N. L 360/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21 . 12 . 82
REGOLAMENTO (CEE) N. 3413/82 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1982
che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse
da quelle congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, modificare ì prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le
carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati
nell'allegato.
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in partico
lare l'articolo 12, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle
congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n .
3144/82 (3) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n. 3144/82 ai dati ed alle quota
zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
O GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 24 .
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17.
(3) GU n . L 331 del 26 . 11 . 1982, pag. 17 .
21 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 360/9
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importa
zione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate (') per il periodo che
inizia il 3 gennaio 1983
(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale
comune
Iugoslavia (2)
Austria/Svezia/
Svizzera
Altri paesi terzi
— Peso vivo —
01.02 A II (a) 44,785 19,415 102,110
— Peso netto —
02.01 A II a) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 A Ila) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)
85,092
68,073
102,110
36,889
29,511
44,267
55,333
63,294
55,333
63,294
63,294
194,009
155,206
232,811
291,014
332,878
291,014
332,878
332,878
(') In conformità del regolamento (CEE) n . 435/80, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari
degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei
dipartimenti francesi d'oltremare .
(2) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regola
mento (CEE) n . 1725/80 (GU n . L 170 del 3 . 7 . 1980, pag. 4).
(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all' ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o
uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n.
805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 , e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è
totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni .
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