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Regolamento (CEE) n. 3379/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alle condizioni d' importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bulgaria, dell' Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 30/12/1980 pag. 0027 - 0031
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0074
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3379/80 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1980
relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 33,
visto il regolamento (CEE) n. 2645/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, relativo alla riscossione del prelievo applicabile a taluni animali vivi nel settore delle carni ovine e caprine (2), in particolare l'articolo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2664/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2757/80 (4), stabilisce le condizioni d'importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di determinati paesi terzi tradizionalmente esportatori, con i quali la Comunità sta attualmente negoziando accordi di autolimitazione; che detti accordi non verranno conclusi prima del 31 dicembre 1980;
considerando che occorre pertanto prorogare l'applicabilità del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2664/80 sino alla data di conclusione di tali accordi;
considerando che tale impegno rende superfluo il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di titolo d'importazione; che è necessario definire il modello dei titoli per l'esportazione e stabilire le modalità della loro utilizzazione;
considerando che il titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea deve essere rilasciato dall'organismo emittente designato da ciascun paese terzo interessato; che tale organismo deve presentare tutte le garanzie necessarie ai fini del corretto funzionamento del regime di cui trattasi;
considerando che è d'uopo limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti dagli impegni di autolimitazione; che quindi occorre derogare al regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/80 (6), per quanto concerne i quantitativi che posson essere importati in eccedenza ai quantitativi indicati nel titolo;
considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in oggetto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80:
a) il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti di cui alle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia:
- è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea, denominato qui di seguito « titolo per l'esportazione », rilasciato dal governo del paese terzo esportatore o sotto la sua responsabilità;
- non è subordinato alla costituzione di una cauzione;
b) i titoli per l'esportazione sono rilasciati nei limiti dei seguenti quantitativi annui, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese interessato e per categoria:
1.2.3 // // 01.04 B // 02.01 A IV a) // Bulgaria // 2 000 // 1 250 // Ungheria // 10 050 // 1 150 // Polonia // 5 800 // 200 // Cecoslovacchia // - // 800
Per i prodotti di cui alla sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, 100 chilogrammi massa netta (peso vivo) equivalgono a 47 chilogrammi massa carcasse (peso equivalente carcassa).
Articolo 2
1. Il titolo per l'esportazione viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.
Il formulario deve avere il formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m2.
2. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle Comunità; inoltre,
possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
3. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
4. Ogni titolo per l'esportazione deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.
Articolo 3
1. Il titolo per l'esportazione è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio.
L'originale del titolo, accompagnato da una copia, deve essere presentato alle autorità competenti al momento in cui è presentata la corrispondente domanda di titolo d'importazione.
2. L'originale è conservato dall'organismo emittente del titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo per l'esportazione, l'organismo emittente iscrive su quest'ultimo il quantitativo per il quale è stato utilizzato e, munito del debito timbro, lo consegna all'interessato.
Articolo 4
1. Per essere valido un titolo per l'esportazione deve essere debitamente compilato e vistato, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle indicazioni di cui all'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.
2. Per essere debitamente vistato, il titolo per l'esportazione deve indicare il luogo e la data di emissione, la data limite di validità, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone all'uopo abilitate.
Articolo 5
1. Ogni organismo elencato nell'allegato II deve:
a) essere riconosciuto come tale dal paese terzo esportatore;
b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei titoli per l'importazione;
c) impegnarsi a comunicare periodicamente alla Commissione, i quantitativi per i quali sono rilasciati titoli per l'esportazione, ripartiti, se del caso, secondo le destinazioni;
d) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualsiasi informazione che consenta di verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nei titoli per l'esportazione.
2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti, l'elenco viene riveduto.
Articolo 6
1. Il titolo d'importazione di cui all'articolo 1 viene rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. esso è valido fino alla data di scadenza del titolo per l'esportazione presentato conformemente all'articolo 1.
2. Il titolo d'importazione deve essere rinviato quanto prima all'organismo emittente e comunque non oltre la scadenza del periodo di validità.
Articolo 7
1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo d'origine.
Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.
2. Per i prodotti di cui alla sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo stesso devono precisare, nelle caselle 10 e 11, la massa netta.
3. Il titolo deve recare, nella casella 20, una delle diciture seguenti:
« Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 3379/80] ».
« Importafgiften begraenses til 10 % af vaerdien [if forordning (EOEF) nr. 3379/80] ».
« Beschraekung der Abschoepfung auf 10 % nach dem Wert [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3379/80] ».
« eisforá periorizómeni sto 10 % kat axían (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 3379/80) ».
« Levy limited to 10 % ad valorem [application of Regulation (EEC) No 3379/80] ».
« Prélèvement limité à 10 % ad valorem [application du règlement (CEE) n. 3379/80] ».
« Heffing beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) n. 3379/80] ».
In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore al quantitativo indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tale scopo la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.
Articolo 8
Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, prima del quinto giorno lavorativo di ogni mese, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine, per i quali i titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono stati rilasciati nel mese precedente.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 11.
(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 29.
(4) GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 36.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
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