4. 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 314/ 17
REGOLAMENTO (CEE) N. 3402/84 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 19&4
concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di
riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418 /76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976 , relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso ('), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1025/84 (2), in particolare l'arti
colo 5 ,
visto il regolamento (CEE) n . 1431 /76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato
il loro importo (3), in particolare l'articolo 4,
considerando che l'esame del bilancio di previsione fa
apparire una importante giacenza di riso presso i
produttori ; che questa situazione rischia di pregiudi
care il normale sviluppo dei prezzi alla produzione
della campagna 1984/ 1985 ;
considerando che per rimediare a tale situazione
occorre prevedere la concessione di restituzioni all' e
sportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi
nella Comunità ; che la situazione particolare del
mercato del riso rende appropriata la limitazione
quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle
disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n .
1431 /76 che prevede che l' importo della restituzione
all'esportazione può essere fissato mediante gara ;
considerando che è necessario indicare che le disposi
zioni del regolamento (CEE) n . 584/75 della Commis
sione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di
applicazione relative alla gara per la restituzione all'e
sportazione nel settore del riso (4), modificato dal rego
lamento (CEE) n . 3491 /80 (5), si applicano nell'ambito
della presente gara ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Viene indetta una gara per la restituzione all'e
sportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE)
n . 1431 /76 per le zone da I a VI di cui all'allegato I del
regolamento (CEE) n . 1124/77 (6), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 3634/84 Q.
La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000
tonnellate di riso lavorato a grani lunghi .
2 . La gara è aperta sino al 30 maggio 1985 . Durante
questo periodo si procede a gare settimanali per le
quali le date per la presentazione delle offerte sono
determinate nel bando di gara.
3 . La gara è effettuata in conformità delle disposi
zioni del regolamento (CEE) n . 584/75 e delle disposi
zioni che seguono .
Articolo 2
Un'offerta è valida solamente se concerne un quantita
tivo da esportare di almeno 250 tonnellate e di 5 000
tonnellate al massimo.
Articolo 3
La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE)
n . 584/75 è di 50 ECU/t .
Articolo 4
1 . In deroga alle disposizioni dell'articolo 21 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 3183/80, i titoli
d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara
si considerano, ai fini della determinazione della loro
durata di validità , rilasciati il giorno della presenta
zione dell'offerta .
2 . Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del
loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1 , sino alla fine del
terzo mese successivo .
Articolo 5
Le offerte presentate devono pervenire alla Commis
sione, tramite gli Stati membri , al più tardi un'ora e
mezzo dopo la scadenza del termine per la presenta
zione settimanale delle offerte previsto dal bando di
gara . Esse debbono essere trasmesse in conformità
dello schema in allegato .
Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne
informano la Commissione nello stesso termine di
quello previsto al comma precedente .
Articolo 6
Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le
ore del Belgio .(') GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag . 1 .
( 2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 13 .
(■') GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag . 36 .
(4) GU n . L 61 del 7 . 3 . 1975, pag . 25 .
4 GU n . L 365 del 31 . 12 . 1980 , pag. 15 .
(6) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977, pag. 53 .
(7) GU n . L 360 del 23 . 12 . 1983 , pag. 21 .
N. L 314/ 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 12. 84
Articolo 7
1 . Sulla base delle offerte presentate, la Commis
sione decide, secondo la procedura prevista dall'arti
colo 27 del regolamento (CEE) n . 1418/76 :
— la fissazione di una restituzione massima all'espor
tazione, tenendo conto in particolare dei criteri
previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE)
n . 1431 /76,
— o di non dar seguito alla gara .
offerenti la cui offerta non superi il livello della resti
tuzione massima all'esportazione .
Articolo 8
Il termine per la presentazione delle offerte per la 10
gara scade il 20 dicembre 1984, alle ore 10 (ora del
Belgio).
La data ultima per la presentazione delle offerte è il 30
maggio 1985.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
2 . Quando è fissata una restituzione massima ali e
sportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato
a grani lunghi
Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)
1 2 3
Numero degli
offerenti
Quantità
in tonnellate
Importo della restituzione ali esportazione
in moneta nazionale/ tonnellata
1
2
3
4
5
ecc .
Full & Egal Universal Law Academy