1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/25
REGOLAMENTO (CEE) N. 3360/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'orga
nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2260/84 0,
visto il regolamento n . 142/67/CEE del Consiglio, del
21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esporta
zione di semi di colza, ravizzone e girasole (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2429/72 (4), in
particolare l'articolo 2, paragrafo 3 , prima frase,
visto il regolamento (CEE) n . 1223/83 del Consiglio,
del 20 maggio 1983 , relativo ai tassi di cambio da
applicare nel settore agricolo (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 855/84 (*),
visto il regolamento (CEE) n . 1569/72 del Consiglio,
del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i
semi di colza, di ravizzone e di girasole f7), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1474/84 (8), in
particolare l'articolo 2, paragrafo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regola
mento n . 136/66/CEE, una restituzione può essere
accordata al momento dell'esportazione verso i paesi
terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità ; che
l'importo di detta restituzione può essere al massimo
eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i
corsi mondiali , qualora i primi siano superiori ai
secondi ; che in base all'articolo 21 del regolamento n .
136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si
applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e gira
sole ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regola
mento n . 142/67/CEE, la restituzione deve essere
calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati
nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi
per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favo
revoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi
importatori e le spese commerciali e di resa sul
mercato mondiale ; che, inoltre, l' importo delle restitu
zioni deve essere fissato tenendo conto del livello del
prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di
cui all'articolo 21 del regolamento n . 136/66/CEE
nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi ;
che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'a
spetto economico delle esportazioni previste e della
situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti
semi rispetto alla domanda ;
considerando che, conformemente all'articolo 1 del
regolamento (CEE) n . 651 /71 della Commissione, del
29 marzo 1971 , relativo a talune modalità d'applica
zione delle restituzioni all'esportazione dei semi
oleosi (9) modificato dal regolamento (CEE) n . 1815/
84 ( l0), l' importo della restituzione deve essere calcolato
in base al peso dei semi esportati ; che detto peso deve
essere adattato in funzione delle differenze che
possono esistere tra le percentuali di umidità e
d' impurità constatate e quelle prese in considerazione
per la definizione della qualità tipo per la quale è
fissato il prezzo indicativo ; che pertanto al momento
di detto adattamento il peso dei semi esportati deve
essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la
quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettiva
mente e quella presa in considerazione per la qualità
tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla
seconda ; che, in caso contrario, il peso dei semi espor
tati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa
differenza ;
considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata
definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n .
1 102/84 (»);
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regola
mento n . 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata
a livelli differenti secondo la destinazione quando la
situazione del mercato mondiale o le esigenze speci
fiche di taluni mercati lo rendano necessario ;
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n .
651 /71 prevede la pubblicazione della restituzione
finale, risultante dalla conversione, nelle singole
monete nazionali , dell'importo della restituzione in
ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differen
ziale ; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n .
1813/84 (12) ha definito gli elementi che compongono
gli importi differenziali ; che tali elementi sono uguali
(') GU n. 172 del 30 . 9 . 1966, pag. 3025/66 .
(2) GU n . L 208 del 3 . 8 . 1984, pag. 1 .
(3) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967, pag. 2461 /67.
(4) GU n . L 264 del 23 . 11 . 1972, pag. 1 .
O GU n. L 132 del 21 . 5. 1983 , pag. 33 .
(«) GU n. L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 1 .
O GU n . L 167 del 25. 7 . 1972, pag. 9 .
(8) GU n . L 143 del 30 . 5 . 1984, pag. 4.
(') GU n . L 75 del 30 . 3 . 1971 , pag. 16 .
(10) GU n . L 170 del 29 . 6. 1984, pag. 46 .
(") GU n . L 113 del 28 . 4. 1984, pag. 8 .
ì ' 2) GU n. L 170 del 29 . 6 . 1984, pag . 41 .
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il tasso preso in considerazione per il mese precedente
o il mese successivo, secondo i casi ;
considerando che, per il periodo dal 21 novembre al
27 novembre 1984, per talune monete :
— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1569/72 si
scosta di oltre un punto dalla percentuale conside
rata per la fissazione precedente ;
— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'arti
colo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n .
1 569/72 supera lo 0,5 % ; che tale scarto, per
taluni importi differenziali a termine, si scosta di
oltre un punto dalla percentuale considerati per la
fissazione precedente ;
considerando che dall'applicazione di tutte queste
disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel
settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai
prezzi di detti prodotti risulta che , in virtù dell'articolo
4 del regolamento (CEE) n . 651 /71 , l'importo della
restituzione in ECU e l'importo della restituzione
finale in ciascuna delle monete nazionali devono , per
la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente
all'allegato del presente regolamento e che non è
necessario fissare la restituzione per il girasole ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per le materie grasse ,
ali incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del
coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'arti
colo 2, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1569/72 ;
che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale
rappresenta :
a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute
tra loro entro un divario istantaneo massimo del
2,25 % , la differenza tra :
— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito
della politica agricola comune ed
— il tasso di conversione che risulta dal tasso
centrale ;
b) per l' Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza
tra :
— il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato
nell'ambito della politica agricola comune per la
moneta dello Stato membro interessato e il tasso
centrale della moneta di ciascuno degli Stati
membri di cui alla lettera a)
ed
— il tasso di cambio in contanti della moneta
dello Stato membro interessato rispetto alia
moneta di ciascuno degli Stati membri di cui
alla lettera a) rilevato durante un periodo da
stabilirsi ;
considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis
del regolamento (CEE) n . 1569/72, per le campagne
dal 1984/ 1985 al 1986/ 1987, il divario monetario è
calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al
tasso di conversione risultante dal tasso centrale ; che
per l'inizio della campagna 1984/ 1 985 tale coefficiente
è stato fissato in questo stesso articolo 2 bis ; che è
necessario tenerne conto per i semi di colza e di raviz
zone a decorrere dal 1° luglio 1984 e per i semi di
girasole a decorrere dal 1° agosto 1984 ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (CEE) n . 1569/72, vengono determi
nati importi differenziali a termine quando il tasso a
termine per una o più monete comunitarie si acosta di
almeno una determinata percentuale dal tasso in
contanti ; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 %
del regolamento (CEE) n . 1813/84 ;
considerando che, qualora per uno o più mesi non
fossero disponibili tassi di cambio a termine, si applica
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 653/71 sono
fissati in allegato per la colza e il ravizzone .
Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/27
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che (issa l'importo della restituzione
all'esportazione per i semi di colza e ravizzone
(Importi per 100 kg)
Corrente 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese
1 . Restituzioni nominali (ECU) : 12,300 12,820 13,340 13,860 14,380 14,380
2. Restituzioni finali :
Semi raccolti ed esportati da :
— R.f. di Germania (DM) 38,24 33,09 34,37 35,84 37,08 37,79
— Paesi Bassi (FI) 36,99 37,29 38,69 40,33 41,73 42,45
— UEBL (FB/Flux) 570,87 595,00 619,13 641,82 665,95 655,10
— Francia (FF) 75,70 79,27 82,28 84,82 88,39 88,40
— Danimarca (Dkr) 103,50 107,88 112,26 116,63 121,01 120,24
— Irlanda (£ Irl) 9,226 9,616 10,001 10,324 10,714 10,225
— Regno Unito (£) 7,343 7,664 7,986 8,308 8,629 8,629
— Italia (Lit) 17614 18 354 18 819 19 294 20 039 19 187
— Grecia (Dra) 942,37 989,45 1 036,52 1 083,60 1 130,67 1 130,67
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