30. 11 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 321 /9
REGOLAMENTO (CEE) N. 3352/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1 025/84 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo
2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento
(CEE) n . 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE)
n . 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato
mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regola
menti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può
essere compensata mediante una restituzione all'esporta
zione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (^ e
dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 1431 /76 del
Consiglio, del 21 giugno 1976 (6), che definiscono, rispet
tivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme gene
rali relative alle concessioni delle restituzioni all'esporta
zione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restitu
zioni devono essere fissate tenendo , conto della situazione
e della probabile evoluzione , da una parte , delle disponi
bilità di cereali , di riso e delle rotture di riso e dei loro
prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei
cereali , del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del
settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù
degli stessi articoli , occorre anche garantire ai mercati dei
cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo
naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi , e
tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esporta
zioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturba
zioni sul mercato comunitario ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di
importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso Q, modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1027/84 (8), ha definito all'articolo 6 i
criteri specifici su cui deve essere fondato il computo
della restituzione per tali prodotti ;
considerando che è necessario tener conto, in base ai
criteri previsti dal regolamento (CEE) n . 2744/75 dei
prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione
per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ; che, in
virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e
dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 1077/68 (9), modi
ficato dal regolamento (CEE) n . 2764/71 (10), per alcuni
prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'e
sportazione dell'incidenza della restituzione alla produ
zione concessa per il prodotto di base ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla situa
zione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasfor
mati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso
conduce a fissare la restituzione ad un importo che
compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli
praticati sul mercato mondiale ;
considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto
del quantitativo di materia prima che determina l'ele
mento mobile del prelievo ; che per alcuni prodotti
trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può
variare a seconda dell'impiego finale del prodotto ; che a
seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato
vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri
prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare
a seconda della natura e della qualità del prodotto princi
pale che ci si propone di fabbricare ; che il cumulo delle
restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso
prodotto di base potrebbe rendere possibili , in casi deter
minati , esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai
corsi praticati sul mercato mondiale ; che di conseguenza
per alcuni di tali prodotti , è opportuno limitare la restitu
zione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato
mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli
obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati ;
considerando che è opportuno graduare la restituzione da
accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti ,
in ceneri , in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in
materie grasse o in amido, tale contenuto eàsendo partico
larmente indicativo della quantità di prodotti di base real
mente incorporata nel prodotto trasformato ;
(') GU n . L 281 delll . 11 . 1975, pag. 1 .
0 GU n. L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
n GU n. L 107 del 19 . 4. 1984, pae. 13 .
0 GU n . L 281 dell l . 11 . 1975, pag. 65 .
(8) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 15.
0 GU n . L 181 del 27. 7 . 1968 , pag. 1 .
( 10) GU n . L 283 del 24. 12 . 1971 , pag. 30 ,
0 GU n . L 281 dell l . 11 . 1975, pag. 78 .
I6) GU n . L 166 del 25. 6 . 1976, pag. 36 .
N. L 321 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 85
di ciascuna di tali monete, constatato durante un
periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio ;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presi
dente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
considerando che per quanto riguarda le radici di
manioca ed altre radici e tuberi tropicali , nonché le loro
farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili
non rende necessaria al momento attuale , tenendo conto
della natura e dell'origine dei prodotti , la fissazione di una
restituzione all'esportazione ; che, per alcuni prodotti
trasformati a base di cereali , l'esiguità della partecipazione
della Comunità al commercio mondiale, non rende neces
saria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'e
sportazione ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di cèrti mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per certi
prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2806/71 (') ha
stabilito le regole complementari relative alla concessione
della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti
trasformati a base di cereali e di riso ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni, occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (2),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 (3),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n . 2727/75 e
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c) del regolamento (CEE)
n . 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n . 2744/75,
sono fissate conformemente all'allegato del presente rego
lamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1985.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(•) GU n . L 284 del 28 . 12. 1971 , pag. 9 .
0 GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag. 1 .
0 GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
30 . 11 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 321 / 11
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 29 novembre 1985 , che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Numero
di nomenclatura
utilizzata
per le restituzioni
Nomenclatura a testo semplificato
Ammontare
delle
restituzioni
11.01 C (I) Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 0,9 % in peso
142,77
11.01 C (II) Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) —
11.01 D (I) Farina d'avena, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a
11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva
133,94
11.01 D (II) Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) —
11.01 E (I) Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale all'i ,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (*)
127,50
11.01 E (II) Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è
superiore a 1 ,3 % e inferiore od uguale a 1 ,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (^
—
11.01 E (III) Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7) —
11.01 F Farina di riso —
11.02 A III (a) Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla
materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso
147,53
11.02 A III (b) Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) —
11.02 A IV (a) Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale
a 0,1 % , il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'i 1 % ed in cui la perossi
dasi è resa praticamente inattiva
133,94
1 1.02 A IV (b) Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) —
1 1 .02 A V (a) * Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse , calcolato sulla
materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (') (8)
163,93
11.02 A V (b) Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla
materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (') (8)
127,50
11.02 A V (c) Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse , calcolato sulla
materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui
tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in
peso (') (8)
109,28
