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Regolamento (CEE) n. 3345/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla registrazione del paese di provenienza nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 24/12/1980 pag. 0012 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 16 tomo 2 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0073
REGOLAMENTO (CEE) N. 3345/80 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1980 relativo alla registrazione del paese di provenienza nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2845/77 (2), in particolare l'articolo 11,
considerando che la direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (3), in particolare gli articoli 13, 14 e 15, si applica alle merci che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato;
considerando che i prodotti compensatori, i prodotti intermedi e le merci tal quali ai sensi della direttiva 69/73/CEE possono circolare tra i territori statistici degli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva 75/681/CEE della Commissione (4); che non è prescritto che tali prodotti e merci vengano registrati, con l'indicazione dello Stato membro di provenienza, nelle statistiche delle importazioni di uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata accordata l'autorizzazione al beneficio del regime di perfezionamento attivo mentre, per la coerenza delle statistiche comunitarie, occorre che vengano registrati con tale indicazione;
considerando che alcuni prodotti e merci che, secondo i documenti presentati dal dichiarante, soddisfano o hanno soddisfatto le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato e sono stati esportati a destinazione di un paese terzo possono, senza che la loro origine sia stata modificata in seguito a una trasformazione o una lavorazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione delle merci (5), essere successivamente importati, da parte di uno Stato membro, in provenienza dal paese terzo di destinazione o da un paese terzo qualsiasi; che non è prescritto che tali prodotti e merci vengano registrati, nelle statistiche dello Stato membro che li importa, con l'indicazione del paese terzo di provenienza mentre, per la coerenza delle statistiche comunitarie, occorre che vengano registrati con tale indicazione;
considerando che le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la statistica del commercio estero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento ha lo scopo di fissare alcune disposizioni particolari di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio.
Articolo 2
Nel caso in cui delle merci, collocate in uno Stato membro sotto il regime del perfezionamento attivo, vengano spedite tal quali o sotto forma di prodotti intermedi o compensatori ai sensi della direttiva 69/73/CEE e conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/95/CEE a destinazione di un altro Stato membro, il supporto dell'informazione statistica che serve a quest'ultimo per registrare le merci in questione nelle importazioni nazionali deve recare la menzione dello Stato membro di provenienza.
Articolo 3
Nel caso in cui prodotti o merci dei quali è possibile constatare l'origine comunitaria o che, originari di paesi terzi, siano stati precedentemente immessi in libera pratica nella Comunità, vengono esportati a destinazione di un paese terzo e successivamente importati da uno Stato membro nella Comunità in provenienza da un paese terzo, sia tal quali, sia dopo aver subito una trasformazione o una lavorazione che non comporti una modifica dell'origine conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, il supporto dell'informazione statistica che serve per registrare questa importazione deve contenere l'indicazione del paese terzo di provenienza.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.
Per la Commissione
François-Xavier ORTOLI
Vicepresidente
(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.(2) GU n. L 329 del 22. 12. 1977, pag. 3.(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.(4) GU n. L 301 del 20. 11. 1975, pag. 1.(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
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