4. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 323/9
REGOLAMENTO (CEE) N. 3408/85 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1985
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali , delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quinto comma,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per i cereali , le farine, le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate nel regolamento
(CEE) n . 3346/85 (3) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 3346/85 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni
all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali , dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento (CEE)
n . 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n .
3346/85 sono modificate conformemente all'allegato del
presente regolamento per i prodotti che vi figurano .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre
1985 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 281 dell l . 11 . 1975, pag. 1 .
0 GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 318 del 29 . 11 . 1985, pag. 45 .
N. L 323/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4 . 12. 85
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 3 dicembre 1985 , che modifica le restituzioni appli
cabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o
di segala
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato
per le esportazioni verso :
\ — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 60,00
— la zona II b) e la penisola iberica 67,00
— gli altri paesi terzi 20,00
10.01 B II Frumento duro
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 50,00
— gli altri paesi terzi 60,00
10.02 Segala
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 72,00
— gli altri paesi terzi 82,00
10.03 Orzo
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 75,00
— la zona II b) 82,00
l — il Giappone —
— gli altri paesi terzi 20,00
10.04 Avena
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein —
— gli altri paesi terzi —
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina —
10.07 B Miglio —
10.07 C Sorgo —
ex 11.01 A Farina di frumento tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 93,00
\ — tenore in ceneri da 521 a 600 93,00
— tenore in ceneri da 601 a 900 82,00
— tenore in ceneri da 901 a l 100 76,00
— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 70,00
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 63,00
4. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 323/ 11
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
ex 1 1.01 B Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700 93,00
— tenore in ceneri da 701 a 1 150 93,00
— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 93,00
— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000 93,00
1 1 .02 A I a) Semole e semolini di grano duro :
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (') 243,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (2) 230,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 205,00
— tenore in ceneri di più di 1 300 193,00
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di grano tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 93,00
(') Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 %
in peso.
(2) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 %
in peso .
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 501 /85 (GU n . L 60 del 28 . 2 . 1985).
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