n . 33.06);
b) i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili , costituiti in tutto o in parte da metalli
preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi [sotto la riserva delle disposizioni conte
nute nella nota 2 a) del capitolo 71 ], o guarniti di perle fini , di pietre preziose (gemme) o semipreziose
(fini), di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71 );
c) le parti e forniture di impiego generale , ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione
XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
d) le righe (n . 90.16);
e) i giocattoli del capitolo 97 .
2 . Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questo capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte
da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o
semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite , oppure guarniti di perle fini , rientrano in questo capitolo .
3 . Gli astucci, scrigni e custodie simili , presentati insieme agli oggetti di questo capitolo cui sono destinati e con i
quali sono normalmente venduti , sono classificati come gli oggetti stessi . Presentati isolatamente, essi seguono il
loro trattamento proprio .
ll Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 4
98.01 Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i
dischetti per bottoni e le parti di bottoni) :
ll A. Sbozzi e dischetti per bottoni 13 6,2
|| B. Bottoni e loro parti 18 7,2
98.02 Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.) : I
ll A. Chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni .... 16 11,5
B. altre 20 14
98.03 Portapenne, stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed
accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn.
98.04 e 98.05 :
ll A. Portapenne a serbatoio e stilografi 22 7,2
ll B. altri portapenne ; portamine ; portalapis e simili 19 6
C. Pezzi staccati ed accessori : \1
ll I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a« décolleter» 17 5,1
II . altri 17 4,9
N.L 331 /374 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
98.04 Pennini da scrìvere e punte per pennini :
A. Pennini da scrivere :
ll I. di oro 10 3,2
ll II . di altre materie 16 4,6
B. Punte per pennini 5 1,8
98.05 Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere
e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi :
A. Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini :
I I. Lapis con guaine 17 5,6
ll II . altri 14 4,9
B. Gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi 10 3,8
98.06 Tavole di ardesia e lavagne per scrìvere o disegnare, anche incorniciate 17 5,6
98.07 Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano 16 4,6
98.08 Nastri inchiostratori per macchine da scrìvere e nastri inchiostratori simili, anche
montati su bobine ; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola . . 16 5,3
98.09 Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili ;
paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi
simili, anche con supporto di carta o di materie tessili 12 4,4
98.10 Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.)
e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini :
A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolle
ter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm 15 5,1
B. altri 15 6,5
98.11 Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette ; imbocca
ture, cannucce ed altri pezzi staccati :
ll A. Sbozzi di pipe di legno o di radica 6 2,5
B. altri 18 6,2
98.12 Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili 22 5,8
[98.13 ]
98.14 Spruzzatori da toletta ; loro montature e teste di montature 20 6,2
9 . 12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /375
l Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
98.15 Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicura
to mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro): \
ll A. Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici , montati, di capacità inferiore ouguale a 0,75 litri 26 13
ll B. altri 26 13
98.16 Manichini e simili ; automi e scene animate per mostre 18 4,9
N. L 331 /376 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
SEZIONE XXI
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ
CAPITOLO 99
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ
Note
1 . Questo capitolo non comprende :
a) i francobolli, marche da bollo e simili , non obliterati , aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di
destinazione (n . 49.07);
b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n . 59.12);
c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (nn . 71.01 e 71.02).
2 . Si considerano come «incisioni , stampe e litografie , originali», ai sensi della voce n . 99.02 , gli esemplari ottenuti
direttamente, in nero od a colori , da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia
la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico .
3 . Non rientrano nella voce n . 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie , stampi e
lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.
4 . a) Con riserva delle note 1 , 2 e 3 , gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della
tariffa debbono essere classificati in questo capitolo ;
b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n . 99.06 che nelle voci dal n . 99.01 al n . 99.05 , debbono
essere classificati nelle voci dal n . 99.01 al n . 99.05 .
5 . Le cornici che racchiudono quadri , pitture , disegni, incisioni, stampe e litografie , seguono il trattamento di tali
oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi .
