N. L 313/52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12 . 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3375/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato nel settore del riso ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1 025/84 (2), in parti
colare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima
frase,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, a norma dell'articolo 17 del regola
mento (CEE) n . 1418/76, la differenza fra i corsi od i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti
prodotti nella Comunità può essere compensata da una
restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 1431 /76 del Consiglio, del 21 giugno
1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole gene
rali relative alla concessione delle restituzioni all'espor
tazione ed i criteri di determinazione del loro impor
to (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo
conto della situazione e delle prospettive di evolu
zione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture
di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e,
dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul
mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso arti
colo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una
situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul
piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre,
dell'aspetto economico delle esportazioni previste,
nonché dell' interesse di evitare perturbazioni sul
mercato della Comunità ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1361 /76 (4)
ha fissato la quantità massima di rotture che può
contenere il riso per il quale è fissata la restituzione
all'esportazione ed ha determinato la percentuale di
diminuzione da applicare a tale restituzione quando la
proporzione di rotture contenute nel riso esportato è
superiore alla detta quantità massima ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1431 /76 ha
definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna
tener conto per il calcolo della restituzione all'esporta
zione del riso e delle rotture di riso ;
considerando che la situazione del mercato mondiale e
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per
certi prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che, per tener conto della domanda
esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni
mercati , occorre prevedere la fissazione di una restitu
zione specifica per il prodotto in questione ;
considerando che la restituzione deve essere fissata
almeno una volta al mese ; che essa può essere modifi
cata nel periodo intermedio ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni , occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (*), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 (6),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
considerando che l'applicazione di dette modalità alla
situazione attuale del mercato del riso ed in particolare
al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comu
nità e sul mercato mondiale conduce a fissare la resti
tuzione agli importi di cui in allegato al presente rego
lamento ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione , come tali , dei prodotti
di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 1418/76,
ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c)
dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in
allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
(') GU n . L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 13 .
(3) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag . 36 .
(4) GU n . L 154 del 15 . 6 . 1976, pag. 11 .
O GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag . 1 .
O GU n . L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .
1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/53
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
N. L 313/54 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni
all'esportazione del riso e delle rotture di riso
(ECU / t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
ex 10.06 Riso :
B. I. Risone o riso semigreggio :
b) riso semigreggio :
1 . a grani tondi
2 . a grani lunghi
per le esportazioni verso :
— l'Austria, il Liechtenstein , la Svizzera e i
territori dei comuni di Livigno e di
Campione d'Italia
— gli altri paesi terzi
108,00
II . Riso semilavorato o riso lavorato :
a) riso semilavorato :
1 . a grani tondi
2 . a grani lunghi
—
b) riso lavorato :
1 . a grani tondi
2. a grani lunghi
alla rinfusa o in imballaggi per le esporta
zioni verso :
— l'Austria, il Liechtenstein , la Svizzera, i
territori dei comuni , di Livigno e di
Campione d Italia, le destinazioni di cui
all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.
2730/79 della Commissione (')
— la zona I
— gli altri paesi terzi
in imballaggi immediati di contenuto netto
di 5 kg o meno per le esportazioni verso :
— le zone I , II b) e VI
— la zona V a)
135,00
150,00
160,00
III . Rotture —
(') GU n . L 317 del 12. 12 . 1979, pag. 1 .
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977),
modificato dal regolamento (CEE) n . 3634/83 (GU n . L 360 del 23 . 12. 1983).
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