1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/3
REGOLAMENTO (CEE) N. 3352/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le
farine e il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018 /84 (2), in
particolare l'articolo 15, paragrafo 6 ,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543/73 (4), in particolare l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 2222/84 e dai successivi rego
lamenti modificativi ;
considerando che , al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (6), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 Q,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete , constatati
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29
novembre 1984 ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi
da aggiungere ai prelievi , attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato al
presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,
previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n . 2727/
75, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 1 .
(3) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62 .
(
(*) GU n . L 205 dell' I . 8 . 1984, pag. 4 .
(
0 GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
N. L 313/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 30 novembre 1984 , che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le farine e il malto
A. Cereali e farine
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° terni .
1
2° term.
2
3° term .
3
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato 0 1,46 1,46 0,86
10.01 B II Frumento duro 0 0 0 0
10.02 Segala 0 0 0 0
10.03 Orzo 0 0 0 0
10.04 Avena 0 0 0 0
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato
alla semina 0 0 0 0
10.07 A Grano saraceno 0 0 0 0
10.07 B Miglio 0 39,78 39,79 39,78
10.07 C Sorgo 0 • 0 0 0
10.07 D Altri cereali 0 0 0 0
11.01 A Farine di frumento o di frumento segalato 0 2,05 2,05 1,21
B. Malto
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term.
1
2° term.
2
3° term.
3
4° term.
4
11.07 AI (a) Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma di farina 0 2,60 2,60 1,53 1,53
1 1 .07 A I (b) Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma diversa da quella di
farina 0 1,94 1,94 1,14 1,14
11.07 A II (a) Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
farina 0 0 0 0 0
11.07 A II (b) Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma
diversa da quella di farina 0 0 0 0 0
1 1.07 B Malto torrefatto 0 0 0 0 0
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