II|| Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
%
convenzionali
%
1 2 3 4
99.01 Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni
industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano .... esenzione esenzione
99.02 Incisioni, stampe e litografie, originali esenzione esenzione
99.03 Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia esenzione esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /377
I Aliquota dei dazi
N. della tariffa Designazione delle merci autonomi
°/o
convenzionali
%
1 2 3 4
99.04 Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simi
li, anche obliterati, ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di
destinazione esenzione esenzione
99.05 Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anato
mia ; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico,
etnografico e numismatico esenzione esenzione
99.06 Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età esenzione esenzione
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /379
ALLEGATO
VOCI O SOTTOVOCI DI CUI SOLO UNA PARTE È STATA OGGETTO DI
CONCESSIONE AL GATT O ALL'INTERNO DELLE QUALI SONO STATE
ACCORDATE CONCESSIONI DIFFERENTI
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
%
01.06 Altri animali vivi :
ex C. altri :
li — Lepri , pernici e fagiani esenzione
03.01 Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :
A. d'acqua dolce :
IV. altri :
— Pesci d'acquario . .
— altri .
esenzione
8
03.03 Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchi
glia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non
sgusciati, semplicemente cotti in acqua :
A. Crostacei :
ex I. Aragoste :
— Code di aragoste 25
04.04 Formaggi e latticini :
ex A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in
polvere :
— aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % , in peso, della sostanza secca
ed una maturazione di almeno tre mesi (a) :
— in forme standard (b), di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto :
— pari o superiore a 141,45 ECU ed inferiore a 171,37 ECU (escluso l'Appen
zell) (c) (d)
— pari o superiore a 171,37 ECU (escluso il Bergkase) (c)
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :
24,18 ECU
per 100 kg
peso netto
9,07 ECU
per 100 kg
peso netto
— con la crosta almeno da un lato, di peso netto :
— pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontie
ra pari o superiore a 165,63 ECU ed inferiore a 205,52 ECU per 100 kg
di peso netto (escluso l'Appenzell) (c) (d) 24,18 ECU
per 100 kg
peso netto
( a) L ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti .
(b) Sono considerate forme standard le forme con i seguenti pesi netti :
— Emmental : da 60 a 130 kg inclusi ;
— Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi ;
■— Bergkase : da 20 a 60 kg inclusi ;
— Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi .
(c) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni . Dal 1° luglio 1970 i limiti di valore sono
adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità.
Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso
di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità .
(d) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 ECU a 18,13 ECU i dazi, aumentando di 6,05 ECU i limiti di valore .
N. L 331 /380 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 12 . 85
ALLEGATO
(segue)
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
°/o
04.04
(segue)
ex A. — pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera" pari o
superiore a 205,52 ECU per 10G kg di peso netto (escluso il Bergkase)
(a)
— altri, di peso inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o
superiore a 229,70 ECU per 100 kg di peso netto (escluso il Bergkàse) (a)
(b)
9,07 ECU
per 100 kg
peso netto
9,07 ECU
per 100 kg
peso netto
ex 05.09 Corna, zoccoli, unghie (esclusi gli unghioni di tartaruga), artigli e becchi, greggi o semplice
mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri ;
fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una
forma determinata, compresi le barbe e i cascami esenzione
05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3,
non atti all'alimentazione umana :
ex A. Pesci , crostacei e molluschi :
— Uova e lattimi di pesci ; esche per la pesca esenzione
09.10 Timo, alloro, zafferano ; altre spezie :
D. Zenzero :
— in radici intere, in pezzi o in fette :
l — destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (c) esenzione
— altro 17
— altrimenti presentato esenzione
E. Curcuma e semi di fieno greco : I
— semi di fieno greco macinati 2
— altri esenzione
11.04 Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel
capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :
ex A. Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05 :
— di piselli, di fagioli o di lenticchie 12
ex 12.01 Semi e frutti oleosi, anche frantumati, ad esclusione dei semi di ricino esenzione
( a) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni . Dal 1° luglio 1970 i limiti di valore sono
adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità .
Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso
di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità .
