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Regolamento (CEE) n. 3372/85 della Commissione del 29 novembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/11/1985 pag. 0057 - 0057
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3372/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 (4), prevede dei contingenti di passera di mare per il 1985;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM III a (Skagerrak) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM III a (Skagerrak) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1985.
È proibita la pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM III a (Skagerrak) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.
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