1 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/33
REGOLAMENTO (CEE) N. 3363/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli , le fave, le favette e i lupini dolci
impiegati nell'alimentazione degli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1431 /82 del Consiglio,
del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i
piselli , le fave e le favette ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1 032/84 (2), in particolare l'arti
colo 3 , paragrafo 6,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'arti
colo 3 del regolamento (CEE) n . 1431 /82 è stato fissato
dal regolamento (CEE) n . 2749/84 (3), modificato dal
regolamento (CEE) n . 3049/84 (4) ;
considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 2749/84
e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la
Commissione dispone attualmente induce a modifi
care 1 importo dell'integrazione ora vigente come indi
cato nell'articolo 1 del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1431 /82 è fissato a :
— 12,839 ECU/ 100 kg per i piselli , le fave e le favette
trasformati negli Stati membri diversi dalla Grecia ;
— 12,635 ECU/ 100 kg per i piselli , le fave e le favette
trasformati in Grecia ;
— 15,066 ECU/ 100 kg per i lupini dolci .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 162 del 12. 6 . 1982, pag. 28 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 39 .
(3) GU n . L 260 del 29. 9 . 1984, pag. 36.
(4) GU. n . L 288 dell' i . 11 . 1984, pag. 30 .
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