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Regolamento (CEE) n. 3401/84 della Commissione del 3 dicembre 1984 che modifica il regolamento n. 80/63/CEE relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0016 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0218
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0218
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3401/84 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1984
che modifica il regolamento n. 80/63/CEE relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 11,
considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 80/63/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2164/84 (4), gli Stati membri devono notificare ogni mese alla Commissione i casi di ortofrutticoli non ammessi all'importazione;
considerando che tale periodicità impone ad alcuni Stati membri una mole ragguardevole di lavoro amministrativo; che, se le notifiche venissero effettuate con minore frequenza, non ne deriverebbe alcun inconveniente; che potrebbe essere pertanto sufficiente una notifica trimestrale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 6 del regolamento n. 80/63/CEE, il paragrafo 1 è modificato come segue:
« 1. Ogni Stato membro importatore notifica alla Commissione, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, i casi di merce non ammesse all'importazione registrati durante il trimestre trascorso. La notifica avviene mediante invio di un prospetto riassuntivo indicante i principali difetti riscontrati ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. 121 del 3. 8. 1963, pag. 2137/63.
(4) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 31.
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