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Regolamento (CEE) n. 3408/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa, per il 1983, il quantitativo di semi oleosi e di oli vegetali per i quali la Repubblica ellenica è autorizzata ad applicare un regime di controllo all' importazione
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 21/12/1982 pag. 0001 - 0001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3408/82 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 1982
che fissa, per il 1983, il quantitativo di semi oleosi e di oli vegetali per i quali la Repubblica ellenica è autorizzata ad applicare un regime di controllo all'importazione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione del 1979,
visto il regolamento (CEE) n. 39/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare temporaneamente un regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli vegetali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 39/81 ha autorizzato la Grecia ad applicare, fino al 31 dicembre 1983, un regime di documenti di importazione per i semi oleosi e gli oli vegetali importati nel suo territorio; che il quantitativo massimo di olio, al di sopra del quale la Grecia può sospendere il rilascio dei documenti, è stato fissato, per il 1981, a 25 000 tonnellate, e per il 1982, a 30 000 tonnellate; che è necessario fissare il quantitativo massimo per il 1983,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il quantitativo di semi oleosi e di oli vegetali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 39/81 è fissato, per il 1983, a 35 000 tonnellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED
(1) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 9.
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