N. L 313/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3358/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti
del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 19, paragrafo 4,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che , ai sensi dell'articolo 19 del regola
mento (CEE) n . 1785/81 , la differenza tra i corsi o i
prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d), dello stesso
regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità
può essere compensata da una restituzione all'esporta
zione ;
considerando che, conformemente all'articolo 8 del
regolamento (CEE) n . 766/68 del Consiglio, del 18
giugno 1968 , che stabilisce le norme generali per la
concessione di restituzioni all'esportazione dello
zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1489/76 (4), la restituzione per 100 chilo
grammi dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettera d), del regolamento (CEE) n . 1785/81 , oggetto
di un'esportazione, è uguale all'importo di base molti
plicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in
saccarosio ; che tale tenore di saccarosio, constatato per
il prodotto in causa, è determinato conformemente alle
disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n .
394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo
alle modalità di applicazione per le restituzioni all'e
sportazione di zucchero (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1467/77 (6) ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regola
mento (CEE) n . 766/68 , l' importo di base della restitu
zione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere
uguale all' importo di base della restituzione diminuito
del centesimo della restituzione alla produzione valida
ai sensi del regolamento (CEE) n . 1400/78 del Consi
glio, del 20 giugno 1978 , che stabilisce le norme gene
rali applicabili alla restituzione alla produzione per lo
zucchero utilizzato dall' industria chimica Q, per i
prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regola
mento ;
considerando che per gli altri prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n .
1785/81 , esportati come tali , l'importo di base delle
restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un
importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della
differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo
zucchero bianco nelle zone non deficitarie della
Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di
base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati
sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di
stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di
base della Comunità ai fini dell'esportazione dei
prodotti di trasformazione verso i paesi terzi , e l'utiliz
zazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di
perfezionamento ;
considerando che l'applicazione dell'importo di base
può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , lettera d), del regolamento (CEE)
n . 1785/81 ;
Considerando che, a norma dell'articolo 19 del regola
mento (CEE) n . 1785/81 , può essere prevista una resti
tuzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo
1 , paragrafo 1 , lettere f) e g), del suddetto regolamento ;
che l'ammontare della restituzione è determinato, per
100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in
particolare della restituzione applicabile all'esporta
zione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della
tariffa doganale comune, della restituzione applicabile
all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n . 1785/81 e
degli aspetti economici delle esportazioni previste ; che
la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che
soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del
regolamento (CEE) n . 1469/77 della Commissione, del
30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applica
zione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio
e che modifica il regolamento (CEE) n . 192/75 (8) ;
considerando che , al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni , occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (9), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (10),
(') GU n. L 177 delt i . 7 . 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .
(3) GU n . L 143 del 25 . 6 . 1968, pag. 6 .
O GU n . L 167 del 26 . 6 . 1976, pag. 13 .
O GU n . L 50 del 4. 3 . 1970, pag. 1 .
ì6) GU n . L 162 dell' i . 7 . 1977, pag. 6 .
O GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag. 9 .
(>) GU n . L 162 dell' I . 7. 1977, pag. 9.
O GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag. 1 .
H GU n . L 90 dell' I . 4. 1984, pag . 1 .
1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/21
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere d), f) e g), del regola
mento (CEE) n . 1785/81 , esportati come tali , sono
fissate agli importi di cui in allegato .
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatati
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che le restituzioni di cui sopra devono
essere fissate ogni mese ; che esse possono essere
modificate nell' intervallo ;
considerando che in virtù dell'applicazione di tali
modalità, le restituzioni per i prodotti in questione
vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato
del presente regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per lo zucchero,
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
N. L 313/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni
all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati
come tali
(ECU)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Importo di base per
1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti
del prodotto
in questione (')
Importo
della restituzione
per 100 kg
di sostanza secca (2)
17.02 Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aroma
tizzati né colorati ; succedanei del miele , anche misti con miele
naturale ; zuccheri e melassi , caramellati :
D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la
malto-destrina) :
I. Isoglucosio
ex II . non nominati , escluso il sorbosio 0,3903
39,03
I E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale 0,3903 —
F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo
stato secco, 50 % o più di saccarosio 0,3903
21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :
F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :
III . Sciroppi d'isoglucosio , aromatizzati o colorati
IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di
malto-destrina) 0,3903
39,03
(') L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore ali 85 % (regolamento (CEE) n . 394/70). Il tenore di
saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n . 394/70 .
(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n . 1469/77 .
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