N. L 313/ 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3357/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del
settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 16 , paragrafo 8 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1785/81 , un prelievo viene
riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo
1 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento ;
considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , lettera d), del regolamento (CEE)
n . 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfetta
riamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di
altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto dì
cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che,
tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e
allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all' im
porto risultante dall'applicazione dell'aliquota del
dazio consolidato nell'ambito del GATT ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regola
mento (CEE) n . 837/68 della Commissione, del 28
giugno 1968 , relativo alle modalità di applicazione dei
prelievi nel settore dello zucchero (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1428/78 (4), l'importo
di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto
deve essere fissato per l' i % del tenore di saccarosio ;
considerando che l' importo di base del prelievo deve
essere uguale ad un centesimo della media aritmetica
dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di
zucchero bianco nei primi venti giorni del mese prece
dente quello per il quale è fissato l' importo di base del
prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve
tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo
zucchero bianco nel giorno della fissazione dell' im
porto di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73
ECU da tale media ;
considerando che l' importo di base deve essere fissato
ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'in
tervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo
giorno del mese successivo al mese di validità dell'im
porto di base soltanto se il prelievo applicabile allo
zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla
media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo
zucchero bianco che è servito per il calcolo dell' im
porto di base ; che in tal caso l'importo di base deve
essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo
zucchero bianco preso in considerazione per la modi
fica ;
considerando che l' importo di base così determinato
deve essere adattato in funzione delle variazioni del
prezzo d'entrata dello zucchero bianco che interven
gono fra il mese della fissazione dell'importo di base e
il periodo di applicazione ; che tale adattamento,
uguale ad un centesimo della differenza tra i due
suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'im
porto di base ovvero aggiunto allo stesso alle condi
zioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regola
mento (CEE) n . 837/68 ;
considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettere f) e g), del regolamento
(CEE) n . 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6
dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un
elemento fisso : l'elemento fisso è pari , per 100 chilo
grammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo
dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo
14, paragrafo 1 , punto B, del regolamento (CEE) n .
2727/75 Q per la fissazione del prelievo all'importa
zione dei prodotti della sottovoce 17 . B II della tariffa
doganale comune, e l'elemento mobile è pari , per 100
chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell' im
porto di base del prelievo all'importazione applicabile
a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di
cui al paragrafo 1 , lettera d), dell'articolo 1 di cui
sopra ; che il prelievo deve essere fissato ogni mese ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (6), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 P),
(') GU n . L 177 dell 1 . 7 . 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .
(3) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag. 42.
(4) GU n . L 171 del 28 . 6 . 1978 , pag. 34.
O GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975 , pag. 1
(fc) GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag. 1
p) GU n . L 90 dell' 1 . 4 . 1984, pag. 1 .
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— per le altre monete , un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatati
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi applicabili all' importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere d), f) e g), del
regolamento (CEE) n . 1785/81 sono fissati come figura
in allegato.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
considerando che 1 applicazione delle presenti disposi
zioni porta a fissare i prelievi all' importazione dei
prodotti in parola come figura nell'allegato del
presente regolamento,
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul ÒALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importa
zione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero
(ECU)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Importo di base per
1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti
del prodotto
in questione
Importo
dei prelievi
per 100 kg
di sostanza secca
17.02 Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aroma
tizzati né colorati ; succedanei del miele , anche misti con miele
naturale ; zuccheri e melassi , caramellati :
C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero 0,4419 —
D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la
malto-destrina) :
I. Isoglucosio — 53,86
ex II . non nominati 0,4419 —
E. Succedanei del miele , anche misti con miele naturale 0,4419 —
F. I. Zuccheri e melassi , caramellati , contenenti in peso, allo
stato secco, 50 % o più di saccarosio 0,4419 —
21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :
F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :
III . Sciroppi d' isoglucosio, aromatizzati o colorati — 53,86
IV. al tri 0,4419 —
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