30 . 11 . 85 N. L 321 /51Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N. 3369/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
considerando che, per i prodotti di cui ali articolo 1 ,
lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono
prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'ar
ticolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 1281 /75 ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere
necessaria la differenziazione del correttivo secondo la
destinazione ;
considerando che il correttivo deve essere fissato contem
poraneamente alla restituzione e secondo la stessa proce
dura ; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso
può essere modificato ;
considerando che, per garantire il normale funzionamento
del regime dei correttivi , occorre applicare per il calcolo
di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 Q,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 (8),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete, constatato durante un
periodo determinato, rispetto alle monete della Comu
nità di cui al trattino precedente e del predetto coeffi
ciente ;
considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il
correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al
presente regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le
norme generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il
loro importo (3),
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, in virtù dell'articolo 1 6, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n . 2727/75, la restituzione applicabile
alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione
della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo
d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata,
su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il
periodo di validità del titolo ; che in questo caso deve
essere applicato alla restituzione un correttivo ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'impor
tazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di
cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1027/84 0, ha consentito la fissazione di un
correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1 , lettera
c), del regolamento (CEE) n . 2727/75 ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1281 /75 (6), ha
stabilito le modalità di fissazione anticipata della restitu
zione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti
trasformati a base di cereali ;
considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare
il correttivo per i cereali si deve tener conto della situa
zione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per
quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi
sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possi
bilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cere
alicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente allo
stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei
cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale
sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto
dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità
di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipata
mente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n . 2727/75 è fissato
nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1985.
(') GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 78 .
(4) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 65 .
O GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 15 .
0 GU n. L 131 del 22. 5 . 1975, pag. 15 .
o GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
(8) GU n . L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .
N. L 321 /52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 85
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 29 novembre 1985 , che fissa il correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali
(ECU/t )
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term.
1
2° term .
2
3° term.
3
4° term .
4
5° term.
5
6° term.
6
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato II
per le esportazioni verso :
— la Cina 0 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00
— gli altri paesi terzi 0 0 0 0 0 0 0
10.01 B II Frumento duro 0 0 0 0 0 — —
10.02 Segala 0 0 0 0 0 — —
10.03 Orzo 0 0 0 0 0 — —
10.04 Avena — — — — — — —
10.05 B Granturco diverso dal granturco ibrido
destinato alla semina 0 0 0 0
10.07 C Sorgo — — — — — — —
11.01 A Farine di frumento tenero 0 0 0 0 0 — —
11.01 B Farine di segala 0 0 0 0 0 — —
11.02 A la) Semole e semolini di frumento (grano
duro) 0 — 20,00 — 20,00 — 20,00 — 20,00 — 20,00 — 20,00
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di frumento (grano
tenero) 0 0 0 0 0 — —
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 501 /85 (GU n . L 60 del 28 . 2 . 1985).
Full & Egal Universal Law Academy