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Regolamento (CEE) n. 3410/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa per la campagna lattiera 1983/1984 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 21/12/1982 pag. 0003 - 0003
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3410/82 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 1982
che fissa per la campagna lattiera 1983/1984 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito applicano, nel proprio territorio, la formula del latte intero non normalizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento;
considerando che, in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo suddetto, occorre fissare per la campagna lattiera 1983/1984 il tasso indicativo del tenore di materia grassa che il latte intero normalizzato proveniente da un altro Stato membro deve contenere per poter essere commercializzato nel territorio dei due Stati membri interessati; che questo tasso indicativo corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e commercializzato nello Stato membro importatore nel corso dell'anno precedente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna lattiera 1983/1984, il tasso indicativo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1411/71 è fissato
- per l'Irlanda a 3,52 %,
- per il Regno Unito a 3,83 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED
(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.
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