1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/9
REGOLAMENTO (CEE) N. 3355/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ( ] ), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1 025/84 (4), in particolare l'articolo
17, paragrafo 2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75 e dell'articolo 17 del regola
mento (CEE) n . 1418/76 la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti
nella Comunità può essere compensata mediante una
restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975 f), e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n .
1431 /76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (6), che
definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e
del riso, le norme generali relative alle concessioni
delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissa
zione del loro importo, le restituzioni devono essere
fissate tenendo conto della situazione e della probabile
evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali ,
di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul
mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali ,
del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore
cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli
stessi articoli , occorre anche garantire ai mercati dei
cereali e del riso una situazione equilibrata e uno
sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli
scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico
delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di
evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di
importazione e di esportazione dei prodotti trasformati
a base di cereali e di riso Q, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1 027/84 (8), ha definito all'arti
colo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il
computo della restituzione per tali prodotti ;
considerando che è necessario tener conto, in base ai
criteri previsti dal regolamento (CEE) n . 2744/75 dei
prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considera
zione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ;
che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n .
2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n .
1077/68 (9), modificato dal regolamento (CEE) n .
2764/71 ( 10), per alcuni prodotti occorre ridurre
l'importo della restituzione all'esportazione dell'inci
denza della restituzione alla produzione concessa per il
prodotto di base ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati e degli alimenti composti a base di cereali
e di riso conduce a fissare la restituzione ad un
importo che compensi il divario tra i prezzi nella
Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;
considerando che la restituzione è calcolata tenendo
conto del quantitativo di materia prima che determina
l'elemento mobile del prelievo ; che per alcuni
prodotti trasformati '1 quantitativo di materia prima
utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del
prodotto ; che a seconda del procedimento di fabbrica
zione utilizzato vengono ottenuti , oltre al prodotto
principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui
valore possono variare a seconda della natura e della
qualità del prodotto principale che ci si propone di
fabbricare ; che il cumulo delle restituzioni relative ai
vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base
potrebbe rendere possibili , in casi determinati , esporta
zioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi prati
cati sul mercato mondiale ; che di conseguenza per
alcuni di tali prodotti , è opportuno limitare la restitu
zione ad un ammontare che consenta l'accesso al
mercato mondiale , garantendo nello stesso tempo il
rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei
mercati :
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag . 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
O GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 1 .
(4) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 13 .
0 GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 78 .
(*) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 36 .
0 GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 65 .
(8) GU n. L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 15 .
0 GU n . L 181 del 27. 7. 1968 , pag. 1 .
H GU n. L 283 del 24. 12. 1971 , pag. 30 .
N. L 313/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
considerando che e opportuno graduare la restituzione
da accordare in funzione del contenuto, secondo i
prodotti , in ceneri , in cellulosa greggia, in involucri, in
proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto
essendo particolarmente indicativo della quantità di
prodotti di base realmente incorporata nel prodotto
trasformato ;
considerando che per quanto riguarda le radici di
manioca ed altre radici e tuberi tropicali , nonché le
loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni
prevedibili non rende necessaria al momento attuale,
tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti ,
la fissazione di una restituzione all'esportazione ; che,
per alcuni prodotti trasformati a base di cereali , l'esi
guità della partecipazione della Comunità al
commercio mondiale, non rende necessaria, attual
mente, la fissazione di una restituzione all'esporta
zione ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per
certi prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2806/71 (')
ha stabilito le regole complementari relative alla
concessione della restituzione all'esportazione per
alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (2), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (3),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio ;
considerando che il comitato di gestione per i cereali
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui
all'articolo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n .
2727/75 e all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c) del rego
lamento (CEE) n . 1418/76, soggetti al regolamento
(CEE) n . 2744/75, sono fissate Conformemente all'alle
gato del presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(2) GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag. 1 .
(3) GU n . L 90 dell' i . 4. 1984, pag. 1 .(') GU n . L 284 del 28 . 12 . 1971 , pag. 9 .
