N. L 313/28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3361 /84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1984 , a
taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese
nell'allegato II del trattato
comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in
regime di traffico di perfezionamento attivo ;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regola
mento (CEE) n . 3035/80 prevede che, per la fissazione
del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del
caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e
delle altre misure di effetto equivalente che sono
applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto
riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A
del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati ,
conformemente alle disposizioni del regolamento rela
tivo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
considerato ;
considerando che, conformemente all'articolo 1 1 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 804/68 viene
concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella
Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e
la caseina fabbricata con tale latte rispondano a deter
minati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento
(CEE) n . 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 , che
stabilisce le norme generali per la concessione di un
aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e
caseinati Q, modificato da ultimo dall'atto di adesio
ne (6) ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 262/79 della
Commissione, del 12 febbraio 1979 , relativo alla
vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbri
cazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri
prodotti alimentari Q, modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 2927/84 (8), il regolamento (CEE) n .
442/84 della Commissione , del 21 febbraio 1984, rela
tivo alla concessione di un aiuto per il burro di
ammasso privato destinato alla fabbricazione di
prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti
alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n .
1245/83 (9), e il regolamento (CEE) n . 1932/81 della
Commissione, del 13 luglio 1981 , relativo alla conces
sione di un aiuto per il burro e il burro concentrato
destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria,
di gelati e di altri prodotti alimentari ( ,0), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2927/84, autorizzano
la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci ,
di burro a prezzo ridotto ;
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 1 557/84 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5 ,
considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n . 804/68 , la differenza fra i
prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), c) ed e), del suddetto
regolamento e i prezzi della Comunità può essere
coperta da una restituzione all'esportazione ; che il
regolamento (CEE) n . 3035/80 del Consiglio, dell' i 1
novembre 1980 , che stabilisce , per taluni prodotti
esportati sotto forma di merci non comprese nell'alle
gato II del trattato, le regole generali relative alla
concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri
per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 1028 /83 (4), ha specificato
per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno
fissare un tasso della restituzione applicabile alle
esportazioni sotto forma di merci comprese nell'alle
gato del regolamento (CEE) n . 804/68 ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
primo capoverso , del regolamento (CEE) n . 3035/80 il
tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100
kg di ciascuno dei prodotti di base considerati ;
considerando che, conformemente al paragrafo 2 del
suddetto articolo , per la determinazione di tale tasso,
occorre tener conto in particolare :
a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento
sul mercato della Comunità dei prodotti di base
considerati delle industrie di trasformazione e,
dall'altro , dei prezzi praticati sul mercato mondiale ;
b) del livello delle restituzioni applicabili all'esporta
zione dei prodotti agricoli trasformati compresi
nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di
fabbricazione sono comparabili ;
c) della necessità di garantire uguali condizioni di
concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti
0 GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 6 .
(*) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972, pag. 14.
0 GU n . L 41 del 16 . 2 . 1979, pag. 1 .
C) GU n . L 276 del 19. 10. 1984, pag. 14.
0 GU n . L 52 del 23 . 2. 1984, pag. 12 .
H GU n . L 191 del 14. 7 . 1981 , pag . 6 .
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(2) GU n . L 150 del 6 . 6 . 1 984, pag. 6 .
(3 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 27.
4 GU n . L 116 del 30 . 4 . 1983 , pag. 9 .
1 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/29
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
cui ali articolo 1 del regolamento (CEE) n . 804/68 ,
esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato
del regolamento (CEE) n . 804/68, sono fissati ai livelli
indicati in allegato.
2 . Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e
non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di
restituzione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . I tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere
dal 1° dicembre 1984, ai prodotti di base che figurano
nell'allegato A del regolamento (CEE) n . 3035/80 e di
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
N. L 313/30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni
applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Tasso delle
restituzioni
ex 04.02 A II
ex 04.02 A II
78,60
101,16
25,33
ex 04.02 A III
ex 04.03
Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore
di materie grasse inferiore all' 1,5 % in peso ed avente tenore
in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) :
a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01
della tariffa doganale comune
b) nel caso d'esportazione di altre merci
Latte in polvere , ottenuto con il metodo spray, avente tenore,
in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso
di acqua inferiore al 5 % (PG 3)
Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del
7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 %
(PG 4)
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 %
(PG 6):
a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate
nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n . 262/79,
(CEE) n . 442/84 e (CEE) n . 1932/81 :
— merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci
, 18.06 B e 21.07 C
— preparazioni per la confezione di gelati, dette « ice
mix », comprese nella sottovoce 1 8.06 D e nella voce
21.07 e preparazioni dette « Chocolate milk crumb »
comprese nella sottovoce 18.06 D II b) 2
— le seguenti merci , pronte per la vendita al dettaglio :
prodotti a base di zuccheri della sottovoce 17.04 D II,
prodotti a base di zuccheri della sottovoce 18.06 C II
b), prodotti di cioccolata, ripieni , della sottovoce 18.06
C II b), esclusa la loro copertura di cioccolata, altre
preparazioni alimentari contenenti cacao delle sotto
voci 18.06 D II a) e b)
— paste crude e preparazioni in polvere comprese nella
sottovoce 19.02 B II b)
b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci
21.07 G VII — IX
c) nel caso d'esportazione di altre merci
138,23 (')
125,23
(') Tasso applicabile unicamente nei casi di cui ali articolo 7 del regolamento (CEE) n . 1760/83 .
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