N. L 321 /38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3362/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati
per calcolare i prelievi nel settore dei cereali ; che tali
prezzi figurano all'articolo 2, del regolamento (CEE) n .
2124/85 della Commissione ; che i dati che consentono di
fissare i prezzi dell'orzo nella Comunità da prendere in
considerazione nel settore dei foraggi essiccati devono
essere utilizzati , conformemente al metodo di calcolo
tradizionale, per determinare l'aiuto in detto settore ;
considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 1441 /85 e
all'articolo 104 dell'atto di adesione della Grecia ai dati di
cui la Commissione dispone attualmente induce a modifi
care l'importo dell'aiuto complementare ora vigente come
indicato nell'allegato al presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1117/78 del Consiglio, del
22 maggio 1978 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei foraggi essiccati ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1314/85 (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che l'importo dell'aiuto complementare
previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE)
n . 1117/78 è stato fissato dal regolamento (CEE) n .
1441 /85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 3044/85 (4) ;
considerando che un elemento imprescindibile del
metodo di calcolo dell'aiuto previsto dai summenzionati
regolamenti è rappresentato dal prezzo nella Comunità di
un determinato quantitativo di orzo che a tutt'oggi il
Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la
campagna di commercializzazione 1985/ 1986 nel settore
dei cereali , conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n . 2727/75 (*) ; che la Commissione,
nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dal trattato, deve
adottare le misure conservative indispensabili per garan
tire la continuità del funzionamento della politica agraria
comune nei settori interessati ;
considerando che la Commissione ha stabilito, nelle
condizioni citate, i prezzi da prendere in considerazione
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'importo dell'aiuto complementare previsto all'articolo 5,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n . 1117/78 è fissato in
allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag. 1 .
(2) GU n. L 137 del 27. 5 . 1985, pag. 27.
(3) GU n. L 144 dell' i . 6 . 1985, pag. 28 .
(«) GU n. L 290 dell' i . 11 . 1985, pag. 40 .
(Ó GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
30 . 11 . 85 N. L 321 /39Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1985 , che fissa l'importo dell'aiuto
complementare per i foraggi essiccati
Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° dicembre 1985 per i foraggi essiccati
(ECU/t)
Foraggi disidratati : ex 12.10 B
Concentrati di proteine :
ex 23.06 B
Foraggi altrimenti essiccati :
ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare 56,077 (>) 28,039 (')
Importo dell aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :
(ECU/t)
gennaio 1986 (') 51,897 25,949
febbraio 1986 (') 51,684 25,842
marzo 1986 (') 53,006 26,503
aprile 1986 C)(3) 56,497 28,249
maggio 1986 (')(3) 57,095 28,548
giugno t986(')0 57,095 28,548
luglio 1986 (2) 0 0
agosto 1986 0 0 0
settembre 1986 (2) 0 0
ottobre 1986 (2) 0 0
(') Sulla base del prezzo dell'orzo determinato nell articolo 2 del regolamento (CEE) n . 2124/85 della
Commissione e fatta salva la decisione del Consiglio .
(2) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n . 1528/78 .
(3) Fatta salva la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, del prezzo d'obiettivo
per i foraggi essiccati , nonché delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n . 1117/
78 .
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