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Regolamento (CEE) n. 3338/84 del Consiglio del 27 novembre 1984 concernente l' applicazione della decisione n. 1/84 della commissione mista CEE-Austria - transito comunitario -, che emenda l' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sull' applicazione della normativa in materia di transito comunitario @Decisione n. 1/84 della commissione mista CEE-Austria - transito comunitario - del 25 ottobre 1984 che emenda l' accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sull' applicazione della normativa in materia di transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 30/11/1984 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 11 pag. 0104
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 11 pag. 0104
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3338/84 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1984
concernente l'applicazione della decisione n. 1/84 della commissione mista CEE-Austria - Transito comunitario -, che emenda l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario (1) conferisce alla commissione mista istituita dall'accordo il potere di adottare, mediante decisione, taluni emendamenti all'accordo medesimo;
considerando che la commissione mista ha deciso di prorogare le decisioni n. 2/78 (2) e n. 2/79 (3) fino al 31 dicembre 1986;
considerando che detta proroga forma oggetto della decisione n. 1/84 della commissione mista; che è necessario prendere i provvedimenti connessi con l'esecuzione di detta decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È applicata nella Comunità la decisione n. 1/84 della commissione mista CEE-Austria - Transito comunitario - che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.
Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. BARRY
(1) GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 87.
(2) GU n. L 174 del 29. 6. 1978, pag. 11.
(3) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 21.
DECISIONE N. 1/84 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-AUSTRIA
- Transito comunitario -
del 25 ottobre 1984
che emenda l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario
LA COMMISSIONE MISTA,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),
considerando che con la decisione n. 2/78 della commissione mista è stata aggiunta all'accordo un'appendice II A relativa all'introduzione, a titolo sperimentale, di un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato nel sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni; che quest'appendice II A è stata modificata dalla decisione n. 2/79; che la validità di dette decisioni è stata prorogata fino al 31 dicembre 1984 con la decisione n. 2/82 della commissione mista;
considerando che è emersa la necessità di prorogare oltre tale data l'impiego di detto formulario; che è quindi opportuno prorogare le decisioni predette,
DECIDE:
Articolo 1
Le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 della commissione mista, prorogate, da ultimo, dalla decisione n. 2/82 della stessa commissione sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1984.
Per la commissione mista
Il Presidente
F. KLEIN
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