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Regolamento (CEE) n. 3377/85 della Commissione del 29 novembre 1985 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l' importo stimato del premio pagabile per pecora per la campagna 1985
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/11/1985 pag. 0065 - 0066
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0082
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3377/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che determina, per gli stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora per la campagna 1985
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10,
considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine;
considerando che in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato;
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 chilogrammi peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1985, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo;
considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (3), modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 343/85 (4), l'acconto è fissato al 30 % dell'importo del premio prevedibile estimativo; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1985 si constata una differenza per le seguenti regioni:
1.2 // Regione // Differenza in ECU/100 kg // 2 // 41,915 // 3 // 49,915 // 4 // 121,915 // 5 // 70,231 // 6 // 140,915
Articolo 2
1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:
1.2 // Regione // Importo stimato del premio pagabile per pecora in ECU // 2 // 7,964 // 3 // 11,480 // 4 // 21,945 // 5 // 11,237 // 6 // 25,365
2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli stati membri sono autorizzati a versare ai produttori situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue:
1.2 // Regione // Acconto del premio pagabile per pecora in ECU // 2 // 2,428 // 3 di cui: Danimarca // 3,446 // Paesi Bassi // 3,349 // Lussemburgo // 3,447 // Belgio // 3,447 // Germania // 3,354 // 4 // 6,532 // 5 // 3,394 // 6 // 7,597
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.
(3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(4) GU n. L 38 del 9. 2. 1985, pag. 12.
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