N. L 312/ 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3344/84 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1984
che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi
all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
novembre 1978 , che stabilisce le norme generali rela
tive al regime di fissazione mediante gara del prelievo
all' importazione di olio d'oliva ( l2), per ciascuno dei
prodotti In causa il tasso del prelievo minimo viene
fissato in base ad un esame della situazione del
mercato mondiale e" del mercato comunitario, nonché
dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;
considerando che, in sede di riscossione del prelievo,
occorre tener conto delle disposizioni che figurano
negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi
terzi ; che , in particolare , il prelievo applicabile per
questi paesi deve essere fissato assumendo come base
di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni
dagli altri paesi terzi ;
considerando che, per quanto concerne la Turchia e i
paesi del Magreb , è necessario non pregiudicare
l'importo addizionale da determinare in conformità
degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi ;
considerando che l'applicazione delle modalità sopra
esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 26
e il 27 novembre 1984 implica che i prelievi minimi
vengano fissati come indicato nell'allegato I del
presente regolamento ;
considerando che il prelievo da riscuotere all' importa
zione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A
II ; nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e
23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere
calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile ^1
quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ;
che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può
tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente
all' 8 % del valore del prodotto importato ; che tale
importo viene fissato forfettariamente ; che l'applica
zione di tali disposizioni implica che i prelievi
vengano fissati come indicato nell'allegato II del
presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 2260/84 (2), in particolare l'articolo 1 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n . 1514/76 del Consiglio,
del 24 giugno 1976 , relativo alle importazioni di olio
d'oliva originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 663/84 (4), in particolare
l'articolo 5 ,
visto il regolamento (CEE) n . 1521 /76 del Consiglio,
del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio
d'oliva originario del Marocco (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 663/84, in particolare l'arti
colo 5 ,
visto il regolamento (CEE) n . 1508 /76 del Consiglio,
del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio
d'oliva originario della Tunisia (6), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 11 12/84 Q, in particolare
l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 1180/77 del Consiglio ,
del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella
Comunità di taluni prodotti agricoli originari della
Turchia (8), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 664/84 (9), in particolare l'articolo 10 , para
grafo 2,
visto il regolamento (CEE) n . 1620/7.7 del Consiglio,
del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio
d'oliva originario del Libano ( in),
considerando che, con regolamento (CEE) n . 3131 /78
del 28 dicembre 1978 ("), la Commissione ha deciso di
ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi
applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regola
mento (CEE) n . 2751 /78 del Consiglio, del 23
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
') GU n . 172 del 30 . 9 . 1966, pag . 3025/66 .
2) GU n . L 208 del 3 . 8 . 1984, pag. 1 .
3) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag. 24 .
4) GU n . L 73 del 16 . 3 . 1984, pag. 10 .
i) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976, pag. 43 .
6) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976, pag. 9 .
^ GU n . L 108 del 25 . 4 . 1984, pag. 4 .
8) GU n . L 142 del 9 . 6 . 1977, pag . 10 .
') GU n . L 73 del 16 . 3 . 1984, pag. 11 .
I0) GU n . L 181 del 21 . 7 . 1977, pag. 4 .
") GU n . L 370 del 30 . 12 . 1978 , pag . 60 .
Articolo 1
I prelievi minimi riscossi all' importazione di olio
d'oliva sono indicati nell'allegato I.
H GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag. 6 .
30 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 312/ 13
Artìcolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre
1984.
Articolo 2
I prelievi applicabili all'importazione degli altri
prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati
nell'allegato II .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
N. L 312/ 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 84
ALLEGATO I
Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva
(ECU/ 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune Paesi terzi
1 5.07 A I a) 59,00 (')
15.07 A I b) 62,00 (')
15.07 A le) 60,00 (')
15.07 A II a) 70,00 (2)
15.07 AH b) 95,00 O
(') Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto
precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :
a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/ 100 kg,
b) per la Turchia : di 1 1,48 ECU/ 100 kg (") se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa
all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo
della tassa effettivamente istituita,
c) per l'Algeria e il Marocco : 12,69 ECU/ 100 kg (*) kg se l'operatore può dimostrare di aver
rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa
superare l' importo della tassa effettivamente istituita,
d) per la Tunisia : di 12,69 ECU/ 100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa
all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l' importo
della tassa effettivamente istituita .
(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la
Comunità e i paesi terzi in questione .
(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi
nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/ 100 kg,
b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo
da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/ 100 kg.
(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi
nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/ 100 kg,
b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo
da riscuotere è dirninuito di 5,80 ECU/ 100 kg.
ALLEGATO IL
Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva
(ECU/ 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune Paesi terzi
07.01 N II 13,64
07.03 A II 13,64
15.17 B I a) 31,00
15.17 BIb) 49,60
23.04 A II 4,80
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