1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/ 11
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/tì
Numero
di nomenclatura
utilizzata
per le restituzioni
Nomenclatura a testo semplificato
Ammontare
delle
restituzioni
11.01 C (I) Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 0,9 % in peso
62,54
11.01 C(II) Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) —
11.01 D (I) Farina d'avena, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a
11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva
65,41
11.01 D (II) Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) —
11.01 E (I) Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse , calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale all'i ,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso
91,87
11.01 E (II) Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è
superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso
—
11.01 E (III) Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) —
11.01 F Farina di risp 47,41
11.02 A III (a) Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla
materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso
64,62
11.02 A III (b) Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 1 1 .02 A III (a) —
11.02 A IV (a) Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale
a 0,1 % , il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'i 1 % ed in cui la perossi
dasi è resa praticamente inattiva
65,41
11.02 A IV (b) Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) —
1 1.02 A V (a) Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse , calcolato sulla
materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (') f)
118,12
11.02 A V(b) Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla
materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (') Q
91,87
11.02 A V(c) Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla
materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui
tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in
peso (') 0
78,74
11.02 A VI Semole e semolini di riso 47,41
11.02 Bla) 1 (aa) Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale all'I % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)
62,54
1 1.02 B la) 1 (bb) Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 1 1 .02 B I a) 1
(aa) 0
—
11.02 Bla) 2 (aa) Avena spuntata —
N. L 313/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
(ECU/t)
Numero
di nomenclatura
utilizzata
per le restituzioni
Nomenclatura a testo semplificato
Ammontare
delle
restituzioni
1 1.02 B I a) 2 bb) (1 1 ) Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri , calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è
inferiore od uguale allo 0,5 % , il cui tenore in umidità è inferiore od uguale
all'I 1 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)
58,14
1 1 .02 B I a) 2 bb) (22) Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero
1 1 .02 B I a) 2 bb) (1 1 ) (2)
—
1 1 .02 B I b) 1 (aa) Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale all'i % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti
« Grùtze » o « Grutten ») (2)
62,54
11.02 BIb) 1 (bb) Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati , che non figurano al numero 1 1 .02
B I b) 1 (aa) (detti « Griitze » o « Grutten ») (2)
—
1 1 .02 B I b) 2 (aa) Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati , il cui tenore in ceneri , calcolato sulla
materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è
inferiore od uguale allo 0,1 % , il cui tenore in umidità è inferiore od uguale
all'I 1 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Griitze » o
« Grutten ») (2)
61,78
1 1 .02 B I b) 2 (bb) Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati , che non figurano sotto il numero
1 1 .02 B I b) 2 (aa) (detti « Grùtze » o « Grutten ») (2)
—
1 1.02 B II a) ( 1 ) Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (2) —
1 1.02 B II c) ( 1 ) Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati , il cui tenore in materie grasse,
calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in
cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o eguale a 0,6 % in peso (detti
« Griitze » o « Grutten ») (2)
98,43
11.02 CHI (a) Cereali periati d'orzo, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è infe
riore od uguale all'i % in peso (senza talco) — prima categoria (3)
83,38
1 1.02 C III (b) Cereali periati d'orzo, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è infe
riore od uguale all'i % in peso (senza talco) — seconda categoria (3)
66,70
11.02 C IV Cereali periati d'avena (3) —
11.02 DI Cereali solamente spezzati di frumento 9,00
11.02 D II Cereali solamente spezzati di segala 10,00
1 1.02 E I b) 1 (aa) Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale all'i % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è
inferiore od uguale allo 0,9 % in peso
62,54
1 1 .02 E I b) 1 (bb) Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 1 1 .02 E I b) 1 (aa) —
1 1 .02 E I b) 2 (aa) Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri , calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 % ,
il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa
praticamente inattiva
72,68
1 1 .02 E I b) 2 (bb) Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od
uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 %
ed inferiore all'i ,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in
cui la perissodasi è praticamente resa inattiva
58,14
1 1 .02 E I b) 2 (cc) Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 1 1 .02 E I b) 2 (aa) e 1 1 .02 E I b) 2 (bb) —
ex 1 1.02 E II c) ( 1 ) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse , calcolato sulla materia secca, è
inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla
materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso
104,99
1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/ 13
(ECU/t)
Numero
di nomenclatura
utilizzata Nomenclatura a testo semplificato
Ammontare
delle
per le restituzioni restituzioni
ex 11.02 E Ile) (2) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse , calcolato sulla materia secca, è
inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia
secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso
85,31
ex 1 1 .02 E II c) (3 ) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è
superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa,
calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso
1 1 .02 E II d) 1 Fiocchi di riso —
11.02 FUI Agglomerati (« Pellets ») di orzo —
11.02 F IV Agglomerati (« Pellets ») di avena —
1 1.02 F V Agglomerati (« Pellets ») di granturco —
11.02G I Germi di frumento (grano), anche sfarinati 3,57
11.02 GII Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati 16,41
11.07 A la) Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina 25,44
11.07 A II a) Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di
farina
74,21
11.08 AI Amido di granturco (*) 74,40
11.08 AH Amido di riso (*) 31,65
11.08 AIII Amido di frumento (grano) 0 0,00
11.08 A IV Fecola di patate (*) 74,40
11.08 A V Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola
diversa dalla fecola di patate (*)
—
11.09 A Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla
materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N x 6,25)
0,00
17.02 B II a) Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o
più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca,
anche agglomerata (4)
97,04
17.02 B II b) Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio conte
nenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto
forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)
74,40
17.02 FU a) Zuccheri e melassi , caramellati , diversi dagli zuccheri e melassi , caramellati , conte
nenti , in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere , anche agglo
merata
101,66
17.02 FII b) Zuccheri e melassi , caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi , caramellati , conte
nenti , in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma
diversa da quella di polvere
70,70
21.07 FU Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati 74,40
23.02 A I a) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavora
zioni dei cereali , di granturco o di riso , il cui tenore in amido è inferiore od uguale
a 35 % in peso
9,73
23.02 A I b) 2 Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavora
zioni dei cereali , di granturco o di riso , il cui tenore in amido è superiore a 35 % in
peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un
processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso
9,73
23.02 A II a) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavora
zioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso , il cui tenore in amido è inferiore
od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un
setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure,
nel caso contrario , il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in
ceneri , calcolato sulla materia secca , uguale o superiore a 1,5 % in peso
9,73
23.02 A II b) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavora
zioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso , che non figurano al numero
23.02 A II a)
9,73
23.03 A I Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macera
zione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o
superiore al 63 % in peso (N x 6,25)
36,97
N. L 313/ 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
(') Beneficiano della restituzione ali esportazione le semole ed i semolini di granturco
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315
micron ;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 1 50
micron .
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n . 821 /68 (GU n. L 149
del 29 . 6 . 1968, pag. 46).
(3) Cereali periati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821 /68 (GU n. L 149
del 29 . 6 . 1968 , pag. 46).
(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n . 2730/75, della stessa restitu
zione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II .
0 La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di
amido uguale o superiore all'85 % .
0 La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di
amido uguale o superiore al 78 % .
0 La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
— il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia
di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
— il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU
n . L 15 del 18 . 1 . 1984, pag . 28).
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