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Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione del 28 novembre 1985 recante adattamento in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo di taluni regolamenti nel settore della legislazione doganale
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 03/12/1985 pag. 0010 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0212
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0212
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3399/85 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1985
recante adattamento in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo di taluni regolamenti nel settore della legislazione doganale
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3636/83 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 795/84 (2), ha istituito una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi, ivi inclusi la Spagna e il Portogallo; che è quindi opportuno modificare il regolamento per escludere le reimportazioni previo perfezionamento passivo di prodotti tessili originari della Spagna e del Portogallo;
considerando che un certo numero di atti comunitari nel settore della legislazione doganale contengono disposizioni in cui figurano delle menzioni formulate in tutte le lingue ufficiali della Comunità; che è quindi opportuno apportare gli adattamenti necessari per l'inserzione del testo in lingua spagnola e portoghese delle suddette menzioni nei seguenti regolamenti:
- regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/85 (4),
- regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1746/85 (6),
- regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1745/85 (8);
considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che dette misure entrano in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore di detto trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai regolamenti di seguito elencati sono apportati i seguenti adattamenti:
1. Regolamento (CEE) n. 3636/83:
a) il titolo è sostituito dal seguente titolo:
« . . . che istituisce una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari di Malta, del Marocco e della Tunisia »;
b) l'allegato è adattato come segue:
- categoria 4: nella colonna « Paesi terzi » la parola « Portogallo » è cancellata,
- la categoria 5 è cancellata,
- categoria 6: nella colonna « Paesi terzi » la parola « Spagna » è cancellata,
- categoria 7: nella colonna « Paesi terzi » la parola « Portogallo » è cancellata,
- categoria 8: nella colonna « Paesi terzi » la parola « Portogallo » è cancellata.
2. Regolamento (CEE) n. 223/77:
sono aggiunte le menzioni seguenti:
a) all'articolo 13 ter, paragrafo 2, primo comma:
« - Expedido a posteriori
- Emitido a posteriori »
b) all'articolo 59, paragrafo 1:
« - Procedimiento simplificado
- Procedimento simplificado »
c) all'articolo 60 bis, paragrafo 2:
« - Dispensa de firma
- Dispensada a assinatura »
d) all'articolo 61 quinquies, paragrafo 1:
« - Procedimiento simplificado
- Procedimento simplificado »
e) all'articolo 61 septies, paragrafo 2:
« - Dispensa de firma
- Dispensada a assinatura »
f) all'articolo 74, paragrafo 1, secondo comma:
« - Expedido por triplicado
- Emitido em três exemplares »
g) all'articolo 77, paragrafo 2:
« - Procedimiento simplificado
- Procedimento simplificado »
3. Regolamento (CEE) n. 2289/83:
all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le menzioni seguenti:
« - Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 77, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CEE) no 918/83;
- Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n 2, segundo parágrafo, do artigo 77 do Regulamento (CEE) n 918/83 ».
4. Regolamento (CEE) n. 2290/83:
all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le menzioni seguenti:
« - Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 57, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CEE) no 918/83,
- Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n 2, primeiro parágrafo, do artigo 57 do Regulamento (CEE) n 918/83 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
((1) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 24.
(2) GU n. L 86 del 29. 3. 1984, pag. 17.
(3) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(4) GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 19.
(5) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 15.
(6) GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 23.
(7) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.
(8) GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 21.
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