1 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/23
REGOLAMENTO (CEE) N. 3359/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2260/84 (2),
visto il regolamento n . 171 /67/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi
applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2429/72 (4), in
particolare l'articolo 7, prima frase,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regola
mento n . 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comu
nità è superiore ai corsi mondiali , la differenza tra detti
prezzi può essere compensata da una restituzione al
momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi
terzi ;
considerando che le regole e le modalità relative alla
fissazione ed alla concessione della restituzione all'e
sportazione di olio d'oliva sono state adottate con i
regolamenti n . 171 /67/CEE e (CEE) n . 616/72 Q,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2962/77 («) ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regola
mento n . 171 /67/CEE, la restituzione deve essere la
stessa per tutta la Comunità ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regola
mento n . 171 /67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva
dev'essere fissata prendendo in considerazione :
— la situazione e le prospettive di evoluzione dei
prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul
mercato della Comunità, nonché dei prezzi
dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,
— gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei
mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicu
rare a detti mercati una situazione di equilibrio ed
uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli
scambi ,
— 1 interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della
Comunità,
— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;
considerando che inoltre detta restituzione dev'essere
fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n . 171 /
67/CEE, conformemente ai criteri seguenti :
— prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di
produzione della Comunità,
— corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati
dei paesi terzi importatori ,
— spese commerciali e spese di trasporto più favore
voli calcolate dai mercati della Comunità situati
nelle principali zone di produzione fino ai porti o
ad altri luoghi d'esportazione della Comunità,
nonché delle spese commerciali e di resa sul
mercato mondiale ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regola
mento n . 171 /67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva
può essere fissata a livelli differenti a seconda della
destinazione , allorquando la situazione del mercato
mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo
rendono necessario ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regola
mento n . 171 /67/CEE, la restituzione deve essere
fissata almeno una volta al mese ; che, in caso di
necessità, detta restituzione può essere modificata
nell'intervallo ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio
d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto
nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi ,
conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in
allegato ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni , occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale , cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 Q, modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (8),
(') GU n . 172 del 30 . 9 . 1966, pag . 3025/66 .
(2) GU n . L 208 del 3 . 8 . 1984, pag. 1 .
O GU n . 130 del 28 . 6 . 1967, pag. 2600/67.
0 GU n . L 264 del 23 . 11 . 1972, pag . 1 .
O GU n . L 78 del 31 . 3 . 1972, pag . 1 .
(") GU n . L 348 del 30 . 12 . 1977, pag. 53 .
O GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag. 1 .
(8) GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag. 1 .
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— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatati
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 2, lettera c), del regolamento n .
136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in alle
gato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per le materie grasse,
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione di olio d'oliva
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale comune
Designazione delle merci Importo dellarestituzione
15.07
A
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti , grezzi , depurati o raffinati :
Olio d'oliva :
I non trattato :
(a)
II
Olio d'oliva vergine
e
altro :
(a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche
tagliato con olio d'oliva vergine :
in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui
all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ('), e per le esporta
zioni verso i paesi terzi 55,00
(') GU n . L 317 del 12. 12 . 1979, pag. 1 .
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