30 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 312/21
REGOLAMENTO (CEE) N. 3349/84 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1984
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine , delle
semole e dei semolini di frumento o di segala
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per
certi prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che la restituzione deve essere fissata
almeno una volta al mese ; che essa può essere modifi
cata nel periodo intermedio ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni , occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale , cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (6), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 Q,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete , constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che l'applicazione di dette modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e ,
in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella
Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la
restituzione agli importi elencati in allegato ;
considerando che il comitato di gestione per i cereali
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, a norma dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75, la differenza fra i corsi od i
prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regola
mento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può
essere coperta da una restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene
fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere
fissate prendendo in considerazione la situazione e le
prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali
e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un
lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti
del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in
conformità dello stesso articolo, occorre assicurare
ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equi
librata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e
degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto econo
mico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di
evitare delle perturbazioni sul mercato della Comu
nità ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2746/75 ha
definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna
tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;
considerando che, per quanto riguarda le farine, le
semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri
specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento
(CEE) n . 2746/75 ; che, inoltre , la restituzione applica
bile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo
conto della quantità di cereali necessaria per la fabbri
cazione dei prodotti considerati ; che dette quantità
sono state fissate nel regolamento n . 162/67/CEE (4),
modificato dal regolamento (CEE) n . 1607/71 H ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali , dei prodotti
di cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 sono fissate agli importi di cui in
allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre
1984 .(') GU n . L 281 dell l . 11 . 1975 , pag . 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
•0 GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 78 .
(4) GU n . 128 del 27 . 6 . 1967, pag. 2574/67 .
O GU n . L 168 del 27 . 7 . 1971 , pag . 16 .
(6) GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag. 1 .
Q GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984 , pag. 1 .
N. L 312/22 30 . 11 . 84Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
30 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 312/23
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 novembre 19S4, che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di
segala
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 0
I — gli altri paesi terzi 9,00
10.01 B II Frumento duro —
10.02 Segala
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— gli altri paesi terzi
10,00
10,00
10.03 Orzo
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— la zona II b)
— il Giappone
— gli altri paesi terzi
23,00
30,00
10.04 Avena
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein
— gli altri paesi terzi
—
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina —
10.07 B Miglio —
10.07 C Sorgo —
ex 1 1 .0 1 A Farina di frumento tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 13,00
— tenore in ceneri da 521 a 600 13,00
— tenore in ceneri da 601 a 900 11,00
— tenore in ceneri da 901 a 1 100 11,00
— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 10,00
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 9,00
N. L 312/24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 84
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
-
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
ex 1 1 .0 1 B Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700 13,00
— tenore in ceneri da 701 a 1 150 13,00
— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 13,00
— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000 13,00
11.02 A la) Semole e semolini di grano duro :
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (') 128,50
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (2) 121,50
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 108,50
— tenore in ceneri di più di 1 300 102,00
1 1.02 A I b) Semole e semolini di grano tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 13,00
(') Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 %
in peso .
(2) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 %
in peso .
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 : 5. 1977), modificato dal
regolamento (CEE) n . 3634/83 . (GU n . L 360 del 23 . 12 . 1983).
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