30 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 312/25
REGOLAMENTO (CEE) N. 3350/84 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1984
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
trasformati e degli alimenti composti a base di cereali
e di riso conduce a fissare la restituzione ad un
importo che compensi il divario tra i prezzi nella
Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della situazione per certi
prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni , occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (6), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 Q,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di sciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato , in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio ;
considerando che il comitato di gestione per i cereali
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75 la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti
nella Comunità può essere compensata mediante una
restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, che definisce, nel settore dei cereali , le norme
generali relative alle concessioni delle restituzioni all'e
sportazione ed ai criteri di fissazione del loro impor
to (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo
conto della situazione e della probabile evoluzione, da
una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi
prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi
dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul
mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso
articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali
una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal
punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto
inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni
previste nonché dell'opportunità di evitare perturba
zioni sul mercato comunitario ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di
importazione e di esportazione dei prodotti trasformati
a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 102784 (*), ha definito i criteri
specifici su cui deve essere fondato il computo della
restituzione per tali prodotti ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui
all'articolo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n .
2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n . 2744/75,
sono fissate agli importi di cui in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre
1984 .(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag . 1 .
(3) GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975, pag . 78 .
(4) GU n . L 281 dell' I . IL 1975, pag. 65 .
O GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 15 .
O GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
Q GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag. 1 .
N. L 312/26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 84
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1984, che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione per il malto
(ECU/ t)
Numero della tariffa doganale comune Importo delle restituzioni
11.07 A I b) 7,98
11.07 A II b) 60,63
11.07 B 70,66
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