Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3370/84 della Commissione del 30 novembre 1984 che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo minimo d' acquisto delle arance consegnate all' industria e l' importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 01/12/1984 pag. 0043 - 0044
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3370/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 77,
visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (3), in particolare l'articolo 9,
considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto valido per le varietà che, per le loro caratteristiche, sono normalmente orientate verso la trasformazione, maggiorata del 10 % del prezzo di base;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che i prodotti interessati sono, oltre alle arance della varietà Biondo comune, quelli della classe III o mista delle arance pigmentate; che occorre pertanto fissare il prezzo minimo sulla base del prezzo d'acquisto medio della campagna in corso valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 986/84 del Consiglio (4) e del regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2165/84 (6), maggiorato del 10 % del prezzo di base medio corrispondente allo stesso periodo;
considerando che, sino all'ultima campagna, la compensazione finanziaria ed il prezzo minimo erano stati stabiliti a livelli differenti per la classe I, la classe II e la classe III delle arance della varietà Biondo comune; che l'esperienza ha dimostrato che le arance fresche di questa varietà non richiedono necessariamente una classificazione specifica per tale prodotto ai fini della consegna all'industria di trasformazione; che è opportuno pertanto applicare ai prodotti della classe I e della classe III, un prezzo minimo ed una compensazione finanziaria identici a quelli fissati per i prodotti della classe II;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve essere fissata ad un livello tale che la differenza tra il prezzo minimo e la compensazione stessa non vari, rispetto alla differenza della campagna precedente, di un importo superiore a quello che risulta dall'aumento del prezzo minimo; che l'aumento della differenza deve essere almeno uguale al 50 % dell'aumento del prezzo minimo;
considerando che, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 2, dell'atto di adesione, per la campagna 1984/1985, il prezzo minimo e la compensazione finanziaria per la Grecia sono fissati ai livelli sotto indicati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per la campagna 1984/1985 i prezzi minimi da pagare ai produttori sono fissati ai livelli seguenti:
a) per le arance della varietà Biondo comune:
1.2 // // // Grecia // Altri Stati membri // // // 11,49 // 11,92 ECU/100 kg netti, per i prodotti della 32.
b) per la classe III o mista delle arance delle varietà:
(ECU/100 kg netti)
1.2.3 // // // // // Grecia // Altri Stati membri // // // // Moro e Tarocco // 17,85 // 18,51 // Sanguinello // 16,57 // 17,18 // Sanguigno // 14,01 // 14,52 // // //
2. Detti prezzi minimi sono fissati per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.
Articolo 2
Per la campagna 1984/1985, gli importi della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori sono fissati ai livelli seguenti:
a) per le arance della varietà Biondo comune:
(ECU/100 kg netti)
1.2.3 // // // // // Grecia // Altri Stati membri // // // // Per i prodotti delle classi I, II e III // 6,68 // 7,11 // // //
b) per la classe III o mista delle varietà:
(ECU/100 kg netti)
1.2.3 // // // // // Grecia // Altri Stati membri // // // // Moro e Tarocco // 13,04 // 13,70 // Sanguinello // 11,76 // 12,37 // Sanguigno // 9,20 // 9,71 // // //
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione classe I, II e III // //
(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10. (3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17. (4) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 2. (5) GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1. (6) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag.
Top