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Regolamento (CEE) n. 3410/84 del Consiglio del 4 dicembre 1984 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1985, i contingenti comunitari di cattura nelle acque canadesi
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 06/12/1984 pag. 0009 - 0010
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3410/84 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 1984
che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1985, i contingenti comunitari di cattura nelle acque canadesi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo relativo alla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Canada (2), firmato il 30 dicembre 1981, determina i contingenti di cattura annuale nelle zone di pesca canadesi che il Canada assegna alla Comunità;
considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento tale quota disponibile per la Comunità viene ripartita tra gli Stati membri;
considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare le informazioni relative alle catture effettive,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione del Canada in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri, nonché i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri che pescano nelle acque di cui all'articolo 1, devono osservare gli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (4).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. O'TOOLE
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 54.
(3) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
ALLEGATO
Quantitativi di cui all'articolo 1
(in tonnellate)
1.2.3.4 // // // // // Specie // Zona NAFO // Contingenti CEE // Ripartizione // // // // // Merluzzo bianco // 2 GH // 6 500 // Germania 6 000 // // // // Francia 200 // // // // Regno Unito 300 // // 2 J 3 KL // 9 500 // Germania 7 125 // // // // Francia 1 545 // // // // Regno Unito 830 // Calamaro // 3 + 4 // 7 000 // Germania 2 600 // // // // Italia 2 000 // // // // Francia 2 400 // // // //
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