Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3398/84 della Commissione del 3 dicembre 1984 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2213/83 per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0014 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0216
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0216
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3398/84 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1984
recante deroga al regolamento (CEE) n. 2213/83 per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che le norme di qualità per le cipolle sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione (3);
considerando che si sono manifestate difficoltà per quanto concerne l'interpretazione di talune disposizioni di natura qualitativa e che l'evoluzione delle tecniche di raccolta e di condizionamento non consente di rispettare pienamente i criteri di integrità delle ultime tuniche di protezione dei bulbi quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di tali situazioni; che è altresì opportuno acquisire una sufficiente esperienza prima di procedere ad una definitiva modifica delle norme; che per il momento occorre pertanto derogare temporaneamente alle norme di qualità per le cipolle, senza peraltro recare pregiudizio alla qualità del prodotto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni del titolo II « Disposizioni relative alla qualità » dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83:
1. lettera A « Caratteristiche minime », il primo trattino è modificato come segue:
« - interi »;
2. lettera B « Classificazione »:
a) al punto i) « Categoria I », il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Sono tuttavia ammesse:
- leggere macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino 1/5 della superficie del bulbo;
- screpolature superficiali delle tuniche esterne e l'assenza parziale di quest'ultime, a condizione che la parte commestibile sia protetta »;
b) al punto ii) « Categoria II », il testo della seconda frase dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Sono ammesse anche:
- macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino la metà della superficie del bulbo;
- screpolatura nelle tuniche esterne e assenza parziale di quest'ultime su al massimo 1/3 della superficie del bulbo, a condizione che non sia danneggiata la parte commestibile ».
c) al punto iii) « Categoria III », è aggiunto un nuovo trattino:
« - macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica sino al 30 giugno 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13.
Top