29 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 311 /23
REGOLAMENTO (CEE) N. 3336/84 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1984
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali , delle farine ,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 16 , paragrafo 2, quinto comma,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per i cereali , le farine , le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate nel regolamento
(CEE) n . 3272/84 (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 3314/84 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3272/84 ai dati di cui la
Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le
restituzioni ali esportazione, attualmente vigenti ,
conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali , dei prodotti
di cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento
(CEE) n . 3272/84 modificato, sono modificate confor
memente all'allegato del presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975 , pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 305 del 23 . 11 . 1984, pag. 33 .
0 GU n . L 308 del 27 . 11 . 1984, pag. 40 .
N. L 311 /24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 . 11 . 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 28 novembre 1984, che modifica le restituzioni
applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine , delle semole e dei semolini di
frumento o di segala
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 0
\ — gli altri paesi terzi 0
10.01 B II Frumento duro —
10.02 Segala
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 10,00
— gli altri paesi terzi 10,00
10.03 Orzo
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 23,00
— la zona II b) 30,00
— il Giappone —
— gli altri paesi terzi —
10.04 Avena
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein —
— gli altri paesi terzi —
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina —
10.07 B Miglio —
10.07 C Sorgo —
ex 11.01 A Farina di frumento tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 18,00
— tenore in ceneri da 521 a 600 18,00
— tenore in ceneri da 601 a 900 16,00
— tenore in ceneri da 901 a 1 100 15,00
— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 14,00
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 12,00
29 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 311 /25
(ECU/ t)
T : 1
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
ex 11.01 B Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700 18,00
— tenore in ceneri da 701 a 1 150 18,00
— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 18,00
— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000 18,00
11.02 A la) Semole e semolini di grano duro :
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (') 151,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (2) 143,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 127,00
— tenore in ceneri di più di 1 300 120,00
11.02AIÒ) Semole e semolini di grano tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 18,00
(') Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 %
in peso.
(2) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 %
in peso.
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977), modificato dal
regolamento (CEE) n . 3634/83 " (GU n . L 360 del 23 . 12 . 1983).
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