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Regolamento (CEE) n. 3396/84 della Commissione del 3 dicembre 1984 relativo alla revisione dell' elenco di esclusioni di cui all' articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0010 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0202
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0202
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3396/84 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1984
relativo alla revisione dell'elenco di esclusioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2845/77 (2) e, segnatamente dagli articoli 22, paragrafo 2, lettera a) e 41, lettera a),
considerando che, per esigenze di natura statistica, il campo di applicazione delle disposizioni contenute nell'elenco di esclusioni che costituisce oggetto dell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1736/75 coincide in parte con il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (3), della direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che definisce il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto attiene all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per talune importazioni definitive di beni (4), della direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (5);
considerando che, per determinare i limiti del campo d'applicazione comune a dette normative diverse, è necessario uniformare, nella misura del possibile, la terminologia ivi impiegata; è opportuno adattare, modificare e perfino integrare di conseguenza il testo dell'elenco di esclusioni succitato;
considerando che le provvidenze di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1984.
Per la Commissione
Richard BURKE
Membro della Commissione
(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(2) GU n. L 329 del 22. 12. 1977, pag. 3.
(3) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.
(5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 64.
ALLEGATO
Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a)
Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle seguenti merci:
a) i mezzi di pagamento aventi corso legale e le carte valori;
b) i soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;
c) a condizione che siano destinate ad usi diplomatici o simili:
1. le merci che fruiscono dell'immunità diplomatica, consolare o simile;
2. i regali offerti ufficialmente in dono ad un capo di Stato, ai membri di un governo o di un parlamento;
3. gli oggetti che circolano nel quadro della mutua assistenza tra pubbliche amministrazioni;
d) a condizione che la relativa importazione o esportazione abbia carattere provvisorio, fra l'altro:
1. le merci destinate a fiere ed esposizioni;
2. gli scenari di teatro;
3. le giostre e le altre attrazioni di fiere;
4. l'attrezzatura professionale ai sensi della convenzione doganale internazionale dell'8 giugno 1968;
5. le pellicole cinematografiche;
6. gli apparecchi e il materiale per esperimenti;
7. gli animali per corse, concorsi, riproduzione, ecc.;
8. i campioni commerciali;
9. i mezzi di trasporto, i containers e il materiale necessario al trasporto stesso;
10. gli imballaggi;
11. le merci in locazione;
12. gli apparecchi e il materiale che devono servire a lavori di genio civile;
13. merci destinate ad essere sottoposte ad esami, analisi o prove;
e) a condizione che non siano oggetto di transazione commerciale:
1. le insegne di ordini, le decorazioni, le onorificenze, i premi d'onore, le medaglie e le insegne commemorative;
2. il materiale, le provviste e gli oggetti di viaggio, compresi gli articoli sportivi destinati all'uso o al consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;
3. i corredi matrimoniali, gli oggetti di trasloco o ereditati;
4. le bare e le urne, gli ornamenti funerari, gli oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funerari;
5. gli stampati pubblicitari, le istruzioni per l'uso, i listini prezzi ed altri articoli pubblicitari;
6. le merci diventate inservibili o non utilizzabili a fini industriali;
7. la zavorra;
8. le fotografie, le pellicole fotografiche impressionate e sviluppate, i progetti, i disegni, le copie di piani, i manoscritti, le pratiche, gli stampati amministrativi, i documenti d'archivio, le bozze di stampa, nonché ogni veicolo dell'informazione utilizzata nel quadro di uno scambio internazionale di informazioni;
9. i francobolli;
10. prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali;
f) prodotti utilizzati nel quadro delle azioni comuni in vista della protezione di persone o dell'ambiente;
g) le merci oggetto di un traffico non commerciale tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); prodotti ottenuti da coltivatori su fondi situati al di fuori ma in prossimità immediata del territorio statistico in cui ha sede la loro azienda;
h) le merci che escono da un territorio statistico determinato per rientrarvi dopo aver attraversato, direttamente o con interruzioni inerenti al trasporto, un territorio estero.
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