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Regolamento (CEE) n. 3337/84 del Consiglio del 27 novembre 1984 che istituisce un dazio antidumping definitivo su certe importazioni di carbonato di sodio denso, originario degli Stati Uniti d' America
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 29/11/1984 pag. 0026 - 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0193
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0196
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3337/84 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1984
che istituisce un dazio antidumping definitivo su certe importazioni di carbonato di sodio denso, originario degli Stati Uniti d'America
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,
vista la proposta presentata dalla Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,
considerando quanto segue:
A. Misure provvisorie
(1) Con il regolamento (CEE) n. 2253/84 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio su certe importazioni di alcuni tipi di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America e ha accettato impegni relativi alle importazioni dello stesso prodotto da parte delle società Allied Chemicals Corporation e Texasgulf Chemicals Company. Il dazio provvisorio veniva applicato in aggiunta ad un dazio definitivo già in vigore, istituito con il regolamento (CEE) n. 550/83 del Consiglio (3). Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni supplementari.
B. Seguito della procedura
(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio un esportatore interessato ha chiesto ed ottenuto di essere inteso dalla Commissione. I produttori comunitari hanno inoltre comunicato per iscritto osservazioni per rendere noto il loro punto di vista sul dazio in questione.
(3) Un esportatore ha chiesto ed ottenuto di essere informato dei principali fatti e considerazioni sulla cui base la Commissione intendeva raccomandare l'imposizione delle misure definitive.
C. Dumping
(4) Non sono stati presentati alla Commissione nuovi elementi di prova dopo l'istituzione del dazio provvisorio; pertanto essa ritiene definitive le risultanze in materia di dumping di cui al regolamento (CEE) n. 2253/84.
D. Pregiudizio
(5) Non sono stati presentati nuovi elementi di prova relativi al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
La Commissione ha quindi confermato le conclusioni in merito al pregiudizio di cui al regolamento (CEE) n. 2253/84.
(6) Secondo la Commissione, dalla constatazione definitiva dei fatti risulta dunque che il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping di carbonato di sodio denso originario degli Stati Uniti d'America, indipendentemente dal pregiudizio provocato da altri fattori, deve essere considerato grave.
E. Interesse della Comunità
(7) Sono stati presi in considerazione gli interessi dell'industria comunitaria colpita dal pregiudizio e quelli dell'industria di trasformazione nella Comunità. Il Consiglio ritiene che per tutelare gli interessi della Comunità sia necessario istituire un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio denso originario degli Stati Uniti d'America.
F. Impegni
(8) Due produttori di carbonato di sodio denso negli Stati Uniti d'America, le società FMC e Stauffer Chemicals, che non hanno mai effettuato esportazioni nella Comunità, hanno offerto impegni in merito ad eventuali future esportazioni nella Comunità.
(9) In passato gli impegni offerti da società non esportatrici in merito ad eventuali future esportazioni nella Comunità venivano accettati o respinti secondo i singoli casi. Questa pratica è stata riesaminata ed in generale si è concluso che gli impegni offerti da potenziali esportatori non sono accettabili per i seguenti motivi:
a) difficoltà di stabilire un prezzo all'esportazione appropriato per una società che non ha mai effettuato esportazioni nella Comunità, poiché i dati disponibili si applicano con tutta probabilità ad un altro periodo ovvero ad una diversa destinazione e pertanto sono di dubbio valore;
b) difficoltà o impossibilità nel caso dell'esportatore potenziale di determinare il volume di possibili, future esportazioni ed il conseguente impatto che le stesse avrebbero nella Comunità. Ciò è importante nei casi in cui per le parti che già effettuano esportazioni un determinato livello di prezzo è stato stabilito, in base ad impegni o all'imposizione di un dazio, per eliminare il pregiudizio dell'industria comunitaria e in cui il volume delle vendite sul mercato comunitario del prodotto esportato costituisce probabilmente un elemento decisivo per il calcolo del suddetto livello di prezzo. È possibile che le esportazioni effettuate da esportatori finora assenti sul mercato, ma che hanno offerto impegni, altererebbero la situazione accertata durante il periodo oggetto dell'inchiesta e potrebbero richiedere la revisione dei livelli di prezzo stabiliti;
c) un'inchiesta antidumping dovrebbe essere condotta celermente, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Se fosse necessario investigare anche su esportatori potenziali l'onere amministrativo sulle autorità responsabili sarebbe eccessivo, la loro efficacia ostacolata e l'inchiesta si prolungherebbe, date le scadenze regolamentari in vigore.
Sulla base di quanto detto si ritiene che la mancata accettazione degli impegni offerti dagli esportatori potenziali non sia in generale irragionevole, anche se ciò può provocare loro degli svantaggi. Inoltre, se tali esportatori cominciano ad esportare nella Comunità, potrà risultare opportuno fare ricorso agli articoli 14 e 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84 relativi rispettivamente al riesame ed alla restituzione dei dazi antidumping.
(10) Le possibili condizioni e circostanze in cui verrebbero effettuate le esportazioni verso la Comunità delle società FMC e Stauffer Chemicals sono state vagliate sulla base delle osservazioni precedenti. Per entrambe le società le difficoltà descritte in merito alla determinazione di un prezzo all'esportazione adeguato e dell'impatto delle future esportazioni, da cumulare a quelle già effettuate dagli altri esportatori, sono state riscontrate. Si è giunti pertanto alla conclusione che un'eccezione al criterio attualmente applicato di rifiutare in generale gli impegni offerti da esportatori potenziali non è giustificata. Di conseguenza è stato deciso, previa consultazione, di non accettare gli impegni offerti dalle società FMC e Stauffer Chemicals.
G. Dazio definitivo
(11) In base alla constatazione definitiva dei fatti, l'importo del dazio antidumping definitivo deve essere pari all'importo complessivo ottenuto dalla somma del dazio definitivo precedente e del dazio antidumping provvisorio supplementare. Tale dazio sostituisce il dazio definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 550/83.
H. Riscossione del dazio provvisorio
(12) Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio devono essere riscossi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 550/83 è abrogato.
Articolo 2
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio denso della sottovoce 28.42 A ex II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 28.42-31, originario degli Stati Uniti d'America.
2. L'importo del dazio è pari a 67,49 ECU per tonnellata.
Il dazio non si applica al carbonato di sodio denso esportato da Allied Chemical Corporation e da Texasgulf Chemicals Company.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. Ai fini del presente regolamento, per carbonato di sodio denso si intende il carbonato di sodio avente un peso specifico superiore a 0,700 kg per dm3.
Articolo 3
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio antidumping a norma del regolamento (CEE) n. 2253/84 sono riscossi definitivamente.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. BARRY
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 206 del 2. 8. 1984, pag. 15.
(3) GU n. L 64 del 10. 3. 1983, pag. 23.
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