N. L 321 /68 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3379/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
relativo alla fornitura di semolino di , granturco al Comitato internazionale della
Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 3331 /82 del Consiglio, del 3
dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione
dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE)
n . 2750/75 ('), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 ,
primo comma,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (3), in particolare l'articolo
28 ,
considerando che la Commissione, con la propria deci
sione del 20 novembre 1985 relativa alla concessione di
un aiuto alimentare a favore del CICR, ha assegnato a
questo organismo 4 640 t di cereali da fornire fob ;
considerando che occorre procedere a tali forniture in
conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n .
1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante
modalità generali di applicazione per l'esecuzione di
talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e
del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
3323/81 (^ ; che è necessario precisare in particolare i
termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura
da seguire per determinare le spese che ne derivano ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incari
cato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di
fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento
(CEE) n . 1974/80, alle condizioni che figurano nell'alle
gato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1 .
(2) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
(') GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
(4) GU n . L 192 del 26. 7 . 1980, pag. 11 .
0 GU n . L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag. 27 .
30 . 11 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 321 /69
ALLEGATO
1 . Programma di esecuzione : 1985.
2. Beneficiario : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3 . Luogo o paese di destinazione : Angola .
4. Prodotto da mobilitare : semolino di granturco.
5 . Quantitativo totale : 2 413 t (4 640 t di cereali).
6. Numero di partite : 1 .
7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione, della procedura :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/
Main (telex 411475).
8 . Mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
9. Caratteristiche della merce :
semolino di granturco (11.02 A Va) 2):
— semolino di granturco di qualità sana, leale e mercantile , privo di odore e di parassiti ;
— umidità : massimo 1 2 % ;
— acidità : massimo 0,6 % .
10. Condizionamento :
— in sacchi nuovi :
sacchi di cotone di 180 g foderati da sacchi di polipropilene di 110 g, i bordi superiori dei
due sacchi saranno cuciti insieme ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno di
una croce rossa di 15 cm x 15 cm e dalla dicitura seguente (con lettere di almeno 5 cm di
altezza) ;
« ANG-159 / SEMOLA DE MILHO / DOM DA COMUNIDADE ECONOMICA EURO
PEIA / ACÇÃO DA CRUZ VERMELHA DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /
LOBITO ».
1 1 . Porto d'imbarco :
Qualsiasi porto della Coniunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese
beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da
una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del . collegamento nel suddetto
periodo.
1 2. Fase di consegna : fob .
1 3 . Porto di sbarco : —
14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : trattativa privata.
15 . Periodo d'imbarco : dal 16 al 31 dicembre 1985.
16 . Importo della cauzione : 12 ECU/t.
Note
1 . Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti , che
devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una
R maiuscola .
2. Il cocontraente trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni , i
documenti necessari per l' importazione della merce nel paese di destinazione.
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