1 1 .02 A VI Semole e semolini di riso —
11.02 Bla) 1 (aa) Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri , calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale all'i % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)
142,77
11.02 BI a) 1 (bb) Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1
M (2)
—
1 1 .02 B I a) 2 (aa) Avena spuntata —
N. L 321 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 85
(ECU/t)
Numero
di nomenclatura
utilizzata
per le restituzioni
Nomenclatura a testo semplificato
Ammontare
• delle
restituzioni
1 1.02 B I a) 2 bb) (1 1 ) Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri , calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è
inferiore od uguale allo 0,5 % , il cui tenore in umidità è inferiore od uguale
all'i 1 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)
119,06
1 1 .02 B I a) 2 bb) (22) Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero
1 1 .02 B I a) 2 bb) (1 1 ) (2)
—
11.02B Ib) 1 (aa) Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale all'i % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti
« Grütze » o « Grutten ») (2)
142,77
11.02BIb)l (bb) Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati , che non figurano al numero 11.02
B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)
—
1 1 .02 B I b) 2 (aa) Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati , il cui tenore in ceneri, calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è
inferiore od uguale allo 0,1 % , il cui tenore in umidità è inferiore od uguale
all'i 1 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o
« Grutten ») (2)
126,50
1 1 .02 B I b) 2 (bb) Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero
1 1.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)
—
1 1.02 B II a) ( 1 ) Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (2) —
1.1 .02 B II c) ( 1 ) Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati , il cui tenore in materie grasse ,
calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in
cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o eguale a 0,6 % in peso (detti
« Grütze » o « Grutten ») (2) (8)
136,60
11.02 Bile) (a) Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati , il cui tenore in materia grasse ,
calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in
cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o eguale a 0,8 % in peso (detti
« Grütze » o « Grutten ») (2) (8)
104,73
11.02 CHI (a) Cereali periati d'orzo, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è infe
riore od uguale all'i % in peso (senza talco) — prima categoria (3)
190,36
11.02 COI (b) Cereali periati d'orzo , il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è infe
riore od uguale all'i % in peso (senza talco) — seconda categoria (3)
152,29
1 1.02 C IV Cereali periati d'avena (3) —
1 1 .02 D I Cereali solamente spezzati di frumento 67,00
11.02 D II Cereali solamente spezzati di segala 82,00
1 1.02 E I b) 1 (aa) Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale all'i % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale allo 0,9 % in peso
142,77
11.02 E I b) 1 (bb) Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 1 1 .02 E I b) 1 (aa) —
1 1 .02 E I b) 2 (aa) Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 % ,
il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 1 2 % ed in cui la perissodasi è resa
praticamente inattiva
148,82
1 1 .02 E I b) 2 (bb) Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 %
ed inferiore all'i ,5 % , il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in
cui la perissodasi è praticamente resa inattiva
119,06
1 1 .02 E I b) 2 (cc) Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 1 1 .02 E I b) 2 (aa) e 1 1 .02 E I b) 2 (bb) —
ex 1 1.02 E II c) ( 1 ) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse , calcolato sulla materia secca , è
inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla
materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso
145,71
30 . 11 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 321 / 13
(ECU/t)
Numero
di nomenclatura
utilizzata
per le restituzioni
Nomenclatura a testo semplificato
Ammontare
delle
restituzioni
ex 11.02 E Ile) (2) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è
inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia
secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso
118,39
ex 1 1 .02 E II c) (3) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è
superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso
—
11.02 E II d) 1 Fiocchi di riso —
11.02 FUI Agglomerati (« Pellets ») di orzo —
11.02 F IV Agglomerati (« Pellets ») di avena —
11.02 FV Agglomerati (« Pellets ») di granturco —
11.02 G I Germi di frumento (grano), anche sfarinati 20,75
11.02 G II Germi di cereali , diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati 22,77
1 1 .07 A I a) Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina 147,72
11.07 A II a) Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di
farina
169,42
11.08 AI Amido di granturco (*) 115,37
11.08 Ali Amido di riso 152,32
11.08 AHI Amido di frumento (grano) (*) 121,44
11.08 A IV Fecola di patate (6) 115,37
11.08 AV Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola
diversa dalla fecola di patate (*)
—
11.09 A Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla
materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N x 6,25)
147,92
17.02 B II a) Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o
più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca,
anche agglomerata (4)
150,49
17.02 B II b) Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio conte
nenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto
forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)
115,37
17.02 FII a) Zuccheri e melassi , caramellati , diversi dagli zuccheri e melassi , caramellati , conte
nenti , in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglo
merata
157,65
17.02 FU b) Zuccheri e melassi , caramellati , diversi dagli zuccheri e melassi , caramellati , conte
nenti , in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma
diversa da quella di polvere
109,64
21.07 FII Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati 115,37
23.02 A I a) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavora
zioni dei cereali , di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale
a 35 % in peso
21,54
23.02 A I b) 2 Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavora
zioni dei cereali , di granturco o di riso , il cui tenore in amido è superiore a 35 % in
peso e che non hanno subito un processo di denaturazione , o che hanno subito un
processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso
21,54
23.02 A II a) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavora
zioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso , il cui tenore in amido è inferiore
od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un
setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure ,
nel caso contrario , il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in
ceneri , calcolato sulla materia secca , uguale o superiore a 1,5 % in peso
21,54
23.02 A II b) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavora
zioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso , che non figurano al numero
23.02 Alla)
21,54
23.03 A I Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macera
zione concentrate), il cui tenore in proteine , calcolato sulla materia secca , è uguale o
superiore al 63 % in peso (N x 6,25)
57,32
N. L 321 / 14 30. 11 . 85Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
(') Beneficiano della restituzione ali esportazione le semole ed i semolini di granturco
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150
micron.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n . 821 /68 (GU n . L 149 del 29 .
6 . 1968 , pag. 46).
(3) Cereali periati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n . 821 /68 (GU n. L 149 del 29. 6.
1968, pag. 46).
(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione
all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II .
(^ La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido
uguale o superiore all'85 % .
(*) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido
uguale o superiore al 78 % .
Q II metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della
direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18 . 1 . 1984, pag. 28).
(8) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
— il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500
microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
— il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n . L 15 del 18 . 1 . 1984, pag.
28).
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