N. L 313/68 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3383/84 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
prelievi attualmente in vigore conformemente ali alle
gato al presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 1557/84 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
stati fissati dal regolamento (CEE) 2344/84 (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3168/84 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 2344/84 ai prezzi di cui la
Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, para
grafo 2, del regolamento (CEE) n . 804/68 sono fissati
nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(2) GU n . L 150 del 6 . 6 . 1984, pag. 6.
O GU n . L 217 del 14. 8 . 1984, pag. 21 .
(4) GU n . L 297 del 15 . 11 . 1984, pag. 20 .
1 . 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/69
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i prelievi
all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale
comune
Codice Importo del prelievo
04.01 A I a) 0110 24,64
04.01 A I b) 0120 22,23
04.01 Alla) 1 0130 22,23
04.01 A II a) 2 0140 26,87
04.01 A II b) 1 0150 21,02
04.01 A II b) 2 0160 25,66
04.01 B I 0200 50,67
04.01 B II 0300 107,20
04.01 B III 0400 165,67
04.02 A I 0500 17,00
04.02 A II a) 1 0620 115,35
04.02 A II a) 2 0720 152,66
04.02 A II a) 3 0820 155,08
04.02 A II a) 4 0920 225,53
04.02 A II b) 1 1020 108,10
04.02 A II b) 2 1120 145,41
04.02 A II b) 3 1220 147,83
04.02 A II b) 4 1320 218,28
04.02 A III a) 1 1420 26,59
04.02 A III a) 2 1520 35,90
04.02 A III b) 1 1620 107,20
04.02 A III b) 2 1720 165,67
04.02 B I a) 1820 36,27
04.02 B I b) 1 aa) 2220 per kg 1 ,08 1 0 (4)
04.02 B I b) 1 bb) 2320 per kg 1,4541 (4)
04.02 B I b) 1 cc) 2420 per kg 2,1828 (4)
04.02 B I b) 2 aa) 2520 per kg 1,0810
04.02 B I b) 2 bb) 2620 per kg 1,4541 0
04.02 B I b) 2 cc) 2720 per kg 2,1828 (*)
04.02 B II a) 2820 50,55
04.02 B II b) 1 2910 per kg 1,0720 f5)
04.02 B II b) 2 3010 per kg 1 ,6567 (*)
04.03 A 3110 194,90
04.03 B 3210 237,78
04.04 A 3300 203,02 0
04.04 B 3900 207,29 O
04.04 C 4000 157,69 (8)
04.04 Dia) 4410 162,34 0
04.04 D I b) 4510 164,24 (9)
04.04 D II 4610 260,96
04.04 E I a) 4710 207,29
04.04 E I b) 1 4800 1 80,86 ( 10)
N. L 313/70 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
(ECV/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale
comune
Codice Importo del prelievo
04.04 E I b) 2 5000 175,62 (' ')
04.04 E I c) 1 5210 131,72
04.04 E I c) 2 5250 272,34
04.04 E II a) 5310 207,29
04.04 E II b) 5410 272,34
17.02 A II 5500 40,31 C 2)
21.07 FI 5600 40,31
23.07 B I a) 3 5700 83,50
23.07 B I a) 4 5800 108,36
23.07 B I b) 3 5900 100,86
23.07 B I c) 3 6000 81,67
23.07 B II 6100 108,36
1 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/71
(') Per 1 applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti
da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro atti
vità biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti .
(3) Per il calcolo del tenore in materie grasse , il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
(4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi
di prodotto ,
b) 7,25 ECU,
c) 22,10 ECU.
(*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi
di prodotto,
b) 22,10 ECU.
(*) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , è limitato :
— a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlan
dia ;
— a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Svizzera .
Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo
1 , paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n . 1767/82 .
(8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del
regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dall'Austria .
(9) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del rego
lamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato,
importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia .
( 10) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 12,09 ECU :
— per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
— per i prodotti di cui alle lettere e ) e f) di detto allegato , importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
(") Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
— a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Romania e dalla Svizzera ;
— a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
— a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato , importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
— a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera 1) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele,
Romania, Turchia e Iugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulga
ria , Ungheria, Israele , Romania, Turchia , Cipro e Iugoslavia ;
— a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, per i prodotti di cui
alla lettera s) di detto allegato , importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato,
importati in provenienza dalla Norvegia ;
— a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
— a 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova
Zelanda.
( I2) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n . 2730/75, assoggettati al
prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II .
(u) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01 , 04.02,
04.03 , 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.
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