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Regolamento (CEE) n. 3378/84 della Commissione del 30 novembre 1984 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 01/12/1984 pag. 0058 - 0058
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3378/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3175/84 (4), prevede dei contingenti di spratto per il 1984;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque della zona CIEM III b, c, d, da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della zona CIEM III b, c, d eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania, hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1984.
La pesca dello spratto nelle acque della zona CIEM III b, c, d, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco da parte di navi battenti bandiera della Germania, o registrate in Germania, sono proibite, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.
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