N. L 313/34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati
e ali articolo 104 dell'atto di adesione della Grecia ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente
induce a modificare l'importo dell'aiuto complemen
tare ora vigente come indicato nell'allegato al presente
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1117/78 del Consiglio,
del 22 maggio 1978 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei foraggi jessiccati ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1220/83 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che l'importo dell'aiuto complementare
previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n . 1 1 17/78 è stato fissato dal regolamento (CEE)
n . 2232/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 3050/84 (4) ;
considerando che, in mancanza del prezzo obiettivo
valevole per la campagna 1985/ 1986 per i foraggi
essiccati , l' importo dell'integrazione, in caso di fissa
zione anticipata per il mese di aprile 1985 per questi
prodotti , ha potuto essere calcolato solo provvisoria
mente sulla base del prezzo obiettivo valevole nel mese
di aprile 1984 ; che detto importo deve quindi essere
applicato solo provvisoriamente e dovrà essere confer
mato o sostituito quando il prezzo obiettivo della
campagna 1985/ 1986 sarà noto ;
considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 2232/84
Articolo 1
1 . L'importo dell'aiuto complementare previsto
all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n .
1117/78 è fissato in allegato .
2. Tuttavia l' importo dell'integrazione in caso di
fissazione anticipata, per il mese di aprile 1985, per i
foraggi essiccati , sarà confermato o sostituito con
effetto dal 1° dicembre 1984 per tener conto del
prezzo obiettivo fissato per la campagna 1985/ 1986 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag. 1 .
( 2) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag. 29 .
(3) GU n . L 205 dell' i . 8 . 1984, pag. 27.
O GU n . L 288 dell' i . 11 . 1984, pag. 31 .
1 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/35
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che (issa l'importo dell'aiuto
complementare per i foraggi essiccati
Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° dicembre 1984 per i foraggi essiccati
(ECU/t)
Foraggi disidratati : ex 12.10 B
Concentrati di proteine :
ex 23.06 B
Foraggi altrimenti essiccati :
ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare 54,009 27,005
Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :
(ECU/t)
gennaio 1985
febbraio 1985
marzo 1985
aprile 1985 (')
maggio 1985 (2)
giugno 1985 (2)
luglio 1985 (2)
agosto 1985 (2)
settembre 1985 (2)
ottobre 1985 (2)
49,157
48,740
48,740
43,347
0
0
0
0
0
0
24,579
24,370
24,370
21,674
0
0
0
0
0
0
(') Fatta salva la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1985/ 1986, del prezzo d obiettivo
per i foraggi essiccati , nonché delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n . 1117/
78 .
(2) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n . 1528/78 .
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