(b) I pezzi condizionati sotto vuoto, di peso netto inferiore o pari a 450 g, sono ammessi al beneficio della concessione soltanto se sull' imballaggio sono riportate almeno
le seguenti indicazioni :
— denominazione del formaggio ,
— tenore di materie grasse,
— imballatore responsabile,
— paese di fabbricazione.
(c) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /381
ALLEGATO
(segue)
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
%
13.03
24
14.01
esenzione
1,5
esenzione
1,5
esenzione
14.02
1,5
1,5
Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar ed altre mucillagini
ed ispessenti derivati da vegetali :
B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati :
ex I. allo stato secco :
— Pectine di mele
Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bam
bù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e
simili):
C. altri :
— Bambù ; canne e simili :
— greggi o semplicemente spaccati
— altri
— Canne d' India ; giunchi e simili :
— greggi o semplicemente spaccati
— altri
— non nominati
Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e
simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie :
— su supporto
— altre :
— Crine vegetale
— Capoc :
— greggio
— altro
— non nominate
Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove :
— materie prime vegetali per la tintura o la concia
— semi duri , granelli , scorze e noci da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili) . . .
— altri :
— su supporto
— non nominati .
Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :
A. Oli di fegato di pesci :
II . altri :
— di ippoglosso
— di altri pesci
Oli vegetali fìssi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati :
ex B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e
cera del Giappone :
— Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca o di oiticica, greggi . . . .
— Oli depurati o raffinati ad esclusione della cera del Giappone
esenzione
1
esenzione
14.05
esenzione
esenzione
• 1,5
esenzione
15.04
esenzione
6
15.07
3
3
N. L 331 /382 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.12.85
ALLEGATO
(segue)
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
%
15.07
(segue)
5
8
10
15
15
15.12
D. altri oli :
I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimen
tari (a):
a) greggi :
ex 3 . altri :
— Oli di arachide, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di
illipe, di karité, di dumari , di touloucouna o di babassù
b) altri :
ex 2 . non nominati :
— Oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di
dumari , di touloucouna o di babassù
II . altri :
b) non nominati :
2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi :
ex aa) greggi :
— Oli di arachide , di cocco, di colza, di cotone, di senapa, di ravizzo
ne, di soia o di girasole
ex bb) altri :
— Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole
— altri oli , ad esclusione degli oli il cui tenore, in peso, in acidi grassi
lilberi, è del 50 % o più, e degli oli di palmisti , di illipe, di cocco, di
colza, di ravizzone o di copaive
Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o
vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati,ma non prepa
rati :
ex B. altrimenti presentati :
— Grassi e oli di pesci o di mammiferi marini , idrogenati , anche raffinati , ma non
preparati
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
B. altre :
III . non nominate :
b) altre :
2 . non nominate :
aa) di ovini o di caprini :
11 . non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di fratta
glie non cotte :
— di ovini
— di caprini
22 . non nominate :
— di ovini
— di caprini '
Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :
ex F. Boniti , sgombri e acciughe :
— Boniti e sgombri
17
16.02
20
26
20
26
16.04
25
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
9 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /383
ALLEGATO
(segue)
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
%
20.06 Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :
B. II . c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :
li 1 . di 4,5 kg o più : l
ex aa) Albicocche :
li — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a4,5 kg e inferiore a 5 kg 23
Il ex bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne :
— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a
4,5 kg e inferiore a 5 kg 23
ex dd) altre frutta :
|| — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a4,5 kg e inferiore a 5 kg 23
ex ee) Miscugli di frutta :
— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a
4,5 kg e inferiore a 5 kg 23
22.09 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico, di meno di 80 % voi ; acquaviti, liquori
ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la
fabbricazione delle bevande :
A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % voi, presentato in
recipienti contenenti :
ex I. due litri o meno :
— con titolo alcolometrico di 45,4 % voi o meno 1,60 ECU
per % voi e
per hi + 10
ECU l'hl
ex II . più di due litri :
— con titolo alcolometrico di 45,4 % voi o meno 1,60 ECU
per % voi e
per hi
C. Bevande alcoliche :
V. altri , presentati in recipienti contenenti : ||
ex a) due litri o meno :
— Liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con
