1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/ 15
REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a
base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che , ai sensi dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75, la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti
nella Comunità può essere compensata mediante una
restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato
il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate
tenendo conto della situazione e della probabile evolu
zione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei
relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei
prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo
sul mercato mondiale ; che conformemente allo stesso
articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali
una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal
punto di vista dei prezzi e degli scambi ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti
trasformati e degli alimenti composti a base di cereali
porta a fissare la restituzione ad un importo che
compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e
quelli praticati sul mercato mondiale ;
considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2743/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli
alimenti composti a base di cereali per gli animali (4),
modificato dal regolamento (CEE) n . 2560/77 (*), la
restituzione degli alimenti composti a base di cereali
deve essere determinata tenendo conto dei soli
prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione
degli alimenti composti e per i quali può essere fissata
una restituzione ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1913/69
della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo
alla concessione ed alla fissazione in anticipo della
restituzione all'esportazione degli alimenti composti a
base di cereali per gli animali (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 537/83 Q, ha previsto che il
calcolo della restituzione all'esportazione deve essere
basato sulla media delle restituzioni concesse per i
cereali di base più comunemente utilizzati , modificate
in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese
dell'esportazione e sul prelievo applicabile al gran
turco ; che tale calcolo deve ugualmente tener conto
del contenuto in prodotti cerealicoli ; che è opportuno
pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli
alimenti composti in categorie e fissare la restituzione
relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di
granturco rappresentativa del contenuto abituale dei
prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie
in causa ; che l'importo della restituzione deve
d'altronde tener conto delle possibilità e delle condi
zioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato
mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul
mercato della Comunità e degli aspetti economici
delle esportazioni ;
considerando tuttavia che per la fissazione della resti
tuzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla
differenza constatata, sul mercato comunitario e su
quello mondiale, tra i costi delle materie prime gene
ralmente utilizzate negli alimenti composti in
questione ; che in tal modo si può tener conto con
maggior precisione della realtà economica delle espor
tazioni dei suddetti prodotti ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per
certi prodotti , a seconda della loro composizione e
destinazione ; che per attuare tale differenziazione è
opportuno utilizzare le zone di destinazione determi
nate nell'allegato II del regolamento (CEE) n . 1124/77,
del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle
zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi
all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione
nei settori dei cereali e del riso (8), modificato dal rego
lamento (CEE) n . 3634/83 (9) ;
(') GU a. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
O GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 78 .
(*) GU n. L 246 del 30. 9 . 1969, pag. 11 .
f) GU n . L 63 del 9 . 3 . 1983, pag. 10 .
(8) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977, pag. 53 .
(') GU n . L 360 del 23 . 12 . 1983, pag. 21 .
(4) GU n. L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 60 .
0 GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977, pag . 1 .
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considerando che il comitato di gestione per i cereali
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 ('), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (2),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti
contemplati dal regolamento (CEE) n . 2727/75 e
soggetti al regolamento (CEE) n . 2743/75, sono fissate
conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 106 del 12. 5. 1971 , pag. 1 .
(2) GU n . L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni
applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
(ECU/ tonnellata)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Specificazione
speciale
per la
restituzione
Nomenclatura a testo semplificato Ammontaredelle restituzioni
23.07 B I Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al
regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiunta
mente, anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola, glucosio o
sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti
lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01 , 04.02, 04.03, 04.04, 17.02
A e 21.07 F I):
il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 %
ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (') è :
0510 — superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 % 1,50 (2) 3,55 0 (') — («)
1010 — superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 % 2,99 (2) 7,1 1 (2) (3) — («)
2010 — superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 % 5,99 (2) 14,2200 ~0
3010 — superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 % 8,98 0 21,32 (2)0 ~ (4)
4010 — superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 % 11,97 (2) 28,43 (2)0 — 0
5010 — superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 % 14,97 (2) 35,54 (2)0 ~ 0
6010 — superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 % 17,96 (2) 42,65 (2)0 ~0
7010 — superiore al 70 % 19,59 (2) 46,53 (2)0 ~ (A)
(') Sono considerati prodotti cerealicoli , i-prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce
11.02 G) della tariffa doganale comune .
(2) Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n . 1124/77, modificato dal regola
mento (CEE) n . 3634/83 .
(3) Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ;
5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 % .
Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni , su richiesta dell' interessato, sono applicabili anche nel caso in
cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.
(4) Per esportazioni verso gli altri paesi terzi .
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