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Regolamento (CEE) n. 3397/84 della Commissione del 3 dicembre 1984 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/81 per quanto concerne le norme di qualità per i porri
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0012 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0214
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0214
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/84 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1984
recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/81 per quanto concerne le norme di qualità per i porri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che le norme di qualità per i porri sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione (3);
considerando che dalle esperienze acquisite è risultato che le tecniche di produzione e di raccolta non consentivano di rispettare integralmente i criteri di colorazione e di pulizia quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione;
considerando che in alcuni Stati membri esiste una cospicua produzione di porri detti « primaticci »; che le norme comuni di qualità devono tener conto di questo tipo di porri;
considerando che è altresì opportuno acquisire una sufficiente esperienza su questi punti prima di procedere ad una definitiva modifica delle norme; che è opportuno derogare ancora una volta temporaneamente alle norme di qualità per i porri, senza peraltro recar pregiudizio alla qualità del prodotto;
considerando che, per ragioni di natura pratica, è opportuno riunire in uno stesso regolamento tali disposizioni derogatorie nonché quelle previste nel regolamento (CEE) n. 911/84 della Commissione (4), che, per conseguenza, occorre abrogare;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81:
1. Nel titolo II « Disposizioni relative alla qualità », lettera B « Classificazione »,
a) punto i) « Categoria I »:
- Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:
« Sono ammesse leggere tracce di terra all'interno del fusto ».
- Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Essi devono tuttavia presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata.
Tuttavia, per i porri primaticci (1), la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata.
(1) Porri di semina diretta non trapiantati e raccolti in primavera e all'inizio dell'estate »;
b) punto ii) « Categoria II »:
- Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:
« Sono ammesse tracce di terra all'interno del fusto ».
- Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Per tutti i tipi di porri la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata »;
c) punto iii) « Categoria III », la nota 1 diventa 2 e il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - presentare leggere tracce di terra all'esterno ».
2. Nel titolo III « Disposizioni relative alla calibrazione », punto i), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci ed a 10 mm per gli altri porri ».
3. Nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera B « Natura del prodotto », sono aggiunti i seguenti termini:
« . . . "Porri primaticci" in tutti i casi per questo tipo di porri ».
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 911/84 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica sino al 31 agosto 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.
(4) GU n. L 94 del 4. 4. 1984, pag. 13.
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