5. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 324/5
REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso
di ciascuna di tali monete , constatato durante un
periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 3032/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1025/84 (2), in particolare l'articolo 11 , paragrafo
2,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 3032/85 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3350/85 (4) ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del régime dei prelievi , occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (*),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/84
(6),
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b), del regolamento
(CEE) n . 1418/76 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre
1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 1 .
0 GU n. L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 13 .
(3) GU n . L 290 dell' i . 11 . 1985, pag. 5 .
(4) GU n . L 321 del 30 . 11 . 1985, pag. 5 .
(*) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
I6) GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag. 1 .
N. L 324/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 . 12. 85
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 dicembre 1985 , che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili al riso e alle rotture di riso
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Paesi terzi (3)
ACP o
PTOM (') (2) (3)
ex 10.06 Riso :
B. altro :
I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :
1 . a grani tondi 289,33 141,06
2. a grani lunghi 278,36 135,58
b) Riso semigreggio :
1 . a grani tondi 361,66 177,23
2. a grani lunghi 347,95 170,37
II . Riso semilavorato o riso lavorato : ll
a) Riso semilavorato :
1 . a grani tondi 402,16 189,15
2. a grani lunghi 566,16 271,19
b) Riso lavorato : I
1 . a grani tondi 428,30 201,80
2. a grani lunghi 606,93 291,11
III . Rotture 144,81 69,40
(') Fatta salva 1 applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n . 486/85
e nel regolamento (CEE) n . 551 /85 .
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli
ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
(3) Il prelievo all' importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'arti
colo 11 bis del regolamento (CEE) n . 1418/76.
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