30 . 11 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 321 /23
REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 231 /85 (2),
visto il regolamento n . 171 /67/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applica
bili all'esportazione di olio d'oliva (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2429/72 (4), in particolare
l'articolo 7, prima frase,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regola
mento n . 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è
superiore ai corsi mondiali , la differenza tra detti prezzi
può essere compensata da una restituzione al momento
dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi ;
considerando che le regole e le modalità relative alla fissa
zione ed alla concessione della restituzione all'esporta
zione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti
n . 171 /67/CEE e (CEE) n . 616/72 (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 2962/77 (*) ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
n . 171 /67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per
tutta la Comunità ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento
n . 171 /67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere
fissata prendendo in considerazione :
— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi
dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della
Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul
mercato mondiale,
— gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti
mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo
naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,
— 1 interesse d evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità,
— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;
considerando che inoltre detta restituzione dev'essere
fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n . 171 /67/
CEE, conformemente ai criteri seguenti :
— prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produ
zione della Comunità,
— corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei
paesi terzi importatori,
— spese commerciali e spese di trasporto più favorevoli
calcolate dai mercati della Comunità situati nelle prin
cipali zone di produzione fino ai porti o ad altri
luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle
spese commerciali e di resa sul mercato mondiale ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
n . 171 /67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere
fissata a livelli differenti a seconda della destinazione,
allorquando la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessa
rio ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
n . 171 /67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno
una volta al mese ; che, in caso di necessità, detta restitu
zione può essere modificata nell'intervallo ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla situa
zione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in
particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità
nonché sui mercati dei paesi terzi , conduce a fissare la
restituzione agli importi di cui in allegato ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni, occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 Q,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 (8),
(•) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966, pag. 3025/66.
0 GU n . L 26 del 31 . 1 . 1985, pag. 12.
0 GU n . 130 del 28 . 6 . 1967, pag. 2600/67 .
(4) GU n . L 264 del 23 . 11 . 1972, pag. 1 .
j 5) GU n . L 78 del 31 . 3 . 1972, pag. 1 .
(*) GU n. L 348 del 30 . 12 . 1977, pag . 53 .
O GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
(*) GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
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— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete, constatati durante un
periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente :
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 2, lettera c), del regolamento n . 136/66/
CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1985 .
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le materie grasse,
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 29 novembre 1985 , che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione di olio d'oliva
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale comune
Designazione delle merci Importo dellarestituzione
15.07
A
Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , grezzi , depurati o raffinati :
Olio d'oliva :
I non trattato : |
(a) Olio d'oliva vergine :
in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'arti
colo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ('), e per le esportazioni verso i
paesi terzi 64,00
II altro :
(a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1 5.07 A I a) o 1 5.07 A I b), anche tagliato con
olio d'oliva vergine :
in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'arti
colo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ('), e per le esportazioni verso i
paesi terzi 64,00
(') GU n . L 317 del 12 . 12 . 1979, pag. 1 .
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