N. L 322/ 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3 . 12. 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3400/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n . 3228/85 relativo all'apertura di una gara
permanente per le esportazioni di orzo detenuto dall'organismo d'intervento
tedesco
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n . 3228/85 è modifi
cato come segue :
« Articolo 4
1 . Il termine ultimo per la presentazione delle
offerte per la prima gara parziale scade il 4 dicembre
1985, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle
offerte per le successive gare parziali scade ogni
mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3 . L'ultima gara parziale scade il 26 marzo 1986 .
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'inter
vento tedesco ».
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
7, paragrafo 5,
considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n .
2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le
norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3),
stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'orga
nismo d'intervento si effettua mediante gara ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1836/82 della
Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n .
1 806/85 (^ stabilisce le procedure e le condizioni per la
vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;
considerando che la Germania con una comunicazione in
data 25 novembre 1985 ha reso noto alla Commissione il
proprio desiderio di modificare le ore di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte per ogni gara
parziale prevista nel regolamento (CEE) n . 3228/85 (6) ;
che si può dar seguito a tale richiesta ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali ,
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 281 delll . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag . 49 .
(4) GU n . L 202 del 9 . 7 . 1982, pag. 23 .
I 5) GU n . L 169 del 29 . 6 . 1985, pag. 73 .
6) GU n . L 307 del 19 . 11 . 1985, pag. 7 .
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