Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3371/84 della Commissione del 30 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d' applicazione dei prelievi specifici all' importazione di taluni prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 01/12/1984 pag. 0045 - 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0211
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3371/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3340/84 (4), per rendere possibile l'attuazione di un nuovo regime all'importazione di taluni formaggi in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2239/84 (6), deve essere adeguato alle nuove condizioni di ammissione dei prodotti in questione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1767/82 sono modificati conformemente all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 5.
(5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 42.
ALLEGATO
1. Nell'allegato I il testo dei punti e) e f) è sostituito dal seguente testo:
1.2.3.4 // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Paese d'origine // Prelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto // // // // // e) ex 04.04 E I b) 1 // Cheddar, in forme intere standard, avente tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tonnellate // Australia Nuova Zelanda // 15,00 // // // // // f) ex 04.04 E I b) 1 e ex 04.04 E I b) 2 // - Cheddar e - altri formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 destinati alla trasformazione, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tonnellate // Australia Nuova Zelanda // 15,00 » // // // //
2. Nell'allegato III, lettera F, il testo del punto 5 è sostituito dal seguente testo:
« 5. la casella n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente; ».
3. Nell'allegato III, lettera G, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. la casella n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente; ».
4. Nell'allegato III, lettera L, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. la casella n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente; ».
Top