N. L 321 /28 30 . 11 . 85Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N. 3358/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1985 , a
taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese
nell'allegato II del trattato
considerando che 1 articolo 4, paragrafo 3, del regola
mento (CEE) n . 3035/80 prevede che, per la fissazione del
tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso,
. delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre
misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti
gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base
che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i
prodotti ad essi assimilati , conformemente alle disposi
zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore considerato :
considerando che, conformemente ali articolo 11 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 804/68 viene concesso
un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e
trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina
fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti
fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 987/68 del
Consiglio, del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme
generali per la concessione di un aiuto per il latte scre
mato trasformato in caseina e caseinati (*), modificato da
ultimo dall'atto di adesione (*) ;
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1298/85 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,
considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 804/68 , la differenza fra i prezzi
nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i
prezzi della Comunità può essere coperta da una restitu
zione all'esportazione ; che il regolamento (CEE) n .
3035/80 del Consiglio, dell' i 1 novembre 1980, che stabi
lisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci
non comprese nell'allegato II del trattato, le regole gene
rali relative alla concessione delle restituzioni all'esporta
zione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1982/85 (4), ha speci
ficato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno
fissare un tasso della restituzione applicabile alle esporta
zioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del
regolamento (CEE) n . 804/68 ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
primo capoverso, del regolamento (CEE) n . 3035/80 il
tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg
di ciascuno dei prodotti di base considerati ;
considerando che, conformemente al paragrafo 2 del
suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso,
occorre tener conto in particolare :
a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul
mercato della Comunità dei prodotti di base conside
rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei
prezzi praticati sul mercato mondiale ;
b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione
dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato
II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono
comparabili ;
c) della necessità di garantire uguali condizioni di concor
renza tra le industrie che utilizzano prodotti comuni
tari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di
traffico di perfezionamento attivo ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 262/79 della
Commissione, del 12 febbraio 1979 , relativo alla vendita a
prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di
prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimen
tari Q, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2072/85 (8), il regolamento (CEE) n . 442/84 della
Commissione , del 21 febbraio 1984, relativo alla conces
sione di un aiuto per il burro di ammasso privato desti
nato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di
gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il rego
lamento (CEE) n . 1245/83 (9), e il regolamento (CEE) n .
1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981 , relativo
alla concessione di un aiuto per il burro e il burro
concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della
pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ( 10),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 453/85 ("),
autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano
talune merci, di burro a prezzo ridotto ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,
0 GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag. 6 .
(6) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972, pag. 14 .
0 GU n . L 41 del 16 . 2. 1979, pag. 1 .
(8) GU n . L 196 del 26 . 7 . 1985, pag. 22 .
0 GU n . L 52 del 23 . 2 . 1984, pag . 12 .
( ,0) GU n . L 191 del 14 . 7 . 1981 , pag. 6 .
(" GU n . L 52 del 22 . 2 . 1985, pag. 40 .
(■) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(2) GU n . L 137 del 27 . 5 . 1985, pag. 5 .
Ò GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag. 27 .
(" GU n . L 186 del 19 . 7 . 1985, pag. 8 .
30 . 11 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 321 /29
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : forma di merci comprese nell allegato del regolamento
(CEE) n . 804/68 , sono fissati ai livelli indicati in allegato.
2 . Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non
ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1985.
Articolo 1
1 . I tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1°
dicembre 1985 ai prodotti di base che figurano nell'alle
gato A del regolamento (CEE) n . 3035/80 e di cui all'arti
colo 1 del regolamento (CEE) n . 804/68 , esportati sotto
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985 .
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
N. L 321 /30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 85
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 29 novembre 1985 , che (issa i tassi delle restituzioni
applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1985 , a taluni prodotti lattiero-caseari
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Tasso delle
restituzioni
ex 04.02 A II Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore
di materie grasse inferiore all'i ,5 % in peso ed avente tenore
in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) :
a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01
della tariffa doganale comune
b) nel caso d'esportazione di altre merci 85,86
ex 04.02 A II Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore,
in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso
di acqua inferiore al 5 % (PG 3) 116,10
ex 04.02 A III Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del
7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 %
(PG 4) 30,65
ex 04.03 Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 %
(PG6):
a) in caso di esportazione di merci , contenenti burro a prezzo
ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regola
menti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84 e (CEE) n.
1932/81
b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci
21.07 G VII — IX
c) nel caso d'esportazione di altre merci
194,45 (')
181,45
(') Tasso applicabile unicamente nei casi di cui ali articolo 7 del regolamento (CEE) n . 1760/83 .
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