semi o di residui della spremitura di frutta con semi), con titolo alcolometri
co di 45,4 % voi o meno 1,60 ECU
per % voi e
per hi 4- 10
ECU l'hl
ex b) più di due litri : Il
— Liquori , acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con
semi o di residui della spremitura di frutta con semi), con titolo alcolometri
co di 45,4 % voi o meno 1,60 ECU
per % voi e
per hi
25.32 Materie minerali non nominate né comprese altrove :
li ex B. altre :
\ — Terre coloranti , anche calcinate o mescolate tra loro : ||
li — non calcinate né mescolate 0,9
— altre
— non nominate
2,9
esenzione
N.L 331 /384 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
ALLEGATO
(segue)
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
%
27.16 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame
minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.) :
li — Mastici bituminosi 2,5
-- a tre . . 0,9
28.50 Elementi chimici e isotopi, fissili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro
composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e
«cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici :
A. Elementi chimici e isotopi , fissili ; loro composti , leghe, dispersioni e «cermet», compresi
gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari :
— Uranio naturale :
ll — greggio ; cascami e rottami (Euratom) —
Il — lavorato : I
|| — Barre, profilati , fili , lamiere, fogli e nastri (Euratom) esenzione
ll — altro (Euratom) 1,5
— altri (Euratom) —
|| B. altri : I
II — Isotopi radioattivi artificiali (Euratom) —
II — Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom) esenzione
— altri esenzione
28.52 Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle
terre rare, dell'ittrìo e dello scandio, anche miscelati tra loro :
ex A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235 , anche miscelati tra loro (Euratom) esclusi i
sali di torio esenzione
37.07 Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti o non la registrazione del suo
no o portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive :
A. portanti soltanto la registrazione del suono :
II — negative ; positive intermedie di lavoro esenzione
— altre positive 0,91 ECU
per 100 m
38.09 Catrami di legno ; oli di catrame di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce
n. 38.18); creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni
specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per
anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali :
B. altri :
|| — Metilene 7,1
Il — non nominati 4,6
9 . 12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 331 /385
ALLEGATO
(segue)
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
o/o
47.02
esenzione
esenzione
1,4
esenzione
53.06
3,8
5,3
53.11
Avanzi di carta e di cartone ; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella
fabbricazione della carta :
— Avanzi di carta e di cartone :
— che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta
— altri :
— resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (a) . . .
— non nominati
— vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabile esclusivamente nella fabbricazione della
carta
Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto :
A. contenenti almeno 85 % , in peso, di lana o di lana e di peli fini :
— contenenti almeno 85 % , in peso, di lana
— contenenti almeno 85 % , in peso, di lana e di peli fini
Tessuti di lana o di peli fini :
A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili :
— Tessuti detti «Loden» (b):
— di un valore di 2,50 ECU o più per m1
— altri
— altri tessuti :
— di filati di lana pettinata, di un valore di 3 ECU o più per m1
— di filati di lana cardata, di un valore di 2,50 ECU o più per m2
— altri
Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per
usi simili :
— Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio
-— altri
Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature (non compre
se nella voce n. 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale :
ex B. altre :
— con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito
13
14
13
13
16
59.12
5,1
4,9
64.02
20
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
(b) Si intendono per tessuti detti « Loden », i tessuti ad armatura a tela, di peso, per mJ, da 250 a 450 g inclusi , follati, unicolori o con filati misti o screziati , fabbricati con
filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate
nello stesso senso mediante un trattamento in superficie cne conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.
N. L 331 /386 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12 . 85
ALLEGATO
(segue)
N. della tariffa Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
convenzionali
%
82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce
n. 82.06, e loro lame :
ex A. Coltelli , esclusi quelli a lama in acciaio inossidabile 17
84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone :
C. altri motori :
II . Motori a combustione interna (con accensione per compressione) :
ex a) Motori di propulsione per navi :
— per navi delle sottovoci 89.01 A, 89.01 B I, 89.02 A, 89.02 B I e 89.03 A (a) esenzione
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
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