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Regolamento (CEE) n. 3372/84 della Commissione del 30 novembre 1984 che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 01/12/1984 pag. 0047 - 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0213
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0213
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3372/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84, in particolare l'arti- colo 13,
considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3291/84 (5), prevede che ogni produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari che venda direttamente al consumo presenti all'organismo d'intervento competente una domanda di registrazione; che la data fissata dagli Stati membri per la presentazione di tale domanda non può essere successiva al 30 novembre 1984; che è opportuno rinviare tale data;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1371/84, la data del « 30 novembre 1984 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1984 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.
(5) GU n. L 307 del 24. 11. 1984, pag. 38.
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