N. L 313/50 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3374/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
necessita di evitare perturbazioni sul mercato comuni
tario ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di taluni mercati possono
rendere necessaria la differenziazione del correttivo
secondo la destinazione ;
considerando che il correttivo deve essere fissato
contemporaneamente alla restituzione e secondo la
stessa procedura ; che nell'intervallo tra una fissazione
e l'altra esso può essere modificato ;
considerando che, per garantire il normale funziona
mento del regime dei correttivi , occorre applicare per
il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti del
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 Q, modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (8),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatati
durante un periodo determinato, rispetto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che dalle suddette disposizioni risulta
che il correttivo deve essere fissato conformemente
all'allegato al presente regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei
cereali le norme generali relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai
quali viene fissato il loro importo (3),
visto il parere del comitato monetario,
considerando che , in virtù dell'articolo 16 , paragrafo 4,
del regolamento (CEE) n . 2727/75, la restituzione
applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di
presentazione della domanda di titolo, adeguata in
funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'e
sportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esporta
zione da effettuare durante il periodo di validità del
titolo ; che in questo caso deve essere applicato alla
restituzione un correttivo ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975 , relativo al regime
d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasfor
mati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 1027/84 (*), ha consentito la
fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui
all'articolo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n .
2727/75 ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1281 /75 f)
ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della
restituzione all'esportazione per i cereali e taluni
prodotti trasformati a base di cereali ;
considerando che, in virtù di tale regolamento, per
fissare il correttivo per il malto si deve tener conto
della situazione e delle prospettive di evoluzione a
termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle
condizioni di vendita dei cereali interessati e del
malto ; che, conformemente allo stesso regolamento ,
occorre tener conto anche del quantitativo di cereali
necessario per la fabbricazione del malto, nonché
dell'aspetto economico delle esportazioni e della
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate antici
patamente per le esportazioni di malto, di cui all'arti
colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n . 2727/75
è fissato nell'allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
(') GU n . L 281 dell l . 11 . 1975, pag . 1 .
O GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
( 3) GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975, pag. 78 .
O GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 65 .
O GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 15 .
H GU n . L 131 del 22 . 5 . 1975, pag . 15 .
0 GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
(8) GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag . 1 .
N. L 313/511 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984 , che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il malto
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune
Corrente
12
1° term .
1
2° term .
2
3° term.
3
4° term .
4
5° term .
5
11.07 A I a) 0 0 0 0 0 0
1 1 .07 A I b) 0 0 0 0 0 0
11.07 A II a) 0 0 0 0 0 0
11.07 A II b) 0 0 0 0 0 0
11.07 B 0 0 0 0 0 0
(ECV/t)
Numero della tariffa doganale comune
6° term .
6
7° term.
7
8° term .
8
9" term .
9
10° term .
10
1 1° term.
11
11.07 A la) 0 0 0 0 0 0
1 1 .07 A I b) 0 0 0 0 0 0
1 1.07 A II a) 0 0 0 0 0 0
11.07 A II b) 0 0 0 0 0 0
11.07 B 0 0 0 0 0 0
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